LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I
 SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
 Principi e disposizioni generali
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendone la riduzione della produzione e assicurando le più alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini.
2. La Regione impronta le azioni di cui alla presente legge ai principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in materia di promozione di misure di green economy contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
3. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.
4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione per l'ambiente, le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo principi di razionalità, di economicità e di prossimità agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione.
6. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all' articolo 5, comma 1, lettera l ter), del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 2
 (Finalità)
1. Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall' articolo 179 del decreto legislativo 152/2006 , la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:
a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;
f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.
2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
Art. 3
 (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio)
1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche.
3. Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali della regione coprono il proprio fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, con le modalità di cui all' articolo 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006 , e in conformità al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla Regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.
5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e per quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 (Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture), l'obbligo di adottare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi previsti per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di forniture di carta in risme e carta grafica, si applica almeno alle seguenti percentuali del valore a base d'asta, con decorrenza dalle date indicate:
a) l'80 per cento dall'1 gennaio 2018;
b) il 90 per cento dall'1 gennaio 2019;
c) il 100 per cento dall'1 gennaio 2020.
7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), prevedono meccanismi di premialità a beneficio delle imprese che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità e azioni di tipo complesso, in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
8. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
9. La Regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.
10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la Regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.
11. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani la Regione promuove l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione e la migliore qualità delle frazioni riciclabili, assumendo quali obiettivi da conseguire entro il 2024:
a) la raccolta differenziata al 70 per cento;
b) il 70 per cento di preparazione per il riutilizzo di beni e di riciclaggio di materia rispetto al rifiuto prodotto dalle frazioni costituite da carta, plastica, vetro e metalli;
c) la riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani del 20 per cento rispetto alla produzione del 2015.
12. La Regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
14. La Regione promuove l'adesione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alla sperimentazione prevista per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare di cui all' articolo 219 bis del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 4
 (Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)
1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:
a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;
b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione;
c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;
d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;
e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
h) l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.
5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.
6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.
7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.
8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 11 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'eventuale rideterminazione di tali obiettivi anche a modifica delle percentuali previste dall'articolo 3.
Art. 5
 (Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici)
1. La Regione al fine di prevenire la produzione di rifiuti e limitare gli sprechi riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza da parte degli enti donatori regionali come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 166/2016 , finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici.
2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 mira a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 166/2016 .
3. La Regione promuove la costituzione di una "Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico", allo scopo di coordinare e incentivare le attività di tutti i soggetti che vi partecipano, compresa l'attività di controllo in collaborazione con le Aziende di assistenza sanitaria, e di garantire l'utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche attraverso la loro tracciabilità nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 16 della legge 166/2016 .
4. Con regolamento regionale predisposto dalla Direzione competente in materia di ambiente di concerto con le direzioni competenti in materia di salute e di attività produttive sono stabiliti la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete, nonché le misure di sostegno agli enti donatori regionali di cui al comma 1.
5. Al fine di promuovere e agevolare le attività della Rete regionale, la Regione promuove lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni o piattaforme web finalizzate a favorire l'incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatori, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività svolte.
6. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e affinché gli operatori della ristorazione si dotino di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
7. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti dalla stessa controllati e dagli enti locali anche in forma associata, sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.
8. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
9. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse e che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 60, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Attività di informazione sui rifiuti)
1. La Regione, i Comuni e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge, sono tenuti, in attuazione del principio della trasparenza, alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni in ordine alla pianificazione e alla programmazione di settore, nonché alle conseguenti strategie operative.
2. La Regione, al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità delle informazioni in coerenza con la pianificazione regionale di settore:
a) promuove la comunicazione coordinata sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi;
b) coordina le iniziative degli enti pubblici volte a incoraggiare la prevenzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.
Art. 7
 (Rapporti istituzionali)
1. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con altre Regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti.
2. L'Amministrazione regionale può promuovere rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per la rilevazione e l'analisi delle problematiche di carattere scientifico inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.
3. L'Amministrazione regionale ai fini dell'attuazione del modello di economia circolare, di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall' articolo 2135 del codice civile , stipula accordi con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall' articolo 206 del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 8
 (Sistemi informativi regionali dei rifiuti)
1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l' articolo 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall'applicativo "Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)", dall'applicativo "Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)" e dall'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)".
2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica anche mediante sistemi di interconnessione:
1) delle domande di autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 ;
2) delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 ;
3) delle domande di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
4) delle domande di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all' articolo 211 del decreto legislativo 152/2006 ;
5) delle comunicazioni relative alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 ;
6) delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
7) delle domande di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
8) delle domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 20;
9) delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 21;
b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) di supporto alla Regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;
f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.
3. L'applicativo O.R.So., gestito dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), costituisce strumento di:
a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani;
b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati sul territorio regionale;
c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
5. Ai fini del rilevamento statistico la Regione, anche attraverso la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, cura annualmente, tramite il S.I.R.R. e l'applicativo O.R.So., la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:
a) quantità dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
b) origine e destinazione dei rifiuti prodotti e immessi sul territorio regionale;
c) modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
d) composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
e) quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo;
f) quantità dei rifiuti riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché da ciascuna delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, metalli;
g) quantità dei rifiuti conferiti per il compostaggio di comunità, quantitativi del compost e degli scarti prodotti, nonché del compost che non rispetta le caratteristiche per il suo utilizzo;
h) numero di utenze che effettuano l'autocompostaggio;
i) azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti avviate sui territori comunali;
j) costi di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
k) costi di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti;
l) elementi e contenuti delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli impianti;
m) altre informazioni di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali.
6. Il Me.L.Am. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica, anche mediante sistemi di interconnessione, delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto durante le attività di bonifica, ai sensi dell' articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
b) di supporto alla pianificazione e programmazione regionali in materia di rifiuti contenenti amianto.
7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.
Capo II
 Attribuzione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006 , comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;
h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 );
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all' articolo 194 del decreto legislativo 152/2006 ;
j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 ;
k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;
l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;
m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";
n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;
o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;
p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.
q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.
3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Lettera q bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 68, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 10
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis);
b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi dell’articolo 205, comma 3-quater, per quanto concerne la lettera a), e dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:
a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:
a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 .
(2)
4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:
a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).
5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 3/2024
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 4, comma 14, L. R. 8/2024
Art. 11
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006 :
a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;
a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;
b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell' articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , così come introdotto dall' articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 );
d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;
f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);
h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).
2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
4. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5/2016 , come modificato dall'articolo 35, comma 1.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 7 bis, L. R. 5/2016
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 4/2023
Capo III
 Pianificazione regionale
Art. 12
 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.
3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni autonome:
a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
g) Piano regionale amianto;
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j)   ( ABROGATA )
k)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati;
m bis) Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico o di altri eventi calamitosi.
4. Il Piano, in conformità all' articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 , prevede:
a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurne la movimentazione;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all' articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 , di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 ;
i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 ;
j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 , dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all' articolo 13 della legge regionale 5/2016 , nonché i criteri per il controllo e la verifica dello stato di attuazione del medesimo;
l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
2Lettera h) del comma 3 abrogata da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Lettera i) del comma 3 abrogata da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Lettera j) del comma 3 abrogata da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
5Lettera k) del comma 3 abrogata da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6Lettera l) del comma 3 abrogata da art. 70, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
7Lettera m bis) del comma 3 aggiunta da art. 70, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 13
 (Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, o delle sezioni autonome del Piano di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.
2. Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , è adottato dalla Giunta regionale.
3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 , adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.
5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.
6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006 , previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 6/2019
4Parole soppresse al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 14
 (Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti)
1. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l'adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell'economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse;
b) campagne informative rivolte agli industriali, agli operatori della distribuzione commerciale, agli artigiani e agli agricoltori, mirate a promuovere la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi non riutilizzabili;
c) aumento della durata del ciclo di vita dei beni anche mediante la realizzazione di centri di riuso e di preparazione al riutilizzo;
d) sperimentazione, adozione, diffusione e promozione, nelle attività degli uffici pubblici e privati, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'uso di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo;
e) promozione e incentivazione dell'uso di prodotti in materiale riciclato da parte degli enti pubblici, delle imprese, degli istituti scolastici e della popolazione in generale;
f) diffusione di misure volte a ridurre lo spreco di alimenti e di farmaci mediante l'attuazione di campagne di comunicazione sulle corrette modalità di conservazione e donazione dei prodotti, nonché attraverso la promozione di accordi o protocolli d'intesa tra operatori del settore alimentare e farmaceutico, soggetti donatari, Aziende del servizio sanitario regionale, enti pubblici coinvolti a vario titolo, ai sensi della legge 166/2016 ;
g) divulgazione, promozione e informazione, relative al corretto utilizzo della pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
h) promozione dell'utilizzo dell'acqua pubblica;
i) diffusione della progettazione ecosostenibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
j) promozione degli eventi ecosostenibili;
k) riduzione dello spreco delle risorse anche mediante l'utilizzo degli scarti dei processi produttivi come sottoprodotti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);
l)   ( ABROGATA )
m) ogni ulteriore azione volta al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.
(1)
Note:
1Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 2, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)
1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:
a) dei progetti di nuovi impianti;
b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:
1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;
2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;
3) l'aumento della potenzialità annuale autorizzata dell'impianto superiore al 20 per cento, per la prima variante; per le varianti successive è valutata per ogni variante che comporti aumento della potenzialità annuale autorizzata;
3 bis) l'ampliamento di superficie di un impianto esistente.
3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.
4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione. Qualora l'area sia vincolata da punti di captazione non utilizzati, dovrà essere documentato il mancato utilizzo.
5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.
6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui al comma 3 nel rispetto dei Criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g). La deroga ai vincoli di cui al comma 3 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.
7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui al comma 3 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g).
7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale.
7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
2Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 7 bis da art. 155, comma 1, L. R. 6/2021
4Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 4, comma 51, lettera a), L. R. 13/2022
5Numero 3 bis) della lettera b) del comma 2 aggiunto da art. 4, comma 51, lettera b), L. R. 13/2022
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 51, lettera c), L. R. 13/2022
7Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 51, lettera d), L. R. 13/2022
8Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 51, lettera e), L. R. 13/2022
9Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 51, lettera f), L. R. 13/2022
10Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 51, lettera g), L. R. 13/2022
Art. 16
 (Piano regionale amianto)
1. Il Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività:
a) completamento della mappatura dell'amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;
b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenziata dei relativi impianti che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi;
c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b) in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e privati;
d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;
e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;
f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell'Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.
2. L'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attuata da parte degli operatori del settore, delle imprese, dei Comuni, di ARPA, delle Aziende del servizio sanitario regionale, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. Ai fini dell'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti pubblici e privati ne danno comunicazione alle Aziende del servizio sanitario regionale competenti per territorio o ad ARPA, che inseriscono i relativi dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
4. Le Aziende del Servizio sanitario regionale inseriscono nell'applicativo A.R.Am., i dati acquisiti nel registro di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
TITOLO II
 AUTORIZZAZIONE UNICA
Capo I
 Disciplina dell'autorizzazione unica
Art. 17
 (Presentazione delle domande)
1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:
a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);
f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;
g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.
2. Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).
2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 6/2019
Art. 18
 (Procedimento autorizzatorio)
1. L'istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 .
2. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Art. 19
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.
2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;
b) la localizzazione dell'impianto;
c) i requisiti tecnici dell'impianto riferiti:
1) alla compatibilità del sito;
2) alle attrezzature utilizzate;
3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;
4) alla conformità al progetto approvato;
d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
e) le unità impiantistiche che costituiscono l'impianto;
f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;
g) le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e degli interventi a essa successivi;
i) le garanzie finanziarie;
j) la data di scadenza dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell' articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 , il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.
8 bis. Nel caso di cessazione volontaria dell'attività, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti la chiusura anticipata dell'impianto e procede alle operazioni di collaudo ai sensi dell'articolo 28, comma 8. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti prende atto dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione per effetto della comunicazione di chiusura anticipata dell'impianto.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 72, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 20
 (Autorizzazione delle varianti)
1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. Ai fini della presente legge le varianti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi dell' articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 , sono valutate in base all' articolo 5, comma 1, lettera l bis), del decreto legislativo 152/2006 , nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 21
 (Rinnovo dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.
3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.
4. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), possono presentare, con le modalità di cui all'articolo 26, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata degli atti di cui all' articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 , resa alle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e attestante la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 74, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 22
 (Sospensione dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi:
a) nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione stessa;
b) mancata nomina del collaudatore;
c) esecuzione di varianti all'impianto in assenza di autorizzazione;
d) omessa presentazione del certificato di collaudo o esito negativo del collaudo;
e) trasferimento a terzi dell'autorizzazione unica in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
f) situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto;
g) non ottemperanza per più di una volta dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 23
 (Decadenza dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;
b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica;
c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione;
d) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
e) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
f) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante ai sensi dell'articolo 28, comma 6.
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Art. 24
 (Revoca dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica dovuta a cause di forza maggiore;
b) irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore;
c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione unica e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La revoca dell'autorizzazione unica comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Capo II
 Adempimenti connessi all'autorizzazione unica
Art. 25
 (Oneri per le attività istruttorie e di controllo)
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):
a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7;
b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;
c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
d) le tariffe relative allo svolgimento delle prestazioni, delle ispezioni e dei controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
e) gli oneri per le ispezioni, per le prestazioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , previsti dall' articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)).
e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 .
1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 6/2019
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 26
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.
2 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie compresi le modalità e i termini per la loro prestazione, la durata delle stesse, nonché le condizioni per l'accettazione e lo svincolo delle medesime, da parte della Regione.
2 ter. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti è definito lo schema-tipo recante i contenuti obbligatori delle garanzie finanziarie.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 8, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche, la Regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
7. Sono tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie volte ad assicurare la corretta gestione e chiusura degli impianti e delle attività, in conformità alla normativa in materia ambientale, al regolamento regionale di cui al comma 2 bis, altresì:
a) i soggetti autorizzati alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti, ai fini dello svolgimento delle campagne di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;
b) i soggetti operanti ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.
8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 6/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Comma 2 ter aggiunto da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Comma 7 sostituito da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
5Ai sensi dell'art. 78, c. 3, L.R. 3/2024, i soggetti di cui alla lettera b) del presente comma che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 bis, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui al comma 2 ter. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.
Art. 27
 (Indennizzo ai Comuni)
1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:
a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che utilizzano rifiuti per produrre ammendante compostato misto;
c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che effettuano la digestione anaerobica di rifiuti.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
3Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
5Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
6Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
Art. 28
 (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.
Art. 29
 (Referente tecnico per la gestione dell’impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto un referente tecnico per la gestione dell'impianto il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Un referente tecnico per la gestione dell'impianto è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole sostituite al comma 1 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
TITOLO III
 AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI
Capo I
 Controlli e ispezioni
Art. 30
 (Controlli e ispezioni)
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione unica, nonché il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e sulle condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, sono svolti dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che, a tal fine, può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni.
2. Il personale di cui al comma 1 ispeziona, in qualsiasi momento, l'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il titolare dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, il responsabile della gestione dell'impianto e il personale dell'impresa autorizzata hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera e), L. R. 44/2017
Capo II
 Sanzioni
Art. 31
 (Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 .
2. L'omessa comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
TITOLO IV
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Valutazione degli interventi
Art. 32
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 2.
2. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione:
a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica;
b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;
c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;
d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.
3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
Capo II
 Disposizioni programmatorie, modifiche alle leggi regionali 5/1997 e 5/2016 e norme transitorie
Art. 33
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi ai sensi dell' articolo 45 della legge 221/2015 , a favore dei Comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:
a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;
b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis).
5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 4 bis e 5.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 29, L. R. 45/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 4/2023
15Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 4/2023
Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 5/1997 )
1. Alla legge 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole << ai rifiuti solidi di cui all' articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , compresi i fanghi palabili >> sono sostituite dalle seguenti: << ai rifiuti di cui all' articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

b)
l'articolo 3 è abrogato;

c)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

3)
al comma 3 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

e)
l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << delle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.>>;

3)
al comma 5 le parole << Provincia competente >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

4)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dal gettito derivante dall'applicazione del tributo >>;

2)
il comma 4 è abrogato;

h)
gli articoli 12 e 13 sono abrogati.

Art. 35
  (Modifiche alla legge regionale 5/2016 )
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:
<<7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall' articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.>>.

2.
Dopo la lettera o) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2016 sono aggiunte le seguenti:
<<o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all' articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017 ;
o ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 .>>.

Art. 36
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell' articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell' articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 , comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 6/2019
2Comma 6 bis abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 3/2024
Capo III
 Abrogazioni, norma di rinvio ed entrata in vigore
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell'articolo 5, comma 1, lettera l);
b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti);
g) l' articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente "Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l'anno 1990". Proroga del termine fissato dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 );
h) la legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 (Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
i) l' articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);
j) la legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23);
k) l' articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) gli articoli 78 e 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
m) gli articoli 37, 38 e 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
n) la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);
o) l' articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 );
p) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto);
q) l' articolo 15 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
r) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);
s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
t) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
u) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
v) il comma 53 dell'articolo 3 e il comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
w) l' articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 , recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);
x) i commi 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 36 dell' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
y) i commi 3 e 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
z) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
aa) i commi 2, 3, 4, 10, 11 e 12 dell' articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
cc) i commi 11, 11 bis, 11 ter, 12 e 15 dell' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);
dd) gli articoli 11 e 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
ee) la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 15/2005 - Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
ff) gli articoli 53 e 56 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
gg) i commi 31 e 32 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
ii) gli articoli 135 e 136 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
jj) i commi 53 e 54 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
kk) l' articolo 185 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ll) l' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali).
Art. 38
 (Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale)
1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono presentate, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano annuale previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale medesima.
Art. 39
 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 40
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.