2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
c) l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione può essere effettuata qualora vengano attivate misure di compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al divieto le attività rivolte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, nonché ai prati e ai prati pascolo, effettuate a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), concernenti la trasformazione del bosco;
e) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta) e moretta (Aythya fuligula);
k) l'uso di munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della
legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
e) IBA206 -<<Valle del Torrente But>>.