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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2015)
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Testo in vigore dal:  31-12-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:
a) per i posti di primo dirigente da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;
b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.
3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. È abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.
NOTE

Nota all'art 1, comma 1;
La legge n. 625/1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale le n. 295 del 20 ottobre 1978 reca:
"Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298".

Nota all'art 1, comma 2, lettera a):
Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e il seguente:
"Art. 6. - A partire dal 1 gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per i 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.
Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
La nomina a dirigente decorre al 1 gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1".

Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 413/1968 (Soppressione dell'Ente autotrasporti merci) è il seguente:
"Art. 8. - Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge.
Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento di cui alle annesse tabelle I, II e III, è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto dai direttori generali e dai capi del personale delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato - nonché da due rappresentanti del personale, appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono altresì attribuite le funzioni di capo del personale per i ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.
Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, è composto in conformità dell'ultimo comma dell'art. 146 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3.
La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente articolo, è presieduta da un direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed è composta da due impiegati dello stesso Ministero, con qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 148 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il testo dell'art. 1, terzo comma della legge n. 625/1978 è il seguente:
"Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario".