LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 2
 (Adeguamento della normativa)
1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Capo II
 Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE
Art. 3
 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)
1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
c) l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione può essere effettuata qualora vengano attivate misure di compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al divieto le attività rivolte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, nonché ai prati e ai prati pascolo, effettuate a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), concernenti la trasformazione del bosco;
e) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta) e moretta (Aythya fuligula);
k) l'uso di munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
e) IBA206 -<<Valle del Torrente But>>.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.
Art. 4
 (Misure di conservazione specifiche nelle ZPS)
1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).
Capo III
 Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.
Art. 5
 (Deroghe)
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), relative all'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico.
Art. 6
 (Contenuto e procedure delle deroghe)
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.

3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.
7. L'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente, fatta salva l'attività di controllo delle specie alloctone.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 7
 (Abilitazione)
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29/1993.
Art. 8
 (Attuazione delle deroghe)
1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.
2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.
Art. 9
 (Sospensione e revoca delle deroghe)
1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. L'Amministrazione regionale può revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga è stata adottata.
Art. 10
 (Relazione informativa)
1. Le Province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
Art. 11
 (Estensione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Capo IV
 Attuazione della direttiva 92/43/CEE
Art. 12
 (Riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba)
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 3320009 <<Zuc dal Bor>> e alla conseguente costituzione della Riserva regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese, nonché di adottare le necessarie misure di conservazione così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3 bis alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis, comma 2, della medesima legge, come inserito dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 17/2006, è sostituito dall'allegato <<A>> alla presente legge.
Capo V
 Sanzioni e norme finali
Art. 13
 (Sanzioni)
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 1.000 euro a 6.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.
Art. 14
 (Modifica alla legge regionale 17/2006)
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole <<alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 1>> sono soppresse.
Art. 15
 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.