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Document 32004R0796

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

OJ L 141, 30.4.2004, p. 18–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 243 - 283
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 250

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R1122

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/796/oj

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/18


REGOLAMENTO (CE) N. 796/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 24, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettere b), c), d), g), j), k), l), m), n), p),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto il regime di pagamento unico e alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso ha accorpato vari regimi di pagamento diretto preesistenti. Esso ha inoltre stabilito il principio secondo cui un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell’ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta condizionalità) è passibile di riduzione o annullamento dei pagamenti diretti.

(2)

I regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000 sono stati assoggettati ad un sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo «sistema integrato»). Tale sistema si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'esecuzione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 poggia sulla base del sistema integrato, il quale presiede alla gestione e al controllo tanto dei regimi di pagamento diretto da esso istituiti, quanto dell'adempimento degli obblighi di condizionalità.

(3)

E' pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (2) e basare il presente regolamento sui principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2419/2001.

(4)

Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell’ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di conservazione dei pascoli permanenti. E' necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.

(6)

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.

(7)

Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica (SIG). E' necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.

(8)

Inoltre, l’introduzione di un pagamento per superficie per la frutta a guscio ai sensi del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 richiede l’inserimento di un nuovo strato di dati nel SIG. E' tuttavia opportuno dispensare da quest’obbligo gli Stati membri la cui superficie massima garantita è pari o inferiore a 1 500 ha, prescrivendo invece un tasso più elevato di controlli in loco.

(9)

Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all’aiuto e di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto in quanto tali.

(10)

Per sorvegliare l'adempimento degli obblighi di condizionalità, gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate sanzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.

(11)

E' opportuno disporre, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, che i pagamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 siano erogati solo previo accurato controllo dei criteri di ammissibilità.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all’applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. Il presente regolamento deve quindi recare disposizioni in materia di gestione e di controllo che tengano conto di tutte le possibilità di scelta offerte. Tali disposizioni potranno applicarsi solo in funzione delle scelte operate dagli Stati membri.

(13)

Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie.

(14)

Del resto, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica.

(15)

A norma dell’articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri non possono fissare una data posteriore al 15 maggio come termine per la presentazione delle domande di aiuto a titolo del regime di pagamento unico. Poiché tutte le domande di aiuto per superficie rientrano nella domanda unica, risulta opportuno applicare questa regola anche a tutte le altre domande di aiuto per superficie. La Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi due paesi, devono essere autorizzate, in virtù del secondo comma della suddetta disposizione, a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla base della stessa disposizione, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.

(16)

Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo, ma anche i propri diritti all'aiuto. A corredo della domanda unica si dovranno inoltre fornire eventuali informazioni specifiche riguardanti la produzione di canapa, frumento duro, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola e sementi.

(17)

Al fine di semplificare l’iter istruttorio della domanda e in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si deve disporre, in questo contesto, che gli Stati membri forniscano agli aventi diritto quanto più possibile materiale prestampato.

(18)

Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto.

(19)

Si deve inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. A seconda del tipo di uso, può essere utile disporre di informazioni esatte, ragione per cui certi usi devono essere dichiarati separatamente, mentre altri possono essere raggruppati in una stessa rubrica. Deve essere tuttavia consentito di derogare a questa regola nei casi in cui gli Stati membri già ricevono questo tipo di informazioni.

(20)

Per consentire agli agricoltori di pianificare l’uso del suolo con la massima flessibilità possibile, bisogna permettere loro di modificare la domanda unica fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto e che l’autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda unica o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. In seguito alla modifica, deve essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.

(21)

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre adottare disposizioni comuni concernenti i dati da includere nelle relative domande di aiuto.

(22)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (3) impone agli allevatori di bovini di trasmettere i dati relativi a tali animali ad una banca dati informatizzata. Conformemente all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i premi previsti dai regimi di aiuto per animale possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000. La banca dati informatizzata ha acquisito una considerevole importanza per quanto concerne la gestione dei regimi di aiuto. Gli agricoltori che presentano domande a titolo dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

(23)

Gli Stati membri devono essere autorizzati a far uso delle informazioni contenute nella banca dati informatizzata per semplificare le procedure di istruzione delle domande, a condizione che tale banca sia affidabile. Devono essere prospettate varie opzioni per consentire agli Stati membri di utilizzare le informazioni contenute nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della presentazione e della gestione delle domande di aiuto. Tuttavia, qualora tali opzioni esimano gli agricoltori dall’identificare singolarmente i bovini per i quali vengono richiesti i premi, occorre puntualizzare che qualsiasi animale potenzialmente ammissibile per il quale siano riscontrate irregolarità sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione può essere considerato, ai fini dell’applicazione di sanzioni, come un animale oggetto di effettiva domanda di aiuto.

(24)

Occorre stabilire le modalità di presentazione e il contenuto delle domande di aiuto aventi ad oggetto il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari connessi.

(25)

Occorre definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra gli agricoltori e le autorità competenti degli Stati membri. Tali orientamenti devono prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati ottenuti con tali mezzi siano pienamente attendibili e che siffatte procedure non comportino alcuna discriminazione tra agricoltori.

(26)

Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

(27)

È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di eventuali documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni, nonché per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.

(28)

Agli agricoltori deve essere data facoltà di ritirare in qualsiasi momento le loro domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda che si intende ritirare.

(29)

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Inoltre, i controlli in loco intesi a verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità devono essere di norma effettuati senza preavviso. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento.

(30)

Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a controllo in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli Stati membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull'azienda.

(31)

L'accertamento di irregolarità significative deve esigere un livello più elevato dei controlli in loco durante l'anno in corso e in quello successivo, in modo da raggiungere un grado accettabile di certezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.

(32)

Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I principali fattori da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono essere specificati.

(33)

In alcuni casi i controlli in loco degli agricoltori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.

(34)

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli agricoltori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

(35)

Inoltre, per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'agricoltore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno che gli Stati membri conferiscano tale diritto soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, l’agricoltore o il suo rappresentante dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.

(36)

Come regola generale, i controlli in loco delle superfici devono comprendere due parti: la prima parte consiste nella verifica e nella misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc; la seconda parte consiste in un’ispezione fisica delle parcelle stesse, intesa a verificarne la dimensione reale nonché, secondo il regime di aiuto in questione, le colture dichiarate e la loro qualità. Ove necessario, si deve procedere alle opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche sul terreno possono essere effettuate sulla base di un campione.

(37)

È opportuno definire le modalità per la determinazione delle superfici e i metodi di misurazione. Nel caso di aiuti alla produzione di talune colture, come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali.

(38)

In relazione alle superfici dichiarate allo scopo di ottenere un aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, è peraltro opportuno adottare un approccio differenziato in considerazione del fatto che tali pagamenti non sono più vincolati all’obbligo di produrre.

(39)

Date le peculiarità del regime di aiuto per le sementi ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno adottare specifiche disposizioni in materia di controllo.

(40)

Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico.

(41)

L'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede specifici controlli intesi a verificare il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) nella canapa coltivata su parcelle dichiarate ai fini del regime di pagamento unico. Occorre definire le modalità di esecuzione di tali controlli.

(42)

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco da effettuare presso gli agricoltori che chiedono un aiuto nel quadro di tali regimi. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di detenzione.

(43)

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l’esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma dell’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi soltanto per bovini debitamente identificati e registrati. I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo in futuro, in quanto spesso, a causa dell’assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto quando già non si trovano più nell’azienda.

(44)

Qualora uno Stato membro opti per il premio alla macellazione, occorre stabilire apposite disposizioni riguardo ai controlli da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca dati informatizzata siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.

(45)

Per quanto riguarda il premio alla macellazione concesso dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie apposite disposizioni oltre alle misure comunitarie di controllo applicabili alle esportazioni in generale, in considerazione dei diversi obiettivi dei controlli.

(46)

Le disposizioni sui controlli relative agli aiuti per animale devono applicarsi, se del caso, anche ai pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(47)

Sono state adottate specifiche disposizioni in materia di controllo sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (4). Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati devono essere indicati nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

(48)

Per quanto riguarda le domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e relativo pagamento supplementare, i principali criteri di ammissibilità sono la quantità di latte che può essere prodotta nel limite del quantitativo di riferimento di cui dispone l’agricoltore e il fatto che il richiedente sia effettivamente produttore di latte. Il quantitativo di riferimento è già noto alle autorità competenti degli Stati membri. Il principale requisito da verificare sul posto è dunque il fatto che il richiedente sia produttore di latte. A questo scopo, i controlli possono essere effettuati sulla base della contabilità dell’agricoltore o di altri registri.

(49)

A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I dello stesso regolamento sono soggetti ad obblighi di condizionalità. In caso di inadempimento di tali obblighi, è previsto un sistema di riduzioni e di esclusioni. Occorre definire le modalità di attuazione di detto sistema.

(50)

Bisogna determinare quali autorità degli Stati membri siano competenti a controllare l’adempimento degli obblighi di condizionalità.

(51)

In certi casi può essere utile che gli Stati membri procedano a controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità. Nondimeno, questo strumento di controllo non deve essere reso obbligatorio, ma sembra più opportuno che il suo uso sia lasciato alla discrezionalità degli Stati membri.

(52)

Occorre stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere pari all'1 % degli agricoltori ricadenti nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un’adeguata analisi di rischio. Il campione deve essere ricavato in base ai campioni di agricoltori selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, oppure dall’insieme della popolazione di agricoltori che presentano domande di aiuto a titolo di pagamenti diretti. In quest’ultimo caso occorre ammettere alcuni criteri di selezione secondari.

(53)

Poiché gli obblighi di condizionalità sono di varia natura, i controlli in loco devono vertere, in linea di massima, su tutti gli obblighi il cui adempimento sia verificabile al momento dell'ispezione. Per quanto riguarda i requisiti e le norme per i quali non sia possibile accertare un’infrazione al momento dell'ispezione, l’ispettore deve annotare i casi da sottoporre eventualmente ad ulteriori controlli.

(54)

Occorre stabilire le regole per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo devono segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l'organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l’esclusione dell’interessato dal beneficio dei pagamenti diretti.

(55)

Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione.

(56)

Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità.

(57)

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto del principio della proporzionalità e, in riferimento ai criteri di ammissibilità, dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.

(58)

In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.

(59)

E' pertanto necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. In teoria, le superfici dichiarate ai fini del regime di pagamento unico dovrebbero rientrare nello stesso gruppo di colture. Tuttavia, risulta necessario stabilire apposite regole per determinare quali dei pertinenti diritti all’aiuto siano stati attivati nel caso in cui si constati una discrepanza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Inoltre, a norma dell’articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto. In questo contesto, occorre disciplinare due fattispecie. Nella prima ipotesi, la superficie dichiarata come ritirata dalla produzione al fine di attivare i diritti di ritiro e di cui si constati che in realtà non è stata ritirata, deve essere detratta dalla superficie totale dichiarata ai fini del pagamento unico in quanto superficie non determinata. Nella seconda ipotesi si procederà allo stesso modo, in condizioni fittizie, per la superficie corrispondente a diritti di ritiro non attivati, se contemporaneamente vengono attivati altri diritti con la corrispondente superficie.

(60)

Occorrono apposite disposizioni per tenere conto delle particolarità delle domande di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno per le patate da fecola e le sementi. Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, ove gli agricoltori dichiarino superfici foraggere ai fini delle domande di aiuto per animale, non deve essere prevista alcuna sanzione nel caso in cui una dichiarazione in eccesso di tali superfici non dia luogo al pagamento di un importo più elevato per animale.

(61)

Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale in questione. Le riduzioni devono applicarsi a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dall’entità della riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità.

(62)

Gli agricoltori devono essere autorizzati a sostituire capi bovini, ovini e caprini entro i limiti autorizzati dalle normative settoriali pertinenti. Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un agricoltore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione previsto dalle normative settoriali.

(63)

Qualora uno Stato membro opti per il premio alla macellazione, considerata l'importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre anche prendere disposizioni per il caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati falsi per negligenza grave o intenzionalmente.

(64)

In caso di irregolarità relative ai pagamenti supplementari di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri devono applicare sanzioni equivalenti a quelle previste nei regimi di aiuto per superficie e per animale, a meno che ciò risulti inopportuno. In quest'ultimo caso gli Stati membri devono predisporre idonee sanzioni equivalenti.

(65)

Nell’ambito del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei relativi pagamenti supplementari, devono essere comminate riduzioni e sanzioni a carico degli agricoltori che presentano domanda di aiuto senza ottemperare all’obbligo di produrre latte.

(66)

In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le riduzioni o le esclusioni in base al principio della proporzionalità, si deve disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come violazione intenzionale.

(67)

In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l’agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa.

(68)

Gli agricoltori che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato il richiedente circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. Lo stesso vale per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata, sia riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto, per i quali simili irregolarità costituiscono non solo un’inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità, sia riguardo a bovini per i quali non è stato richiesto alcun aiuto, nel qual caso le irregolarità sono rilevanti solo dal punto di vista degli obblighi di condizionalità.

(69)

La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito gravoso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo e autorizzarli a non richiedere il rimborso degli importi indebitamente versati quando questi siano di esigua entità.

(70)

Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

(71)

L'agricoltore che non sia in grado, per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, di adempiere gli obblighi prescritti dalle normative settoriali, deve conservare il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

(72)

Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente, le condizioni in cui si può far valere tale principio devono essere stabilite fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5).

(73)

E' necessario disciplinare gli effetti della cessione di intere aziende, che è sottoposta a taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto soggetti al sistema integrato.

(74)

Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguata applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.

(75)

La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per apportare modifiche alla rispettiva realizzazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione un efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle deteminate statistiche annuali di controllo. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione in merito alle misure che adottano per mantenere la superficie investita a pascolo permanente.

(76)

Occorre fissare le modalità relative al metodo di calcolo delle riduzioni da applicare nel quadro della modulazione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla successiva ripartizione delle risorse finanziarie resesi disponibili e al calcolo dell’aiuto supplementare di cui all’articolo 12 dello stesso regolamento, onde poter determinare se sia stato raggiunto il limite di 5 000 EUR menzionato in quest’ultimo articolo.

(77)

Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il regolamento (CE) n. 2419/2001 deve essere abrogato con effetto alla stessa data. Tuttavia, detto regolamento deve continuare ad applicarsi alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati precedentemente al 1o gennaio 2005. Occorrono disposizioni particolari per assicurare che le riduzioni risultanti dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2419/2001 non siano inficiate dal trasferimento al nuovo regime.

(78)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo «sistema integrato») di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003. Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(1)

«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

(2)

«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più;

(3)

«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

(4)

«marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali di cui all’articolo 3, lettera a) e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(5)

«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b) e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(6)

«passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c) e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(7)

«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (7), dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 (8) del Consiglio o dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(8)

«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(9)

«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

(10)

«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

(11)

«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(12)

«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo;

(13)

«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(14)

«domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premio per i prodotti lattiero-caseari e del regime di pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(15)

«uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;

(16)

«regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(17)

«regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(18)

«bovini oggetto di una domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;

(19)

«bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;

(20)

«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni:

a)

articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi (9), in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;

b)

articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;

c)

articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;

d)

articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 (10), in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;

(21)

«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

(22)

«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto;

(23)

«animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

(24)

«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

(25)

«sistema d'informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(26)

«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(27)

«materiale grafico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

(28)

«sistema geodetico nazionale»: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.

(29)

«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (11);

(30)

«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(31)

«campi di condizionalità»: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’allegato IV dello stesso regolamento;

(32)

«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;

(33)

«norma»: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(34)

«requisito»: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

(35)

«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l’inadempimento degli obblighi previsti all’articolo 4 del presente regolamento;

(36)

«enti specializzati»: le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(37)

«quantitativo di riferimento individuale determinato»: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore.

Articolo 3

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri

1.   Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri provvedono, a norma del primo comma, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale definita all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 796/2004. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.

Tuttavia, se la superficie investita a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), l’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera soddisfatto.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri si adoperano affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 non diminuisca a detrimento della superficie investita a pascolo permanente in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione di riferimento del 2003.

3.   La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l’anno in questione.

4.   La proporzione di riferimento per il 2003 di cui al paragrafo 2 è determinata nel modo seguente:

a)

la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento, che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (12) vengono detratte.

Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite o sono ancora da imboschire in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono detratte.

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

Articolo 4

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

1.   Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione.

2.   Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente delle superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.

Nel 2005, questo obbligo si applica alle superfici convertite ad altri usi sin dalla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie relative al 2003. A partire dal 2006, l’obbligo in questione si applica alle superfici convertite ad altri usi dall’inizio del periodo di dodici mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11.

In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale della superficie suddetta, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.

Tuttavia, se la superficie in questione, dopo essere stata convertita ad altri usi, è stata oggetto di cessione, l’obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all’articolo 2, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate come «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’impianto.

3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano, tuttavia, se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in virtù del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (13), del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (14) e del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (15).

PARTE II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Identificazione degli agricoltori

Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.

Articolo 6

Identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento, in modo da garantire un’identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Gli Stati membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. Il SIG è praticato sulla base di un sistema geodetico nazionale.

2.   Ciascuno Stato membro accerta che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.

3.   Ai fini del pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri la cui superficie nazionale garantita, fissata all’articolo 84, paragrafo 3 dello stesso regolamento, è superiore a 1 500 ettari introducono nel SIG, dal 1o gennaio 2006, uno strato di dati supplementare indicante il numero di alberi per parcella, il loro tipo, la loro posizione e il calcolo della superficie del frutteto.

Articolo 7

Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a conservare, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all’articolo 24 del presente regolamento, una traccia attendibile dei diritti all’aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a)

titolare;

b)

valore;

c)

data di costituzione;

d)

data dell’ultima attivazione;

e)

origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);

f)

tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003, diritti con autorizzazione ai sensi dell’articolo 60 dello stesso regolamento;

g)

se del caso, limiti regionali.

2.   Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano tra loro compatibili.

Articolo 8

Principi generali applicabili alle parcelle agricole

1.   Una parcella arborata è considerata come una parcella agricola ai fini dei regimi di aiuto per superficie purché le attività agricole di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o eventualmente la coltura prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.

2.   Per quanto riguarda la superficie foraggera:

a)

in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli agricoltori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;

b)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l’allevamento di animali per un periodo minimo di sette mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo;

c)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’agricoltore che la utilizza, detta superficie è considerata, su richiesta dell'agricoltore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda e che gran parte delle superfici agricole utilizzate dall'agricoltore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

Articolo 9

Sistema di controllo in materia di condizionalità

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità con il titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare:

a)

se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

c)

indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

d)

relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;

e)

se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi;

f)

l'applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell’organismo pagatore.

Gli Stati membri possono inoltre predisporre una procedura secondo la quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari ad identificare i requisiti e le norme a lui applicabili.

Articolo 10

Pagamento degli aiuti

1.   Fatto salvo il periodo di cui all’articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o eventuali disposizioni che prevedano il versamento di anticipi in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo, i pagamenti diretti contemplati dal presente regolamento possono essere erogati soltanto dopo che siano stati ultimati i controlli relativi ai criteri di ammissibilità, che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare a norma del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capitolo III del presente regolamento, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, il pagamento indebito è recuperato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.

TITOLO II

DOMANDE DI AIUTO

CAPITOLO I

DOMANDA UNICA

Articolo 11

Data di presentazione della domanda unica

1.   L'agricoltore che intenda richiedere aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

L'agricoltore che non intenda richiedere aiuti a titolo dei regimi di aiuto per superficie, bensì a titolo di un altro regime di aiuto figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, se dispone di superfici agricole quali definite all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 796/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici conformemente al disposto dell’articolo 14. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori da questo obbligo se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. La Finlandia e la Svezia possono fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

Nel fissare la data suddetta, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati efficaci controlli, considerata in particolare la data da fissare conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.

Articolo 12

Contenuto della domanda unica

1.   La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all’aiuto, in particolare:

a)

l'identità dell'agricoltore;

b)

il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;

c)

l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico, distinti in diritti di ritiro e altri diritti;

d)

gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l'uso e l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;

e)

una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

2.   Ai fini dell’identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano l’identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 7, distinti in diritti di ritiro e altri diritti.

Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

L'agricoltore dichiara separatamente la superficie corrispondente ai diritti di ritiro e quella corrispondente agli altri diritti. Conformemente all’articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempreché disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l’agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone.

3.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti.

Articolo 13

Requisiti specifici relativi alla domanda unica

1.   Nel caso in cui una domanda di aiuto per la concessione dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contenga una dichiarazione di coltivazione di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre ai sensi dell’articolo 106 del medesimo regolamento, devono essere presentate le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (16), in particolare dell’articolo 12, o, se si tratta di lino destinato alla produzione di fibre, ogni altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato, compresa la certificazione di cui all’articolo 19 della suddetta direttiva.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette o i documenti di cui sopra devono essere trasmessi entro il 30 giugno.

Qualora le etichette delle sementi di canapa destinata alla produzione di fibre debbano essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate alle autorità competenti.

Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, devono essere fornite tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, per ciascuna varietà di canapa seminata.

In tal caso, nonché nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare:

a)

copia del contratto o dell’impegno di cui agli articoli 52 e 106 del suddetto regolamento, salvo qualora lo Stato membro abbia disposto che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, non successiva al 15 settembre;

b)

nel caso contemplato all’articolo 52 del precitato regolamento, un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

c)

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE, in particolare dell’articolo 12; tuttavia, se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno; se le etichette devono essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate conformemente alla presente disposizione.

2.   In caso di utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione a norma dell’articolo 55, lettera b) o dell’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare la prova richiesta dalle pertinenti normative settoriali.

3.   Nel caso di una domanda di aiuto avente ad oggetto il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo I del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il supplemento per il frumento duro e l’aiuto specifico di cui all’articolo 105 dello stesso regolamento, la domanda unica deve recare una prova, secondo modalità stabilite dallo Stato membro interessato, dell’utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di frumento duro.

4.   Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve specificare la varietà di riso seminata, con l’identificazione delle rispettive parcelle.

5.   Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi, la loro posizione e il loro tipo.

6.   Nel caso di una domanda relativa alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata da copia del contratto stipulato dal richiedente con il primo trasformatore a norma dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 2237/2003.

7.   Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve essere corredata da copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri possono tuttavia disporre che che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, entro il 30 giugno.

8.   Nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve recare:

a)

copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri possono tuttavia disporre che detta copia possa essere presentata in data ulteriore, entro il 15 settembre;

b)

indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;

c)

indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri possono tuttavia disporre che questa informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto;

d)

copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate; gli Stati membri possono tuttavia disporre che questa informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, entro il 31 maggio dell’anno successivo al raccolto.

Articolo 14

Disposizioni generali concernenti la domanda unica e le dichiarazioni relative ad usi particolari delle superfici

1.   Gli usi delle superfici contemplati all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e quelli elencati nell’allegato V dello stesso regolamento, nonché le superfici utilizzate per la coltivazione di canapa destinata alla produzione di fibre, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma dell’articolo 13 del presente regolamento, vanno dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.

Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 né figuranti nell’allegato V del medesimo regolamento vanno dichiarati in una o più rubriche «altri usi».

Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 12 e 13 se i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica.

3.   Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 siano integrate nella domanda unica. In tal caso, i capitoli II e III del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, ai particolari requisiti cui sono soggette le domande di aiuto in virtù di detti regimi.

4.   Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha.

Articolo 15

Modifiche della domanda unica

1.   Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica, è possibile aggiungere a quest’ultima singole parcelle agricole non ancora dichiarate nella domanda unica ai fini dei regimi di aiuto per superficie, eventualmente accompagnate dai corrispondenti diritti all’aiuto, purché siano rispettati i requisiti inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a parcelle agricole già dichiarate nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

2.   Fatte salve le date fissate dalla Finlandia e dalla Svezia per la presentazione della domanda unica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio – entro il 15 giugno per la Finlandia e la Svezia – dell’anno civile considerato.

3.   Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.

CAPITOLO II

DOMANDE DI AIUTO PER ANIMALE

Articolo 16

Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale

1.   Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all'aiuto, in particolare:

a)

l'identità dell'agricoltore;

b)

un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;

c)

il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice d'identificazione degli animali;

d)

se del caso, l'impegno dell'agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione;

e)

se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;

f)

se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l'agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, al 1o aprile dell'anno civile considerato; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà notificato all'autorità competente non appena possibile;

g)

una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto in oggetto.

Se il luogo in cui è detenuto l'animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l'agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l'autorità competente.

2.   Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza oneri particolari, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati concernenti la sua persona e i suoi animali, contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. Unitamente alla propria domanda di aiuto, l'agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3.   Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate all'autorità competente.

In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all’agricoltore di chiedere l’aiuto per tutti gli animali che, ad una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

a)

in conformità delle disposizioni applicabili al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei rispettivi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all’agricoltore;

b)

l'agricoltore sia consapevole del fatto che ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’articolo 59.

Agli effetti del premio per le vacche nutrici di cui all’articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero di capi che danno luogo al pagamento del premio e il numero di capi necessari per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 125, paragrafo2, lettera b) del citato regolamento. Nondimeno, le irregolarità vengono imputate in primo luogo al numero di capi che non danno luogo al pagamento del premio tenuto conto dei limiti individuali o dei massimali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 126 dello stesso regolamento.

4.   Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L’agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

CAPITOLO III

DOMANDA DI AIUTO A TITOLO DEL PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E DEI PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Articolo 17

Requisiti relativi alle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari

Ciascun produttore di latte che intenda richiedere il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari di cui al titolo IV, capitolo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 presenta una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all’aiuto, in particolare:

a)

l'identità dell'agricoltore;

b)

una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto in oggetto.

La domanda di aiuto va presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per la Finlandia e la Svezia.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

Semplificazione delle procedure

1.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dall’agricoltore alle autorità competenti e viceversa, vengano trasmesse per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che:

a)

l'agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;

b)

l'agricoltore ottemperi a tutti i requisiti inerenti al regime di aiuto in questione;

c)

i dati trasmessi siano attendibili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;

d)

tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;

e)

non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.

2.   Fermi restando i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto presentata nell’ambito del regime di aiuto in questione.

Articolo 19

Correzione di errori palesi

Fatti salvi gli articoli da 11 a 18, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 20

Deroga al termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, dei documenti giustificativi, dei contratti e delle dichiarazioni

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (17), se l’ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni ai sensi del presente titolo è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo.

Articolo 21

Presentazione tardiva delle domande

1.   Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 72, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti efficaci controlli, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente in virtù degli articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto in questione.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

2.   La presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all'articolo 15, paragrafo 2, o lo procede, le modifiche di una domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   Per quanto riguarda le superfici foraggere, la riduzione derivante dalla presentazione tardiva della domanda unica è cumulata a qualunque altra riduzione applicabile in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto di cui agli articoli 131 e 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 22

Revoca delle domande di aiuto

1.   Una domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Qualora uno Stato membro si avvalga delle possibilità previste all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, esso può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell’azienda sostituisca la revoca scritta.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

2.   Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.

TITOLO III

CONTROLLI

CAPITOLO I

REGOLE COMUNI

Articolo 23

Principi generali

1.   I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

2.   Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci.

CAPITOLO II

CONTROLLI RELATIVI AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sezione I

Controlli amministrativi

Articolo 24

Verifiche incrociate

1.   I controlli amministrativi di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

a)

relative, rispettivamente, ai diritti all'aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nel quadro dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e V del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

relative ai diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;

c)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell'apposito sistema di identificazione, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;

d)

tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 44, paragrafo 2 e dell'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e)

effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;

f)

ove occorra presentare documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione e ove applicabile, tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e nei documenti giustificativi, nei contratti o nella dichiarazione di coltivazione, onde accertare l'ammissibilità della superficie;

g)

tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi (18).

2.   Le possibili irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa considerata opportuna e all'occorrenza mediante un controllo in loco.

Sezione II

Controlli in loco

Sottosezione I

Disposizioni comuni

Articolo 25

Principi generali

1.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola superare le 48 ore.

2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.

Articolo 26

Percentuale di controlli

1.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % degli agricoltori che presentano la domanda unica.

Fermo restando il terzo comma, nei casi indicati di seguito gli Stati membri prelevano campioni di controllo supplementari riguardanti almeno:

a)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per le patate da fecola a norma del titolo IV, capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

il 5 % per ciascuna specie di sementi per la quale viene presentata domanda di aiuto a norma dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

il 50 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 laddove uno Stato membro si avvalga della possibilità di non introdurre nel SIG l’informazione concernente i dati supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;

per quanto riguarda tutti gli altri Stati membri, in relazione al 2005, il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 se non è già stato introdotto nel SIG lo strato di dati supplementare.

Ove il campione di controllo esaminato a norma del primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma, tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.

2.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda inoltre almeno:

a)

la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa come indicato all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di approvazione preventiva di tale coltura e abbia notificato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è notificata alla Commissione senza indebito ritardo;

b)

il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % se la banca dati informatizzata dei bovini non offre garanzie di certezza e buon funzionamento sufficienti per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. I controlli in loco interessano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;

c)

il 10 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito del regime per gli ovini e i caprini, indipendentemente dal fatto che la domanda sia presentata nel modulo di domanda unica o separatamente;

d)

il 2 % dei produttori di latte che presentano domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari e/o di pagamenti supplementari.

3.   Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.

4.   Se è previsto che taluni elementi del controllo in loco possano essere effettuati mediante campionamento, il campione è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 27

Selezione del campione di controllo

1.   L'autorità competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.

Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

2.   L'analisi dei rischi tiene conto:

a)

dell'importo dell'aiuto;

b)

del numero di parcelle agricole nonché della superficie o del numero di animali per i quali è chiesto l'aiuto;

c)

dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

d)

dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

e)

dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/2000 e al regolamento (CE) n. 21/2004;

f)

di quegli agricoltori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti;

g)

degli animali sostituiti ai sensi dell'articolo 58 del presente regolamento;

h)

del rispetto dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

i)

dei quantitativi di patate destinate alla fabbricazione di fecola rispetto alla superficie dichiarata nel contratto di coltivazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7;

j)

nel caso di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di sementi certificate rispetto alla superficie dichiarata;

k)

di altri parametri definiti dagli Stati membri.

3.   L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

Articolo 28

Relazione di controllo

1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

a)

i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

b)

le persone presenti;

c)

il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione impiegate;

d)

il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;

e)

se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

f)

le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto settoriali;

g)

le eventuali ulteriori misure di controllo adottate.

2.   L'agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell'articolo 32, lo Stato membro può decidere di non invitare l'agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l'agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che, sulla base dei risultati, l'autorità competente tragga conclusioni che possano comportare la riduzione o l'annullamento dei pagamenti.

Sottosezione II

Controlli in loco delle domande uniche per i regimi di aiuto per superficie

Articolo 29

Elementi dei controlli in loco

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatta eccezione per le domande di aiuto che riguardano le sementi a norma dell'articolo 99 del medesimo regolamento. Tuttavia, l'effettiva ispezione sul posto nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto di domanda.

Articolo 30

Determinazione delle superfici

1.   La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore al 5 % della superficie della parcella agricola o a una fascia di 1,5 m rispetto al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.

2.   Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.

Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nelle regioni interessate e non supera i due metri.

Previa notifica alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare una larghezza superiore a due metri se le aree a seminativi interessate sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle rese delle regioni in questione.

3.   Ad integrazione del paragrafo 2, nel caso delle parcelle dichiarate ai fini del regime di pagamento unico, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento.

4.   L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Articolo 31

Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto per le sementi

I controlli in loco relativi alle domande di aiuto per le sementi a norma dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comprendono in particolare:

a)

controlli a livello dell'agricoltore richiedente:

i)

su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata;

ii)

sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l'aiuto;

iii)

qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi;

b)

se la prima destinazione delle sementi è un costitutore o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell'interessato onde accertare che:

i)

le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costitutore o dallo stabilimento in conformità del contratto di coltura;

ii)

il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costitutore o dello stabilimento;

iii)

le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. Per «commercializzate» si intende tenute a disposizione o di scorta, esposte per la vendita, offerte in vendita, vendute o consegnate a un'altra persona. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costitutore o dello stabilimento;

c)

se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali.

Articolo 32

Telerilevamento

1.   In relazione al campione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, anziché ai controlli in loco tradizionali gli Stati membri possono ricorrere al telerilevamento alle condizioni fissate dal presente articolo. Se del caso si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23, 25, 26, 27 e 28, nella prima frase dell'articolo 29 e nell'articolo 30.

2.   Le zone da controllare mediante telerilevamento sono scelte sulla base di un'analisi dei rischi oppure a caso.

In caso di selezione sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri tengono conto dei fattori di rischio pertinenti, in particolare:

a)

dell'importanza finanziaria delle zone in questione in termini di aiuti comunitari;

b)

della composizione delle domande di aiuto;

c)

della struttura dei sistemi di parcelle agricole e della complessità del paesaggio agricolo;

d)

della mancanza di copertura negli anni precedenti;

e)

dei vincoli tecnici connessi all'uso efficace del telerilevamento per quanto riguarda la definizione delle zone;

f)

dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti.

3.   I controlli in loco mediante telerilevamento coprono:

a)

tutte le domande di aiuto in cui almeno l'80 % della superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto nell'ambito dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si trova all'interno della zona rispettiva, oppure;

b)

le domande di aiuto che devono essere scelte dall'autorità competente a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 del presente regolamento.

Le domande di aiuto scelte a caso in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma possono essere controllate mediante telerilevamento.

4.   Allorché un agricoltore sia stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l'80 % della superficie per la quale ha chiesto l'aiuto nell'ambito dei regimi istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.

5.   Nei casi in cui si avvale della possibilità di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

a)

alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare a norma del paragrafo 4, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;

b)

a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall'autorità competente.

6.   Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 26, paragrafo 3 sono effettuati sotto forma di controlli tradizionali in loco.

Articolo 33

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

1.   Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso: THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento.

2.   Entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui tassi di THC rilevati. Detta relazione precisa, per ciascuna varietà:

a)

per la procedura A di cui all'allegato I, il momento in cui è stato prelevato il campione;

b)

il numero di prove eseguite;

c)

i risultati ottenuti per livelli di THC scaglionati secondo una gradazione dello 0,1 %;

d)

le misure adottate a livello nazionale.

3.   Qualora i rilevamenti effettuati indichino, per un numero significativo di campioni di una varietà determinata, tenori di THC superiori al limite previsto all'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatte salve altre misure che la Commissione ha facoltà di adottare, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 144, paragrafo 2 del medesimo regolamento, di seguire la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento per la varietà in questione nel corso dell'anno civile seguente.

4.   Le varietà di canapa destinate alla produzione di fibre che possono beneficiare di pagamenti diretti sono elencate nell'allegato II. Le domande presentate dagli Stati membri ai fini dell'inclusione di una varietà di canapa in tale allegato devono essere accompagnate da una relazione indicante i risultati delle analisi effettuate secondo la procedura B di cui all'allegato I e da una descrizione della varietà in questione.

Sottosezione III

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale

Articolo 34

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1.   Per i regimi di aiuto diversi da quelli di cui all'articolo 123, paragrafo 6 e all'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003, almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista dall'ultima frase dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento è effettuato per tutto il periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è effettuata per tutto il periodo di detenzione previsto da almeno uno di tali regimi di aiuto.

Tuttavia, ove uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale minima di controlli in loco prevista dall'ultima frase dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) è interamente effettuata per tutto il periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione.

2.   Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, lettera c) è effettuato durante tutto il periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata per tutto il periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.

Articolo 35

Elementi dei controlli in loco

1.   I controlli in loco vertono sull'insieme degli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sugli animali della specie bovina per i quali non è stato chiesto l'aiuto.

2.   I controlli in loco comprendono in particolare:

a)

la verifica che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini per i quali non è stato chiesto un aiuto corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini;

b)

nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, controlli:

dell'esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti degli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco;

della corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco;

dell'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell'azienda e tuttora soggetti all'obbligo di detenzione;

dell'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, della loro iscrizione nel registro e della loro notifica alla banca dati informatizzata dei bovini.

I controlli di cui alla lettera b), quarto trattino sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi tuttora soggetti all'obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell'articolo 123, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione nel registro e dell'avvenuta notifica alla banca dati può essere effettuata su un campione;

c)

nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini:

i)

il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti nell'azienda nel corso dell'intero periodo di detenzione;

ii)

la verifica dell'esattezza dei dati contenuti nel registro mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari.

Articolo 36

Esecuzione dei controlli in loco nei macelli

1.   Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 123, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il premio alla macellazione di cui all'articolo 130 dello stesso regolamento, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 68 di tale regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei macelli. In questo caso, gli Stati membri eseguono i controlli in loco:

a)

almeno nel 30 % dei macelli, selezionati in base a un'analisi dei rischi: i controlli vertono in tal caso su un campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco, oppure

b)

almeno nel 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità da determinarsi da parte degli Stati membri e selezionati in base a un'analisi dei rischi: i controlli vertono in tal caso su un campione del 2 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco.

I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2342/1999.

2.   I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni fisiche, effettuate a campione, delle operazioni di macellazione che si svolgono nella giornata del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

Articolo 37

Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione

1.   Per quanto riguarda i premi alla macellazione concessi per i bovini esportati verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 68 di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono oggetto di controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità:

a)

al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini è sottoposto a controllo individuale per verificarne l'identità;

b)

al momento dell'uscita dal territorio della Comunità:

se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico;

se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.

2.   I passaporti degli animali sono rinviati alla competente autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

3.   L'organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 38

Disposizioni particolari concernenti i pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui la struttura del regime di pagamenti supplementari renda inopportuna l'applicazione di dette disposizioni, gli Stati membri prevedono modalità atte a garantire un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente regolamento.

Articolo 39

Disposizioni particolari concernenti la relazione di controllo

1.   Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, la relazione di controllo di cui all'articolo 28 del presente regolamento viene integrata dalle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2003.

2.   Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all'articolo 36, paragrafo 1, la relazione di controllo di cui all'articolo 28 può consistere in un'indicazione, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo.

Per quanto riguarda i controlli a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, la relazione menziona tra l'altro i numeri di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.

3.   Per quanto riguarda il controllo di cui all'articolo 37, la relazione di controllo può limitarsi all'elenco degli animali controllati.

4.   Qualora i controlli in loco realizzati ai sensi del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2003 sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Sottosezione IV

Controlli in loco relativi alle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari

Articolo 40

Controlli in loco relativi alle domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari

Sono effettuati controlli in loco riguardo alle condizioni di ammissibilità, in particolare sulla base della contabilità dell'agricoltore o di altri registri.

CAPITOLO III

CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITÀ

Sezione I

Disposizioni comuni

Articolo 41

Principi generali e definizioni

Ai fini del presente capitolo valgono i principi generali e le definizioni seguenti:

a)

«infrazione ripetuta»: l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso requisito, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza;

b)

la «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

c)

la «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

d)

la «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Articolo 42

Autorità di controllo competente

1.   Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore i controlli relativi a tutti i requisiti, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione dei controlli a un ente specializzato.

Sezione II

Controlli amministrativi

Articolo 43

Controlli amministrativi

A seconda dei requisiti, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere taluni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al requisito, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III

Controlli in loco

Articolo 44

Percentuale minima di controlli

1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 dei quali l'autorità di controllo competente in questione è responsabile.

Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma.

2.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni in un dato campo di condizionalità, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere nel periodo di controllo successivo.

Articolo 45

Selezione del campione di controllo

1.   Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione delle aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell'articolo 44 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

2.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente seleziona gli agricoltori da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 44, scegliendo il campione tra gli agricoltori già selezionati ai sensi degli articoli 26 e 27 ai quali si applicano i requisiti o le norme in questione.

3.   In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme in questione.

In tal caso:

a)

qualora, sulla base dell'analisi dei rischi a livello delle aziende, l'autorità di controllo competente concluda che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentino un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, essa può sostituire con i non beneficiari gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto. Anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale indicata al primo comma. Le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;

b)

se è più efficace, anziché a livello delle aziende agricole, l'autorità di controllo competente può svolgere l'analisi dei rischi a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori. In tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all'articolo 44.

4.   L'autorità di controllo competente può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora ciò renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 46

Determinazione del rispetto dei requisiti e delle norme

1.   Se del caso, il rispetto dei requisiti e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla legislazione applicabile al requisito o alla norma in questione.

2.   Negli altri casi, se opportuno, la determinazione si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.

3.   Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 47

Elementi dei controlli in loco

1.   Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 44, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei requisiti e delle norme di cui essa è responsabile.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti e alle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

Articolo 48

Relazione di controllo

1.   Ogni controllo in loco ai sensi del presente capitolo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per il controllo a norma dell'articolo 45 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

a)

una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

l'agricoltore selezionato per il controllo in loco;

ii)

le persone presenti;

iii)

se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

b)

una parte in cui sono riportati separatamente i controlli svolti in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

i requisiti e le norme oggetto del controllo in loco;

ii)

la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii)

i risultati dei controlli;

iv)

le norme e gli atti in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;

c)

una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con indicazione dei fattori che produrrebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Qualora le disposizioni relative al requisito o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di una nuova norma, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (19) o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme minime di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 (20).

2.   L'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

3.   Fatta salva ogni disposizione particolare della legislazione applicabile ai requisiti e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore entro un mese dal suo completamento.

TITOLO IV

BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI

CAPITOLO I

ACCERTAMENTI RELATIVI AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sezione I

Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie

Articolo 49

Principi generali

1.   Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:

a)

superfici ai fini del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni a esse pertinenti;

b)

superfici soggette a un diverso tasso di aiuto;

c)

superfici ritirate, dichiarate nell’ambito dei regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se applicabile, superfici ritirate soggette a un diverso tasso di aiuto;

d)

superfici foraggere dichiarate ai fini dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e)

superfici foraggere diverse dal pascolo e dalle superfici adibite alla coltura di seminativi ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;

f)

superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;

In deroga alla lettera b), e ai fini della lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei differenti diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

2.   Qualora la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico sia inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all’aiuto debbano essere restituiti alla riserva nazionale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1 e dell’articolo 42, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, si procede secondo le modalità seguenti:

a)

si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all'aiuto aventi il valore più alto;

b)

i diritti all’aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso.

Ai fini del presente paragrafo, i diritti di ritiro e altri diritti all’aiuto sono trattati separatamente.

3.   Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto a titolo di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Articolo 50

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

1.   Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.

2.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicarsi una volta determinata la superficie reale conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore.

3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

4.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, in relazione ai diritti di ritiro ai fini della definizione di «superficie determinata» di cui all’articolo 2, punto 22), si procede secondo le seguenti modalità:

a)

qualora un agricoltore non dichiari tutta la sua superficie al fine di attivare i diritti di ritiro a sua disposizione ma dichiari, contemporaneamente, una superficie corrispondente per l’attivazione di altri diritti, si considera che tale superficie sia dichiarata superficie ritirata e non superficie determinata ai fini del gruppo di colture di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a);

b)

qualora si constati che superfici dichiarate come superfici ritirate in realtà non lo sono, tali superfici sono considerate come non determinate.

5.   Per quanto riguarda le superfici dichiarate ai fini del premio specifico alla qualità per il frumento duro in conformità dell’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del supplemento per il frumento duro e dell’aiuto specifico di cui all’articolo 105 dello stesso regolamento, e qualora sia stabilita una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, la superficie viene determinata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, per il quale l'agricoltore ha fornito una prova di utilizzazione, per il quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro stabilito dallo Stato membro nella zona di produzione in questione.

6.   La superficie massima ammissibile ai pagamenti per gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti per superficie per i seminativi, in conformità del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolata sulla base della superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie determinata oggetto di ritiro, sono ridotti soltanto fino al livello corrispondente alla superficie necessaria per la produzione di 92 tonnellate di cereali.

7.   Qualora l’agricoltore non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come indicato all’articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Articolo 51

Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

1.   Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, a eccezione di quelli per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata conformemente all’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma inferiore al 20 % della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

2.   Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica di aiuto, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l'aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, non è concesso per l’anno civile considerato.

Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

3.   Ai fini del presente articolo, qualora un agricoltore che presenta domanda di aiuto per le colture energetiche conformemente all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiara superfici come ritirate dalla produzione, conformemente all’articolo 55, lettera b) o all’articolo 107 paragrafo 3, primo trattino dello stesso regolamento, non consegni il quantitativo previsto di una qualunque materia prima agricola, si considera che non abbia adempiuto ai suoi obblighi per quanto riguarda le parcelle destinate alle colture energetiche o ritirate dalla produzione in relazione a una superficie calcolata moltiplicando la superficie coltivata e da lui utilizzata per la produzione di materie prime per la percentuale delle mancate consegne della materia prima in questione.

Articolo 52

Riduzioni in relazione alle domande di aiuto per le patate da fecola e le sementi

1.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola di cui al capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

2.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi di cui al capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a inadempienza intenzionale dell’agricoltore, l'importo totale dell'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non viene erogato.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 53

Dichiarazione eccessiva intenzionale

Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5 nel quadro dei regimi di aiuto in questione non è concesso per l'anno civile considerato.

Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 54

Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi

1.   Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate dall’agricoltore, come previsto dall’articolo 31, lettera b), punto iii), l’aiuto da pagare per le specie interessate, una volta applicate le eventuali riduzioni di cui all’articolo 52, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % e inferiore al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Qualora i quantitativi non commercializzati siano superiori al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

2.   Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, non viene concesso alcun aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in corso e di quella successiva.

Articolo 55

Calcolo delle superfici foraggere per i premi di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1.   L'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 1 e l’articolo 53 si applicano al calcolo della superficie foraggera ai fini della concessione dei premi di cui all’articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Qualora venga riscontrata una differenza superiore al 50 % fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, l’agricoltore, nel quadro delle domande di aiuto presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno civile in cui è avvenuto l’accertamento, è escluso ancora una volta a concorrenza di una superficie foraggera pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se la superficie da escludere non può essere portata integralmente in detrazione entro tale periodo, il saldo restante viene annullato.

3.   Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se la superficie dichiarata ha dato luogo o avrebbe dato luogo alla concessione di un aiuto di importo superiore.

Articolo 56

Calcolo delle superfici foraggere in relazione al pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003

1.   I pagamenti per l'estensivizzazione di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non possono essere concessi per un numero di animali superiore a quello per il quale possono essere corrisposti i premi di cui all'articolo 131 di detto regolamento, una volta applicato l'articolo 55 del presente regolamento.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la superficie foraggera corrispondente è determinata in conformità dell'articolo 50.

Se non è superato il coefficiente di densità massimo in rapporto alla superficie così determinata, l'importo del pagamento per l'estensivizzazione viene calcolato in base alla superficie determinata.

Se viene superato il coefficiente di densità massimo, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo dei regimi di aiuti di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, in virtù delle domande da lui presentate nel corso dell'anno civile considerato, viene ridotto del 50 % dell'importo che l'agricoltore ha ricevuto o avrebbe altrimenti ricevuto a titolo di premio all'estensivizzazione.

3.   Tuttavia, ove la differenza fra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulti da irregolarità commesse intenzionalmente e sia stato superato il coefficiente di densità massimo relativo alla superficie determinata, non è concessa la totalità dell'importo di cui al paragrafo 2. In tal caso si applica l'articolo 53, secondo comma.

Sezione II

Premi per animali

Articolo 57

Base di calcolo

1.   Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è limitato al massimale fissato per l'agricoltore in questione.

2.   In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.

3.   Fatti salvi gli articoli 59 e 60, qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Tuttavia, se l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72, egli continua a godere del diritto all'aiuto per il numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

4.   Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

b)

se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

L'articolo 19 si applica in relazione alle iscrizioni e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Articolo 58

Sostituzioni

1.   I bovini presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 125 o dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché le vacche da latte, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 4 dello stesso regolamento, possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.

2.   Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Tuttavia, ove uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, esso può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma sostituiscano le informazioni da trasmettere alle autorità competenti.

3.   Se l'agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se non vi sono differenze nel livello di aiuto versato, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre per le quali viene presentata domanda di aiuto conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere sostituite durante il periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza perdita del diritto al pagamento dell'aiuto oggetto della domanda.

4.   Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di cinque giorni lavorativi dopo la sostituzione.

Articolo 59

Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

2.   Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto a titolo dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

a)

della percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è inferiore o uguale al 10 %, o

b)

di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, a titolo dei regimi citati, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l’agricoltore ha diritto in virtù delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

4.   Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 57, paragrafo 3, risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, nel quadro del regime o dei regimi di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato.

Inoltre, quando la differenza accertata in conformità del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l’agricoltore ha diritto in virtù delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 60

Riduzioni ed esclusioni con riguardo agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto

1.   Qualora, per quanto riguarda le domande di aiuto nell'ambito del regime per gli ovini e i caprini, venga riscontrata una differenza ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, è applicabile, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

2.   Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati dopo deduzione della differenza tra tale premio e l'intero importo del premio per pecora.

3.   Qualora, per quanto riguarda le domande di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

4.   Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001, è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.

5.   Qualora si constati che l’agricoltore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei suoi animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, il premio supplementare non viene erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

6.   Qualora si constati che l'irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 o 5 è dovuta a inadempienza intenzionale, l'importo totale dell'aiuto di cui ai suddetti paragrafi non viene erogato.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo è dedotto dai pagamenti degli aiuti da erogare nel quadro del regime per gli ovini e i caprini, ai quali l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento.

7.   Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre e che hanno diritto allo stesso livello di premio, qualora la verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.

Articolo 61

Circostanze naturali

Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 59 e 60 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l’agricoltore non possa assolvere l’impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto durante l'intero periodo di detenzione, purché l’agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:

a)

decesso di un animale in seguito a malattia;

b)

decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell’agricoltore.

Articolo 62

Dichiarazioni o certificati falsi rilasciati dai macelli

Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il macello in questione viene privato del diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio per un periodo minimo di un anno.

Articolo 63

Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri applicano riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste nel presente titolo.

Sezione III

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Articolo 64

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Per quanto riguarda gli accertamenti in relazione a domande di aiuto aventi ad oggetto il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, gli articoli 50, 51, paragrafo 1 e 53 si applicano sostituendo «superficie» con «quantitativo di riferimento individuale» e «superficie determinata» con «quantitativo di riferimento individuale determinato».

Qualora, nel caso di cui all’articolo 30 del regolamento 2237/2003, l’agricoltore in questione non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In quel caso, la domanda di aiuto dell’agricoltore relativa all’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo a quello di accertamento.

CAPITOLO II

ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITÀ

Articolo 65

Principi generali e definizioni

1.   Ai fini del presente capitolo, si applicano le disposizioni dell’articolo 41.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un’azione o un’omissione sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha personalmente commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. Qualora l’azienda, la superficie, l’unità di produzione o l’animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all’avvenuta infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se persiste nell’infrazione nei casi in cui è ragionevole pensare che avrebbe potuto individuarla e porvi termine.

3.   Qualora più di un organismo pagatore intervenga nella gestione dei diversi regimi di pagamento diretto, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire un’applicazione adeguata delle disposizioni del presente capitolo, e in particolare per assicurare che un unico tasso di riduzione sia applicato alla globalità dei pagamenti diretti per cui l’agricoltore ha presentato domanda.

4.   Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del presente regolamento o dopo essere state segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.

Articolo 66

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell’importo complessivo in questione.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.

2.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

3.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione. Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 5 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

4.   Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la prima ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al primo caso di infrazione al requisito o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’autorità competente informa l’agricoltore in questione che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che egli abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 %, come stabilito nell’ultima frase del secondo comma.

Articolo 67

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali

1.   Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20 % di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % dell’importo complessivo in questione.

2.   Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore viene escluso da tale regime per l’anno civile in questione.

In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 68

Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui al capitolo I non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe.

2.   Le riduzioni e le esclusioni di cui al capitolo I non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’agricoltore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al comma precedente hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Articolo 69

Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini

Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di domande di aiuto, l'articolo 68 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni concernenti dati immessi nella banca dati informatizzata dei bovini.

Per quanto riguarda i bovini non oggetto di una domanda di aiuto, le stesse disposizioni valgono in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi conformemente al capitolo II del presente titolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 70

Pagamenti minimi

Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 100 euro.

Articolo 71

Cumulo di riduzioni

1.   Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni conformemente al capitolo I e al capitolo II del titolo IV:

a)

le riduzioni o esclusioni ai sensi del capitolo I del titolo IV si applicano in relazione ai regimi di aiuto in questione;

b)

le riduzioni e le esclusioni ai sensi del capitolo II del titolo IV si applicano in relazione all’importo totale dei pagamenti da erogare nel quadro del regime di pagamento unico e a tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni o alle esclusioni di cui alla lettera a).

2.   Se del caso, dopo aver applicato le disposizioni del paragrafo 1, qualora debbano essere applicate più riduzioni in conseguenza della modulazione, di infrazioni e di irregolarità, l’autorità competente calcola le riduzioni secondo le seguenti modalità:

a)

in primo luogo, si applicano le riduzioni di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

in secondo luogo, il risultante importo dell’aiuto a cui avrebbe diritto l’agricoltore deve essere diminuito applicando le riduzioni di cui al capitolo I del titolo IV del presente regolamento;

c)

in terzo luogo, l’importo risultante deve servire da base per il calcolo di tutte le riduzioni da applicare alle domande di aiuto presentate tardivamente sulla base dell’articolo 21 del presente regolamento;

d)

infine, l’importo risultante deve essere diminuito applicando le riduzioni di cui al capitolo II del titolo IV del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio (21), le riduzioni ed esclusioni di cui al presente regolamento non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie o di legislazioni nazionali.

Articolo 72

Forza maggiore e circostanze eccezionali

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati a quest’ultima per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.

Articolo 73

Recupero di importi indebitamente erogati

1.   In caso di pagamento indebito, l’agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3.

2.   Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione dal corrispondente importo di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell’agricoltore dopo la data della decisione di recupero nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l’agricoltore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3.   Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all’agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato applicando le disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere inferiore al tasso d'interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.

4.   L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità e se l'errore non era normalmente rilevabile dall’agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

5.   L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

6.   Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 21 e del titolo IV sono, in tutti i casi, soggetti a un periodo di prescrizione di quattro anni.

7.   I paragrafi 4 e 5 non si applicano agli anticipi.

8.   Gli Stati membri possono decidere di non esigere la restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto degli interessi, per agricoltore e per periodo di erogazione del premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile eventualità in casi analoghi.

Qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni, di non recuperare gli interessi di importo pari o inferiore a 50 euro.

Articolo 74

Cessione di aziende

1.   Ai fini del presente articolo, si intende per:

a)

«cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

b)

«cedente»: l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;

c)

«cessionario»: l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda.

2.   Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore, dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta.

3.   L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a)

entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa la competente autorità dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;

b)

il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;

c)

sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

4.   Dopo che il cessionario ha notificato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto conformemente al paragrafo 3, lettera a):

a)

tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;

b)

tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;

c)

l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.

5.   Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).

6.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso:

a)

nessun aiuto è versato al cessionario,

b)

gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

7.   Qualora un’azienda sia ceduta integralmente da un agricoltore a un altro agricoltore nel periodo di cui all’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il cessionario può utilizzare le parcelle in questione per presentare una domanda di pagamento nel quadro del regime di pagamento unico.

Articolo 75

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

2.   Gli Stati membri collaborano per garantire controlli efficaci ed effettuare le verifiche sull’autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati.

Articolo 76

Notificazioni

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno per il regime di pagamento unico e per gli altri regimi di aiuto per superficie ed entro il 31 agosto di ogni anno per i premi per animali, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'anno civile precedente, indicante in particolare:

a)

lo stato di attuazione del sistema integrato, specificando in particolare le opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei requisiti e delle disposizioni in materia di condizionalità.

b)

il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali ripartiti per singoli regimi di aiuto;

c)

il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali oggetto di controlli;

d)

le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate conformemente al titolo IV.

Contemporaneamente alle comunicazioni di cui al primo comma relative ai premi per animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati dal sistema integrato.

2.   Gli Stati membri devono inoltre inviare alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una comunicazione relativa alla percentuale di superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Entro il 31 ottobre 2005, gli Stati membri devono inoltre inviare alla Commissione una comunicazione relativa a tale percentuale nell’anno di riferimento 2003, come indicato all’articolo 3, paragrafo 2.

3.   In situazioni eccezionali debitamente documentate, gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nei regolamenti settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

PARTE III

MODULAZIONE

Articolo 77

Base di calcolo della riduzione

L'importo della riduzione conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 viene calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni ai sensi del presente regolamento o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, della pertinente legislazione specifica.

Articolo 78

Sistema di ripartizione

Il sistema di ripartizione degli importi restanti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.

La quota di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo di ciascuno Stato membro deve essere adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto, utilizzando un terzo della differenza della media degli Stati membri cui si applica la modulazione.

A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, disponibili presso Eurostat nell’agosto 2003:

a)

per quanto riguarda la superficie agricola, il «Farm Structural Survey 2000» (Indagine Eurostat sulle strutture agricole) conformemente al regolamento (CE) n. 571/88 (22) del Consiglio;

b)

per quanto riguarda l’occupazione nel settore agricolo, le serie annue del «Labour Force Survey 2001» (Indagine europea sulla forza lavoro) sull’occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella pesca conformemente al regolamento (CE) n. 577/98 (23);

c)

per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d'acquisto, la media di tre anni sulla base dei dati dei conti nazionali nel periodo 1999-2001.

Articolo 79

Aiuto aggiuntivo

1.   Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 euro di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si prende in considerazione l’importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni ai sensi del presente regolamento o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, della pertinente legislazione specifica.

Tuttavia, qualora un agricoltore non possa beneficiare di pagamenti diretti in conseguenza di irregolarità o infrazioni, non possono essergli erogati ulteriori aiuti.

2.   Entro il 31 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo degli aiuti supplementari concessi a titolo dell’anno precedente.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 80

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 2419/2001 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che scadono anteriormente al 1° gennaio 2005.

Qualora le riduzioni da applicare mediante detrazioni in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 33, secondo comma, dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’articolo 35, paragrafo 3, ultima frase, dell’articolo 38, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 38, paragrafo 4, secondo comma e dell’articolo 40, paragrafi 1 e 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001 non possano essere interamente effettuate prima della data di applicazione del presente regolamento, il saldo restante viene detratto dai pagamenti dovuti nel quadro di uno dei regimi di aiuto contemplati dal presente regolamento, a condizione che non siano scaduti i termini per le detrazioni fissati dalle disposizioni di cui sopra.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 2419/2001 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 81

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, le 21 aprile 2004

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).

(3)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea – Allegato II: elenco di cui all’articolo 20 dell’atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Legislazione veterinaria e fitosanitaria – I. Legislazione veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

(4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(7)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.

(8)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(9)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).

(10)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).

(11)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(12)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(13)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(14)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(15)  GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.

(16)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(17)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(18)  GU L 177 del 4.8.1972, pag. 1.

(19)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

(20)  GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

(21)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(22)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

(23)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.


ALLEGATO I

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ9- THC DELLE VARIETÀ CANAPA

1.   Finalità e campo di applicazione

Il metodo serve a determinare il Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito «THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CPG) del Δ9-THC dopo estrazione mediante solvente.

1.1.   Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento.

1.2.   Procedura B

La procedura B è applicata nei casi indicati all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 33, paragrafo 4 del presente regolamento.

2.   Prelievi di campioni

2.1.   Campioni

a)

Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

b)

Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

2.2.   Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare una controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3.   Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25°C.

3.   Determinazione del tenore di THC

3.1.   Preparazione del campione per la provaDai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25°C.

3.2.   Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

Δ9 -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro;

Squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3.   Estrazione di Δ9-THC

Si devono pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e quindi porre in un tubo di centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Si immerge quindi il tutto per 20 minuti in un bagno a ultrasuoni. Si centrifuga per 5 minuti a 3000 giri/minuto e si preleva il soluto di THC supernatante. Quest'ultimo viene quindi iniettato nel cromatografo per procedere all'analisi quantitativa.

3.4.   Cromatografia in fase gassosa

a)

Strumenti

cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b)

Curva di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ9 -THC in soluzione di estrazione.

c)

Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

temperatura del forno 260 °C

temperatura dell’iniettore 300 °C

temperatura del rivelatore 300 °C

d)

Volume iniettato 1 μl

4.   Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ9-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.


ALLEGATO II

Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre che possono beneficiare di pagamenti diretti

A.   Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre

 

Carmagnola

 

Beniko

 

Chamaeleon

 

Cs

 

Delta-Ilosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Ferimon-Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Uso 31

B.   Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2004/05

 

Bialobrzeskie

 

Cannacomp (1)

 

Fasamo

 

Felina 34 – Félina 34

 

Fibriko TC

 

Finola

 

Lipko (2)

 

Silesia (3)

 

Tiborszállási (3)

 

UNIKO-B (2)


(1)  solo in Ungheria

(2)  solo in Ungheria

(3)  solo in Polonia


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Articoli del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione

Articoli del presente regolamento

1

2

2

3

5

4 §1

6 §1

4 §2

14 §4

5

8

6

7

8

15

9

10

16

11

18

12

19

13

21

14

22

15

23 §1

16

24

17 §1

25 §1

17 §2

25 §2

17 §3

23 §2

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

32

24

34

25

35

26

36

27

37

28

38

29

39

30

49

31 §1

50 §1

31 §2

50 §3

31 §3

50 §6

31 §4

50 §7

32

51

33

53

34

55

35

56

36

57

37

58

38

59

39

40

60

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76

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54


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