<<Art. 8 bis
(Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)
1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia che provvede, in particolare:a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.>>.