LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.
2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
CAPO II
 Funzioni in materia di artigianato
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione:
a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;
b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;
c) la concessione degli incentivi.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.
3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.
4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.
Art. 3
 (Funzioni delegate alle Camere di commercio)
1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le seguenti funzioni amministrative:
a) la cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi ai provvedimenti assunti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 18;
b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
d) la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alle revisioni dell'A.I.A..

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato è costituito un apposito ufficio di segreteria. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione o fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.
3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
Art. 4
 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3.
2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.
3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:
a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme introitate e spese;
b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.
Art. 5
 (Trasmissione dati in via telematica)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..
2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.
3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 6
 (Funzioni trasferite ai Comuni)
1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:
a) all'accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri misti e degli estetisti;
b) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;
c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.
TITOLO II
 DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA
CAPO I
 Definizione di impresa artigiana
Art. 7
 (Definizione)
1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.
Art. 8
 (Imprenditore artigiano)
1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.
Art. 9
 (Impresa artigiana)
1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:
a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.
4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.
6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.
7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico debbono rispettare l'orario determinato dal Comune, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.
8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l'orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.
9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14.
Art. 10
 (Società artigiana)
1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:
a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;
c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11
 (Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.
4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:
a) i lavoratori assunti come apprendisti;
b) i lavoratori a domicilio;
c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:
a) il titolare di impresa artigiana individuale;
b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;
c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile;
d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;
f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;
g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Art. 12
 (Consorzi e società consortili)
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.
CAPO II
 Albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 13
 (Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.
2. L'A.I.A. è tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
3. L'iscrizione all'A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si è verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi 1533/1956 e 463/1959 per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.
6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.
7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.
8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interessati la data di cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.
9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
10. La richiesta di cui al comma 9 è proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.
11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.
Art. 14
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A.)
1. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.
2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.
3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, hanno facoltà di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei Comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.
5. Le iscrizioni all'A.I.A. sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni consecutivi.
6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a darne comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.
7. Con regolamento di esecuzione sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A.. Tale regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 (Revisione dell'A.I.A.)
1. Ogni due anni le Commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.
2. Per l'effettuazione delle verifiche a campione, la Commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai Comuni l'elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio di segreteria medesimo.
3. I Comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e trasmettono i risultati all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3.
4. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell'A.I.A..
Art. 16
 (Ricorsi)
1. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.
Art. 17
 (Sanzioni amministrative)
1. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 1.
2. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
3. Per le infrazioni previste ai commi 1 e 2 è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 3098.
4. Qualora le Commissioni provinciali per l'artigianato rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
5. Il Comune provvede all'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla Commissione provinciale per l'artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
8. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 30 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1549.
9. La violazione delle disposizioni in materia di panificazione di cui agli articoli 37 e 40 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1291. In caso di recidiva della violazione è disposta la chiusura del panificio fino ad un periodo massimo di quindici giorni.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
CAPO III
 Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 18
 (Istituzione e funzioni)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate Commissioni, sono istituite in ciascuna provincia della Regione quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato e hanno sede presso le Camere di commercio.
2. Le Commissioni provvedono:
a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo;
b) alla tenuta dell'A.I.A. e all'effettuazione delle revisioni dell'A.I.A. nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
c) alla segnalazione ai Comuni delle infrazioni di cui all'articolo 17;
d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959;
f) all'accertamento e riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'A.I.A. degli installatori di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
g) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;
h) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
i) allo svolgimento delle altre funzioni che sono loro attribuite dalla legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.
Art. 19
 (Composizione e funzionamento)
1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
2. Ciascuna Commissione è formata da:
a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;
c) il dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente.

3. Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici problemi.
4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.
5. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
6. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione.
7. Le Commissioni nella seduta di insediamento eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'A.I.A., e conseguenti variazioni, e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.
10. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
11. Il segretario della Commissione e il personale dell'ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione.
12. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3 spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 52.
13. Al Presidente della Commissione spetta, in luogo del gettone di presenza, un'indennità di carica di euro 388 mensili.
14. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3, che risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti in materia di personale regionale. Il medesimo rimborso spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un Comune diverso da quello di residenza.
15. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 12 e dell'indennità di carica di cui al comma 13 sono aggiornati al momento della costituzione delle nuove Commissioni, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
Art. 20
 (Vigilanza)
1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.
2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.
3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.
CAPO IV
 Commissione regionale per l'artigianato
Art. 21
 (Istituzione e funzioni)
1. Presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale.
2. La Commissione regionale ha i seguenti compiti:
a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d) esprime all'Assessore competente proposte in materie di interesse dell'artigianato, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;
e) propone iniziative finalizzate alla commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
f) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi concernenti l'artigianato, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;
g) propone la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali;
h) predispone programmi relativi all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g).

3. I progetti di cui al comma 2, lettera g), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.
4. Le iniziative di cui al comma 2, lettere e), f) e g), proposte dalla Commissione regionale sono adottate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
Art. 22
 (Composizione e funzionamento)
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione.
2. Essa è composta:
a) dall'Assessore competente che la presiede;
b) dal Direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;
c) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso di esame dei ricorsi di cui all'articolo 16, la Commissione regionale è integrata dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno tre componenti di cui al comma 2 e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:
a) curare l'istruttoria dei ricorsi;
b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;
c) adempiere ad ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.

11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 155; agli altri componenti esterni, compresi gli esperti di cui al comma 6, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 78.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
13. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 11 sono aggiornati al momento della costituzione della nuova Commissione regionale, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.
CAPO V
 Maestro artigiano
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
3. Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7.
4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno quindici anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;
c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;
d) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla relativa annotazione d'ufficio all'A.I.A., deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all'A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio. Gli enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani. A tale scopo la Commissione redige apposito elenco, suddiviso per mestiere, in cui sono iscritti i maestri artigiani.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
TITOLO III
 DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 24
 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)
1. In attuazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti di cui all'articolo 1 della legge 46/1990;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 82/1994;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 122/1992.

2. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, si intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di seguito indicato:
a) esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni;
b) esercizio di nuovi panifici, trasferimento e trasformazione di panifici esistenti; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni.

CAPO II
 Disciplina dell'attività di estetista e di parrucchiere misto
Art. 25
 (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.
4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Art. 26
 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)
1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 e accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.
5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.
Art. 27
 (Attività di parrucchiere misto)
1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
Art. 28
 (Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto)
1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:
a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;
b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 e accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.
Art. 29
 (Regolamento comunale)
1. L'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è disciplinato con regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
d) la disciplina degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;
e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
Art. 30
 (Autorizzazione comunale)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
3. Nei Comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.
4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;
b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.
6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.
8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.
Art. 31
 (Esercizio dell'attività)
1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio.
Art. 32
 (Vendita di prodotti cosmetici)
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
Art. 33
 (Attività mista)
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
Art. 34
 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e del regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
Art. 35
 (Attività di tatuaggio e piercing)
1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
CAPO III
 Disciplina dell'attività di panificazione
Art. 36
 (Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.
Art. 37
 (Giornate di chiusura delle imprese)
1. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.
Art. 38
 (Deroghe)
1. In deroga all'articolo 37 i Comuni:
a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;
b) acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, determinano le date ed eventualmente le zone del territorio comunale, nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera b), debbono essere espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 39
 (Deroga per le località turistiche)
1. Nei poli turistici di interesse regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e nelle località ad economia turistica, individuate ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.
2. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, ubicate al di fuori dei poli turistici e delle località ad economia turistica di cui al comma 1, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nei predetti poli e località, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.
Art. 40
 (Giornate compensative)
1. Le giornate di apertura di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
TITOLO IV
 INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 41
 (Tipologia di incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:
a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
c) agevolazioni all'accesso al credito;
d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
e) incentivi per favorire l'occupazione;
f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.

Art. 42
 (Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.
2. Gli interventi di cui al presente titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.
3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.
4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.
5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.
6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
Art. 43
 (Vincolo di destinazione)
1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Con i regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
Art. 44
 (Modalità e misure d'intervento)
1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.
2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa.
3. Gli incentivi di cui all'articolo 41 non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa.
CAPO II
 Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia
Art. 45
 (Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia)
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è istituito il "Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia", di seguito denominato Fondo.
2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:
a) dai conferimenti della Regione;
b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

Art. 46
 (Finalità del Fondo)
1. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali, della durata massima di dieci anni.
Art. 47
 (Gestione del fondo)
1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, con sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato medesimo.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:
a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;
2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono far parte del Comitato coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.
4. Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della banca di cui al comma 1. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della stessa banca.
5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
6. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.
7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.
8. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e i gettoni di presenza, fanno carico al Fondo.
9. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
Art. 48
 (Convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA)
1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, di seguito denominato Mediocredito.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:
a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;
b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1 al Mediocredito. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all'1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo;
e) le modalità con cui il Mediocredito informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con il Mediocredito per l'attivazione dei finanziamenti di cui al presente capo.
CAPO III
 Locazione finanziaria
Art. 49
 (Locazione finanziaria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis SpA - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo.
2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro dieci anni.
3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis SpA per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste per consentire alle imprese artigiane operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare a condizioni agevolate.
CAPO IV
 Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito
Art. 50
 (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al Mediocredito, al fine di consentire l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate in forma attualizzata e di durata non superiore a dieci anni, per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione e all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari e attrezzature, all'esportazione di prodotti e all'esecuzione di servizi e lavori all'estero.
2. I finanziamenti attivati con i fondi di cui al comma 1 sono erogati dalle banche convenzionate con il Mediocredito.
3. Il Comitato di cui all'articolo 47 verifica l'ammissibilità al finanziamento agevolato delle domande presentate, secondo le modalità e i criteri contenuti nella convenzione di cui all'articolo 48.
Art. 51
 (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese.
2. I finanziamenti sono attivati con le stesse modalità di cui all'articolo 50.
3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del "de minimis".
CAPO V
 Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA
Art. 52
 (Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA, di seguito denominata Artigiancassa, per concorrere negli interventi finanziari attuati a favore delle imprese artigiane, per agevolare gli investimenti aziendali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ridurre i tassi di interesse a carico dell'impresa artigiana, per ridurre il tasso di interesse relativo alla quota di mutuo eccedente gli importi massimi agevolati da Artigiancassa, nonché per tipologie di intervento aggiuntive.
3. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate da Artigiancassa a gestione contabile separata.
4. I rapporti tra la Regione e Artigiancassa sono regolati da una convenzione con la quale sono disciplinati:
a) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
b) le modalità di utilizzo dei finanziamenti regionali e di rimborso delle spese di gestione e di funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53;
c) le modalità con cui Artigiancassa informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei finanziamenti.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'artigianato.
6. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del "de minimis".
Art. 53
 (Comitato tecnico)
1. La valutazione dell'ammissibilità delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa è effettuata da un Comitato tecnico, istituito presso Artigiancassa.
2. II Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:
a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;
2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono fare parte del Comitato tecnico coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.
4. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. Al Presidente del Comitato tecnico è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato tecnico, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.
7. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
CAPO VI
 Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico
Art. 54
 (Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico)
1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti nei settori di cui al regolamento previsto all'articolo 11, incentivi in forma di contributo in conto capitale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del "de minimis", per le seguenti iniziative:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
b) acquisto di arredi e attrezzature.

CAPO VII
 Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti
Art. 55
 (Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del "de minimis".
CAPO VIII
 Incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione e per la diffusione e promozione del commercio elettronico
Art. 56
 (Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:
a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

Art. 57
 (Diffusione e promozione del commercio elettronico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del "de minimis".
CAPO IX
 Agevolazioni all'accesso al credito
Art. 58
 (Consorzi di garanzia fidi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane di una stessa provincia aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati "Congafi", possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.
3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.
Art. 59
 (Finanziamenti ai Congafi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:
a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.

2. Con apposite convenzioni tra l'Amministrazione regionale e i Congafi sono fissate le modalità con cui i medesimi forniscono costanti flussi di informazione in merito alla propria attività all'Amministrazione regionale, nonché sono stabiliti i criteri di impiego dei finanziamenti regionali. Le convenzioni sono stipulate previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
Art. 60
 (Consorzio di secondo grado)
1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.
2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento delle quote apportate da ciascun Congafi aderente.
4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).
CAPO X
 Incentivi a favore della nuova imprenditorialità e per la successione nell'impresa
Art. 61
 (Nuova imprenditorialità)
1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi:
a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;
c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera c), possono essere concessi per un periodo di tre anni a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa.
Art. 62
 (Successione nell'impresa)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Al fine di cui al comma 1 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del "de minimis".
CAPO XI
 Agevolazioni inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive
Art. 63
 (Riduzione delle aliquote)
1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:
a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.

2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.
3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del "de minimis".
Art. 64
 (Contributi in forma di credito d'imposta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 4/2000.
2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.
3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.
CAPO XII
 Formazione e occupazione
Art. 65
 (Formazione per la nuova imprenditorialità)
1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.
2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.
Art. 66
 (Informazione e orientamento)
1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione e orientamento a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.
2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:
a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.

3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico per le attività produttive, ove istituito.
Art. 67
 (Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo)
1. L'Amministrazione regionale, su richiesta di una o più imprese artigiane, anche per il tramite delle associazioni di categoria, promuove e organizza adeguate iniziative formative, a favore di soggetti disoccupati, finalizzate alla formazione delle specifiche professionalità richieste dalle imprese stesse e al futuro inserimento lavorativo dei partecipanti.
2. Nell'ambito delle iniziative formative i corsi di formazione professionale prevedono adeguati periodi di alternanza formazione/lavoro presso imprese.
3. Per tutto il periodo di formazione gli allievi possono percepire un'indennità di frequenza a carico dell'Amministrazione regionale a seconda della tipologia dell'iniziativa formativa prevista.
4. Al termine delle iniziative di formazione è rilasciato un attestato da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 68
 (Aiuti all'occupazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall'articolo 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'assunzione.
2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d'età.
TITOLO V
 DISTRETTI ARTIGIANALI
CAPO I
 Distretti artigianali
Art. 69
 (Finalità)
1. La Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto.
Art. 70
 (Individuazione dei distretti artigianali)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, individua i distretti artigianali tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27.
2. Ai fini della presente legge si definiscono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane.
3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 devono avere la propria sede in comuni limitrofi e possedere caratteristiche omogenee, volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un determinato prodotto.
4. La realizzazione di un prodotto specifico deve costituire l'attività principale o prevalente delle imprese medesime.
Art. 71
 (Finanziamenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti di cui all'articolo 70.
TITOLO VI
 CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE
CAPO I
 Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane
Art. 72
 (Disciplina)
1. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono costituire, anche in forma consortile, Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.
2. L'Amministrazione regionale approva gli statuti dei Centri di cui al comma 1 e autorizza l'esercizio della relativa attività secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai suddetti Centri per l'attività di primo impianto, secondo modalità e criteri fissati con il regolamento di cui al comma 2.
4. I Centri svolgono a favore delle imprese artigiane, siano esse associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, attività di assistenza e informazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, promozione e commercializzazione dei prodotti, accesso ai finanziamenti regionali, statali e comunitari, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, certificazione di qualità e nelle eventuali altre materie previste nel regolamento di cui al comma 2.
TITOLO VII
 NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
 Norme finali e transitorie
Art. 73
 (Trasferimenti di fondi statali)
1. Le risorse statali trasferite ai sensi della legge 59/1997 e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall'Amministrazione regionale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato.
Art. 74
 (Procedimenti in corso)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Art. 75
 (Regolamenti d'esecuzione)
1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 71 e 72.
2. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.
Art. 76
 (Norma interpretativa)
1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Art. 77
 (Norme transitorie)
1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge.
2. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.
7. Il Fondo di cui all'articolo 45 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28.
8. Le Commissioni d'esame costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 75, relativamente alla disciplina contenuta negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 e 62, continua ad applicarsi la disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge regionale 28/1992, nei commi da 2 a 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, nell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, nei commi da 49 a 54 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e nei commi da 45 a 49 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.
12. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
14. I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all'articolo 57, comma 2, della legge regionale 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 60.
15. Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:
a) I capi I, II, IV, VI, VI bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
b) la legge regionale 1 giugno 1970, n. 17;
c) la legge regionale 27 novembre 1971, n. 52;
d) la legge regionale 10 aprile 1972, n. 17;
e) la legge regionale 1 agosto 1972, n. 32;
f) l'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49;
g) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 20;
h) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 21;
i) la legge regionale 26 aprile 1977, n. 20;
l) la legge regionale 25 luglio 1977, n. 41;
m) la legge regionale 24 aprile 1978, n. 26;
n) gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;
o) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1;
p) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2;
q) la legge regionale 27 agosto 1979, n. 47;
r) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68;
s) la legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16;
t) la legge regionale 27 aprile 1982, n. 29;
u) l'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54;
v) gli articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, nonché l'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30;
z) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;
aa) la legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48;
bb) la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55;
cc) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31;
dd) l'articolo 61 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19;
ee) l'articolo 8, limitatamente alla parte riguardante l'artigianato, e l'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35;
ff) l'articolo 83, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
gg) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 42;
hh) l'articolo 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
ii) l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16;
ll) l'articolo 104 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;
mm) la legge regionale 27 agosto 1990, n. 36;
nn) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 21;
oo) l'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;
pp) gli articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;
qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4;
rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;
ss) l'articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47;
tt) l'articolo 5, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;
uu) l'articolo 147 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4;
zz) la legge regionale 7 maggio 1996, n. 21;
aaa) la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23;
bbb) l'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;
ccc) gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;
ddd) il capo III della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;
eee) i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;
fff) l'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21.

2. Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:
a) il capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
b) gli articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;
c) gli articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51;
d) all'articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole <<i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30,>>;
e) l'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;
f) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;
g) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;
h) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 28;
i) l'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
l) gli articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5;
m) l'articolo 88 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39;
n) l'articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;
o) l'articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;
p) il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;
q) i commi da 14 a 16 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
r) i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
s) i commi da 45 a 49 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 79
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato>> e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
2. Per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 <<Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d'investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, commi 11 e 12, e dell'articolo 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" di cui all'articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all'articolo 42.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali>> e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
6. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA per agevolazioni alle imprese artigiane nelle operazioni di locazione finanziaria>>. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.
7. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane>> e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
8. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane>> e con lo stanziamento di euro 516.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.
9. Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.340 <<Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 3 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
10. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell'artigianato artistico nei centri urbani>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
12. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'adeguamento a norma di strutture e impianti>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
13. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Contributi alle imprese artigiane per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione>> e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
14. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico>> e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.
15. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane>> e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
16. Per le finalità previste dall'articolo 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane>> e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
17. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana>> e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
18. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Contributi per favorire la successione nell'impresa artigiana>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 64 fanno carico all'unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 <<Aiuti all'occupazione nel settore artigiano>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 10 - programma n. 3 - rubrica n. 63 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate dall'Amministrazione regionale>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
21. Per le finalità previste dall'articolo 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali>> e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
22. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 <<Servizi alle imprese artigiane>> che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
23. All'onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Art. 80
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI entrano in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.