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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  12-4-2014

Art. 41

Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
4. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 3, e 19, comma 9, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.