LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Tabella A abrogata da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
2Capo I del Titolo I aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 16/2008
3Capo II del Titolo I aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
4Articolo 3 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
5Articolo 3 ter aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
6Articolo 3 quater aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
7Articolo 3 quinquies aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
8Articolo 37 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2010
9Articolo 41 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 13/2014
10Articolo 62 bis aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
11Articolo 62 ter aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
12Articolo 62 quater aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
13Articolo 36 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. R. 32/2017
15Articolo 46 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 20/2018
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità e principi generali)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
Art. 2
 (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 è disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.
Art. 3
 (Potere sostitutivo)
1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
Capo II
 Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis
 (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b)   ( ABROGATA )
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 3 ter
 (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011
Art. 3 quater
 (Sistema regionale della mobilità di persone)
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;
c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;
d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all' articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 3, L. R. 8/2018
3Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018
Art. 3 quinquies
 (Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:
a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
TITOLO II
 RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
 Finalità e disposizioni generali
Art. 4
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;
d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.
Art. 6
 (Integrazione modale e tariffaria)
1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l'affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all'articolo 13.
Art. 7
 (Qualità dei servizi)
1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all'utenza, pena la revoca dell'affidamento;
b) la previsione che il permanere dell'affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell'affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;
c) la previsione di forme di vigilanza sull'adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;
d) l'attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;
e) la previsione di forme di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell'affidatario.
Art. 8
 (Sistema del trasporto pubblico)
1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. 2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Capo II
 Ripartizione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:
a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;
c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;
f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;
g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;
h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;
i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;
k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.
Art. 10
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province provvedono a:
a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;
c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;
d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;
f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;
g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;
h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.
(1)
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 6, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Delega alle Province)
1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:
a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;
b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;
c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi.
(1)
2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:
a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;
b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;
c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 12
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;
b) attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;
c) proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l'istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio regionale;
d) proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con la Provincia territorialmente competente;
e) sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;
f) gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.
(1)
2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all'articolo 16, è svolta in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l'attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell'articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e previo nulla-osta della Provincia.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 17, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015
Capo III
 Attività pianificatoria
Art. 13
 (Piano regionale del trasporto pubblico locale)
1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto nella misura massima del 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 73, L. R. 14/2012
Art. 14
 (Articolazione del Piano)
1. Il PRTPL è articolato come segue:
a) relazione illustrativa che individui in particolare:
1) finalità e obiettivi;
2) quadro analitico di riferimento;
3) definizione e articolazione del servizio integrato;
4) sistema tariffario e di bigliettazione;
5) parametri di qualità del servizio;
6) sistema infrastrutturale;
7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
b) elaborati grafici illustrativi del sistema.
Art. 15
 (Formazione e approvazione)
1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.
Art. 16
 (Pianificazione complementare)
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;
b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche;
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura.
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 19, L. R. 12/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2014
3Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014
Capo IV
 Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
Art. 17
 (Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
4. Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonché quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, o comunque non utilizzate confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico, ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari.
7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonché da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7.
7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 97, lettera a), L. R. 14/2012
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 97, lettera b), L. R. 14/2012
3Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
4Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012
5Integrata la disciplina della lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
6Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 18
 (Contratto di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonché modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell' articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 44/2017
Art. 19
 (Durata)
1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 23/2013
3Comma 2 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013
4Comma 3 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013
Art. 20
 (Corrispettivo)
1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo né dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.
Art. 21
 (Modifica dei servizi)
1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.
Art. 22
 (Servizi aggiuntivi)
1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.
2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.
Art. 23
 (Obblighi dell'affidatario)
1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.
Art. 24
 (Carta dei servizi)
1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonché le modalità della sua diffusione.
Art. 25
 (Revoca)
1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.
Art. 26
 (Decadenza)
1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.
Art. 27
 (Subaffidamento dei servizi)
1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale per una quota non superiore al 20 per cento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 13/2014
Art. 28
 (Cessazione e subentro dell'affidatario)
1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 (Sanzioni amministrative per l'affidatario)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
Capo V
 Infrastrutture e programmi di investimento
Art. 30
 (Centri di interscambio)
1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centri di interscambio ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di interscambio.
Art. 31
 (Capacità dell'infrastruttura ferroviaria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell'infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per l'espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.
Art. 32
 (Disponibilità delle infrastrutture)
1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.
Capo VI
 Norme speciali
Art. 33
 (Monitoraggio e controllo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonché a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L'affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell'Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.
Art. 34
 (Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
a quater) gli appartenenti alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;
c) i minori dell’età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:
a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;
b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.
4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.
4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.
4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
Note:
1Il comma 2, lett. a) e il comma 3 possono trovare applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 38, c. 5, della presente legge.
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 3, L. R. 16/2008
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 17/2008
4Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 57, L. R. 17/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 22/2010
8Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 13/2014
9Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 13/2014
10Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 6, L. R. 13/2014
11Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
12Lettera a ter) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
13Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 29/2017
14Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 29/2017
15Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 29/2017
16Parole soppresse alla lettera c) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 29/2017
17Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 29/2017
18Comma 1 bis abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
19Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 2, L. R. 6/2019
22Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 44, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
23Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 44, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
24Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 4, lettera c), L. R. 6/2019
25Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26Comma 4 quinquies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27Comma 4 sexies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28Comma 4 septies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29Lettera a quater) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 86, L. R. 13/2023
30Parole aggiunte alla lettera a quater) del comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 35
 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
2 bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), oltre al ritiro del titolo di viaggio stesso. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro.
4.Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall' articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
13.Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2, 2 bis e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 12/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 8, L. R. 13/2014
6Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 29/2017
7Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
9Parole aggiunte al comma 13 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019
Capo VII
 Altre norme sul trasporto pubblico
Art. 36
 (Incentivi delle Province)
1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.
4.Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.
4 ter. I contributi di cui al comma 4, già concessi e non ancora utilizzati dai soggetti beneficiari, possono essere rendicontati, nei limiti delle risorse già concesse, fino a copertura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli importi di cui sopra, relativi al finanziamento di pensiline, possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per la realizzazione, nonché per il ripristino di opere localizzate in siti diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso. A tal fine i soggetti beneficiari inviano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), specifica istanza alla struttura regionale competente per l'emissione del relativo provvedimento autorizzativo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 31/2017
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 23, L. R. 14/2018
Art. 36 bis
 (Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016
Art. 37
 (Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.
Art. 37 bis
 (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)
1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2010
Capo VIII
 Norme finali e transitorie
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 18, L. R. 22/2010
2Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 4, comma 2, L. R. 23/2013
3Comma 6 bis aggiunto da art. 16, comma 9, L. R. 13/2014
Art. 39
 (Servizi ferroviari metropolitani)
1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.
Art. 40
 (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.
1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della legge regionale 14/2002 .
1 quater.  
( ABROGATO )
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.
3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell' articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
6Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
7Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015
8Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015
10Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015
11Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016
Art. 41
 (Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell'intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Art. 41 bis
 (Servizi ferroviari in connessione con territori contermini)
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.
2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 42
 (Modifica di norme)
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27/1996 è sostituito dal seguente:
<<1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.>>.

2.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).>>.

4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è sostituita dalla seguente:
<<a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;>>.

5.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006 è sostituita dalla seguente:
<<b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale;>>.

Art. 43
 (Norma finanziaria)
1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l'anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004. È conseguentemente autorizzata la spesa complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.
Art. 44
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
b) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
c) l'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
f) la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
g) l'articolo 4, commi 104, 105, 106, 107 e 108, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
h) l'articolo 4, commi 23, 24, 25 e 26, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
i) l'articolo 5, commi 144 e 152, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
j) l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);
k) l'articolo 4, commi 29 e 30, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
l) l'articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporti) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;
m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell'articolo 10;
n) l'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
o) l'articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) l'articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
TITOLO III
 RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA
Art. 45
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada da parte della Regione e delle Province in attuazione degli articoli 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 111/2004.
Art. 46
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a) definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
b) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi e degli esami per titolare delle imprese o responsabile tecnico delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli previsti dall'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
c) definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione professionale di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
d) monitora l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l'istituzione del Comitato di cui all'articolo 47.
Art. 46 bis
 (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada)
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004 , in ordine alla spettanza alla Regione dei proventi e delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, l'Amministrazione regionale istituisce due collegamenti telematici denominati "Servizio revisioni Regione FVG" e "Servizio rinnovo validità patente Regione FVG", che prevedono la modalità di introito diretto e immediato dei diritti della motorizzazione a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 20/2018
Art. 47
 (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un rappresentante per ciascun ambito territoriale;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
d) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;
f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio.
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
4Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 29/2017
5Integrata la disciplina della lettera e) del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 29/2017
Art. 48
 (Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b) rilasciare il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge 298/1974;
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
Art. 49
 (Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;
b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
c) autorizzazione e vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;
d) riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;
e) autorizzazione e vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonché dell'articolo 50;
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
l) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992;
m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.
Art. 50
 (Autorizzazione alle imprese di autoriparazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), è rilasciata al titolare dell'impresa individuale o al responsabile tecnico previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, da svolgersi in sede di prima attuazione della presente legge entro il 30 giugno 2008.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
Art. 51
 (Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)
1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
b) l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/ 1992.
3. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.
Art. 52
 (Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)
1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attività sanzionatoria.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.
Art. 53
 (Scuole nautiche)
1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di <<scuola nautica>> e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.
Art. 54
 (Vigilanza su scuole nautiche)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro:
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui all'articolo 53, comma 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall'articolo 53, commi 1, 2 e 4.
3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 55
 (Gestione coordinata)
1. Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:
a) assicurano l'organizzazione unitaria del servizio e l'impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della legge regionale 1/2006;
b) possono determinare i diritti a carico dell'utenza correlati al costo per l'effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 47;
c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l'operatività del Centro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonché l'ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell'ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l'artigianato per la gestione delle funzioni conferite.
Art. 56
 (Trasferimento di risorse)
1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l'Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.
5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l'individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:
Aree e fasce retributive MinisteroCategorie e posizioni economiche Province
AreeFasce retributiveCategoriePosizioni economiche
DirigenteDirigente
Terza (ex C)F5 (ex C3s)DD7
F4 (ex C3)D6
F3 (ex C2)D4
F2 (ex C1s)D2
F1 (ex C1)D1
Seconda (ex B)F4 (ex B3s)CC7
F3 (ex B3)C4
F2 (ex B2)BB8
F1 (ex B1)B5
Prima (ex A)F2 (ex A1s)AA8
F1 (ex A1)A6


5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato).
5 ter. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell'indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell'importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.
5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell'idoneità conseguita dal personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti.
6. I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.
7. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
2Comma 5 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
3Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
4Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
5Comma 5 quater aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
6Comma 7 abrogato da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007
Art. 57
 (Disposizioni comuni)
1. Ai fini dell'attività di indirizzo di cui all'articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all'articolo 55 le Province sono tenute all'invio e allo scambio di informazione e dati correlati all'esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso strumenti informatici.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti, l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 1/2006, e assicurano la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.
Art. 58
 (Norma transitoria)
1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all'1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.
2 bis. Il funzionamento delle commissioni e degli organi di cui al presente Titolo, dopo il primo periodo di trasferimento delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalle Province senza l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione regionale.
3. Al fine di promuovere la diffusione dell'utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in materia di tassa automobilistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'amministrazione dello Stato e con altri soggetti operanti nel settore.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 20, L. R. 22/2010
TITOLO IV
 RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
Art. 59
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
Art. 60
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:
a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004 ;
d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali;
d bis)   ( ABROGATA )
e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all' articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992 ;
f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale);
g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Comuni.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalità e i tempi di aggiornamento.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
4Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
6Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
8Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
9Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021
10Comma 1 bis aggiunto da art. 70, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 61
 (Funzioni degli Enti locali)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
3. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 62
 (Classificazione delle strade)
1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c)   ( ABROGATA )
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
(2)
2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.
2 bis. In coerenza con i principi di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 62 bis
 (Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, previa deliberazione del Consiglio comunale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021
Art. 62 ter
 (Declassificazione delle strade)
1. Alla declassificazione di strade regionali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021
Art. 62 quater
 (Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni)
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 63
 (Società regionale)
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l’opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l’istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 111/2004 , possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004 , trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento per la viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 56, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di cui alle tabelle A e B del decreto legislativo 111/2004 .
7.  
( ABROGATO )
7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.
7 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
5Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009
6Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
24Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
25Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
26Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 64
 (Condizioni per la costituzione societaria)
1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.
Art. 65
 (Conferimento di funzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 , da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 4, L. R. 13/2014
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 66
 (Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.
Art. 67
 (Garanzie a favore della società)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società, nonché altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 67, L. R. 30/2007
Art. 68
 (Personale della società)
1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, è trasferito alla società a decorrere dall'1 gennaio 2008 e ne costituisce l'organico nella fase iniziale.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell'assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalità e termini di applicazione della norma. È in facoltà del personale trasferito alla società regionale di cui all'articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all'atto del trasferimento.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022 , a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, c. 3, L.R. 14/2021.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;
c) l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986), modificativo della legge regionale 22/1985;
d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.