Art. 2
(Esercizio delle funzioni da parte degli EDR)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA ai sensi della
legge regionale 22 settembre 2017, n. 32
(Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'
articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
(Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione.
1 bis.
Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della
legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.
1 ter. I programmi di cui al comma 1 bis sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
1 quater.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete gestita dagli EDR, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della
legge regionale 23/2007
.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ai fini di assicurare la necessaria continuità dei servizi, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA per lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 3
(Beni e rapporti giuridici attivi e passivi)
1. La società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con decorrenza dall'1 gennaio 2022, trasferisce in proprietà agli EDR i beni patrimoniali necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2.
Il trasferimento dei veicoli di proprietà della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA agli EDR è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione di cui alla
legge 1 dicembre 1986, n. 870
(Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (IRT), prevista dall'
articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018).
3.
Per consentire agli EDR l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con decorrenza dall'1 gennaio 2022, sono altresì revocate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA le concessioni d'uso stipulate ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/2017
.
4. Gli EDR subentrano, a decorrere dall'1 gennaio 2022, nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31 dicembre 2021, in capo alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.
5. Restano attribuiti alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi occorsi nel periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2022 cessa la messa a disposizione, presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, del personale regionale disposta ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/2017
. Il personale medesimo è assegnato agli EDR con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di personale, d'intesa con i Commissari straordinari degli Enti medesimi.
2. La Regione subentra, sino a naturale scadenza senza possibilità di ulteriori rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA alla data del 31 dicembre 2021, stipulati dalla società medesima con applicazione del Contratto collettivo di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per lo svolgimento delle attività attribuite agli EDR ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
Art. 8
(Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, sono previste minori entrate per 3.000 euro per l'anno 2022 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
2.
Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.200.000 euro, suddivisa in ragione di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, come di seguito indicato:
a) 3.963.754 euro suddivisa in ragione di 1.981.877 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) 236.246 euro suddivisa in ragione di 118.123 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3.
Per le finalità di cui all'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2018
, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), è autorizzata:
a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 1.132.000 euro, suddivisa in ragione di 566.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4.
Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, in riferimento alla funzione di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata:
a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 30.000.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 49.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5.
Per le finalità di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2018
, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6.
Per le finalità di cui all'
articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018
, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera j), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante minori spese per pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera a), e comma 4, lettera a), si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n.10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b), si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
12.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 11, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).