1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) , come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale) , come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera a) , della presente legge.
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale) , come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) , come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b) , della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale) , come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d) , della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse) , come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) , come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b) , della presente legge;
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a) , della presente legge;
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia) , come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a) , della presente legge;
g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) , della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare) , come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c) , e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv) , della presente legge;
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) , della legge regionale 15/2000;
i) contributi per lo sviluppo dell'apicoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 1, lettere a) , b) e c) , e dall'articolo 68, comma 1, lettera o) , della presente legge;
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) , come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a) , della presente legge.