LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.

3. Ai Comuni montani e parzialmente montani della regione è riservata un'assegnazione annuale senza vincolo di destinazione, da determinarsi con legge finanziaria sulla base del rapporto tra massa legnosa annuale utilizzata nell'anno precedente e la corrispondente massa legnosa prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2; i relativi requisiti minimi di uniformità sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse forestali.
Art. 2
 (Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.
Art. 3
 (Concertazione)
1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2. In particolare lo strumento della concertazione è attivato nella predisposizione dei regolamenti di esecuzione della presente legge.
Art. 4
 (Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime, esercitano funzioni in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, di disciplina del transito di cui all'articolo 73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all'articolo 82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresì funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14 e funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è riservata alle Comunità montane e alle Province un'assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.
Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2. La Regione per le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché le Comunità montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1.
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di assestamento già sottoposti a valutazione di incidenza, non è necessaria una nuova valutazione di incidenza.
Art. 6
 (Definizione di bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.
Art. 7
 (Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui età media è inferiore a trenta anni;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale;
f) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

Art. 8
 (Definizioni terminologiche)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
f) <<PFI>>: il piano forestale integrato;
g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.

TITOLO II
 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
Art. 9
 (Principi e strumenti. Osservatorio del legno)
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF e i PFI.
4. La Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno finalizzato al monitoraggio del settore forestale e della filiera foresta-legno-energia, nonché alla predisposizione e aggiornamento dei relativi archivi, avvalendosi del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).
Art. 10
 (Piano forestale regionale)
1. Il PFR è predisposto dalla Direzione centrale in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale (PTR) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e successive modifiche. Il PFR è piano di settore e contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.
Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 50 ettari per le proprietà pubbliche e a 200 ettari per le proprietà private; per superfici inferiori rispettivamente a 50 e 200 ettari la pianificazione è facoltativa, può assumere un carattere semplificato ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
7. I PGF e i PFI, redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8. Le Comunità montane e le Province erogano i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.
9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le Comunità montane e le Province possono finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpati.
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e dei PFI approvati.
Art. 12
 (Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.
4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6. Le Comunità montane e le Province erogano contributi per la redazione dei PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la progettazione degli interventi è obbligatoria ai sensi del comma 2.
TITOLO III
 SETTORI DI INTERVENTO
Capo I
 Gestione forestale sostenibile
Sezione I
 Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 13
 (Principi)
1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.
3. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.
Art. 14
 (Definizioni)
1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:
a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;
b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;
c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.

2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, purché previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.
Art. 15
 (Taglio colturale)
1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modiche, e non sono quindi soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), che riducono i livelli minimi di vitalità delle diverse categorie di bosco stabiliti dal regolamento forestale non sono considerate tagli colturali ai sensi del comma 1.
3. Nel regolamento forestale sono altresì definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire la migliore vitalità delle diverse categorie di bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.
Art. 16
 (Divieti)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.
Art. 17
 (Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, danneggiate o distrutte, fissato nel regolamento forestale.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
5. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 3 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Art. 18
 (Misure per favorire la biodiversità)
1. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica.
2. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti o con cavità secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.
Art. 19
 (Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.
Art. 20
 (Contributi)
1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:
a) utilizzazioni boschive principali, in relazione alla localizzazione e alla difficoltà esecutiva;
b) conversione di cedui ad alto fusto;
c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;
e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;
h) introduzione e mantenimento di sistemi di certificazione di cui all'articolo 19.
i) vendita all'imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dalle utilizzazioni boschive, realizzata anche tramite la borsa del legno regionale.

2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono finalizzate al raggiungimento o mantenimento della migliore vitalità delle diverse categorie di bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.
3. Qualora durante l'esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione del contributo è sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l'importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non è erogato.
4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell'impianto; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.
5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei boschi.
6. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sono, nel caso di vendita in piedi del bosco, le imprese forestali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 ovvero, nel caso di affidamento dei lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname, i proprietari forestali o soggetti delegati.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.
8. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e i), è assegnata priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
9. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è assegnata priorità ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell'articolo 19.
10. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera h), è assegnata priorità alle proprietà forestali pubbliche e private gestite in forma associata.
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà regionale pianificata è attuata dalla Direzione centrale.
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento diretto della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, per un periodo non superiore alla validità del PGF o del PFI, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.

4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Art. 22
 (Migliorie boschive)
1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento forestale.
Art. 23
 (Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali)
1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dell'ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici.
Art. 24
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o ai PFI le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.
2. Il personale forestale regionale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attività professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e successive modifiche, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.
Sezione II
 Imprese forestali
Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale.
2. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
Art. 26
 (Esercizio delle attività selvicolturali)
1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Sezione III
 Associazionismo forestale
Art. 27
 (Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
1. I Comuni o le Comunità montane individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
5. Le Comunità montane e le Province possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Art. 29
 (Finanziamenti)
1. Le Comunità montane e le Province erogano contributi a sostegno dei consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali già esistenti di Comuni e per quelli certificati ai sensi dell'articolo 19.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
Sezione IV
 Vivaistica forestale e materiale di propagazione
Art. 30
 (Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.
3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.
Art. 31
 (Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori d'interesse pubblico relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e ad altri interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprietà pubblica;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.

3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura del vivaio, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti dalla Direzione centrale nelle forme dell'amministrazione diretta o dei cottimi.
Art. 32
 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, dietro compenso sulla base di apposito prezziario o, qualora richiesto per opere soggette a contribuzione, previo scomputo sull'entità del contributo pubblico concesso. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a enti che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), nonché ai cittadini privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali.
2. Le somme versate per la cessione di materiale vivaistico sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Art. 33
 (Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione, nonché per la cessione del materiale vivaistico.
Capo II
 Funzione produttiva
Art. 34
 (Produzione legnosa)
1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera.
Art. 35
 (Viabilità forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) viabilità forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri o vie.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province esercitano, nel quadro di riferimento previsto dal PFR per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale, le funzioni di pianificazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale ed erogano contributi ai proprietari di superfici forestali, con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.
Art. 36
 (Vie aeree d'esbosco)
1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.
Art. 37
 (Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 con priorità correlata alle maggiori entità delle attività di gestione forestale svolte.
Art. 38
 (Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)
1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese di trasformazione iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che utilizzano prevalentemente legname proveniente da foreste certificate e che svolgono la loro attività nel territorio montano.
Art. 39
 (Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici)
1. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata mediante la realizzazione d'impianti energetici a biomassa legnosa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi prioritariamente alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali, o loro delegati.
Art. 40
 (Mercato del legno)
1. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno regionale, l'Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate all'istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti al distretto del legno per le seguenti finalità:
a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;
c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

Art. 41
 (Arboricoltura da legno)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;
b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.

2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta; a tal fine le Comunità montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione redatto da dottori agronomi e dottori forestali.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.
5. Nei riguardi di coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti dal regolamento forestale l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.
Capo III
 Funzione protettiva e di difesa idrogeologica
Sezione I
 Tutela dei boschi
Art. 42
 (Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non è necessaria per:
a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;
b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.

Art. 43
 (Rimboschimento compensativo)
1. La trasformazione del bosco è subordinata alla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento compensativo di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
4. L'importo versato è finalizzato all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Art. 44
 (Garanzie)
1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.
3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
Art. 45
 (Deroghe)
1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;
c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

Art. 46
 (Divieti e sanzioni)
1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 2 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Sezione II
 Vincolo idrogeologico
Art. 47
 (Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.
Art. 48
 (Casi di esonero dall'autorizzazione)
1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.
2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.
Art. 49
 (Garanzie)
1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d'ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.
Art. 50
 (Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti eseguiti dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.
Art. 51
 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e Q, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47.
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale.
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.
Art. 52
 (Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico)
1. La proposta di variazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di determinazione o estinzione del vincolo idrogeologico.
Art. 53
 (Sanzioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
2. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Sezione III
 Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 54
 (Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
Art. 55
 (Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati d'intesa con le Comunità montane interessate e, nel territorio montano non incluso in quello di competenza delle Comunità medesime, con le Province di Gorizia e Trieste.
Art. 56
 (Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.
3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Art. 57
 (Lavori di pronto intervento)
1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:
a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.

2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati, con l'utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta, per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.
Art. 58
 (Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 57 sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.
Capo IV
 Funzione ambientale e naturalistica
Sezione I
 Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale
Art. 59
 (Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.
Art. 60
 (Raccolta di specie non elencate nel regolamento)
1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.
Art. 61
 (Deroghe)
1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.
Art. 62
 (Esclusioni)
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie vegetali di interesse regionale nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.
Art. 63
 (Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela)
1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa alla flora e alla fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, le Comunità montane e le Province erogano contributi per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo a favore di enti pubblici e associazioni.
2. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali, o nelle zone individuate ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia di tutela della natura, gli strumenti di pianificazione e i relativi regolamenti possono prevedere ulteriori forme di tutela delle specie della flora e fauna.
Art. 64
 (Diritti del proprietario del fondo)
1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
Art. 65
 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.
2. Per le specie di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni esemplare raccolto, catturato o detenuto in più rispetto a quanto consentito dal regolamento sulla flora e fauna.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
6. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 2 e 5 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Art. 66
 (Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
Sezione II
 Tutela degli ecosistemi forestali
Art. 67
 (Aree forestali di elevato valore naturalistico)
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, di sua proprietà o, previo accordo, di altri enti proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
Art. 68
 (Finalità e criteri per l'individuazione)
1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.
Art. 69
 (Divieti)
1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, può vietare o disciplinare l'accesso alla proprietà e altre attività incompatibili con la sua conservazione.
Art. 70
 (Sanzioni)
1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Sezione III
 Disciplina del transito con mezzi a motore
Art. 71
 (Divieti)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada, compresi sentieri, mulattiere e strade agro-silvo-pastorali.
2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, nelle zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché nelle golene e negli alvei fluviali e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.
Art. 72
 (Deroga ai divieti)
1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 71, comma 2, nelle golene e negli alvei fluviali a carattere torrentizio e a rischio esondazione golenale, ancorché assoggettate a vincolo idrogeologico, è comunque consentito ai veicoli a motore il transito e la sosta sulle strade esistenti. I Comuni interessati provvedono a informare adeguatamente, con idonea segnaletica, quali sono le strade soggette a deroga al divieto di transito e di sosta. Restano in ogni caso vietate le gare motoristiche, competitive o amatoriali, salvo quanto previsto dall'articolo 73.
Art. 73
 (Disciplina del transito)
1. La circolazione e la sosta sulle strade agro-silvo-pastorali, le cui modalità sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2, sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e per l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.

2. Le Comunità montane nel territorio di rispettiva competenza e le Province provvedono, con regolamento, alla disciplina del transito sulle strade agro-silvo-pastorali, sentiti:
a) gli Enti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996, e successive modifiche;
b) la Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria, nonché le modalità per l'eventuale applicazione di pedaggi;
c) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio.

4. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 3 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.
Art. 74
 (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Sezione IV
 Difesa fitopatologica
Art. 75
 (Misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto.
Art. 76
 (Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.
Art. 77
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. L'ERSA provvede a effettuare in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario, gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Art. 78
 (Convenzioni)
1. L'ERSA è autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell'inventario fitopatologico e il monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.
Capo V
 Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 79
 (Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.
Art. 80
 (Definizione di monumenti naturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.
Art. 81
 (Inventario regionale dei monumenti naturali)
1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:
a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;
b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco.

2. L'inventario è approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..
Art. 82
 (Tutela e gestione dei monumenti naturali)
1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all'articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l'apposizione d'indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale, secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di quest'ultima di provvedere d'ufficio, previa diffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuità del danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Sezione II
 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84
 (Promozione turistica delle aree boscate)
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.

3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.
Art. 85
 (Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)
1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio, anche in conformità alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell' attività agricola in aree montane), e successive modifiche.
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche, promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. Fatta salva la facoltà di adeguare i regolamenti di polizia rurale alle finalità del presente articolo, i Comuni della regione, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti di valenza tecnica e finanziaria e della durata di dieci anni, rinnovabile, avvalendosi dei contributi erogati dalle Comunità montane e dalle Province. L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di efficacia del piano.
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni;
b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.

4. Nel regolamento forestale sono definiti i criteri generali di redazione del piano e di esecuzione degli interventi.
Capo VI
 Gestione del personale operaio della Regione
Art. 87
 (Operai dipendenti)
1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nel numero massimo e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
2. Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alle dipendenze dirette dei direttori dei servizi interessati della Direzione centrale nel numero definito dal Piano operativo regionale, per l'esecuzione dei lavori di rispettiva attribuzione.
Art. 88
 (Contratto)
1. Al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale viene assunto, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini, nonché per il settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari, le utilizzazioni forestali e i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale.
4. Per il personale operaio dipendente il Direttore centrale, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, è autorizzato a sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal CCNL.
5. Il Direttore centrale è autorizzato altresì a sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.
6. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui al comma 5, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.
Art. 89
 (Organizzazione aziendale)
1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto ai dipendenti dei Servizi, quali unità produttive dotate di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del CCNL e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Per il personale operaio al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore si applica il disposto dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula delle relative polizze assicurative.
3. Al personale operaio dipendente spetta l'indennità di mensa nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali - area non dirigenziale.
Capo VII
 Disposizioni comuni
Art. 90
 (Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
2. Con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:
a) gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale;
b) produzione di materiale vivaistico forestale certificato;
c) realizzazione degli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali su proprietà regionale;
d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attività funzionali e di supporto logistico, la promozione di attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica;
e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.

3.
Il comma 114 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<<114. Il Fondo è alimentato da finanziamenti pubblici, anche regionali, e da contribuzioni private, dalle somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali, nonché da tutte le entrate previste dalla legge regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007 (Norme in materia di risorse forestali), e finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo, affinché vengano reimpiegate per gli interventi di cui all'articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007.>>.

Art. 91
 (Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.

Art. 92
 (Sanzioni)
1. In assenza delle prescritte autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
2. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui all'articolo 16, comma 1, non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco.
3. In assenza delle prescritte dichiarazioni previste dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate o nelle prescrizioni emanate ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
5. Coloro che incorrono in infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio ovvero da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
a) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
b) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
c) la violazione delle norme sul pascolo.

6. Nei casi di cui al comma 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza del rilascio è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.
7. Nel caso d'inadempienza dell'obbligo di cui al comma 6 e previa diffida, la Direzione centrale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
8. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 sono finalizzati all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.
Art. 93
 (Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, il Direttore della struttura regionale territoriale forestale.
Art. 94
 (Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati i dati personali di cui è in possesso.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95
 (Regolamento forestale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico;
g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 96
 (Regolamento sulla flora e fauna)
1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.
Art. 97
 (Requisiti minimi di uniformità)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore costituiscono atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformità per l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.
Art. 98
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche, fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6.

2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 e l'articolo 8 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 2, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 99
 (Modifiche alla legge regionale 22/2002)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Emergenze nel settore forestale)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.
3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.
4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all'istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell'amministratore del Fondo.>>.

Art. 100
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.>>.

Art. 101
1. Le disposizioni di cui all'articolo 37 (Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, entrano in vigore l'1 gennaio 2008.
Art. 102
 (Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.
Art. 103
 (Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
4. La regolarizzazione di cui al comma 3 può avvenire:
a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.

5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e 4 sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 104
 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
e) l'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale 22/1982);
f) l'articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (modificativo della legge regionale 65/1976);
g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (modificativo della legge regionale 65/1976);
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
p) l'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 15/1991);
q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
s) l'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (modificativo della legge regionale 34/1981);
t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
u) l'articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l'articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;
v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);
x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
y) l'articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (modificativo della legge regionale 15/1991);
z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
bb) gli articoli da 6 a 10, l'articolo 13 e i commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
dd) i commi 5 e da 7 a 12 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 20/2000);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);
ff) gli articoli 1 e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4 dell'articolo 2 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
gg) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo della legge regionale 13/2001);
hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.

Art. 105
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonché per le attività dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 17, commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di cui all'articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di risorse forestali>>.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 <<Entrate diverse del settore forestale>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 983 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dalla cessione dietro compenso di materiale vivaistico>>.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 43, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 984 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento previsto in alternativa al rimboschimento compensativo>>.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 44, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 985 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento del deposito cauzionale previsto per il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco>>.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 49, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 986 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento del deposito cauzionale previsto per l'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 30, commi 2 e 3, 31, commi 1 e 3 e 90, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato complessivamente di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB
Cap.
2008
2009
11.6.330.2.3
2836
-40.000
-40.000
11.6.330.2.153
3160
-268.000
-268.000


16. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 2, lettera a), per la parte relativa al patrimonio immobiliare, è autorizzata la spesa complessiva di 640.000 euro, suddivisa in ragione di 320.000 euro per l'anno 2008, di 320.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 con riferimento al capitolo 3113 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro per l'anno 2008 e di 320.000 euro per l'anno 2009.
17. All'onere complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro per l'anno 2008 e di 320.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.2.153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 3166 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 106
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.