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Document 31987R0822

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

OJ L 84, 27.3.1987, p. 1–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 7 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 7 - 64

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 399R1493; vedi 300R1608; vedi 300R2631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/822/oj

31987R0822

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 27/03/1987 pag. 0001 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo sono state più volte modificate successivamente alla loro codificazione con il regolamento (CEE) n. 337/79(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87(3), che

questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette

fficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere ad una nuova codificazione ;

considerando che è inoltre opportuno incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3805/85(5) ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti ;

considerando che la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e in particolare nel settore vitivinicolo la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata ; che questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, e che tale adattamento deve essere fondato in particolare su una politica di qualità ;

considerando che una definizione precisa dei prodotti,

in particolare del vino da tavola, rientranti nel campo

d'applicazione del regolamento è indispensabile ai fini di un'applicazione efficace dello stesso ;

considerando che, dopo un periodo di rapida evoluzione

della tecnologia e dei metodi di analisi, le conoscenze in materia di mosto concentrato rettificato hanno raggiunto un livello che consente di definire con maggiore precisione questo prodotto ; che occorre d'altronde prevedere la possibilità che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifichi, se necessario, la definizione del prodotto in questione in funzione dell'evoluzione delle conoscenze precitate ;

considerando che l'evoluzione della produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in particolare per quanto riguarda la sua ripartizione secondo le varietà, consente di fare previsioni circa il futuro sviluppo del potenziale viticolo ; che sarebbe quindi opportuno che gli Stati membri seguissero questa evoluzione mediante indagini annuali ;

considerando che, per tener sotto controllo l'equilibrio tra la produzione e la domanda sul mercato vinicolo, occorre accertare il potenziale di produzione e valutare l'importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili ;

considerando che si può constatare uno spostamento del vigneto verso zone che offrono più agevoli condizioni di produzione ; che il movimento dalle colline verso le pianure non sempre corrisponde alla vocazione viticola naturale dei diversi terreni e comporta in generale un aumento delle rese, talora a detrimento della qualità ; che, tenuto conto di questi aspetti, è necessario, ai fini di un controllo qualitativo e quantitativo della produzione, classificare secondo la vocazione viticola naturale le superfici già coltivate a viti per la produzione di vini e quelle che sono idonee a tale coltura ;

considerando che la vocazione viticola e la alternative al vigneto per le diverse superfici sono funzione di criteri naturali, in particolare del suolo, del clima e del rilievo ; che l'analisi del vigneto comunitario alla luce di tali

elementi induce ad una classificazione delle superfici in tre categorie ;

considerando che le condizioni climatiche influenzano in modo fondamentale il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini, che è alla base della ripartizione in zone viticole del terreno di produzione comunitario ; che tali zone viticole possono quindi essere considerate come l'espressione di condizioni climatiche e, di conseguenza, essere utilizzate come base per la classificazione delle superfici viticole ;

considerando che l'influenza del suolo e del rilievo sulla qualità del prodotto è strettamente condizionata dal clima ; che l'utilizzazione di tali fattori quali criteri di classificazione deve quindi essere modulata in funzione del clima ; che, tuttavia, in un caso, il riferimento ad una zona viticola non consente di tener conto delle influenze climatiche in modo sufficientemente preciso ; che occorre allora modulare i criteri di classificazione delle superfici anche all'interno di tale zona viticola ;

considerando che le condizioni climatiche e pedologiche

nella zona viticola A e nalla parte tedesca della zona viticola B non giustificano la classificazione nella cate-

goria 2 di superfici appartenenti a tali zone ;

considerando che la situazione fortemente eccedentaria del mercato vitivinicolo si aggrava in maniera estremamente rapida e rischia, segnatamente nell'attuale situazione finanziaria della Comunità, di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato a causs dell'eccessiva pressione sui redditi dei produttori ;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita nelle gestione del mercato viticole e degli studi effettuati, occorre prevedere misure adeguate sul piano strutturale per garantire un certo equilibrio su tale mercato ; che ciò sembra possibile unicamente mediante un divieto temporaneo di nuovi impianti ; che è tuttavia opportuno stabilire che possano essere accordate deroghe a favore delle superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate, in appresso denominati « v.q.p.r.d. », per i quali la domanda potrebbe essere largamente superiore all'offerta ; che, in questa situazione, sono giustificate limitazioni ai diritti di impianti acquisiti nel quadro di autorizzazioni già accordate ;

considerando che un esonero da tale divieto risulta giustificato, a motivo della loro scarsa importanza, per i nuovi impianti effettuati negli Stati membri che producono annualmente una quantità di vino infferiore a 25 000 ettolitri, nonchè, tenuto conto della loro destinazione, per i uovi impianti di varietà di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola ;

considerando che è inoltre opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti da realizzare nell'ambito di misure di ricomposizione o di espropriazione per pubblica utilità, nonché a quelli effettuati in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni stabilite dal Consiglio nel quadro del miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie ; che, tuttavia, l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di non concedere quest'ultima possibilità agli Stati membri in cui la produzione die v.q.p.r.d. costituisce la parte preponderante della produzione totale di vino ;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti per le superfici destinante alla coltura di viti madri di portinnesto posteriormente al periodo durante il quale sono concessi aiuti all'abbandono di tali superfici, nonché per le superfici utilizzate a fini di sperimentazione, dato che la produzione di tali superfici non si rivolge direttamente al mercato del vino ;

considerando che, in base a diverse legislazioni nazionali, taluni viticoltori hanno acquisito diritti di nuovi impianti o di reimpianti ; che l'esercizio di alcuni diritti durante il periode di divieto dei nuovi impianti rischia di compromettere l'obiettivo perseguito, che è di ristabilire l'equilibrio del mercato ; che un interesse pubblico perentorio impone quindi di sospendere l'esercizio di tali diritti durante il suddetto periodo, prorogando però la durata della loro validità per un periodo equivalente ;

considerando che le eccedenze strutturali che caratterizzano attualmente il settore vitivinicolo rendono necessaria una riduzione del potenziale viticolo comunitario ; che tale riduzione può essere ottenuta in modo sicuro quantunque graduale prescrivendo una limitazione dell'esercizio del diritti di reimpianto ; che è necessario prevedere a quali condizioni possano essere effettuati i reimpianti di viti ;

considerando che nell'ambito della gestione del regime dei nuovi impianti l'esperienza acquisita permette di limitare gli obblighi dei produttori, per quanto riguarda le comunicazioni, alle sole comunicazioni relative alle operazioni

effettuate ; che occorre tuttavia permettere agli Stati membri che lo desiderano di ottenere delle comunicazioni

prima dello svolgimento delle operazioni per assicurare il rispetto delle misure nazionali prese in applicazione delle norme comunitarie ;

considerando che è necessario disporre di elementi completi di informazione ; che è opportuno che la Commissione continui a presentare ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo ; che tale relazione deve essere stabilita sulla base delle comunicazioni degli

Stati membri produttori, che sono a loro volta fondate sulle dichiarazioni individuali dei produttori ;

considerando che, tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione in talune regioni della Comunità, è necessario consentire agli Stati membri di adottare regolamentazioni nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti ;

considerando che è opportuno vietare in futuro la coltura delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, al fine di migliorare il livello qualitativo dei vini ottenuti nella Co-

munità ; che occorre prevedere deroghe al principio che possono essere coltivate solo varietà comprese nella classificazione, per consentire agli Stati membri di esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, di compiere ricerche scientifiche, lavori di selezione e incroci, nonchè di produrre materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione ;

considerando che, onde garantiare il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al potenziale viticolo, è indispensabile vietare ogni aiuto nazionale all'impianto delle superfici destinate alla produzione di vino da tavola che sono classificate nella categoria 3 ;

considerando, d'altro canto, che è opportuno adottare norme comuni destinate a definire sul piano comunitario le pratiche e i trattamenti enologici che, per la maggior parte dei prodotti vinicoli, sono gli unici autorizzati ; che, allo scopo di garantire un certo livello qualitativo, occorre prevedere che le pratiche e i trattamenti in questione possano essere autorizzati solo per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione ; che occorre permettere agli Stati membri di autorizzare, a fini d'esperi-

mento, il ricorso, per un periodo determinato, a talune pratiche o a tatuni trattamenti enologici non previsti dal presente regolamento ;

considerando che il taglio è una pratica enologica corrente e che, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi

abuso ;

considerando che, per limitare il trattamento dei mosti di uve e dei vini mediante l'aggiunta di determinate sostanze ai soli Stati membri nei quali tali pratiche enologiche sono tradizionali, è opportuno disporre che le pratiche stesse possano essere autorizzate dagli Stati membri ;

considerando che in certe annate può manifestarsi la necessità di permettere l'arricchimento dei prodotti atti a diventare vini da tavola ; che dal duplice punto di vista della qualità e del mercato è tuttavia necessario che tale arricchimento sia sottoposto a determinate condizioni e a determinati limiti e possa essere applicato soltanto a prodotti ottenuti da taluni vitigni e aventi un titolo alcolometrico potenziale minimo naturale ; che le condizioni di produzione nella Comunità variano notevolmente da una zona viticola all'altra e che occorre tener conto di tali variazioni, segnatamente per quanto riguarda le modalità di arricchimento :

considerando che, per consentire al Consiglio di pronunciarsi sulle misure da adottare nel settore dell'arricchimento, oltre agli studi già effettuati su taluni aspetti è necessario conoscere molto a fondo tutti gli aspetti scientifici, tecnici ed economici del problema ; che è quindi opportuno che la Commissione intraprenda uno studio esaustivo in materia, per elaborare una relazione da presentare al Consiglio insieme a tutte le proposte che riterrà utili ;

considerando che l'acidità è uno degli elementi di apprezzamento della qualità e un fattore di tenuta del vino ; che,

in alcune zone di produzione, l'acidificazione dei vini è sovente una necessità ; che occorre dunque autorizzare detta acidificazione secondo talune condizioni ; che, poichè l'acidificazione supplementare nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali deve essere effettuata rapidamente durante la vendemmia, è opportuno trasferire agli Stati membri la competenza di deciderla secondo le condizioni previste in materia ; che occorre peraltro permettere la disacidificazione dei vini, per poter correggere il tenore di acidità, se la disacidificazione dei prodotti a monte del vino si è rivelata insufficiente ;

considerando che la dolcificazione dev'essere disciplinata, affinchè non si traduca in un arricchimento abusivo dei vini ;

considerando che, per ottenere determinati vini, può essere opportuno autorizzate l'aggiunta di alcole ai vini ; che è tuttavia necessario disciplinare rigorosamente tale pratica ;

considerando che è importante disporre di efficaci stru-

menti d'intervento che dovrebbero garantire l'equilibrio del mercato dei vini da tavola nonchè il prezzo minimo di tali vini ; che gli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola e i mosti di uve e le varie forme di distillazione di tali vini rispondono a questa necessità ; che, ai fini dell'applicazione di queste misure, occorre prevedere, in particolare, per ogni tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, la fissazione di un prezzo d'orientamento e di un prezzo limite per l'intervento, sulla base del quale sono decise le misure d'intervento ;

considerando che, per la fissazione dei prezzi di orientamento e dei prezzi limite per l'intervento occorre determinare i tipi di vino da tavola ; che la rappresentatività di un tipo di vino da tavola può essere valutata in funzione del suo volume o delle sue caratteristiche oggettive ;

considerando che l'instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, nonchè l'istituzione di un bilancio di previsione annuo devono permettere di ottenere i dati statistici indispensabili per la conoscenza del

mercato ;

considerando che, ai fini del mantenimento dell'equilibrio del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine allorchè, per una data campagna viticola, le disponibilità di vino da tavola in inizio di campagna superano di più di quattro mesi le utilizzazioni normali della campagna ;

considerando inoltre che è opportuno prevedere la possibilità di concedere un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola che, dal momento che formano oggetto di un contratto di magazzinaggio, non possono essere commercializzati e rischiano di pregiudicare il collocamento dei vini del nuovo raccolto ;

considerando che, per poter disporre di un meccanismo flessibile, atto a far fronte alle diverse situazioni del mercato dei vini da tavola, è opportuno distinguere le forme di distillazione seguenti : distillazione preventiva, distillazione obbligatoria, distallazione complementare alla distillazione obbligatoria, distillazione complementare al magazzinaggio privato, distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e distillazione obbligatoria dei vini provenienti da uve non classificate come varietà di uve da vino ;

considerando che, data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, è opportuno vietare tale pratica e, per evitarla, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce ; che a tal fine, è opportuno stabilire un tasso di base per la distillazione di tali prodotti e prevedere la possibilità di fissare successivamente un tasso supplemen-

tare sulla base dei dati del bilancio di previsione ; che tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione di talune regioni viticole, possono essere previste deroghe all'applicazione delle misure in causa ;

considerando che è opportuno prevedere l'obbligo di far distillare o, in mancanza e in taluni casi, di far ritirare sotto controllo i sottoprodotti della vinificazione ; che tuttavia non sono soggetti a tale obbligo i produttori il cui vigneto sia situato nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, data la necessità di provvedere ai controlli qualitativi appropriati sulla vinificazione, si deve rafforzare il summenzionato obbligo, ed ampliarne il campo di applicazione ; che, a tale scopo, occorre assoggettare all'obbligo di far ritirare sotto controllo i sottoprodotti della vinificazione i produttori delle zone per le quali è attualmente prevista un'esenzione e assoggettare all'obbligo di distillazione o, in mancanza, di ritiro dei sottoprodotti, qualsiasi persona che abbia proceduto alla trasformazione di uve diversa dalla vinificazione ; che a causa dell'insufficienza delle attrezzature di distillazione in talune parti delle zone viticole C III, occorre prevedere, a titolo transitorio, un regime di deroga relativo ai prodotti da distillare e garantire allo stesso tempo l'eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione ;

considerando che per escludere dal mercato del vino prodotti di qualità mediocre è opportuno prevedere che possano essere utilizzate per l'elaborazione di prodotti destinati al consumo umano diretto solo le uve ottenute da varietà di uve da vino ;

considerando che, per permettere per le campagne per cui si preveda un raccolto importante un risanamento rapido del mercato in particolare sottraendo i vini di qualità meno buona occorre prevedere che una distillazione perventiva possa essere aperta fin dall'inizio della campagna viticola ad un livello dei prezzi di acquisto che non costituisca

un incoraggiamento delle produzione di vino di qualità insufficiente ;

considerando che la distillazione obbligatoria sembra essere la misura più efficace ai fini del riassorbimento delle eccedenze di vini da tavola esistenti sul mercato ; che è quindi necessario prevedere l'applicazione di tali misure qualora il mercato riveli una situazione di squilibrio grave e fissare criteri precisi per la valutazione dello squilibrio stesso ;

considerando che la condizioni climatiche e gli effetti della politica strutturale possono provocare un andemento diverso della produzione nelle varie regioni della Comunità ; che, per tener equamente conto di tale andamento, è necessario ripartire il quantitativo totale destinato alla distillazione obbligatoria tra le varie regioni di produzione della Comunità, tenendo conto dello scarto tra la produzione della campagna in ciascuna di esse ed un livello di produzione di riferimento fissato sulla base delle campagne precedenti, considerato compatibile con le normali utilizzazioni dei vini da tavola ; che detto livello è fissato attualmente all'85 % della produzione media delle ultime tre campagne ;

considerando che il controlle e l'applicazione della distillazione obbligatoria competono a ciascuno Stato membro ; che è pertanto opportuno, per garantirne l'efficacia, raggruppare le regioni di produzione per Stato membro ;

considerando che è equo ripartire gli obblighi tra i produttori in funzione della loro resa per ettaro e prevedere la possibilità di non penalizzare i produttori che ottengono rese scarse ; che le differenze tra le regioni di produzione giustificano la possibilità di ricorrere a tassi di imposizione diversi da applicare al produttori di ciascuna regione ;

considerando che, per non incoraggiare la produzione di vino che non abbia sbocchi commerciali, sembra opportuno fissare il prezzo d'acquisto dei vini consegnati alla distillazione obbligatoria ad un livello sufficientemente dissuasivo per i produttori ;

considerando che l'autorizzazione degli Stati membri a non assumersi l'onere dell'alcole prodotto dalla distillazione, se applicata negli Stati membri a forte produzione di vino da tavola, rischia di impedire l'attuazione della distillazione obbligatoria ; che è pertanto necessario limitare questa possibilità unicamente agli Stati membri in cui il volume da distillare è scarso ;

considerando che, per evitare costi amministrativi sporporzionati, è opportuno prevedere, oltre all'esonero dei piccoli produttori, la possibilità di esonerare i produttori delle regioni a scarsissima produzione di vino da tavola ; che per garantire un'equa ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi tra gli interessati è opportuno prevedere che, in caso di esonero, i produttori di queste regioni non possano beneficiare delle distillazioni facoltative ;

considerando che, per evitare perturbazioni sui mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche, è opportuno stabilire norme per lo smaltimento dall'alcole proveniente dalle distillazioni nell'ambito degli interventi sul mercato vinicole ; che è in particolare opportuno precisare i settori nei quali tale alcole può essere smaltito ;

considerando che per migliorare il reddito dei produttori interessati è opportuno assicurare loro in certe condizioni un prezzo minimo garanti per il vino da tavola ; che a tal fine è opportuno prevedere i particolare che il produttore possa consegnare il vino da tavola di sua produzione alla distillazione al prezzo minimo garantito oppure possa beneficiare di qualsiassi altra misura appropriata da decidere ; che per ottenere il massimo di efficacia nell'applicazione delle misure in questione, occorre prevedere che la Commissione possa determinare le quantità che possono essere oggetto di queste misure entro un limite complessivo di 6,2 milioni di ettolitri di vini da tavola nel corso della stessa campagna viticola e riservare al Consiglio la possibilità di aumentare la quantità di vino da tavola che può essere distillata nell'ambito di queste misure ; che, per lo stesso obiettivo, è opportuno prevedere la possibilità di riservare queste misure a taluni tipi di vino da tavola o a talune zone viticole ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di riservare tale distillazione ai produttori che, nel corso della stessa campagna, hanno consegnato vino da tavola alla distillazione preventiva ;

considerando che risulta inoltre necessario pervedere l'adozione di misure complementari, riservate ai detentori di contratti di magazzinaggio a lungo termine, per garantire che i corsi si mantengano ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento ; che, per essere efficaci, dette misure complementari possono consistere soprattutto nel magazzinaggio dei vini in causa per un periodo de stabilire, nell'azione di distillazione o in entrambe le misure ;

considerando che, benché i vigneti della zona viticola A e quelli della parte tedesca della zona viticola B siano destinati interamente alla produzione di v.q.p.r.d., tuttavia parte della produzione, in particolare quando si superano determinate rese per ettaro, può non essere riconosciuta come vino di qualità ed essere destinata al mercato dei vini da tavola ; che, per evitare che siano inviati all'intervento quantitativi troppo elevati di questi vini, facendo esageratamente aumenture le spese del settore, è necessario prevedere per queste zone, a decorrere dalla campagna viticola 1988/1989, una limitazione dei quantitativi che possono formare oggetto di distillazioni ; che è tuttavia opportuno prevedere eventuali adeguamenti per evitare gravi perturbazioni del mercato ;

considerando che è opportuno evitare che all'atto della distillazione i produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico del loro vino mediante l'aggiunta di saccarosio o di mostidiuve che hanno beneficiato dell'aiuto a tal fine previsto traggano un vantaggio economico indebito da tale operazione ; che occorre pertanto prevedere una riduzione del prezzo d'acquisto corrispondente a detto vantaggio per tutte le distillazioni previste, eccettuate quelle di cui agli articoli 35 e 45 per le quali il livello del prezzo giustifica l'esenzione ;

considerando che attualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non è effettuato da tutti i produttori comunitari nelle stesse condizioni economiche a causa delle diverse pratiche enologiche ammesse dal presente regolamento ; che per eliminare questa discriminazione è opportuno incoraggiare l'impiego dei prodotti della vite per l'arricchimento, aumentando nel contempo i loro sbocchi e contribuendo ad evitare la creazione di eccedenze di vino ; che per far ciò occorre allineare i prezzi dei diversi prodotti impiegati per l'arricchimento ; che questo risultato può essere raggiunto istituendo un regime di aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento ; che, per salvaguardare l'equilibrio generale del mercato vitivinicolo occorre prevedere la possibilità di riservare, nel corso di una data campagna, la concessione degli aiuti ai mosti ottenuti in certe zone viticole dove la produzione di vini da taglio è tradizionalmente un elemento importante dell'economia agricola ;

considerando che è apparso necessario, per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni, potenziare l'impiego dei prodotti della vite , che si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione e in particolare la produzione di succhi d'uva, nonchè la fabbricazione tradizionalmente effettuata nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune ; che tali utilizzazioni possono costituire attualmente degli sbocchi relativamente importanti ;

considerando che l'utillizzazione dei mosti d'uve comunitari

per l'elaborazione di bevande diverse dal vino è frenata dalla concorrenza dei mosti originari dei paesi terzi ; che, pertanto, per procurare uno sbocco costante ai mosti d'uva riservati agli usi sopra indicati, è necessario isituire un

regime di aiuti per i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati destinati a tali scopi ; che quindi l'importo dell'aiuto deve essere calcolato in modo che il prezzo di costo dei suddetti prodotti, originari della Comunità, si collochi ad un livello paragonabile a quello dei prodotti corrispondenti originari dei paesi terzi ;

considerando che tali motivi valgono anche nel caso in cui i mosti siano utilizzati come elemento principale di un insieme di prodotti messi in vendita nel Regno Unito e in Irlanda con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo, di una bevanda che imiti il vino ; che la concessione dell'aiuto deve avere l'effetto di sostituire l'utilizzazione dei mosti importati con quella dei mosti comunitari ;

considerando che l'industria di taluni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune necessita di mosti caratterizzati da un tenore in zuccheri naturali molto elevato, tradizionalmente prodotti in regioni viticole meridionali ; che, per consentire agli utilizzatori di continuare ad impiegare una materia prima rispondente a tale necessità, è opportuno riservare gli aiuti ai mosti provenienti dalle regioni della Comunità più atte a soddisfare i requisiti qualitativi sopraindicati ; che tuttavia tale riserva non deve determinare distorsioni di concorrenza ;

considerando che l'uitlizzazione di mosti per l'elaborazione di succhi di uva consente di ridurre le spese per la distillazione delle eccedenze di vino ; che tale utilizzazione potrebbe essere aumentata con un'efficace azione di promozione del consumo di succhi di uva ; che è quindi opportuno prevedere che, per alcune campagne, l'aiuto per l'utilizzazione dei mosti di uve sia in parte destinato al finanziamento di tali azioni ;

considerando che, per migliorare l'efficacia del regime delle distillazioni obbligatorie, i produttori che non hanno rispettato i loro obblighi devono essere esclusi dal beneficio delle misure d'intervento ;

considerando che occorre promuovere la ricerca di impieghi alternativi alla distillazione per riassorbire le eccedenze di vini da tavola ;

considerando che si potrebbero trovare nuovi sbocchi per i vini da tavola e riassorbire almeno parzialmente le eccedenze mediante campagne informative e promozionali sia sul mercato interno della Comunità sia su quello esterno ;

considerando che, in caso di prezzi elevati sul mercato comunitario, è opportuno prevedere anche possibilità di azioni ;

considerando che l'attuazione di un mercato unico implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne ; che le autorità competenti devono essere messe in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare, se del caso, le misure previste dal presente regolamento ; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca la realizzazione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

considerando inoltre che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune deve bastare, di massima, a stabilizzare il mercato comunitario, impedendo che il livello e le fluttuazioni dei prezzi nei paesi terzi si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità ;

considerando tuttavia che è necessario evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute ad offerte fatte a prezzi anormali sul mercato mondiale ; che a tal fine occorre fissare prezzi di riferimento per taluni prodotti ed aggiungere una tassa di compensazione ai dazi doganali quando i prezzi d'offerta franco frontiera, aumentati dei dazi doganali, sono inferiori ai prezzi di riferimento ;

considerando che determinati accordi con i paesi terzi prevedono parimenti concessioni tariffarie preferenziali subordinate all'osservanza del prezzo di riferimento ; che occorre adottare le misure necessarie per garantire in questi casi l'efficace funzionamento del sistema, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi del regime delle importazioni previsto dall'organizzazione comune del mercato del vino ;

considerando che occorre in particolare prevedere le disposizioni necessarie alfinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare gli accordi con i paesi terzi ; che, per l'attuazione di tali accordi, occorre inoltre precisare le modalità e la procedura che permettano di disporre, qualora il prezzo di riferimento non sia rispettato, la revoca della concessione tariffaria ; che tale revoca può aggiungersi eventualmente al ripristino della tassa di compensazione ;

considerando che, affinché la revoca della concessione tariffaria o il ripristino della tassa di compensazione sia applicabile soltanto nel limite strettamente necessario per garantire il funzionamento del sistema, è opportuno prevedere un riesame mensile della situazione ;

considerandó che l'esigenza che i vini siano accompagnati da un documento del paese esportatore può costituire un utile mezzo di controllo dell'osservanza del prezzo di riferimento, quando detto paese si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire tale osservanza ;

considerando che, onde evitare perturbazioni del mercato comunitario, è inoltre opportuno prevedere, per taluni succhi e mosti, la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, intesi entrambi a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità ;

considerando che, a complemento del regime sopra descritto, è opportuno prevedere, nella misura necessaria per il suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo può rilevarsi inefficace ; che, per non lasciare in tal caso il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di verificarsi, occorre consentire alla Comunità di prendere rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che, tenuto conto dell'interesse dei consumatori e dell'opportunità di un trattamento corrispondente dei v.q.p.r.d. nei paesi terzi, è opportuno prevedere, nell'ambito di una reciprocità d'impegni, la possibilità che i vini importati destinati al consumo umano diretto e designati mediante un'indicazione geografica possano beneficiare, a determinate condizioni, quando sono commercializzati sul mercato della Comunità, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. ;

considerando che è opportuno fissare, sulla base delle attuali conoscenze enologiche e del progresso tecnologico, dei tenori massimi di anidride solforosa per i vini destinati al consumo umano diretto diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi ;

considerando che, per tutelare i consumatori contro vini aventi un tenore eccessivo di acidità volatile, è opportuno fissarne i tenori massimi ;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che occorre vietare la messa in fermentazione dei succhi di uve e dei succhi di uve concentrati, salvo per la produzione di taluni prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune ; che da questo stesso punto di vista è opportuno vietare l'immissione in circolazione di vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola ;

considerando che taluni vini importati aventi caratteristiche diverse dai vini comunitari possono presentare un interesse per l'elaborazione di vini spumanti ; che è conseguentemente opportuno prevedere un elenco limitativo delle varietà e delle regioni da cui tali vini possono provenire ;

considerando che, per mantenere un certo livello di qualità nella produzione vitivinicola e per scoraggiare il commercio di prodotti provenienti dalle varietè non classificate, è necessario prevedere che per la preparazione del mosto di uve mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, dei v.p.q.r.d. e del vino liquoroso possano essere utilizzate soltanto varietà raccomandate o autorizzate ;

considerando che, nell'intento di evitare che l'eliminazione di una varietà di viti dalle categorie delle varietà di viti raccomandate o autorizzate comporti per i produttori che coltivano tale varietà una perdita di reddito, senza alcun periodo di transizione, sarebbe opportuno consentire che le uve provenienti da tale varietà possano essere utilizzate per l'elaborazione di un v.q.p.r.d. per un periodo determinato, purché siano già state legalmente utilizzate a tal fine prima del cambiamento di categoria della varietà in questione ;

considerando che è necessario sottoporre i prodotti importati dai paese terzi a talune norme che consentano di garantire un certo equilibrio con i vini comunitari ; che risulta necessario prevedere che taluni vini importati e destinati al consumo umano diretto debbano raggiungere il titolo alcolometrico minimo effettivo, corrispondente a quello dei vini da tavola, ad eccezione di quelli delle zone A e B ; che è tuttavia opportuno consentire l'ammissione al consumo umano diretto di taluni vini originari dei paesi terzi, designati mediante un'indicazione geografica, il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5 % vol ;

considerando che è opprotuno disporre che tutti i prodotti di cui al presente regolamento che circolano all'interno della Comunità siano provvisti di un documento di accompagnamento ; che, per detti prodotti, è inoltre opportuno stabilire le norme relative alla designazione e alla presentazione ; che il rispetto delle norme stabilite per la produzione di vini da tavola può essere controllato soltanto all'interno della Comunità e che la denominazione « vino da tavola » dev'essere pertanto riservata ai prodotti raccolti nel territorio di quest'ultima ;

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori ed evitare distorsioni delle condizioni di concorrenza tra i prodotti comunitari e quelli importati, occorre sancire il principio che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità soltanto prodotti che siano stati sottoposti alle pratiche enologiche ammesse dalla normativa comunitaria o, in mancanza di essa, dalle norme nazionali ; che tuttavia, poiché le pratiche enologiche in taluni paesi terzi differiscono da quelle in uso nella Comunità, è opportuno prevedere la possibilità di derogare a tale principio ;

considerando che l'esclusione sistematica dall'immissione al consumo è giustificata solo nei casi in cui la qualità del vino sia compromessa oppure la salute del consumatore sia minacciata ; che occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee negli altri casi ;

considerando che, per facilitare gli scambi intracomunitari e completare corrispondentemente il regime comune delle importazioni, è opportuno prevedere l'adozione non solo dei metodi d'analisi necessari per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I, II e VI, ma anche di tutti quelli che consentano d'individuare i componenti dei prodotti disciplinati dal presente regolamento ;

considerando che il passaggio da una campagna all'altra deve avvenire nelle migliori condizioni ; che a tal fine possono risultare necessarie misure transitorie ;

considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe l'attuazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni ; che è quindi opportuno rendere applicabili nel settore vitivinicolo le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune ;

considerando che le frodi e le falsificazioni devono essere punite con efficacia e rapidità ; che, l'espansione degli scambi intracomunitari e internazionali rende più ardua l'azione dei servizi specializzati degli Stati membri ; che occorre pertanto creare le basi per una migliore collaborazione tra gli organismi interessati dei vari Stati membri al fine di prevenire o accertare qualsiasi infrazione alle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo ;

considerando che i controlli necessari per la corretta applicazione delle misure previste nell'organizzazione comune del mercato richiedono l'esatta conoscenza dei vari elementi relativi alle aziende, in particolare per quanto riguarda le loro superfici viticole ; che è opportuno prevedere a tal fine l'adozione in brevissimo tempo disposizioni che istituiscano uno schedario viticolo ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli aritcoli 39 e 110 del trattato ;

e considerando che talune spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamente (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85(7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo comporta norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo, norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici, un regime dei prezzi e norme relative agli interventi e ad altre misure di risanamento del mercato, un regime degli scambi con i paesi terzi, nonché norme relative alla circolazione e all'immissione in consumo.

2.Essa disciplina i seguenti prodotti :

Numero della

tariffa doganale

comuneDesignazione delle mercia)20.07 A I

20.07 B I a) 1

20.07 B I b) 1

Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri

b)22.04Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

22.05Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)

c)08.04 A IIUve fresche diverse dalle uve da tavola

22.10 AAceto di vino

d)22.07 AVinello

23.05 AFecce di vino

23.06 A IVinaccia

3. Gli articoli da 15 a 26, 35, 37, 39, 40, 48, 65 e 66 non si applicano ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati. Ciò vale anche per il mosto di uve e il mosto di uve concentrato purché siano destinati all'elaborazione di succhi di uve.

4. Figurano :

a)nell'allegato I le definizioni :

-delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, del succo di uve, del succo di uve concentrato, del vino, del vino nuovo ancora in fermentazione, dell'aceto di vino, della feccia di vino, della vinaccia, del vinello, del vino alcolizzato, e,

-per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità, del mosto di uve fresche mutizzato con alcole, del mosto di uve concentrato, del mosto di uve concentrato rettificato, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, del vino liquoroso, del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino frizzante, nonché del vino frizzante gassificato ;

b)nell'allegato II, le definizioni dei titoli alcolometrici ;

c)nell'allegato III, le definizioni dei tipi di vino da tavola ;

d)nell'allegato IV, la delimitazione delle zone viticole ;

e)nell'allegato V, la definizione di talune nozioni concernenti lo sviluppo del potenziale viticolo ;

f)nell'allegato VI, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ;

g)nell'allegato VII, la fissazione dei tassi forfettari dei tenori di zuccheri aggiunti e di zuccheri naturali dei succhi di uve.

Le definizioni dei prodotti di cui alla lettera a), secondo trattino, originari dei paesi terzi, ad eccezione del vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola, nonché un'eventuale modifica della definizione del mosto di uve concentrato rettificato di cui all'allegato I, punto 7, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

5. I vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) sono i vini definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni speciali per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(8).

6. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, denominata in appresso anche « campagna » o « campagna viticola », inizia il 1o settembre di ogni anno e si conculde il 31 agosto dell'anno successivo.

TITOLO I

Norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo

Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare le superfici destinate alla produzione di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 3

1. Ogni anno :

a)i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto ;

b)i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto dell'annata sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.

2. Finché lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esigerà che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia ad una data da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 83, le dichiarazioni di raccolto e delle giacenze sono fatte simultaneamente in ogne Stato membro, al più tardi il 31 dicembre.

3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati membri di due date diverse, l'una per le dichiarazioni delle giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purché mediante una aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 4

1. Quando la produzione viticola di uno Stato membro supera 25 000 ettolitri annui, questo Stato procede, nei casi previsti all'articolo 5, alla classificazione, secondo la loro vocazione viticola naturale, delle superfici coltivate a viti per la produzione di vino, nonché delle superfici che fanno oggetto di una dichiarazione d'intenzione d'impianto di viti destinate alla produzione di vino ai sensi dell'articolo 8.

2. La classificazione delle superfici di cui al paragrafo 1 è effettuata in base a tre categorie conformemente al paragrafo 4.

3. I titoli alcolometrici volumici di cui al paragrafo 4 si intendono come titoli alcolometrici volumici ottenuti in un'annata media, alle condizioni di produzione tradizio-

nali, segnatamente in materia di conduzione del vigneto, di resa e di varietà di viti.

4. Per quanto riguarda la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B :

a)la categoria 1 comprende le superfici che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. ;

b)la categoria 2 non comprende alcuna superficie ;

c)la categoria 3 comprende le superfici diverse da quelle di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda la parte francese della zona viticola B :

a)la categoria 1 comprende le superfici :

ii)che la Francia ha riconosciuto o riconoscerà come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o

ii)situate

-su colline, su versanti collinari o

-su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio e comportanti molti elementi grossolani

e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 8,5 % ;

b)la categoria 2 comprende le superfici :

ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo acolometrico volumico naturale medio rechiesto, di cui alla lettera a), o

ii)non incluse alla lettera a) o alla lettera c) ;

c)la categoria 3 comprende le superfici situate :

iii)su alluvioni recenti, o

iii)su terre profonde con scarsi elementi grossolani o

iii)a fondo valle.

Per quanto riguarda la zona viticola C I :

a)la categoria 1 comprende le superfici :

ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosce-

ranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o

ii)situate :

-su colline, su versanti collinari o

-su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio o comportanti molti elementi grossolani,

e dionee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 9,0 % ;

b)la categoria 2 comprende le superfici :

ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a), o

ii)non incluse alla lettera a) o lettera c) ;

c)la categoria 3 comprende le superfici :

iii)situate :

-su alluvioni recenti o

-su terreni profondi con scarsi elementi grossolani o

-a fondo valle o

ii)chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidita eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero

iii)idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite per cui esistono interessanti possibilità di smercio.

Per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b) :

a)la categoria 1 comprende le superfici :

ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d.

ii)o situate :

-su colline, su versanti collinari, o

-in pianure su sostrato autoctono di rocce calcaree, marne, sabbia, o di natura colluviale di origine morenica, glaciale o vulcanica, ovvero di origine alluvionale ma di composizione grossolana,

e idonnee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 10 % nella zona viticola C III e a 9,5 % nella zona viticola C II ;

b)la categoria 2 comprende le superfici :

ii)situate in pianure di origine alluvionale recente con suoli profondi e fertili composti in prevalenza d'argilla o di limo, ovvero

ii)corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non consentono di ottenere un grado di maturazione tale da garantire il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a) ;

c)la categoria 3 comprende le superfici :

ii)chiaramente non idonnee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavore vole, ovvero

ii)situate in pianura o a fondo valle, che sono idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite, per cui esistonò interessanti possibilità di smercio.

5. Tutte le superfici delle regioni non comprese in una zona viticola sono incluse nella categoria 3.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 5

1. Quando un conduttore di superfici vitate presenta domanda intesa a beneficiare :

-di un'autorizzazione per un nuovo impianto ai sensi dell'allegato V, comformemente alla normativa comu-

nitaria, su superfici destinate alla produzione di vino, o

-di un premio di abbandono previsto dal regolamento (CEE) n. 456/80(9) o dal regolamento (CEE) n. 777/85(10), o

-delle misure di ristrutturazione previste nell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 458/80(11),

le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario, alla classificazione delle superfici in causa, prima di decidere in merito alla domanda.

2. In caso di un'azione collettiva avente per oggetto il ricorso ad una o più delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario ed alle stesse condizioni, alla classificazione delle superfici interessate dal complesso dell'azione.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 6

1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.

Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda :

-le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto ;

-le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti ;

-negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60 % della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE ;

-le superfici destinate alla sperimentazione viticola.

3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 7 1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga :

-d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V,

oppure

-di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.

A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto, di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente, regolamento.

2. Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1 :

-può essere esercitato all'interno della stessa azienda ; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'esortpazione ;

-può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda ; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.

Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dalla Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda.

3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 4 e 5, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.

4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

5. Prima del 1o gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 8

1. Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che intenda effettuare un nuovo impianto di viti di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, ne chiede per iscritto l'autorizzazione ai servizi competenti designati dagli Stati membri, prima di una data che verrà stabilita da tali servizi.

2. Allo scopo di consentire l'organizzazione dei controlli da parte degli organismi competenti, gli Stati membri possono prevedere che ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che abbia l'intenzione di effettuare un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti autorizzato, ne informi per iscritto l'organismo competente entro il termine da questo stabilito.

Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che ha effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata, entro il termine che deve essere stabilito da detto organismo.

3. Un nuovo impianto di viti autorizzato può essere realizzato non oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.

Articolo 9

1. Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tenuto conto in particolare :

-delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

-delle indagini statistiche sulle superfici viticole previste dal regolamento (CEE) n. 357/79(12),

una comunicazione sull'evoluzione del potenziale viticolo che comprende una rilevazione delle superfici coltivate a vite sul loro territorio.

La predetta rilevazione :

a)è effettuata per le unità geografiche seguenti

-per la Repubblica federale di Germania : le regioni viticole conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79 ;

-per la Francia : i « départements »;

-per l'Italia : le province ;

-per la Grecia : i « nomoi »;

-per la Spagna : le province e le regioni ;

-per il Portogallo : le regioni ;

-per gli altri Stati membri interessati : l'intero territorio nazionale ;

è suddivisa conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera B del regolamento (CEE) n. 357/79.

2. Anteriormente al 1o dicembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo, tenendo conto delle comunicazioni degli Stati membri menzionate al paragrafo 1.

Nella relazione deve essere stabilito il rapporto esistente tra il potenziale produttivo e gli impieghi e deve essere valutata l'evoluzione prevedibile di tale rapporto.

Sulla base di tale relazione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, in deroga all'articolo 6, che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di vini da tavola classificati nella categoria 1, se l'evoluzione del mercato dei vini da tavolo lo giustifica. Nel contempo e con la stessa procedura, il Consiglio fissa le condizioni alle quali possono essere concesse tali autorizzazioni.

Articolo 10

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato decide, prima del 1o ottobre 1986, le misure necessarie per assicurare l'equilibrio tra il potenziale viticolo e il fabbisogno del mercato, tenuto conto in particolare della vocazione viticola, nonché dell'esistenza di alternative economicamente valide in materia di colture agricole, delle diverse superfici quali risultano dalla classificazione elaborata conformemente all'articolo 4.

Articolo 11

1. Gli articoli da 6 a 9 non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vini non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola.

2. Il presente titolo lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri :

-di adottare normative nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti ;

-di prescrivere che le domande o le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre indicazioni necessarie ai fini del controllo dell'evoluzione del potenziale viticolo.

Articolo 12

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla data del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati :

-fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente ;

-a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello Stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 13

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti.

Tali norme prevedono in particolare :

-la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate ;

-la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 per esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, eseguire ricerche scientifiche, lavori di selezione e di incrocio, nonché produrre materiale di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.

2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.

3. L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate :

a)varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata :

-prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti),

-prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.

Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e al 31 dicembre 1992 ;

b)varietà di viti classificate come autorizzate temporanea-

mente dopo il 31 dicembre 1976, viene effettuata al più tardi venticinque

Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.

4. Salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

-le uve fresche,

-i mosti di uve,

-i mosti di uve parzialmente fermentati.

-i vini nuovi ancora in fermentazione,

-i vini,

provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare soltanto se sono destinati ad acetifici o distillerie. Tali prodotti possono inoltre essere utilizzati per il consumo familiare del viticoltore.

5. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 14

È vietato ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici destinate alla produzione di vino da tavola e classificate nella categoria 3.

TITOLO II

Norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici

Articolo 15

1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 7, da 10 a 13 e 15 dell'allegato I, nonché per i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati retficati e i vini spumanti definiti in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, sono autorizzati soltanto le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente titolo, dall'allegato VI o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enolgici previsti dall'allegato VI, imporre condizioni più rigorose, intese a garantire il mantenimento delle caratteristische essenziali dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola designati conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, prodotti nel loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del comma precedente.

La Commissione adotta misure adeguate per portare queste disposizioni a conoscenza degli altri Stati membri.

3. I requisiti di purezza e di identità delle sostanze enologiche di cui all'allegato VI sono quelli stabiliti dalle disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia o, in mancanza di tali disposizioni, quelli che sono conformi alla legislazione nazionale.

4. Salvo deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, l'aggiunta, di acqua ai prodotti di cui all'articolo 1 è vietata. Tuttavia la dissoluzione nell'acqua di talune sostanze enologiche è tollerata quando sia indispensabile al loro impiego.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, può limitare o vietare, per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione delle pratiche o dei trattamenti enologici di cui all'allegato VI.

6. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 83 :

-le modalità relative alla comparabilità di talune pratiche e trattamenti enologici applicati nei paesi terzi con quelli esposti nell'allegato VI ;

-le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire fino ad una data da determinare l'impiego di acido malico per l'acidificazione dei vini prodotti nel loro territorio ;

-le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 16

1. Le pratiche e i trattamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 possono essere utilizzati soltanto per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione dei prodotti in questione ; è vietato in particolare mescolare o tagliare :

-vini da tavola tra loro, o

-vini atti a diventare vini da tavola tra loro o con vini da tavoloa, o

-v.q.p.r.d. tra loro, o

-vini importati tra loro,

se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso.

2. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la miscela di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione - se uno dei prodotti anzidetti non risponde alle caratteristiche previste per dare vino atto a diventare vino da tavola o vino da tavola - con prodotti atti a dare tali vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.

3. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola e di vini da tavola con vini atti a diventare vini da tavola, purché detti vini atti a diventare vini da tavola abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale totale non superiore a 17 % vol.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 5, il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola con :

a)un vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se l'operazione ha luogo all'interno della zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da tavola ;

b)un altro vino atto a diventare vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se :

-il secondo vino atto a diventare vino da tavola proviene dalla stessa zona viticola e

-l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.

5. Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola.

taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso.

6. È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che sono stati oggetto della pratica enologica di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n), con un mosto di uve o un vino che non è stato oggetto di questa pratica enologica.

7. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari dei paesi terzi che si trovano nel territorio geografico della Comunità.

Tuttavia, i tagli di cui al primo comma sono autorizzati nelle zone franche, purché i vini che ne risultano siano destinati alla spedizione verso un paese terzo.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 387R0822.1

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di applicazione del secondo comma, in particolare quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle che permettano di evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.

8. Qualora siano constatate difficoltà in talune regioni viticole della Comunità in seguito all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 3 a 7, gli Stati membri interessati possono rivolgersi alla Commissione, che prenderà le disposizioni appropriate ; tali disposizioni non potranno limitare le disposizioni definite nel presente articolo in materia di taglio.

k

9. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti l'utilizzazione dei vini atti a diventare vini da tavola, sono stabilite, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 17

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di solfato di rame di cui all'allegato VI, punto 3, lettera w), per eliminare difetti di gusto o di odore del vino nelle regioni di produzione in cui il solfato di rame non sia stato utilizzato per il trattamento delle viti.

2. Per quanto riguarda i trattamenti di cui all'allegato VI, punto 3, lettera p), gli Stati membri possono decidere, per tutti i vini rossi prodotti nel loro territorio, di sostituire il ferrocianuro di potassio con il fitato di calcio.

L'impiego di alginato di sodio di cui all'allegato VI, punto 3, lettera t), per l'elaborazione di alcuni vini spumanti è ammesso fino al 31 agosto 1990.

3. L'utilizzazione di tartrato di calcio o di acido tartarico di cui all'allegato VI, punto 1, lettera m), e punto 3, lettera l), per la disacidificazione è ammessa fino al 31 agosto 1990 e per quanto riguarda l'acido tartarico soltanto per i prodotti :

-ottenuti con varietà di viti che forniscono uve relativamente acide e

-ottenuti da uve raccolte in talune regioni viticole da determinare nella parte settentrionale della zona viticola A.

L'impiego di resina di pino di Aleppo di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n), è ammesso solo per ottenere un vino da tavola « retsina ». Questa pratica enologica può essere utilizzata solo :

-nel territorio geografico della Grecia,

-per un mosto di uve le cui varietà e la cui zona di produzione e di vinificazione sono state determinate dalle disposizioni elleniche in vigore al 31 dicembre 1980,

-aggiungendo un quantitativo di resina pari o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto impiegato,

-prima della fermentazione o, purché il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore al terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

Se la Grecia ha intenzione di modificare dopo il 31 dicembre 1980 le disposizioni menzionate al secondo comma, secondo trattino essa ne informa la Commissione. In tal caso può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 83, la modifica di tale data.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 18

1. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve tresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 69, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola.

Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo alcolometrico volumico naturale puó essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è :

-nella zona viticola A : 5 % vol,

-nella zona viticola B : 6 % vol,

-nella zona viticola C I a) : 7,5 % vol,

-nella zona viticola C I b) : 8 % vol,

-nella zona viticola C II : 8,5 % vol,

-nelle zone viticole C III : 9 % vol.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo ha luogo secondo le pratiche enologiche menzionate all'articolo 19 e non può superare i limiti seguenti :

-nella zona viticola A : 3,5 % vol,

-nella zona viticola B : 2,5 % vol,

-nelle zone viticole C : 2 % vol.

2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al paragrafo 1, terzo comma, può essere portato ai limiti seguenti :

-nella zona viticola A : 4,5 % vol,

-nella zona viticolo B : 3,5 % vol.

3. Le zone viticole di cui al presente articolo formano oggetto dell'allegato IV.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le decisioni che autorizzano gli aumenti di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 19

1. L'aumento del titolo alcometrico volumico naturale di cui all'articolo 18 può essere ottenuto :

a)per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, soltanto mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato ;

b)per quanto riguarda il mosto di uve, soltanto mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato o mediante concentrazione parziale ;

c)per quanto riguarda il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola, soltanto mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 esclude il ricorso alle altre.

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione esistente all'8 maggio 1970.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di più dell'11 % nella zona viticola A, dell'8 % nella zona viticola B e del 6,5 % nelle zone viticole C.

In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15 % nella zona viticola A e all'11 % nella zona viticola B.

5. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.

6. In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5 % vol nella zona viticola A, 12 % vol nella zona viticola B, 12,5 % vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13 % vol nella zona viticola C II e 13,5 % vol nelle zone viticole C III il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.

Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al primo comma può essere portato a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B.

7. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 20

1. La Commissione intraprende uno studio approfondito delle possibili utilizzazioni del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e dello zucchero per l'arricchimento. Questo studio riguarda in particolare gli aspetti enologici dei vari metodi autorizzati, gli aspetti economici dell'utilizzazione del saccarosio o del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, nonché i metodi di controllo di tali utilizzazioni.

2. Nel 1990, la commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1 ed eventualmente delle proposte adeguate. Il Consiglio si pronuncerà sulle misure da adottare nel settore dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

3. L'esecuzione dell'azione di cui al paragrafo 1 è finanziata dalla Comunità. Gli stanziamenti relativi sono fissati nel quadro della procedura di bilancio. Il costo è stimato a 2 milioni di ECU.

Articolo 21

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono formare oggetto :

-nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale ;

-nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione ;

-nella zona viticola C III b), di un'acidificazione.

L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al primo comma può essere effettuata soltanto entro un limite

massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

2. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidifica-

zione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni contemplate al paragrafo 1 per quanto riguarda le zone C II e C III.

3. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

4. Le deroghe di cui al paragrafo 3 nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 22

1. La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata :

a)quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o lo stesso vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, soltanto con mosto di uva avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione ;

b)quando i prodotti di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, soltanto con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve, purché il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2 % vol.

2. Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica.

La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al primo comma è subordinata a norme da stabilire.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 23

1. Ciascuna delle operazioni di cui agli articoli 19 e 21, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata in una sola volta al momento della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda destinata al consumo umano diretto, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spu-

mante gassificato, nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte.

Lo stesso vale per la concentrazione, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola.

La concentrazione dei vini da tavola deve essere effettuata nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte.

L'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte.

2. Ciascuno delle operazioni di cui al paragrafo 1 deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso dicasi per i quantitativi di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonché da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

Ciascuna delle operazioni di cui all'articolo 21 deve for-

mare oggetto di un'isrcizione sul documento di cui all'ar-

trattati.

3. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate soltanto :

-anteriormente al 1o gennaio, nelle zone viticole C,

-anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B,

e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tali date.

Tuttavia la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 2, primo comma, nonché le deroghe alle date limite fissate al paragrafo 3, primo comma, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 24

Le disposizioni degli articoli 18, 19, 21, 22 e 23, applicabili ai prodotti raccolti nelle regioni della Comunità non comprese nelle zone viticole di cui all'allegato IV sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 25

1. Salvo per i prodotti di cui ai punti 5, 14 e 23 dell'allegato I, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è vietata.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, specialmente per utilizzazioni particolari o per prodotti destinati all'esportazione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 26

1. A fini di esperimento, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti dal presente regolamento, a condizione che :

-i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo di 50 000 hl all'anno e per esperimento ;

-i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperi-

mento.

2. Prima della scadenza del periodo previsto al para-

grafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza, in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione una domanda volta a proseguire il suddetto esperimento, eventualmente per un volume maggiore di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della sua domanda, lo Stato membro interessato deposita un fascicolo appropriato.

3. La Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 83, sulla domanda di cui al paragrafo 2. Essa può contemporaneamente decidere di far proseguire l'esperimento in altri Stati membri, alle stesse condizioni.

4. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 e, eventualmente, di quello previsto al paragrafo 2, la Commissione, dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, può presentare al Consiglio una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento. In tal caso, il Consiglio delibera a maggioranza qualifi-

cata.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

TITOLO III

Regime dei prezzi e norme relative agli interventi ed altre misure di risanamento del mercato

Articolo 27

1. La definizione di ciascuno dei tipi di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria figura nell'allegato III.

Gli elenchi dei vitigni di cui al punto 1, lettera c), e al punto 2, lettere b) e c), dell'allegato III sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 83.

2. Anteriormente al 1o agosto viene fissato per ciascuna campagna un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da tavola di cui al paragrafo 1.

3. Il prezzo d'orientamento è fissato sia in base alla media dei corsi constatati per il tipo di vino in questione durante le due campagne precedenti la data di fissazione di detto prezzo, sia in base all'evoluzione dei prezzi durante la campagna in corso.

Tali corsi vengono rilevati alla produzione sur mercati situati nelle regioni viticole della Comunità, sui quali è commercializzata una parte rilevante della produzione di vino da tavola di dette regioni.

4. Il prezzo d'orientamento è fissato nella fase della produzione ed è espresso, secondo il tipo di vino, in ECU % vol/hl o ECU per hl.

5. I prezzi d'orientamento e i tipi di vino ai quali essi si applicano sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 28

Un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli interventi, in appresso denominato « prezzo limite per l'inter-

vento », si applica durante ciascuna campagna per ogni tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento. Questo prezzo è valido allo stesso stadio del prezzo d'orientamento. Per ciascun tipo di vino da tavola esso corrisponde al 92 % del prezzo d'orientamento.

Articolo 29

Il complesso delle misure di cui al presente titolo è inteso ad assicurare l'equilibrio sul mercato dei vini da tavola nonché un prezzo minimo garantito per tali vini, pari almeno all'82 % del prezzo d'orientamento.

Il prezzo minimo garantito di cui al primo comma viene assicurato ai produttori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, solo in quanto abbiano soddisfatto tali obblighi conformemente alla predetta disposizione.

la procedura previT> Articolo 30

1. Per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento, la Commissione stabilisce ogni settimana, in base a tutti i dati di cui dispone, e pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Communità europee :

a)un prezzo medio alla produzione, in appresso denominato « prezzo medio » per ogni mercato rappresentativo del tipo di vino da tavola in causa ;

b)per i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato « prezzo rappresentativo »,Icorrispondente alla media ponderata di tutti i prezzi medi stabiliti ;

c)per i vini da tavola dei tipi R I, R II ed A I, un prezzo rappresentativo comunitario, in appresso denominato « prezzo rappresentativo », corrispondente alla media ponderata della metà dei prezzi medi stabiliti. Tale metà è costituita dai prezzi medi più bassi. Se il numero dei prezzi medi che servono per il calcolo non è un numero intero, esso è portato al numero intero immediatamente superiore.

Se l'applicazione di tali regole dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre, si prendono tutti i prezzi medi stabiliti.

Le medie ponderate di cui alle lettere b) e c) sono calcolate in funzione delle quantità cui si riferiscono i prezzi medi de servono per il calcolo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi di cui al paragrafo 1 e, in particolare, i corsi alla produzione dei singoli tipi di vini da tavola rilevati sui mercati rappresentativi e le quantità relative.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco dei mercati rappresentativi e i metodi di rilevazione dei corsi, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 31

1. Anteriormente al 10 dicembre di ogni anno viene stabilito un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi.

2. Dal bilancio di previsione delle risorse e dei fabbisogni di vini della Comunità devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola che dei v.q.p.r.d.

3. Per ogni singola campagna viticola, la Commissione trasmette al Consiglio un bilancio definitivo delle risorse e degli impieghi comunitari per la campagna viticola precedente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 32

1. È istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato :

-del vino da tavola ;

-del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato retificato.

2. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione con gli organismi d'inter-

vento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo condizioni da stabilirsi, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

3. I contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola sono conclusi per un periodo di 9 mesi.

I contratti di maggazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, il mosti di uve concentrati ed i mosti di uve concentrati rettificati sono conclusi per un periodo avente termine il 15 settembre successivo alla loro conclusione.

4. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è accordata qualora dai dati del bilancio di previsione relativi ad una campagna viticola risulti che le disponibilità di vini da tavola constatate all'inizio della campagna oltrepassano in misura superiore a quattro mesi le utilizzazioni normali della campagna stessa.

Può essere deciso quanto segue :

a)i contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola possono essere conclusi soltanto per vini da tavola da stbilirsi ;

b)i mosti di uve oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine possono, durante il periodo di validità del contratto, essere interamente o parzialmente tra-

sformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati ;

c)i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva non possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.

5. La decisione di accordare la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 83. Secondo la stessa procedura :

a)è decisa la soppressione, anche prima del 15 febbraio, della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine, qualora la situazione del mercato e in particolare il ritmo di conclusione dei contratti lo giustifichino ;

b)sono stabilite le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 33

1. Non appena ha inizio l'applicazione delle misure di aiuto al magazzinaggio privato, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri concludono, con i produttori che ne facciano richiesta, contratti di magazzinaggio per i vini e i mosti ai quali tali misure si riferiscono.

2. La conclusione di contratti di magazinaggio è subordinata ad alcune condizioni relative, in particolare, alla qualità dei prodotti di cui trattasi.

3. Può essere previsto, per il vino da tavola, che i contratti di magazzinaggio stabiliscano la possibilità di porre fine al versamento dell'aiuto e agli obblighi corrispondenti del produttore per tutti i quantitativi immagazzinati o per parte di essi qualora, per due settimane consecutive, il prezzo rappresentativo del tipo di vino da tavola in questione sia uguale o superiore al prezzo d'orientamento dello stesso tipo di vino da tavola.

4. L'ammontare dell'aiuto al magazzinaggio privato può compensare solo le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi, stabiliti forfettariamente.

Per i mosti d'uva concentrati può essere applicato a tale importo un coefficiente corrispondente al tasso di concentrazione del prodotto.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 34

1. Qualora l'entità prevedibile delle scorte presso i produttori a fine campagna e le prospettive del raccolto successivo facciano temere difficoltà per il collocamento di quest'ultimo, può essere deciso di concedere un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1, in particolare il periodo d'applicazione, l'importo dell'aiuto, nonché le condizioni per il ricollocamento, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 35

1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. Ciò vale anche per la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile e

In deroga al primo comma e per le campagne viticole dal 1982/1983 al 1986/1987, possono essere autorizzate nelle isole greche ed italiane (escluse la Sicilia e la Sardegna) situate nelle zone viticole C III la sovrappressione delle uve, pigiate o meno, e la torchiatura delle fecce. In questo caso i prodotti ottenuti dalla torchiatura delle vinacce e delle fecce devono essere integralmente ed esclusivamente consegnati alla distillazione.

2. Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa ed eventualmente il vino di propria produzione.

Il quantitativo d'alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione deve corrispondere perlomeno ad una percentuale da stabilirsi del volume d'alcole contenuto nel vino prodotto. La valutazione di tale volume è effettuata in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo forfettario, stabilito per ciascuna campagna viticola e per ciascuna zona viticola.

La percentuale di cui al primo comma non può superare :

-l'8 %, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve,

-il 3 %, se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosto di uve, di mosto parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Sono possibili deroghe al presente paragrafo per categorie di produttori da determinare e per talune regioni di produzione nonché per i vini soggetti alla distillazione di cui all'articolo 36.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, salvo le persone e le associazioni di cui al paragrafo 4, che detenga sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione è tenuta a consegnarli alla distillazione.

Le vinacce e le fecce di vino consegnate alla distillazione devono presentare caratteristiche minime da determinare. Se tali caratteristiche non sono raggiunte, le vinacce e le fecce, in deroga al primo comma, sono eliminate mediante consegna a una industria di trasformazione diversa dalla distilleria o mediante distruzione sotto controllo.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di uve raccolte nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da stabilire, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.

5. Coloro che sono soggetti all'obbligo di cui al para-

grafo 2 o al paragrafo 3 possono svincolarsi da tale obbligo ritirando, sotto controllo ed a determinate condizioni, i sottoprodotti della vinificazione.

6. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può

-beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,

-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il pro-

dotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol,

Tuttavia

-gli Stati membri possono prevedere che il loro orga-

nismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino ;

-se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Tali norme comprendono in particolare :

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione del prezzo da pagere, secondo il rispettivo tenore di alcole, per le vinacce, le fecce ed eventualmente il vino consegnato alla distillazione,

-le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2,

-le condizioni in cui possono essere effettuati il ritiro sotto controllo di cui al paragrafo 4 e il ritiro di cui al paragrafo 5,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti,

-i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia,

-i criteri per la fissazione dei prezzi dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento.

8. L'importo dell'aiuto, i prezzi e la parte delle spese di cui al paragrafo 7 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, nonché il titolo alcolometrico volumico naturale da stabilire forfettariamente previsto al paragrafo 2, e le caratteristiche minime che devono presentare le vinacce e le fecce di cui al para-

grafo 3.

Articolo 36

1. I vini ottenuti da uve di varietà che non figurano come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte e che non sono esportati, sono distillati prima della fine della campagna viticola durante la quale sono stati prodotti. Salvo deroga, tali vini possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

2. I vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, ad un tempo come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'altra utilizzazione, che superano i quantitativi normalmente vinificati e che non sono stati esportati, sono distillati prima della fine della campagna durante la quale sono stati prodotti. Salvo deroga, essi possono circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria.

Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare :

-dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore alla campagna viticola 1980/1981 o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985 ;

-dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali.

3. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distilla-

zione nel quadro dei paragrafi 1 e 2 è pari al 50 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I fissato per la campagna in causa.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

4. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può :

-beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,

-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol.

Tuttavia :

-gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino ;

-se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche qualitative da determinare.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo di acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in alcole neutro.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Tali norme comprendono in particolare :

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti,

-i criteri per la fissazione della percentuale delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

-i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento.

6. L'importo dell'aiuto, i prezzi d'acquisto e la percentuale delle spese di cui al paragrafo 5 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione dei quantitativi normalmente vinificati di cui al paragrafo 2 e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 37

1. Lo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 detenuti dagli organismi d'intervento non deve perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

A tale scopo il loro smercio ha luogo in altri settori, in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare un tale perturbamento.

2. I costi risultanti dalle misure per lo smercio in settori diversi da quelli dell'alcole e delle bevande alcoliche sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo.

Le modalità d'applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 38

1. Qualora sia necessario, considerate le previsioni del raccolto o per migliorare la qualità dei prodotti commercializzati, può essere decisa, in ciascuna campagna viticola a decorrere dal 1o settembre fino a una data da determinare, una distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vino da tavola.

2. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distilla-

zione di cui al paragrafo 1 è pari :

-al 65 % del prezzo d'orientamento di ognuno dei tipi di vino da tavola fissato per la campagna in causa per i vini da tavola di questi tipi e per i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola,

-al 65 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I fissato per la campagna in causa per i vini atti a diventare vino da tavola.

Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

3. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla distillazione di cui al paragrafo 1, in particolare :

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.

5. La decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato secondo la stessa procedura.

Articolo 39

1. Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola.

Si considera che vi sia grave squilibrio del mercato di cui al primo comma :

a)quando le disponibilità constatate all'inizio della campagna superano di oltre quattro mesi le utilizzazioni normali, o

b)quando la produzione supera di oltre il 9 % le utilizzazioni normali, o

c)quando la media ponderata dei prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vini da tavola rimane all'inizio di una campagna e per un periodo da determinare inferiore all'82 % del prezzo d'orientamento.

2. La Commissione fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi.

3. Il quantitativo totale da distillare, determinato si sensi del paragrafo 2, è ripartito tra le diverse regioni di produzione della Comunità, raggruppate per Stato membro.

Il quantitativo che deve essere distillato da ciascuna regione di produzione è proporzionale alla differenza constatata tra :

-da un lato, la produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata per la campagna in causa,

-dall'altro, una percentuale uniforme della media della produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata durante tre campagne viticole consecutive di riferimento.

Fino al termine della campagna 1989/1990 :

-la percentuale uniforme è fissata ad 85 ;

-le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1990/1991 la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione, che fissa :

-la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa ;

-le campagne consecutive di riferimento tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.

4. Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.

Per i produttori soggetti all'obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione.

Questa percentuale :

-risulta da un tabella progressiva, stabilita in base alla resa per ettaro ;

-può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato ;

-può essere pari a zero per i produttori la cui resa all'ettaro è inferiore ad un livello da determinare.

Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a

norma del terzo comma ; tuttavia il produttore può dedurre da questo quantitativo, totalmente o in parte, il quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione di cui all'articolo 38.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino da tavola prodotti in ciascuna delle regioni di produzione, delimitate conformemente al paragrafo 9, suddivise per classe di resa. Questi dati sono elaborati a partire dalle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 3.

In base a dette comunicazioni si procede :

a)alla fissazione dei quantitativi totali da distillare nella Comunità ;

b)alla ripartizione di tali quantitativi tra le regioni di produzione di cui al paragrafo 3 ;

c)alla determinazione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, della percentuale da applicare alla produzione di ciascun viticoltore soggetto al regime per raggiungere il volume di distillazione previsto per ciascuna regione.

Fatte salve eventuali eccezioni decise secondo la procedura prevista all'articolo 83, i quantitativi che formano oggetto dell'obbligo di cui al presente articolo sono distillati prima della fine della campagna durante la quale è stata decisa la distillazione obbligatoria.

Fino alla fine della campagna 1989/1990 :

-le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate anteriormente al 15 febbraio ;

-le decisioni previste al secondo comma sono adottate anteriormente al 28 febbraio ;

-queste date possono essere modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e, per quanto riguarda la prima campagna di attuazione della distillazione obbligatoria dopo il 1o settembre 1985, secondo la procedura prevista all'articolo 83. In quest'ultimo caso la proroga non può superare i 30 giorni.

A decorre dalla campagna 1990/1991 le date delle comunicazioni e delle decisioni di cui al primo e secondo comma sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 83. Queste date non possono essere posteriori rispettivamente al 15 febbraio e al 28 febbraio.

6. Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e :

-quando il quantitativo totale da distillare è, a decorrere dalla campagna 1986/1987, uguale o inferiore a 12,5 milioni di hl, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola ;

-quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 12,5 milioni di hl, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 12,5 milioni di hl, e al 40 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tali volumi.

Il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore per i quantitativi consegnati alla distillazione obbligatoria al di là di quelli consegnati alla distillazione preventiva non può essere inferiore al prezzo di cui al primo comma.

I prezzi d'acquisto di cui al primo e al secondo comma si applicano anche ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola.

7. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può :

-benficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,

-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un

titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol.

Tuttavia :

-gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino ; possono ricorrere a tale facoltà solo gli Stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non superi un quantitativo da determinare ;

-se il vino da tavola è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche definite conformemente al paragrafo 8.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e articolato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.

8. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare :

-le condizioni alle quali viene effettuata la distilla-

zione ;

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti ;

-i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento ;

-le caratteristiche alle quali deve rispondere l'alcole neutro.

9. Secondo la procedura prevista all'articolo 83 sono adottati :

-i metodi di calcolo da adottare per l'applicazione del paragrafo 1 ;

-la definizione della ponderazione e del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c) ;

-la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1 ;

-le modalità per l'applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo ;

-i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni ;

-la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3 ;

-la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4 ;

-i prezzi e l'importo degli aiuti di cui ai paragrafi 6

e 7 ;

-le altre modalità d'applicazione del presente articolo.

Secondo la stessa procedura vengono adottate le misure che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi dell'applicazione di questo articolo :

-prevedono l'esonero totale o parziale per i produttori che abbiano ottenuto o debbano consegnare, nel corso della campagna viticola in questione, un quantitativo che non superi un livello da determinare ;

-possono prevedere l'esonero per le regioni in cui la produzione di vino da tavola rappresenta una frazione minima della produzione totale di vino da tavola della Comunità, entro un limite massimo di 60 000 ettolitri per Stato membro.

I produttori delle regioni per le quali viene concesso l'esonero non possono beneficiare delle misure previste agli articoli 38, 41 e 42.

10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1986/1987, di prorogare tale deroga.

11. Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garntire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative :

-ai volumi da distillare,

-ai prezzi da pagare per il vino distillato,

-alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna regione di produzione,

-alle campagne di riferimento.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990.

12. Prima della fine della campagna 1989/1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure, in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.

Articolo 40

1. L'acquisto da parte dell'organismo d'intervento dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 39 è considerato come intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. I prodotti presi in consegna dagli organismi d'intervento conformemente al paragrafo 1 possono essere smaltiti, eventualmente previa trasformazione, soltanto sotto forma di :

-alcole neutro,

-alcole totalmente denaturato o sottoposto a denaturazione speciale, conformemente alle disposizioni comunitarie o, in assenza di queste, alle disposizioni nazionali concernenti la denaturazione,

-alcole di gusto sgradevole denaturato,

-alcole diverso da quelli suindicati, purché sia destinato alla esportazione.

3. I prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento o i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione sono smerciati mediante vendite all'asta o mediante gara, a condizioni tali che :

-l'alcole possa essere venduto normalmente sui mercati per i diversi usi,

-sia evitata qualsiasi perturbazione dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche,

-siano garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo.

Tali norme comprendono in particolare :

-le disposizioni concernenti le operazioni che gli organismi d'intervento effettuano o possono effettuare sui prodotti presi in consegna prima che siano reimmessi sul mercato ;

-le disposizioni concernenti lo smaltimento dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 41

1. Nelle campagne viticole durante le quali viene decisa la distillazione di cui all'articolo 39, è indetta una distillazione sin dall'entrata in vigore della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Qualora nelle stesse campagne la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, può essere decisa ogni altra misura appropriata.

2. Nelle campagne viticole durante le quali non viene decisa la distillazione di cui all'articolo 39 e qualora la situazione del mercato dei vini da tavola lo esiga, possono essere decise una distillazione ed ogni altra misura appropriata.

3. L'accesso alla distillazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere riservato ai produttori che hanno consegnato, durante la stessa campagna viticola, del vino alla distillazione di cui all'articolo 38.

4. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 6,2 milioni di ettolitri.

5. Qualora il quantitativo totale di vino da tavola di cui al paragrafo 4 abbia formato oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 e la situazione del mercato del vino da tavola lo richieda, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere l'aumento della quantità di vino da tavola che può essere sottoposta alla distillazione aperta per la campagna in questione in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

6. La percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola al quale è pagato il vino consegnato dalla distillazione nell'ambito dell'applicazione dei para-

grafi 1, 2 e 5 è la percentuale indicata nell'articolo 29, primo comma.

7. Ove la situazione del mercato del vino da tavola lo esiga, le misure di cui al presente articolo possono essere riservate :

-a determinati vini da tavola, scelti in funzione del tipo ;

-ad una o più zone viticole o parti di zone viticole.

8. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali che discipliano la distillazione oggetto del presente articolo e in particolare :

-le condizioni in cui è effettuata la distillazione ;

-i criteri di fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da consentire lo smaltimento dei prodotti ottenuti.

10. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 8 è stabilito secondo la stessa procedura.

Articolo 42

1. Qualora le misure di sostegno del mercato di cui al presente regolamento si dimostrino insufficienti e il prezzo rappresentativo di un tipo di vino da tavola rimanga, per tre settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento, si adottano provvedimenti complementari riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il tipo di vino da tavola in causa.

2. Le misure complementari di cui al paragrafo 1 si applicano alla scadenza normale dei contratti di magazzinaggio considerati, per vini rispondenti, al momento dell'uscita dal magazzino, a requisiti da determinare.

Tali misure possono consistere in particolare :

-nel magazzinaggio dei vini in causa per un periodo da stabilire, alle condizioni previste per il magazzinaggio a lungo termine,

-nella distillazione di tali vini.

Queste misure possono anche essere cumulate.

3. Per quanto riguarda il provvedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, e per ogni titolare di un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il quantitativo di vino da tavola che ha formato oggetto di tale contratto e che può essere distillato è limitato ad una percentuale da determinare che non può superare il 18 % della quantità totale di vino da tavola prodotta dal titolare stesso, per la campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine.

Il prezzo del vino che forma oggetto di tale distillazione corrisponde alla seguente percentuale dei prezzi d'orientamento applicabili al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine :

-al 90 % per tutti i vini da tavola bianchi,

-al 91,5 % per tutti i vini da tavola rossi.

4. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla distillazione di cui al paragrafo 2, in particolare :

-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,

-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.

6. La decisione di ricorrere alle misure di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'arti-

colo 83.

Articolo 43

Dalla campagna viticola 1988/1989, il quantiatativo di vini da tavola prodotti nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B che, per una determinata campagna, può essere destinato alle distillazioni previste dal presente regolamento, è limitato ad 1 milione di ettolitri.

Negli anni in cui, a causa delle condizioni atmosferiche o dell'andamento del mercato, tale limitazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del mercato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede agli adeguamenti appropriati.

Articolo 44

Per i vini ottenuti da produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto che ha beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45, il prezzo d'acquisto fissato per ogni distillazione, eccettuate quelle di cui agli articoli 35 e 36, è ridotto in d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 45

1. È istituito un regime di aiuto per :

-i mosti di uve concentrati,

-i mosti di uve concentrati rettificati,

prodotti nella Comunità, utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici di cui all'articolo 18 del presente regolamento ed all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79.

2. La concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere riservata ai prodotti di cui al paragrafo 1 ottenuti nelle zone viticole C III qualora, senza tale misura, non fosse possibile mantenere le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio.

La riserva di cui al primo comma, quando è stata decisa, si applica pure ai mosti di uve concentrati rettificati prodotti al di fuori delle zone viticole di cui al suddetto comma negli impianti che ne abbiano iniziato la produzione prima del 30 giugno 1982.

3. L'importo dell'aiuto è fissato in ECU per % vol in potenza e per ettolitro di mosti di uve concentrati o di mosti concentrati rettificati, tenuto conto delle differenze tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i prodotti sopra citati e con il saccarosio.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 83 :

-l'importo dell'aiuto è fissato entro il 31 agosto di ogni anno ;

-sono stabilite le condizioni per la concessione dell'aiuto e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 46

1. È istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione

-di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, per la fabbricazione di succhi di uve,

-di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella zone viticole C III, per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti della voce 22.07 della tariffa doganale comune, per i quali possa essere ammessa da tali Stati membri, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, l'uso di una denominazione composta recante il termine « vino »,

-dei mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, in quanto elemento principale di un insieme di prodotti immessi in vendita nel Regno Unito e in Irlanda con chiare istruzioni per l'elaborazione da parte di privati e per il loro consumo di una bevanda che imiti il vino.

Tuttavia, qualora appaia che la riserva della concessione dell'aiuto di cui al primo comma, secondo trattino, determina distorsioni di concorrenza, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di estendere la concessione di tale aiuto ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati prodotti in altre regioni della Comunità.

2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 può essere applicato altresi all'utilizzazione di uve d'origine comunitaria.

3. Gli importi degli aiuti devono essere fissati in modo che i prezzi di costo dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati, originari della Comunità, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, siano paragonabili ai prezzi d'offerta franco frontiera dei mosti di uve e dei mosti di uve concentrati prodotti nei paesi terzi, maggiorati dei dazi doganali da riscuotere realmente.

Tali aiuti non debbono creare una manifesta distorsione di concorrenza sul mercato dei succhi di frutta né registrare variazioni che non sarebbero giustificate dai mercati dei prodotti di cui al paragrafo 1.

4. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino, è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del para-

grafo 3.

5. L'importo dell'aiuto è fissato entre il 31 agosto di ogni anno per la campagna viticola successiva, secondo la procedura prevista all'articolo 83. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le misure necessarie per garantire il controllo delle destinazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 47

1. I produttori soggetti agli obblighi previsti all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39, possono beneficiare delle misure d'intervento previste dal presente titolo, sempreché abbiano soddisfatto gli obblighi summenzionati per un periodo di riferimento da determinare.

2. I vini da tavola con titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 9,5 % vol sono esclusi da qualisiasi misura d'intervento non obbligatoria prevista dal presente titolo. Questa disposizione non si applica tuttavia ai vini da tavola dei tipi R III, A II e A III, né a quelli consegnati alla distillazione di cui all'articolo 38.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 48

1. Sino alla fine della campagna viticola 1988/1989 vengono applicate misure che favoriscono l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione per lo smaltimento delle eccedenze di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Per le misure di cui al primo comma si intendono azioni intese a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, le misure di cui al paragrafo 1 si considerano facenti parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 può essere limitato ad una parte delle spese in causa, nell'ambito di un importo totale di 0,5 milioni d'ECU all'anno.

4. Prima della fine della campagna viticola 1988/1989 il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta, all'occorrenza, le misure adatte sulla base dei risultati delle azioni di cui al paragrafo 1.

5. Le misure di cui al paragrafo 1 nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la prcedura prevista all'articolo 83.

Articolo 49

1. Possono essere adottate misure intese ad ampliare i mercati dei vini da tavola.

Per misure intese ad ampliare i mercati ai sensi del primo comma, si intende qualsiasi misura avente per obiettivo :

-l'ampliamento dei mercati all'interno della Comunità ;

-l'ampliamento dei mercati fuori della Comunità.

2. Prima dell'inizio della campagna, la Commissione comunica al Consiglio il programma delle misure di cui al paragrafo 1 che essa intende adottare per la campagna in causa.

3. Per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, le misure di cui al paragrafo 1 sono da considerarsi parte integrante degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, il finanziamento di tali misure può essere limitato a una parte delle spese occasionate dalle medesime.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 e le modalità d'applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 50

Quando si constata sul mercato vitivinicolo della Comunità che il prezzo è aumentato in misura tale da superare notevolmente il prezzo d'orientamento fissato per un tipo di vino, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 51

1. Nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da tavola possono essere adottate misure d'intervento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), diversi dai vini da tavola.

2. Tali misure sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 52

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo a ogni interessato che ne faccia richesta, a prescindere dal suo luogo di residenza nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli d'esportazione è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 83.

La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.

Articolo 53

1. Prima dell'inizio di ogni campagna è fissato un prezzo di riferimento per i seguenti prodotti presentati allo stato sfuso :

-vino rosso,

-vino bianco,

della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune.

Tali prezzi di riferimento, espressi in ECU % vol/hl o in ECU per hl, sono fissati a partire dai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'immissione dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati.

Sono fissati prezzi di riferimento anche per :

-i succhi (compresi i mosti) di uve della sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune,

-i succhi di uve (compresi i mosti d'uva) concentrati delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune,

-i mosti di uve fresche mutizzati con alcole ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,

-il vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune,

-il vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune.

Per i vini presentati in recipienti del contenuto :

-di due litri o meno,

-superiore a due litri e non superiore a 20 litri,

il prezzo di riferimento è maggiorato di un importo forfettario corrispondente alle normali spese di condizionamento.

Il prezzo di riferimento può essere adattato per regioni non europee della Comunità la cui lontananza dalle regioni di produzione determina un aumento delle spese per porre i vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati.

Prezzi di riferimento particolari possono essere fissati per i prodotti di cui al primo e al terzo comma in funzione delle loro caratteristiche o utilizzazioni particolari.

I prezzi di riferimento sono validi durante l'intera campagna.

2. Per ciascun prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni.

Qualora le esportazioni di uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi viene stabilito per le esportazioni di detti paesi un secondo prezzo d'offerta franco frontiera.

3. Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto per il quale è fissato un prezzo di riferimento, maggiorato dei dazi doganali effettivamente riscossi, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale prodotto, viene riscossa sulle importazioni dello stesso una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali effettivamente riscossi.

Tuttavia, la tassa di compensazione non è riscossa sulle importazioni dai paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi e che verrà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

Può essere deciso di non riscuotere in tutto o in parte la tassa di compensazione sulle importazioni di alcuni vini di qualità prodotti in paesi terzi.

4. Qualora sia impossibile stabilire un prezzo d'offerta franco frontiera per un prodotto per il quale è stabilito un prezzo di riferimento, viene fissata una tassa di compensazione derivata. Tale tassa di compensazione derivata viene calcolata moltiplicando la tassa di compensazione in vigore per un prodotto che si trovi in stretta relazione economica con il prodotto interessato per un coefficiente stabilito tenendo conto della relazione esistente sul mercato della Comunità tra i prezzi medi dei prodotti interessati.

5. Il Consiglio, che delibera e maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

6. I prezzi di riferimento, le tasse di compensazione e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 54

1. Ai sensi del presente regolamento per prezzo di riferimento franco frontiera si intende il prezzo di riferimento di cui all'articolo 53, diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi individuali di inosservanza del prezzo di riferimento franco frontiera per quanto riguarda le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Ogni importazione di vini della voce 22.05 della tariffa doganale comune, originari di un paese terzo che beneficia di concessioni tariffarie preferenziali subordinatamente all'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera, non beneficia, qualora tale prezzo non sia rispettato, dell'applicazione del dazio preferenziale.

4. Fatto salvo il ricorso ad altri mezzi di controllo dell'osservanza del prezzo di riferimento, il beneficio delle concessioni tariffarie di cui al paragrafo 3 è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, comprovante l'osservanza del prezzo di riferimento franco frontiera.

5. Se i casi di cui al paragrafo 2 sono significativi per quanto riguarda le importazioni di vini originari di paesi terzi di cui al paragrafo 3, e fatte salve le misure eventualmente adottate sulla base dell'articolo 53, viene deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 83, che tutte le importazioni future di prodotti originari di tali paesi che non hanno rispettato il prezzo di riferimento franco frontiera non beneficeranno dell'applicazione del dazio perferenziale.

6. Le misure adottate in conformità dell'articolo 53 e la misura di cui al paragrafo 5 del presente articolo formano oggetto di un riesame mensile secondo la procedura prevista all'articolo 83.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83. Dette modalità prevedono fra l'altro gli elementi che devono essere presi in considerazione per constatare il prezzo d'offerta franco frontiera di ciascuna importazione.

8. La Commissione fissa i prezzi di riferimento franco frontiera secondo l'origine dei prodotti importati.

Articolo 55

1. Oltre al dazio doganale e alla tassa di compensazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, si applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), delle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, un prelievo per gli zuccheri diversi addizionati fissato secondo le condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Per 100 kg di peso netto del prodotto importato, il prelievo corrisponde alla differenza tra :

a)la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascun mese del trimestre per il quale è fissata la differenza, e

b)la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata su un periodo costituito dai primi quindici giorni del mese precedente il trimestre per il quale è fissata la differenza e

dai due mesi immediatamente precedenti ; tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna 3 dell'allegato VII.

Quando l'importo di cui alla lettera b) è più elevato dell'importo contemplato dalla lettera a), non si applica alcun prelievo.

3. La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ogni trimestre dell'anno civile.

4. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce se la differenza debba essere adattata e fissa, ove occorra, i provvedimenti da adottare a tal fine.

5. Qualora uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia noto entro il 15 del mese precedente il trimestre per il quale tale differenza deve essere determinata, la Commissione calcola la differenza sostituendo all'elemento di calcolo mancante quello preso in considerazione ai fini del calcolo della differenza applicabile durante il trimestre in corso.

La Commissione fissa e rende applicabile, al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è noto il dato mancante, una differenza rettificata.

Tuttavia, se tale dato è noto soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la differenza non viene rettificata.

6. Su domanda dell'importatore, se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg di peso netto del prodotto importato, stabilito conformemente al paragrafo 8, è inferiore di 2 kg o più al tenore rappresentato dalla cifra corrispondente che figura nella colonna 3 dell'allegato VII, il prelievo è calcolato, per 100 kg di peso netto del prodotto importato, moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati definito al paragrafo 8.

7. Se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg di peso netto del prodotto importato, stabilito conformemente al paragrafo 8, supera di 3 kg o più il tenore rappresentato dalla cifra che figura nella colonna 3 dell'allegato VII, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6.

8. Per tenore di zuccheri addizionati si intende la cifra ottenuta al rifrattometro impiegato secondo il metodo descritto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86(13);, moltiplicato per il fattore 0,95 per i succhi di uve di cui all'allegato VII del presente regolamento e diminuita della cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna 4 dello stesso allegato.

9. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 8 sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'allegato VII.

Articolo 56 1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. Il Consiglio può limitare l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione è concessa su domanda dell'interessato.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione dei relativi importi.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 387R0822.2

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessità, la Commissine può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.

Articolo 57

1. È concessa una restituzione per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della sottovoce 17.02 B I, incorporati nei prodotti della sottovoci 20.07 A I b) 1,

B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale

comune. La restituzione viene concessa su domanda

dell'interessato.

2. L'importo della restituzione per 100 kg di peso netto del prodotto esportato è uguale :

-per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco all'importo della restituzione fissato in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(14), e delle relative disposizioni di applicazione, per chilogrammo di saccarosio, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento, moltiplicato per la cifra corrispondente al quantitativo di saccarosio utilizzato per 100 kg di peso netto del prodotto finito ;

-per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(15) e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per la cifra corrispondente al quantitativo di glucosio e di sciroppo di glucosio utilizzato per 100 kg di peso netto del prodotto finito.

Le cifre corrispondenti ai quantitativi di saccarosio, glucosio o sciroppo di glucosio sono determinate sulla base della dichiarazione prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86(16).

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 58

1. Il prelievo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e la restituzione di cui all'articolo 57 sono quelli applicabili il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

2. Per poter beneficiare della restituzione prevista dall'articolo 57, i prodotti di cui allo stesso articolo devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti di cui trattasi.

3. Quando le disposizioni dell'articolo 55, paragrafi 6 e 7, si applicano ai prodotti di cui allo stesso articolo, para-

grafo 1, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo previsto dall'articolo 55, paragrafo 8. Quando detta condizione non è soddisfatta, l'articolo 55, paragrafo 6, non si applica.

4. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 59

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Consglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per alcuni di essi.

Articolo 60

1. Per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamente sono applicabili le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate :

a)la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, fatte salve le disposizioni prese in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del protocolle concernente il Granducato del Lussemburgo ;

b)l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione della concessione dei titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 61

1. È vietata l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 83.

Articolo 62

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare :

a)dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o richiesti titoli d'importazione e dei dati che figurano nel bilancio di previsione ;

b)se del caso, della rilevanza dell'intervento.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito nelle ventriquattrore successive al ricevimento della richiesta stessa.

3. Ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della relativa comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 63

1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell'ambito di una reciprocità d'impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 338/79.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

TITOLO V

Norme relative alla circolazione e all'immissione in consumo

Articolo 64

1. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

2. Le precisazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni degli allegati I, II e VI, in particolare per quanto riguarda le superfici vinicole di cui al punto 13 dell'allegato I, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 65

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto :

a)160 mg/l per i vini rossi,

b)210 mg/l per i vini bianchi e rosati.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui espresso in zucchero invertito, pari o superiore a 5 g/l, è portato a :

a)210 mg/l per i vini rossi e 260 mg/l per i vini bianchi e rosati ;

b)300 mg/l per :

-i vini aventi diritto alla denominazione « Spaetlese » conformemente alle disposizioni comunitarie ;

-i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Bordeaux supérieur », « Graves de Vayres », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Premières Côtes de Bordeaux », « Sainte-Foy Bordeaux », « Côtes de Bergerac », seguita o meno dalla denominazione « Côtes des Saussignac », « Haut-Montravel », « Côtes de Montravel », « Rosette » ;

-i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine « Alella », « La Mancha », « Navarra », « Penedés », « Rioja », « Rueda », « Tarragona » e « Valencia » ;

c)350 mg/l per i vini aventi diritto alla menzione « Auslese » conformemente alle disposizioni comunitarie, e per i vini bianchi che beneficiano della denominazione « vino superiore a denominazione d'origine » in applicazione della legislazione romena e aventi diritto ai nomi seguenti : Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea Calugareasca ;

d)400 mg/l per i vini aventi diritto alle menzioni « Beerenauslese », « Ausbruch », « Ausbruchwein », e « Troc-

kenbeerenauslese » conformemente alle disposizioni comunitarie nonché per i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata « Sauternes », « Barsac », « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », « Monbazillac », « Bonne-

zeaux », « Quarts de Chaume », « Coteaux du Layon », « Coteaux de l'Aubance », « Graves supérieures », « Jurançon ».

3. Gli elenchi di vini menzionati al paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendono necessario, si può decidere che gli Stati membri interessati possano autorizzare, in talune zone viticole della Comunità, per i vini prodotti sul loro territorio, un aumento dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l di cui al presente articolo pari ad un massimo di 40 mg/l.

5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1990, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1o settembre 1990.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, la decisione di cui al paragrafo 4, nonché le misure transitorie per i vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e per i vini importati, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 83.

Articolo 66

1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a :

-18 milliequivalenti/litro per i mosti di uve parzialmente fermentati ;

-18 milliequivalenti/litro per i vini bianchi e rosati, nonché, fino al 31 dicembre 1989 al più tardi, per i prodotti derivanti da un taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo ;

-20 milliequivalenti/litro per i vini rossi.

2. I tenori di cui al paragrafo 1 sono validi :

-per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella Comunità, nella fase della produzione e in tutte le fasi della commercializzazione ;

-per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari dei paesi terzi, in tutte le fasi successive al loro ingresso nel territorio geografico della Comunità.

3. Possono essere previste deroghe al paragrafo 1 :

a)per alcuni v.q.p.r.d. ed alcuni vini da tavola designati conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, quando :

-abbiano subito un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni, ovvero,

-siano elaborati secondo metodi speciali ;

b)per i vini che abbiano un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13 % vol.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le deroghe di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 83.

Articolo 67

1. Per quanto riguarda i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d. e, eventualmente, in deroga all'articolo 73, paragrafo 1, i vini di cui all'articolo 70, para-

grafi 1 e 2, e i vini da tavola, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.

2. Salvo deroga per i vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino diverso da un v.q.p.r.d. proveniente dalle varietà di viti di cui all'articolo 69, ma non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 12 a 18 dell'allegato I, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Tuttavia, durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, può essere deciso che i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in causa siano utilizzati nella Comunità per la produzione di vini spumanti o vini spumanti gassificati, purché tali vini raggiungano un titolo acolcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, oppure per la produzione di vini frizzanti gassificati. In tal caso, l'arricchimento è effettuato entro i limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per l'elaborazione nel loro territorio di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.

Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere utilizzati nella vinificazione. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo.

È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio geografico della Comunità.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune, per i quali in applicazione dell'arti-

colo 72, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola « vino ».

5. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dei vini da tavola possono essere messi in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se sono destinati agli acetifici, alle distillerie e ad altri usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo alcolometrico effettivo al livello prescritto per un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo.

6. La feccia di vino e la vinaccia originarie della Comunità non possono essere utilizzate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello.

Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore.

Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

7. Il mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche « vino dulce natural », può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi e unicamente nelle regioni viticole dove tale uso è tradizionale alla data del 1o gennaio 1985.

8. La deroga prevista al paragrafo 2, primo comma, la decisione di cui al secondo comma di detto paragrafo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 68

Il vino importato che può essere utilizzato per l'elaborazione di vino spumante deve essere ottenuto da varietà di vite e provenire da regioni viticole che gli conferiscono caratteristische diverse da quelle del vino comunitario.

Un elenco delle varietà e delle regioni di cui al primo comma è adottato secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 69

1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, soltanto uve provenienti dalle varietà che figurano nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 13 come varietà di uve da vino raccomandate o autorizzate, nonché i prodotti che ne derivano, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione :

-del mosto di uve mutizzato con alcole,

-del mosto di uve concentrato,

-del mosto di uve concentrato rettificato,

-del vino atto a diventare vino da tavola,

-del vino da tavola,

-dei v.q.p.r.d.,

-del vino liquoroso,

-del mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite.

2. Tuttavia anche le uve provenienti da viti appartenenti a varietà classificate come varietà temporaneamente autorizzate sono considerate atte a fornire i prodotti di cui al pragrafo 1.

a)quando si tratta :

-di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1990 ;

-di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983 purché tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1992 ;

b)quando la varietà in questione è stata classificata come temporaneamente autorizzata dopo il 31 dicembre 1976, per un periodo di classificata.

Articolo 70

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)

e b), possono essere importati soltanto se rispondono ai seguenti requisiti :

a)tutti i prodotti succitati devono :

-essere conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari, la prova che tale condizione è soddisfatta viene fornita mediante un attestato rilasciato da un organismo del paese terzo di cui il prodotto è originario, indicato in un elenco da stabilire ;

-essere scortati, quando sono destinati al consumo umano diretto, da un bollettino d'analisi redatto da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui il prodotto è originario ;

b)i vini destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti, devono avere

-un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9 % vol e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 % vol ;

-un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,5 g/l, pari a 60 milliequivalenti/litro.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del paragrafo 1.

Secondo la stessa procedura può essere previsto :

a)che alcuni vini originari di paesi terzi di cui al para-

grafo 1, lettera b), designati con un'indicazione geografica, siano ammessi al consumo umano diretto se il loro titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5 % vol o se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera, senza alcun arricchimento, il livello di 15 % vol ;

b)che alcuni dei prodotti cui si applica il paragrafo 1, trasportati in quantità limitate e condizionati in piccoli recipienti, siano esentati dalla presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a) ;

c)alcuni vini accompagnati da un certificato di denominazione d'origine o da un certificato d'origine possano essere esentati parzialmente o totalmente dall'obbligo di fornire gli elementi che figurano nell'attestato o nel bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, i succhi di uva, i succhi di uva concentrati originari dei paesi terzi, che si trovano nel territorio geografico della Comunità, non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino.

Tuttavia, tali operazioni sono autorizzate nelle zone franche, purché il vino da esse ottenuto sia destinato alla spedizione verso un paese terzo.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni d'applicazione del secondo comma, segnatamente quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle atte ad evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma di detto paragrafo nel territorio geografico della Comunità. Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola « vino ».

5. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare nel loro territorio per l'elaborazione di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, importato, può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.

6. La feccia di vino, la vinaccia, il vino alcolizzato e il vinello importati non possono essere utilizzati per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto ; tuttavia, il vino alcolizzato importato può essere utilizzato per la produzione di acquaviti.

7. I prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soggetti ad un controllo della destinazione. Può essere decisa l'aggiunta obbligatoria di un rivelatore al mosto di uve, al mosto di uve parzialmente fermentato, al mosto di uve concentrato, al mosto di uve concentrato rettificato, al mosto di uve mutizzato con alcole ed al succo di uve, anche non concentrato, importati.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 71

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono circolare nella Comunità soltanto se sono accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione.

2. È fatto obbligo alle persone fisiche o giuridiche o alle associazioni di persone che detengono prodotti di cui all'articolo 1 per l'esercizio della loro professione, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da determinare, di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite dei prodotti in causa.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura e il tipo del documento di cui al paragrafo 1, nonché le deroghe al presente articolo, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 72

1. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, se necessario, le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'articolo 1.

La denominazione « vino da tavola » è riservata al vino di cui al punto 13 dell'allegato I.

Fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare un vino da tavola alla condizione che esso sia ottenuto integralmente da determinati vitigni espressamente designati e provenga esclusivamente dal territorio precisamente delimitato di cui porta il nome.

3. Fatte salve le norme complementari da adottare in materia di designazione dei prodotti, l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è tuttavia ammessa se l'85 % almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.

Tuttativa, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B, è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola della zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B.

4. Ogni Stato membro provvede al controllo e alla tutela dei vini da tavola designati in applicazione del disposto del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 73

1. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto.

Lo stesso vale :

-per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile ;

-per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato I ovvero a quelle adottate in applicazione del presente regolamento.

2. Le condizioni di detenzione e di circolazione, la destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché la determinazione dei criteri atti modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Secondo la stessa procedura sono adottate le condizioni secondo cui gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e le destinazioni dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, o alle disposizioni adottate in applicazione del presente regolamento.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 74

1. Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 83 :

a)i metodi d'analisi per individuare i componenti dei prodotti di cui all'articolo 1 e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate ;

b)se del caso, i limiti espressi in cifre degli elementi presenti che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici.

2. Tuttavia, qualora non siano previsti i metodi di analisi comunitari o le norme di cui al paragrafo 1, sono applicabili :

a)quelli indicati nell'allegato A della convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di valutazione dei vini, del 13 ottobre 1954,

b)oppure, qualora tale allegato non ne preveda, i metodi tradizionalmente impiegati nello Stato membro interessato.

Articolo 75

Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 83, le disposizioni necessarie per evitare che il mercato vitivinicolo subisca perturbazioni a causa di una modifica del livello dei prezzi al momento del passaggio da una campagna viticola all'altra.

Articolo 76

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 77

Secondo la procedura prevista all'articolo 83, possono essere decise misure transitorie che consentono di mettere in circolazione vini da tavola ottenuti anteriormente al 1o settembre 1976 che siano conformi alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I applicabile prima di tale data e che non rispondano a tale definizione quale si applica dopo la stessa data.

Le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al regime instaurato dagli articoli 17, 26 e 66 nonché dall'allegato IV, in particolare per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 importati o non importati, provenienti dal raccolto 1977 e dai raccolti precedenti, sono stabilite secondo la stessa procedura.

Articolo 78

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure di deroga eventualmente necessarie per porre rimedio ad una situazione eccezionale risultante da calamità naturali.

Articolo 79

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse.

Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo :

-degli organismi di cui al primo comma,

-dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Qualora non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72(17), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli organismi da essi designati collaborino direttamente con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri e con quelli dei paesi terzi che hanno concluso con la Comunità un accordo o un'intesa per una tale collaborazione, allo scopo di agevolare, tramite la reciproca informazione, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui al primo comma.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi di cui al paragrafo 1, quarto comma.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 80

Per creare le condizioni indispensabili all'applicazione integrale delle misure previste dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1o ottobre 1985 le dispozioni generali per l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario. Queste disposizioni specificano in particolare gli obiettivi, le condizioni e i termini di attuazione dello schedario, nonché le relative modalità di finanziamento.

Articolo 81

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.

Articolo 82

1. È istituito un comitato di gestione per i vini, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rapresentante della Commissione.

2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 83

1. Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora esse non siano conformi al parere formulato dal comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 84

Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ulitmo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 85

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato.

Articolo 86

1. I regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 340/79 sono abrogati.

2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regola-

mento.

Per i visto e i richiami dei regolamenti abrogati, vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato VIII.

Articolo 87

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS

(1)GU n. C 283 del 10. 11. 1986, pag. 99.

(2)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(3)GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.

(4)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.

(5)GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(6)GU n. L 94, del 28. 4. 1970, pag. 13.

(7)GU n. L 362, del 31. 12. 1985, pag. 17.

(8)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

(9)GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.

(10)GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.

(11)GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

(12)GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(13)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

(14)GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41.

(15)GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(16)GU n. L 209 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(17)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(18)GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

ALLEGATO I DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

1.Uve fresche : il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

2.Mosto di uve : il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

3.Mosto di uve parzialmente fermentato : il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale ; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore ai tre quinti del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non inferiore a 5,5 % vol, non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati.

4.Mosto di uve parzialmente fermentate, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche « vino dulce natural » : il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale e effettivo non inferiore a 8 % vol.

5.Mosto di uve fresche mutizzato con alcole : il prodotto

-ottenuto nella Comunità,

-avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol e

-ottenuto mediante aggiunta, ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente da vitigni di cui all'arti-colo 69 :

-di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol,

-o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

6.Mosto di uve concentrato : il mosto di uve non caramellizzato

-ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9 %,

-proveniente esclusivamente da varietà di viti di cui all'articolo 69,

-prodotto nella Comunità,

-ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

7.a)Definizione applicabile fino al 31 agosto 1987

Mosto di uve concentrato rettificato : il prodotto liquido non caramellizzato

-ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 70,5 % ; tuttavia, gli Stati membri possono consentire, per i prodotti utilizzati nel loro territorio, una lettura diversa, ma non inferiore a 51,9 % ;

-che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero, in acido tartarico non sia superiore ad 1 g/kg di zuccheri totali e le sue ceneri non siano superiori a 1,2 g/kg di zuccheri totali ;

-avente un tenore di :

-fenoli totali compreso tra 100 e 400 mg/kg di zuccheri totali,

-fenoli semplici non inferiore al 50 % dei fenoli totali,

-saccarosio inferiore a 20 g/kg di zuccheri totali ;

-proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 69 ;

-prodotto nella Comunità ;

-ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

b)Definizione applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987

Mosto di uve concentrato rettificato : il prodotto liquido non caramellizzato :

-ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 °C, dal rifrattometro, - impiegato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 70,5 % ; tuttavia gli Stati membri possono consentire per i prodotti utilizzati sul loro territorio un valore diverso ma non inferiore a 51,9 % ;

-che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero ;

-che presenta le seguenti caratteristiche :

-pH non superiore a 5,

-densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100,

-tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,

-tenore di etanolo non superiore a 0,5 g/kg di zuccheri totali,

-tenore di azoto totale non superiore a 100 mg/kg di zuccheri totali,

-un indice Folin-Ciocalteau non superiore a 4,00,

-acidità totale non superiore a 10 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

-tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

-tenore di solfati non superiore a 2 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

-tenore di cloruri non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali,

-tenore di fosfati non superiore a 1 milliequivalente/kg di zuccheri totali,

-tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

-conduttività non superiore a 50m S/cm a 20 °C e a 25° Brix,

-tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali ;

-proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 69 ;

-prodotto nella Comunità ;

-ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8.Succo di uve : il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato come tale ; esso è ottenuto :

a)dall'uva fresca o dal mosto di uve, o

b)mediante ricostituzione :

-dal mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato definito in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), o

-dal succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

9.Succo di uve concentrato : il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

10.Vino : il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve.

11.Vino nuovo ancora in fermentazione : il vino la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

12.Vino atto a diventare vino da tavola : il vino

-proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all'articolo 69,

-prodotto nella Comunità,

-avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui è stato prodotto.

13.Vino da tavola : vino diverso dai v.q.p.r.d.

-proveniente esclusivamente da varietà di vite di cui all'articolo 69,

-prodotto nella Comunità,

-avente, dopo le eventuali operazioni menzionate all'articolo 19, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol - purché tale vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B - e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole nonché un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 % vol,

-avente inoltre un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 grammi per litro, ossia 60 milliequivalenti al litro.

Tuttavia, per i vini prodotti su talune superfici viticole da stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico totale può essere portato a un massimo di 17 % vol.

Il vino da tavola « retsina » è il vino da tavola oggetto della pratica enologica di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n).

14.Vino liquoroso : il prodotto

ottenuto nella Comunità,

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol,

e

ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da varietà di viti determinate scelte tra quelle di cui all'articolo 49 ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol :

mediante concentrazione a freddo

o

mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :

iii)o di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione di uve essiccate, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol,

iii)o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino ed avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol,

iii)o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilire e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato.

iv)o di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % vol.

Inoltre, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire, ottenuti in conformità del precedente comma, possono presentare un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol, qualora siffatta disposizione sia prevista dalla legislazione nazionale vigente alla data del 1o gennaio 1985.

Fanno anche parte dei vini liquorosi i prodotti seguenti :

a)i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche « vino generoso », ottenuti sotto fioretta :

-aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 22 % vol ed un tenore di zucchero inferiore a 5 g/l ;

-ottenuti da mosto di uve bianche provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 69, e aventi un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 10,5 % vol ;

-elaborati con aggiunta di alcole di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ;

b)i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche « vino generoso de licor » :

-aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ;

-ottenuti da « vino generoso » con aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato, ricavato da uve parzialmente appassite, denominato anche « vino dulce natural », o da mosto di uve concentrato ;

c)i vini liquorosi di qualità, rossi, prodotti in regioni determinate :

-aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol ;

-ottenuti da mosto di uve provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 49, e aventi titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11 % vol ;

-elaborati mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :

ii)o di alcole neutro d'origine vinica, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol ;

ii)o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 70 %.

15.Vino spumante : salvo deroga di cui all'articolo 67, paragrafo 2, primo comma, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda fermentazione alcolica :

-di uve fresche,

-di mosto di uve,

-di vino,

atti a diventare vino da tavola,

-di vino da tavola,

-di v.q.p.r.d.,

-o, alle condizioni di cui all'articolo 68, di vino importato,

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.

16.Vino spumante gassificato : il prodotto

-ottenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, da vino da tavola,

-prodotto nella Comunità,

-caratterizzato all'atto della stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas, e

-che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar.

17.Vino frizzante : il prodotto

-ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d., purché tali vini o prodotti presentino un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol,

-avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol,

-che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar,

-presentato in recipienti di 60 litri o meno.

18.Vino frizzante gassificato : il prodotto

-ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.,

-avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol,

-che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar,

-presentato in recipienti di 60 litri o meno.

19.Aceto di vino : l'aceto

-ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vino,

-avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

20.Feccia di vino : il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonché quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di questo prodotto.

Sono considerati feccia di vino anche :

-il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato ;

-il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto.

21.Vinaccia : il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

22.Vinello : il prodotto ottenuto

-dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua, o

-mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

23.Vino alcolizzato :il prodotto

-avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

-ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol,a un vino non contenente zucchero residuo,

-avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l.

ALLEGATO II TITOLI ALCOLOMETRICI

1.Titolo alcolometrico volumico effettivo : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

2.Titolo alcolometrico volumico potenziale : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

3.Titolo alcolometrico volumico totale : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

4.Titolo alcolometrico volumico naturale : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

5.Titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto.

6.Titolo alcolometrico massico potenziale : il numero di kg di calcole puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

7.Titolo alcolometrico massico totale : la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

ALLEGATO III TIPI DI VINO DA TAVOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 27

1.I tipi di vino da tavola rossi sono :

a)il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10 % vol né superiore a 12 % vol ; tale vino è denominato « tipo R I » ;

b)il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,5 % vol né superiore a 15 % vol ; tale vino è denominato « tipo R II » ;

c)il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo « Portoghese » ; tale vino è denominato « tipo R III » ;

2.I tipi di vino da tavola bianchi sono :

a)il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 13 % vol ; tale vino è denominato « tipo A I » ;

b)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Mueller-Thurgau ; tale vino è denominato « tipo A II » ;

c)il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling ; tale vino è denominato « tipo A III ».

ALLEGATO IV ZONE VITICOLE

1.La zona viticola A comprende :

a)nella Repubblica federale di Germania : le superfici vitate non comprese nella zona viticola B ;

b)in Belgio : l'area viticola belga ;

c)nel Lussemburgo : la regione viticola lussemburghese ;

d)nei Paesi Bassi : l'area viticola olandese ;

e)nel Regno Unito ; l'area viticola britannica.

2.La zona viticola B comprende :

a)nella Repubblica federale di Germania : le superfici vitate nella regione determinata Baden ;

b)in Francia : le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti :

-per l'Alsace :

Bas-Rhin, Haut-Rhin,

-per la Lorraine :

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

-per la Champagne :

Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

-per il Jura :

Ain, Doubs, Jura e Haute-Saône,

-per la Savoie :

Savoie, Haute-Savoie,

-per la Val de Loire :

Cher, Deux-Sèves, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, nonché le superfici vitate del circondario di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre.

3.La zona viticola C I a) comprende in Francia le superfici vitate :

a)nei dipartimenti seguenti :

Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, (escluso il circondario di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne ;

b)nei circondari di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar) ;

c)nel circondario di Tournon, nei cantoni d'Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e La Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche.

4.La zona viticola C I b) comprende in Italia le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta, nonché nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.

5.La zona viticola C II comprende :

a)in Francia le superfici vitate :

-nei dipartimenti seguenti : Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni d'Olette e d'Arles-sur-Tech), Vaucluse ;

-nella parte del dipartimento del Var delimitata a sud dal limite settentrionale dei comuni di Evenos, le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime ;

-nel circondario di Nyons e nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar nel dipartimento della Drôme ;

-nelle unità amministrative del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3 c) ;

b)in Italia : le superfici vitate nelle regioni seguenti : Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna ; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ad eccezione della provincia di Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, ad eccezione della provincia di Belluno, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola d'Elba, le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano e le isole di Capri e d'Ischia.

6.La zona viticola C III a) comprende in Grecia le superfici vitate nei nomoi seguenti : Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Leícada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, nonché nell'isola di Santorin.

7.La zona viticola C III b) comprende :

a)in Francia, le superfici vitate :

-nei dipartimenti della Corsica ;

-nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare ed un tracciato delimitato dai comuni (pure compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime ;

-nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech nel dipartimento Pyrénées-Orientales ;

b)in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti : Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie ;

c)in Grecia, le superfici vitate non comprese nel punto 6.

8.La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981.

ALLEGATO V SVILUPPO DEL POTENZIALE VITICOLO : DEFINIZIONI

a)Estirpazione :

l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno piantato a vite.

b)Impianto :

la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la costituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto.

c)Reimpianto :

l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto.

d)Nuovo impianto :

un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera c).

e)Diritto di reimpianto :

il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata.

ALLEGATO VI ELENCO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI

1.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati sulle uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione :

a)arieggiamento ;

b)trattamenti termici ;

c)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria ;

e)utilizzazione di lieviti per vinificazione ;

f)applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti :

-aggiunta :

-di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio nel limite rispettivo di 0,3 g/l ;

-di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio nel limite rispettivo di 0,2 g/l.

Questi prodotti possono anche esser utilizzati congiuntamente, nel limite globale di 0,3 g/l, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 g/l ;

-aggiunta di dicloridrato di tiamina, nel limite di 0,6 mg/l espressi in tiamina ;

g)utilizzazione di anidride solforosa, detta altresí biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, h)eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ;

i)trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico, nel limite di 100 g di prodotto secco per ettolitro ;

j)chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico :

-gelatina alimentare,

-colla di pesce,

-caseina e caseinati di potassio,

-albumina animale,

-bentonite,

-diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

-caolino,

-tannino,

-enzimi pectolitici ;

k)utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio ;

l)uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'articolo 21 e all'articolo 23 ;

m)impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste agli articoli 21 e 23, di uno o più dei prodotti seguenti :

-tartrato neutro di potassio,

-bicarbonato di potassio,

-carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,

-tartrato di calcio o acido tartarico alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma ;

n)aggiunta di resina di pino di Aleppo alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 3, secondo e terzo comma.

2.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato :

a)arieggiamento ;

b)trattamenti termici ;

c)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto e)eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ;

f)trattamento con carboni per uso enologico ;

g)uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico ;

h)uso di resine scambiatrici di ioni in condizioni da determinarsi.

3.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante ed i v.q.p.r.d. :

a)utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi ;

b)arieggiamento o immissione di argo o azoto ;

c)trattamenti termici ;

d)centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria ;

f)aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di andidride g)utilizzazione, alle condizioni previste dalla regolamentazione di potassio o pirosolfito di potassio ;

h)aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l ;

i)aggiunta di acido L-ascorbico nel limite di 150 mg/l ;

j)aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 g/l ;

k)l'impiego per l'acidificazione, alle condizioni previste agli articoli 21 e 23 :

-di acido tartarico,

o

-di acido malico alle condizioni adottate in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo trattino ;

l)impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste agli articoli 21 e 23, di uno o più dei prodotti seguenti :

-tartrato neutro di potassio,

-bicarbonato di potassio,

-carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,

-tartrato di calcio o acido tartarico alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma ;

m)chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico :

-gelatina alimentare,

-colla di pesce,

-caseina e caseinati di potassio,

-albumina animale,

-bentonite,

-diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

-caolino ;

n)aggiunta di tannino ;

o)trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico nei limiti di 100 g di prodotto secco per ettolitro ;

p)trattamento, a condizioni da stabilire :

-dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio ;

-dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 ;

q)aggiunta di acido metatartarico nei limiti di 100 mg/l ;

r)uso di gomma arabica ;

s)uso di acido DL-tartarico a condizioni da determinare per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza ;

t)impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento :

-di alginato di calcio

o

-di alginato di potassio

o

-di alginato di sodio alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma ;

u)uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini ;

v)aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro ;

w)trattamento mediante solfato di rame nei limiti di 20 mg/l alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, purché il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l.

ALLEGATO VII TASSI FORFETTARI DEI TENORI DI ZUCCHERI ADDIZIONATI E DI ZUCCHERI NATURALI DEI SUCCHI DI UVE

Numero

della

tariffa

doganaleDesignazione delle merciTassi forfettari

dei tenori

di zuccheriaddizionati

naturali

123420.07

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :

A.di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:

I.Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :

b)di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto :

1.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49

15

B.di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:

I.Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :

b)di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto :

1.di uve :

aa)concentrati :

11.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49

15

bb)altri :

11.aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %49

15

ALLEGATO VIII TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 337/79Presente regolamentoArticolo 1Articolo 1

Articolo 2Articolo 27

Articolo 3Articolo 28

Articolo 3

bisArticolo 29

Articolo 4Articolo 30

Articolo 5Articolo 31

Articolo 6Articolo 47

Articolo 7Articolo 32

Articolo 9Articolo 33

Articolo 10Articolo 34

Articolo 11Articolo 38

Articolo 12

bisArticolo 42

Articolo 12

terArticolo 49

Articolo 14Articolo 45

Articolo 14

bisArticolo 46

Articolo 14

terArticolo 44

Articolo 15Articolo 41

Articolo 15

bisArticolo 43

Articolo 16Articolo 52

Articolo 17Articolo 53

Articolo 18Articolo 54

Articolo 19Articolo 55

Articolo 20Articolo 56

Articolo 21Articolo 57

Articolo 22Articolo 58

Articolo 23Articolo 59

Articolo 24Articolo 60

Articolo 25Articolo 61

Articolo 26Articolo 62

Articolo 27Articolo 2

Articolo 28Articolo 3

Articolo 29Articolo 4

Articolo 29

bisArticolo 5

Articolo 30, paragrafo 1Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 30

bis, paragrafo 1Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 30

bis, paragrafo 2Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 30

bis, paragrafo 3Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 30

bis, paragrafo 3 bisArticolo 7, paragrafo 5

Articolo 30

bis, paragrafo 4Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 30

terArticolo 8

Articolo 30

quaterArticolo 9

Articolo 30

quinquiesArticolo 10

Articolo 30

sexiesArticolo 11

Articolo 30

septiesArticolo 12

Articolo 31, paragrafo 1Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 4, primo commaArticolo 13, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 4, secondo commaArticolo 14, paragrafo 7

Articolo 31

bisArticolo 14

Articolo 32Articolo 18

Articolo 33Articolo 19

Articolo 33

bisArticolo 20

Articolo 34Articolo 21

Articolo 35Articolo 22

Articolo 36, paragrafo 1, primo commaArticolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1, secondo commaArticolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 1, terzo commaArticolo 23, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 36, paragrafo 1, quarto commaArticolo 23, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 36, paragrafo 1, quinto commaArticolo 23, paragrafo 2, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1, sesto commaArticolo 23, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 2Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 3Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 37Articolo 24

Articolo 38Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 39Articolo 35

Articolo 40Articolo 36

Articolo 40

bisArticolo 37

Articolo 41Articolo 39

Articolo 41

bisArticolo 40

Articolo 41

quaterArticolo 48

Articolo 42Articolo 25

Articolo 43, paragrafo 1Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafo 3Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 43, paragrafo 3 bisArticolo 16, paragrafo 6

Articolo 43, paragrafo 4Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 43, paragrafo 5Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 43, paragrafo 6Articolo 16, paragrafo 9

Articolo 44Articolo 65

Articolo 45Articolo 66

Articolo 46, paragrafo 1, primo commaArticolo 15, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1, secondo commaArticolo 16, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1, terzo commaArticolo 15, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 2Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 3, secondo commaArticolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 46, paragrafo 3, terzo commaArticolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 46, paragrafo 3, quarto commaArticolo 17, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 3, quinto commaArticolo 17, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 3, sesto comma

Articolo 46, paragrafo 4Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 46, paragrafo 5Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafo 6Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 47Articolo 26

Articolo 48, paragrafo 1Articolo 54, paragrafo 1, tweede comma

Articolo 48, paragrafo 2Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 3, lettera a)Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 3, lettera b)Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 3, lettera c)Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 48, paragrafo 4Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 4Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 5, primo commaArticolo 67, paragrafo 3, primo comma

Articolo 48, paragrafo 5, secondo commaArticolo 67, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 48, paragrafo 5, terzo commaArticolo 67, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 48, paragrafo 5, quarto commaArticolo 67, paragrafo 4

Articolo 48, paragrafo 5, quinto commaArticolo 67, paragrafo 5

Articolo 48, paragrafo 5, sesto comma

Articolo 48, paragrafo 5, settimo commaArticolo 67, paragrafo 6

Articolo 48, paragrafo 5, ottavo comma

Articolo 48, paragrafo 6Articolo 67, paragrafo 8

Articolo 48

bisArticolo 68

Articolo 49Articolo 69

Articolo 50, paragrafo 1Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 2Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 3, primo commaArticolo 70, paragrafo 3, primo comma

Articolo 50, paragrafo 3, secondo commaArticolo 70, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 50, paragrafo 3, terzo commaArticolo 70, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 50, paragrafo 3, quarto commaArticolo 70, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 3, quinto commaArticolo 70, paragrafo 5

Articolo 50, paragrafo 3, sesto commaArticolo 70, paragrafo 6

Articolo 50, paragrafo 4Articolo 70, paragrafo 7

Articolo 50, paragrafo 5Articolo 70, paragrafo 8

Articolo 51Articolo 73

Articolo 52Articolo 63

Articolo 53Articolo 71

Articolo 54, paragrafo 1, primo commaArticolo 72, paragrafo 1, primo comma

Articolo 54, paragrafo 1, secondo commaArticolo 72, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 54, paragrafo 2Articolo 72, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 3Articolo 72, paragrafo 3

Articolo 54, paragrafo 4Articolo 72, paragrafo 4

Articolo 54, paragrafo 5Articolo 72, paragrafo 5

Articolo 55Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 56Articolo 50

Articolo 57Articolo 51

Articolo 59Articolo 76

Articolo 60Articolo 75

Articolo 61Articolo 77

Articolo 62Articolo 78

Articolo 63, paragrafo 1Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 63, paragrafo 2Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 63, paragrafo 3Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 64Articolo 79

Articolo 64

bisArticolo 80

Articolo 65Articolo 81

Articolo 66Articolo 82

Articolo 67Articolo 83

Articolo 68Articolo 84

Articolo 69Articolo 85

Articolo 70Articolo 86

Articolo 71Articolo 87

Allegato IAllegato II

Allegato II, punto 1Allegato I, punto 1

Allegato II, punto 2Allegato I, punto 2

Allegato II, punto 3Allegato I, punto 3

Allegato II, punto 3 bisAllegato I, punto 4

Allegato II, punto 4Allegato I, punto 5

Allegato II, punto 5Allegato I, punto 6

Allegato II, punto 5 bisAllegato I, punto 7, lettera a)

Allegato II, punto 5 bisAllegato I, punto 7, lettera b)

Allegato II, punto 6Allegato I, punto 8

Allegato II, punto 7Allegato I, punto 9

Allegato II, punto 8Allegato I, punto 10

Allegato II, punto 9Allegato I, punto 11

Allegato II, punto 10Allegato I, punto 12

Allegato II, punto 11Allegato I, punto 13

Allegato II, punto 12Allegato I, punto 14

Allegato II, punto 13Allegato I, punto 15

Allegato II, punto 14Allegato I, punto 16

Allegato II, punto 15Allegato I, punto 17

Allegato II, punto 16Allegato I, punto 18

Allegato II, punto 17Allegato I, punto 19

Allegato II, punto 18Allegato I, punto 20

Allegato II, punto 19Allegato I, punto 21

Allegato II, punto 20Allegato I, punto 22

Allegato II, punto 21Allegato I, punto 23

Allegato IIIAllegato VI

Allegato III, punto 1 bisAllegato VI, punto 2

Allegato III, punto 2Allegato VI, punto 3

Allegato III, punto 2, lettera v)Allegato VI, punto 3, lettera u)

Allegato III, punto 2, lettera w)Allegato VI, punto 3, lettera v)

Allegato III, punto 2, lettera x)Allegato VI, punto 3, lettera w)

Allegato IV bisAllegato V

Allegato IV bis, lettera a)Allegato V, lettera a)

Allegato IV bis, lettera b)Allegato V, lettera b)

Allegato IV bis, lettera c)Allegato V, lettera e)

Allegato IV bis, lettera d)Allegato V, lettera c)

Allegato IV bis, lettera e)Allegato V, lettera d)

Allegato VIAllegato VII

Regolamento (CEE) n. 340/79Presente regolamentoArticolo 1Allegato III, punto 1

Articolo 2Allegato III, punto 2

Articolo 3Articolo 27, paragrafo 5

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