Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessive lire 41.851.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 14.524.500 milioni per l'anno 2001, di lire 13.699.500 milioni per l'anno 2002 e di lire 13.627.000 milioni per l'anno 2003, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2001-2003 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l'anno 2003.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2001 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 172.500 milioni; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. I mutui autorizzati dal comma 3, sono regolati alle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile, non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
b) durata non superiore ai quindici anni.
5. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, nel triennio 2001-2003 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di lire 172.500 milioni per l'anno 2001.
6. Per le finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima fino a complessive lire 172.500 milioni. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 5 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) garanzia di sottoscrizione a fermo dell'intero ammontare nominale di emissione;
c) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a 3 o a 6 mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;
d) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
e) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;
f) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
9. In attuazione dell'articolo 8, commi 99, 100 e 101, della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l'Amministrazione regionale procede, nell'anno 2001, all'emissione di BOR ai sensi dell'
articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di lire 470.000 milioni per la copertura degli oneri derivanti dall'estinzione anticipata, totale o parziale, del residuo debito dei mutui contratti aumentato delle relative penali, nonché delle commissioni di emissione, delle spese e degli oneri accessori.
10. All'emissione di cui al comma 9 si applicano le medesime condizioni previste al comma 8.
11. Per le finalità di cui al comma 9:
a) le somme rinvenienti dall'emissione di BOR, previste nell'importo di lire 470.000 milioni per l'anno 2001, sono iscritte per pari importo nell'unità previsionale di base 5.1.1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
b) è autorizzata la spesa connessa all'estinzione anticipata dei mutui, dell'importo di lire 470.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 54.1.9.1.1651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1567 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Al fine di garantire la più ampia economicità, efficacia e flessibilità operativa per l'accesso al mercato finanziario, gli interventi di cui ai commi 7 e 9 possono essere attuati anche mediante utilizzo di strumenti di emissione obbligazionaria su base ricorrente (EMTN).
13. Ai fini dell'ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell'
articolo 8, comma 101, della legge regionale 2/2000, l'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).
14. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dai commi 7 e 9, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 13, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
15. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
16. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'
articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999 destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati in complessive lire 1.360.700 milioni, suddivise in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 2001, di lire 677.100 milioni per l'anno 2002 e di lire 676.600 milioni per l'anno 2003, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessive lire 559.895.839.674, suddivise in ragione di lire 248.580.839.674 per l'anno 2001, di lire 155.935 milioni per l'anno 2002 e di lire 155.380 milioni per l'anno 2003 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
17. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall'
articolo 14, comma 1, legge regionale 4/2000, della
legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessive lire 40.000 milioni, suddivise in ragione di lire 12.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessive lire 43.557 milioni, suddivise in ragione di lire 20.477 milioni per l'anno 2001 e di lire 11.930 milioni per l'anno 2002 e di lire 11.150 milioni per l'anno 2003;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessive lire 111.000 milioni, suddivise in ragione di lire 56.000 milioni per l'anno 2001, di lire 25.000 milioni per il 2002 e di lire 30.000 milioni per il 2003;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessive lire 7.364.646.726, suddivise in ragione di lire 2.454.882.242 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessive lire 26.082.487.020, suddivise in ragione di lire 8.694.162.340 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessive lire 26.000 milioni, suddivise in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessive lire 190.784.176.627, suddivise in ragione di lire 62.920.586.141 per l'anno 2001, di lire 63.844.605.910 per l'anno 2002 e di lire 64.018.984.576 per l'anno 2003, di cui lire 78.863.490.000, suddivise in ragione di lire 44.863.490.000 per l'anno 2002, e di lire 34.000 milioni per l'anno 2003, finanziate con contrazione di mutuo;
h) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: lire 20.000 milioni per l'anno 2003.
Art. 2
(Variazioni all'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, l'aliquota dell'IRAP di cui all'
articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2001, è determinata nella misura del 3,50 per cento del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale:
a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 446/1997, che presentino i seguenti requisiti:
1) alla data dell'1 gennaio 2001 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale;
2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;
3) alla data dell'1 gennaio 2001 non superino la soglia massima di cinque dipendenti per i settori dell'industria e dell'artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a otto dipendenti per l'industria e l'artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee <<B>> e <<C>> dei territori montani come classificate, ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 22 novembre 2000, n. 47;
b) dalle società cooperative tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), numero 3), devono intendersi per dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci - lavoratori delle società cooperative. Al pari di tutti i lavoratori in forza all'impresa sulla base di un contratto a tempo determinato, non sono considerati dipendenti coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro.
3. I contribuenti di cui al comma 1 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del "de minimis" stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la regola del "de minimis", comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per il periodo d'imposta di cui al comma 1, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del "de minimis", anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all'
articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
6. Le minori entrate conseguenti al disposto di cui al comma 1, pari a complessive lire 40.000 milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, sono a carico dell'unità previsionale di base 1.1.3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 80 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in termini di minore accertamento prevedibile per pari importo sul capitolo medesimo, il cui stanziamento resta variato nella misura determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, relativamente alla Tabella A1.
Art. 3
(Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2. Per l'anno 2001 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2001 è determinato in lire 734.000 milioni, incrementata dell'assegnazione straordinaria di lire 30.412.753.599, è disposta:
a) per lire 643.012.753.599 a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/1993; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali; di tale somma, l'importo di lire 21.655.463.851 è assegnato quale riconoscimento dell'aumento dei costi dovuti all'inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui ai commi 16 e 17;
b) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato;
c) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi;
d) lire 75.000 milioni, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;
e) lire 4.400 milioni, ai Comuni, per l'incentivazione della costituzione di unioni;
f) lire 5.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica;
g) lire 9.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;
h) lire 2.000 milioni, ai Comuni ad economia turistica;
i) lire 2.000 milioni, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;
l) lire 4.000 milioni, alle Provincie, per il finanziamento previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dal comma 53.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e da d) a l), sono attribuite agli Enti locali, per l'anno 2001, nella seguente misura:
a) alle Province lire 125.387.987.103;
b) ai Comuni lire 613.712.635.336;
c) alle Comunità montane lire 13.743.010.210, di cui lire 5.000 milioni accantonate per il loro riordino;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.569.120.950.
5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 115.250.674.053, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite alle stesse per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell'articolo 2, comma 40, della stessa legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, detratta la quota assegnata alle medesime ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l'anno 2000, derivante dall'applicazione dell'aliquota di lire 18 per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999; l'importo di lire 4.274.406.684 è assegnato quale riconoscimento dell'aumento dei costi dovuti all'inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 16;
b) un fondo di lire 1.137.313.050, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
c) un fondo di lire 5.000 milioni, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell'anno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, con l'incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all'anno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
d) un fondo di lire 4.000 milioni, da assegnare per l'anno 2001, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53.
6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 512.623.343.846, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite agli stessi per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), e comma 40, della legge regionale 2/2000, detratta la quota assegnata ai medesimi ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l'anno 2000 a ciascun Comune, quelle disposte per le finalità di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1854, adottata in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 2/2000, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l'anno 2000; l'importo di lire 17.381.057.167 è assegnato quale riconoscimento dell'aumento dei costo dovuti all'inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 17;
b) un fondo di lire 8.689.291.490, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
c) un fondo di lire 70.000 milioni, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi, nell'anno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2000, con l'incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all'anno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
d) un fondo di lire 4.400 milioni, da assegnare a titolo d'incremento dei trasferimenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2/2000, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2000, un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; il riparto è determinato, previa trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, con priorità per i Comuni che hanno costituito un'unione entro il 31 marzo 2000, ai sensi dei commi 20, 21 e 22; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
e) un fondo di lire 5.000 milioni, a titolo di concorso per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire ai sensi dei commi 24, 25 e 29; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati;
f) un fondo di lire 9.000 milioni, da ripartire in base alla popolazione scolastica riferita all'anno scolastico 1999/2000, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;
g) un fondo di lire 2.000 milioni, da assegnare ai Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale; il riparto è determinato in proporzione alla popolazione turistica riferita all'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2001;
h) un fondo di lire 2.000 milioni per le situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000.
7. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 8.664.725.570, da attribuire in misura proporzionale all'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c), e comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999;
b) un fondo di lire 78.284.640, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a operare, sulle assegnazioni di cui al comma 7, lettera a), gli aumenti e le detrazioni necessarie per compensare rispettivamente le minori e maggiori assegnazioni, attribuite nel 2000 a ciascuna Comunità montana, rispetto a quanto sarebbe spettato alle stesse, qualora fosse stato applicato, anche per il citato anno 2000, il criterio di riparto previsto dal comma 7, lettera a).
9. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 1.552.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa all'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) un fondo di lire 16.826.190, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.
10. Le assegnazioni di lire 10.000 milioni, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un'unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.
11. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
12. Ai Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi del comma 6, lettera a), sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative forme di collaborazione risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.
13. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) ad e) e da g) a l), è autorizzata la spesa di lire 759.412.753.599 per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 3, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Con riferimento all'anno 2001, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all'
articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'
articolo 1 del decreto legislativo 506/1999, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla
legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa, di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento dell'importo di lire 21.960.855.640 è disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Con riferimento all'anno 2001, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'
articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20/1989, come sostituito dall'
articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1041 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Con riferimento all'anno 2001, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2000, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20/1989, come sostituito dall'
articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'
articolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1042 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 15, 16 e 17 sono applicate in sede di erogazione dell'ultima rata.
19. Le annualità relative ai limiti di impegno a favore delle Province, previsti dall'
articolo 1, comma 8, lettera b), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dall'
articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dall'articolo 1, commi 21 e 23, della
legge regionale 4/1999 e dall'
articolo 2, comma 35, della legge regionale 2/2000, sono erogate in un'unica soluzione.
20. L'incremento dei trasferimenti ai Comuni, previsto dal comma 6, lettera d), è determinato nella misura del 12 per cento per i Comuni montani, con priorità per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni montani aventi popolazione inferiore o pari a 1000 abitanti, e nella misura del 10 per cento per i Comuni non montani, con priorità per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni non montani aventi popolazione inferiore o pari a 1500 abitanti, ferma restando la priorità di cui al comma 6, lettera d).
21. Per le finalità di cui al comma 20, il fondo di lire 4.400 milioni, è destinato, per lire 3.580 milioni, a favore dei Comuni montani e, per lire 820 milioni, a favore di quelli non montani.
22. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 21, l'incremento da assegnare a ciascun Comune, nel rispetto delle prefissate priorità, è proporzionalmente ridotto.
23. Con la legge finanziaria del 2002 sono definiti gli stanziamenti relativi all'incentivazione delle unioni che si costituiranno entro il 31 ottobre 2001.
24. Il fondo di cui al comma 6, lettera e), è concesso alle Amministrazioni che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini, con l'elaborazione di piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale fatti propri dal Comune stesso, che prevedono l'utilizzo di solo personale volontario, adeguatamente preparato, che non dovrà essere dotato di armi di alcun genere e tipo.
25. Il finanziamento è destinato alla formazione dei volontari, all'acquisto di strumenti di riconoscimento degli stessi, di strumenti di rilevazione e di comunicazione, e di mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario, nonché per il concorso, da parte dei Comuni nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi. Le attività dei volontari saranno svolte in coordinamento con quelle della polizia municipale.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con il Ministero dell'interno e con il Ministero di grazia e giustizia, una convenzione per far fronte alle problematiche connesse con l'irregolare entrata in Italia di cittadini extracomunitari. La convenzione dovrà prevedere:
a) il monitoraggio dei fenomeni d'immigrazione clandestina;
b) la messa a disposizione dell'Amministrazione statale di strumenti di rilevazione, da collocare in prossimità del confine di Stato;
c) la messa a disposizione dell'Amministrazione statale d'interpreti e di strumentazione tecnologica e informatica.
27. Le spese derivanti dalla convenzione a carico dell'Amministrazione regionale sono gestite mediante funzionario delegato. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento di cui al comma 26 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico della unità previsionale di base 15.1.10.1.2300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1735 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le priorità del riparto delle assegnazioni, nonché il termine di presentazione dell'istanza di contributo da parte degli Enti interessati.
30. Qualora gli stanziamenti sui fondi, di cui al comma 5, lettera c), e al comma 6, lettere c), d) ed e), dovessero risultare residuali dopo il riparto, previsto dai commi medesimi, sono assegnati, rispettivamente alle Province e ai Comuni, in proporzione alla popolazione, ed erogati in un'unica soluzione entro il mese di novembre.
31. Ai Comuni elencati nella Tabella H allegata alla presente legge sono assegnate, per l'anno 2001, le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall'
articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell'
articolo 11 della stessa legge regionale 40/1996, come modificato dall'
articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell'
articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
32. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 557.725.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1601 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. A favore del Comune di Visco viene disposta l'assegnazione di lire 68.069.000, in un'unica soluzione, quale rideterminazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dall'allegato A della
legge regionale 10/1997.
35. Qualora i trasferimenti previsti ai sensi dalla norma richiamata al comma 34 siano stati determinati in modo errato, non si fa luogo ad alcuna riduzione dei trasferimenti spettanti agli Enti locali. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 68.069.000 per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1606 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Al fine di sostenere l'azione delle Autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di Comuni e Province, tramite il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa.
38. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 37 l'Assessore regionale alle finanze stipula con la Cassa un protocollo d'intesa per assicurare alle Autonomie locali della regione, le cui opere siano inserite nei programmi, l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dalla Cassa nelle operazioni di mutuo. Convenzioni esecutive del protocollo d'intesa provvedono, con riferimento ai programmi finanziati, a determinare il tasso di abbattimento dei tassi praticati e ulteriori modalità esecutive.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in esecuzione delle convenzioni di cui al comma 38, a corrispondere alla Cassa la somma complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016.
40. Per l'accesso ai programmi di cui al comma 37 gli Enti locali interessati devono inoltrare apposita richiesta, corredata dal progetto di massima e dalla dichiarazione che l'opera è inserita nel programma triennale di cui all'
articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge finanziaria regionale.
41. Gli interventi oggetto dei programmi di cui al comma 37 sono individuati, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, dalla Giunta regionale, che approva il programma di opere pubbliche ammesse al finanziamento e lo trasmette alla Cassa per la successiva erogazione dei finanziamenti.
42. L'individuazione delle opere effettuate con il programma è vincolante ai fini della concessione del finanziamento.
43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione ovvero l'anticipata estinzione del medesimo comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito, come quantificato e comunicato alla Regione e all'Ente locale dalla Cassa.
44. Nell'ambito dei programmi di finanziamento:
a) è riservato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni, di cui la quota di lire 138.500 milioni deve ritenersi riservata a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:
1) 40.000 milioni per opere di edilizia scolastica relative alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici, compreso l'adeguamento degli edifici e degli impianti alla normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
2) 18.000 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la sistemazione della strada Vivarina;
3) 3.500 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la realizzazione del secondo lotto della bretella stradale di collegamento tra Caneva e la località Cornadella di Sacile;
4) 6.500 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la realizzazione del prolungamento della bretella autostradale A28 Sacile Est per il raccordo con la strada provinciale Sacile-Vigonovo in comune di Fontanafredda;
5) 9.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis di Latisana - San Giorgio di Nogaro;
6) 30.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine - Villanova;
7) 10.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova - Gorizia;
8) 4.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada provinciale per Sedegliano-Flaibano IV lotto;
9) 13.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della variante sud di Dignano;
10) 3.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione di un tracciato alternativo alla strada statale 13 nel tratto compreso tra i comuni di Tavagnacco e Cassacco;
b) è riservato a favore dei Comuni l'importo complessivo di lire 250.000 milioni.
45. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 39, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
46. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.9.1.2850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2004 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Ai Comuni che hanno costituito, entro il 31 gennaio 2000, un'unione, ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della
legge regionale 25/1999, è assegnato per l'attività svolta nell'anno 2000, un trasferimento di lire 215 milioni; il riparto è determinato secondo le percentuali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2000, n. 2879, al netto di quanto già assegnato ai medesimi in sede di riparto del fondo di cui all'
articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 2/2000. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le Autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1604 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio, i Comuni possono applicare l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. Le quote dell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente utilizzate. Qualora quota parte dell'avanzo fosse destinata a spese di investimento, l'atto d'impegno deve essere successivo all'adozione della delibera relativa alla presa d'atto del mantenimento degli equilibri generali di bilancio.
51. Gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
52. Le Province e i Comuni iscrivono le assegnazioni previste dai commi 5, lettera c), e 6, lettera c), ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 4/2000, nel titolo I, Entrate tributarie, dei propri bilanci.
53.
L'
articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
(Competenze provinciali in materia di contribuzioni per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e relativa sensibilizzazione)
1. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contribuzioni ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane e Collinare, finalizzate all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, alla copertura delle spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, nonché alla sensibilizzazione in materia della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica.
2. Con legge finanziaria regionale sarà determinata annualmente l'entità del trasferimento alle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le stesse nella misura del 40 per cento in relazione alla popolazione residente e del 60 per cento in proporzione alla rispettiva estensione territoriale.>>.
55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Art. 4
(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. In relazione al disposto di cui all'
articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un mutuo decennale dell'ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo statale annuo di cui al citato
articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, concesso a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
4. Per il finanziamento del maggiore fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è autorizzata la spesa di lire 185.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l'ammontare complessivo annuo di lire 25.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002, sulle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1568 e 1586 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2002 al 2011 con la Tabella G, approvata con l'articolo 8, comma 76.
7. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per interventi d'investimento relativi al patrimonio indisponibile di cui all'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale e all'Agenzia regionale della sanità finanziamenti in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per:
a) l'acquisto, la costruzione e il completamento di immobili;
b) l'acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili;
c) la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dei beni di cui alle lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la ristrutturazione degli immobili.
8. Gli interventi d'investimento di cui al comma 7 sono classificati in interventi di rilievo aziendale, se afferenti beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di ciascun ente nell'ambito territoriale, definito dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall'
articolo 124, comma 1, della legge regionale 47/1993, in cui ha sede lo stesso, e in interventi di rilievo regionale se afferenti beni strumentali all'esercizio di funzioni sovraterritoriali e/o derivanti dalla programmazione sanitaria regionale. La classificazione deve risultare negli atti di programmazione annuale di cui all'
articolo 20 della legge regionale 49/1996.
9. I finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi annuali di investimento delle Aziende sanitarie regionali, per la parte relativa agli interventi di cui al comma 7, lettere a) e c), classificati di rilievo aziendale, e agli interventi di cui al comma 7, lettera b), sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'
articolo 20 della legge regionale 49/1996.
10. Le modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi e per la loro rendicontazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della predetta deliberazione non trovano più applicazione le disposizioni con la stessa incompatibili.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. In relazione al disposto di cui al comma 7 sono abrogati:
a) la legge regionale 14 giugno 1985, n. 24;
b) l'articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 9/1996.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 12.2.41.2.223 - capitolo 4399;
b) U.P.B. 12.2.41.2.224 - capitolo 4425.
14.
All'
articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5.Sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione, ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento, i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia superiore a lire 300 milioni, nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, che non comportano ristrutturazione edilizia. Non sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia inferiore a lire 300 milioni, concernenti i predetti interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia.>>.
15. Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di lire 60 milioni per l'anno 2001 all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per attrezzare la direzione al fine di consentire l'effettuazione del test rapido su tutti i bovini in ottemperanza al
decreto legge 21 novembre 2000, n. 335. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Per le finalità di cui all'
articolo 28, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e relativamente alla maggior spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale un finanziamento di lire 8.452.000.000.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.452 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.452 milioni per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20.
L'
articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:
a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;
b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.>>.
21. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per l'attività di cui all'
articolo 50 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 20, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento di lire 150 milioni annui per il triennio 2001-2003, per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato all'attivazione di una rete integrata di servizi e interventi a favore di persone con autismo, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio provinciale.
23. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per l'anno 2001, la Provincia di Pordenone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria apposita domanda corredata di un progetto d'intervento triennale dal quale risultino le azioni che si intendono attuare, suddivise per anno, e i relativi costi.
24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per le successive annualità, la Provincia di Pordenone, entro dodici mesi da ogni singola erogazione, trasmette alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando i costi sostenuti e le eventuali modifiche al progetto originale.
25. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4794 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali, che ospitano anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST.
27. I soggetti interessati devono presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della documentazione a tal fine richiesta.
28. Per la finalità prevista dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia "Santa Lucia" di Budoia un contributo straordinario a sostegno dell'attività svolta nell'ambito del programma "Fai fiorire un sorriso", con attività finalizzate a ospitare bambini provenienti dalle zone contaminate dall'esplosione della centrale di Cernobyl, per soggiorni di cura e risanamento.
30. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del programma e del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 29 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Nel quadro dell'azione della Regione volta ad assicurare una migliore qualità della vita alle persone sole o anziane, in considerazione anche della rilevante incidenza quantitativa e delle peculiari condizioni qualitative del fabbisogno espresso dall'ambito territoriale del capoluogo regionale, è autorizzata la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, per 10 annualità, per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione funzionale, con dotazione delle necessarie attrezzature di edifici di proprietà della Provincia stessa da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo, secondo un modello ispirato alle esperienze più avanzate realizzate in materia in contesti urbani con analoghe caratteristiche demografiche e sociali di altri paesi dell'Unione europea, a favore di cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine.
33. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 32 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 1.500 milioni annui, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ospizio marino di Grado un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche nonché la ristrutturazione e l'adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari, con esclusione di funzioni sanitarie.
36. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
37. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 35 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 35 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 70 milioni annui, con l'onere di lire 140 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, con riferimento al capitolo 4882 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Centro formazione professionale Cividale soc. coop. a r.l.", con sede a Cividale del Friuli, un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire la ristrutturazione e l'adattamento funzionale delle strutture sede del convitto, con adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche.
40. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
41. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 39 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 46/1986. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 39 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 4934 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Banco alimentare - Comitato del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati al sostegno dell'attività svolta dal medesimo per la soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà.
44. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 43 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di una relazione sull'attività programmata e del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4771 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove a titolo sperimentale la realizzazione di nuclei residenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile.
47. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa dichiarata ammissibile, a soggetti pubblici o privati per la ristrutturazione, riconversione, trasformazione e adeguamento funzionale degli immobili, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di ricavare negli stessi specifici moduli dedicati.
48. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 47, da inoltrare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate di:
a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a illustrare la tipologia degli interventi da realizzare e a quantificarne la spesa;
b) relazione generale sulle modalità di gestione e quantificazione dei relativi oneri;
c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l'iniziativa si colloca e le competenze presenti.
49. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 47 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 46/1986 e successive modifiche e integrazioni.
50. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 46 e 47 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4839 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. A decorrere dall'anno 2001 il Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all'
articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, al netto delle quote di cui al comma 6, lettera b), dello stesso articolo, è erogato in via di anticipazione nell'importo del 70 per cento di quello erogato per l'anno precedente.
52.
All'
articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. All'
articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, in fine, sono aggiunte le parole: <<e una quota del Fondo medesimo per le prestazioni, a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate.>>.>>.
54. A decorrere dall'anno 2001 gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per la concessione di contributi, per soggiorni termali, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, di cui all'
articolo 57 della legge 833/1978, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La misura dei contributi da concedere ai soggetti beneficiari è fissata con apposito provvedimento del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali.
56. A decorrere dall'anno 2001 gli oneri derivanti dall'accoglimento di minori e adolescenti in istituti di educazione gestiti dall'Ente friulano di assistenza di Udine, nonché in colonie climatiche gestite dall'associazione denominata "Opera di assistenza delle diocesi della regione Friuli-Venezia Giulia", sono a carico dei Comuni competenti in base alla residenza dei soggetti accolti, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Fondo sociale regionale a carico dell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. In deroga a quanto disposto dal comma 56 e limitatamente all'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente friulano di assistenza di Udine un finanziamento straordinario di lire 250 milioni, a titolo di contributo sulle spese per l'accoglimento, nel primo semestre dell'anno 2001, di minori e adolescenti negli istituti di educazione gestiti dall'associazione medesima. A tal fine l'Ente friulano di assistenza di Udine deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2001, corredata del bilancio preventivo dell'anno 2001 e di una relazione illustrativa delle attività svolte contenente altresì i dati sul numero dei soggetti accolti nel predetto semestre.
59. Per la finalità prevista dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4792 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60.
Il
titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificato dall'
articolo 3, comma 7, della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:
<<TITOLO IV
Disposizioni a tutela e promozione della maternità
Art. 14
1. Al fine di incentivare l'incremento demografico e sostenere la maternità, l'Amministrazione regionale finanzia, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 12 mesi, la concessione dei seguenti benefici:
a) un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il secondo figlio;
b) un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per ciascun figlio successivo al secondo;
c) un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni nato in caso di parto gemellare o plurigemellare, beneficio non cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b);
d) un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di età.
2. L'assegno spetta, per i parti avvenuti dall'1 gennaio 2001, ai nuclei familiari aventi un reddito imponibile compreso entro i seguenti limiti:
a) non inferiore all'importo della pensione minima INPS, riferito ad almeno uno degli anni compresi fra quello precedente e quello successivo alla nascita del bambino;
b) non superiore a lire 90 milioni;
c) in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori agricoli a titolo principale il reddito minimo è stabilito nell'importo di lire 2 milioni.
3. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
4. In caso di adozione di un bambino di età non superiore a 10 anni, ai nuclei familiari spetta un assegno pari a lire 3 milioni, sempre nel rispetto dei limiti di reddito di cui al comma 2.
5. Al fine di tutelare la maternità delle donne, cittadine italiane residenti da almeno 12 mesi in regione o facenti parte di nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno un anno in regione, viene istituito un assegno dell'importo pari a lire 3 milioni per il primo figlio. L'assegno spetta:
a) alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379 e loro successive modifiche e integrazioni, per tutti i parti avvenuti a partire dall'1 gennaio 2001;
b) qualora la donna o il nucleo familiare della richiedente abbia avuto nell'anno precedente a quello della nascita del figlio un reddito imponibile non superiore a lire 50 milioni.
6. Alle madri di cui al precedente comma 5 spetta il beneficio di cui al comma 1, lettera c), in caso di parto gemellare o plurigemellare.
7. I benefici di cui ai precedenti commi sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvo diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
8. L'assegno è erogato dal Comune di residenza del nucleo familiare o, nel caso di genitori aventi residenza in comuni diversi, dal Comune di residenza della donna. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino, o entro 6 mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale di apposito provvedimento diretto a determinare la misura dell'assegno mensile nonché i criteri per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici.
9. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni entro 3 mesi dalla documentata richiesta le somme anticipatamente erogate.
10. Il Comune può integrare l'assegno con fondi propri.
11. In caso di insufficienza della disponibilità annuale di bilancio, l'Amministrazione regionale provvede ai necessari conguagli a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno successivo.>>.
62. Le disposizioni di cui al
titolo IV della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, si applicano per i bambini nati o adottati a partire dall'1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle richiamate al comma 61.
63. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 5 dell'
articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 63.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8463 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 62, gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi ancora dovuti ai Comuni per l'anno 2000, ai sensi della normativa richiamata al comma 61, e dell'
articolo 14 della legge regionale 49/1993, come previgente, sono a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2001 di cui al comma 63.
67. Le domande inerenti al finanziamento delle iniziative di cui al comma 66 sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredate del progetto di massima dell'intervento e del preventivo di spesa. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale allo sport e alle attività ricreative, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi e individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 46/1986. Sugli immobili per i quali sono concessi i contributi è costituito vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
68. Le domande presentate per l'accesso ai contributi di cui all'
articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000 alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sono trasmesse al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, e possono essere ritenute valide, previa conferma dell'interessato, per l'accesso ai contributi di cui al comma 66.
69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2001, il limite d'impegno ventennale di lire 1.500 milioni annui, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 19.1.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6170 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
70. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti del settore privato di mercato possono partecipare, secondo le previsioni della programmazione regionale, all'offerta di posti letto in nuclei residenziali per anziani non autosufficienti aventi i requisiti strutturali e organizzativi prescritti dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990, e successive integrazioni e modifiche, all'allegato "Standard organizzativi e strutturali - Residenze protette".
71. In fase di prima applicazione di quanto disposto dal comma 70, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato fanno riferimento alle modalità di autorizzazione al funzionamento e alle procedure transitorie previste dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990 e dal DPGR n. 0253/Pres., dd. 03.07.1998.
72. Le modalità di accesso, ai sensi della
legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria, attualmente garantite, attraverso il distretto socio-sanitario, agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze pubbliche e di quelle del privato sociale, sono estese agli anziani non autosufficienti, ospiti delle residenze private di cui ai commi 70 e 71. Ai medesimi è altresì esteso l'accesso ai contributi per l'abbattimento delle rette giornaliere, erogati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della
legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
73. Nelle more della riclassificazione delle residenze per anziani, da effettuare in attuazione della
legge regionale 10/1998, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della
legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, possono incrementare i livelli strutturali e assistenziali in conformità con le indicazioni stabilite con atto di indirizzo della Giunta regionale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
74. Le modalità di accesso, ai sensi della
legge regionale 10/1998, e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria, attualmente garantite a livello territoriale attraverso il distretto socio-sanitario, sono estese agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato che mettono in atto gli adeguamenti di cui al comma 73. Ai medesimi è altresì esteso l'accesso ai contributi per l'abbattimento della retta giornaliera, erogati ai sensi della
legge regionale 10/1997, nella misura differenziata stabilita con l'atto di indirizzo di cui al comma 73.
75. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 maggio 1988, n. 33, 10/1997, 19/1997 e 10/1998 che risultino incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 70, 71, 72, 73 e 74.
76. L'Amministrazione regionale promuove l'abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata, a favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) residenza da almeno 1 anno in uno dei comuni della regione.
77. L'assegnazione delle risorse ai Comuni è determinata, sulla base della popolazione italiana residente, con apposito regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
78. I Comuni definiscono con proprio regolamento i criteri e i limiti di reddito per l'erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 76 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
79. Per la finalità di cui al comma 76 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000.000.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4711 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Art. 5
(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
1. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 1.400 milioni nell'anno 2001 e di lire 1.600 milioni nell'anno 2002 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall'
articolo 4, comma 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotta di complessive
lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.600 milioni per l'anno 2002; conseguentemente è ridotto di pari importo lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l'anno 2003, relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione, per pari
importo, di interventi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.
5. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 nella forma di fideiussioni a primo rischio decrescente. Le garanzie hanno funzione integrativa di quella ipotecaria, così come definita dalla sezione II del capitolo 1 - titolo V delle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 1999, e sono quindi rilasciate a copertura cauzionale della parte di mutuo eccedente l'80 per cento del valore dei beni ipotecati. L'importo massimo della singola fideiussione è fissato in euro 30.000.
6. I mutui garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 non possono in ogni caso superare il valore dei beni ipotecati e devono avere durata compresa tra i quindici e i trenta anni. Gli immobili per il cui acquisto, costruzione o recupero sono stati accesi i mutui devono essere ubicati nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
7. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo di cui al comma 4 i cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia. La garanzia del Fondo è cumulabile, sullo stesso mutuo, con eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute a valere su leggi regionali o nazionali.
8. Le domande per il rilascio della garanzia da parte del Fondo di cui al comma 4 sono presentate dai richiedenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il tramite delle banche con lo stesso convenzionate.
9. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della
legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5.
10. È affidata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA la progettazione dell'impianto organizzativo del Fondo di cui al comma 4, dei processi e delle attività correlate al suo funzionamento.
11. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 4 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
12. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, del testo della fideiussione, nonché dell'entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l'attività di progettazione e di gestione del Fondo.
13. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall'Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato "Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale", acceso presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o escusse.
14. In relazione al disposto di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3309 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In deroga al disposto di cui agli articoli 80, secondo comma, e 81 della
legge regionale 75/1982, i maggiori rientri per lire 5.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 2000 sulle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non affluiscono al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa e costituiscono avanzo vincolato alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura massima annua costante dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
17. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
18. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16. Le domande di contributo devono essere presentate presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.
19. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 16 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 16, in relazione al disposto di cui all'
articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 8, commi 59 e 60, della presente legge, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti.
20. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
22. Per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) denominato "Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pari a lire 1.500 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale di Udine per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal PRUSST. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio degli affari amministrativi e legali.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2069 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. L'Amministrazione regionale incentiva l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
25. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 24 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 7/2000.
26. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 24.
27. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 24 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 24, in relazione al disposto di cui all'
articolo 46 della legge regionale 7/1999, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti.
28. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3212 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. In deroga al disposto di cui all'
articolo 17, comma 8, della legge regionale 7/1999, la quota di lire 10.000 milioni non impegnata al 31 dicembre 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2001 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura della spesa per l'anno 2001 autorizzata con il comma 158 - Tabella D, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3304 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. È agevolato l'intervento comunale concernente la demolizione delle opere e degli interventi realizzati senza concessione edilizia, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali e quelli realizzati senza autorizzazione edilizia.
31. Gli incentivi, da richiedersi ogni anno alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, concernono il sostegno degli oneri per la demolizione d'ufficio delle opere e degli interventi di cui al comma 30, e di quelli per la rimessa in pristino dei luoghi interessati.
32. I soggetti interessati agli incentivi di cui al comma 31 sono i Comuni; sono privilegiati quelli con minor popolazione. Le agevolazioni sono concesse ed erogate ai sensi della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
33. Sono finanziati gli interventi di demolizione e di ripristino delle opere e degli interventi abusivi realizzati secondo le sottoelencate categorie, che costituiscono ordine di priorità:
a) assenza della concessione edilizia;
b) totale difformità o variazione essenziale dalla concessione edilizia;
c) assenza dell'autorizzazione edilizia.
34. In presenza di più richieste avanzate dallo stesso Comune, viene finanziata una, corrispondente all'abuso che arreca maggior degrado ambientale; le restanti sono accolte nel limite delle risorse disponibili dell'esercizio finanziario.
35. I Comuni provvedono al recupero delle somme corrispondenti alle spese sostenute per la demolizione e il ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abuso e alla conseguente restituzione alla Regione entro due anni dalla rendicontazione della spesa sostenuta. Il mancato recupero delle somme di cui al presente comma nei termini previsti, addebitabile a dolo o colpa grave del Comune, comporta la restituzione degli incentivi erogati.
36. Per le finalità previste dai commi 30 e 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.21.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 35 affluiscono sull'unità previsionale di base 4.3.565 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1467 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 43, a favore della Fondazione "Casa dei friulani nel mondo - Cjase dai' furlans pal mont - ONLUS", con sede a Fagagna, località Villalta, presso la Villa Deciani, per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e per la realizzazione di infrastrutture nella sede destinata all'attività permanente della Fondazione stessa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
40. I contributi di cui al comma 39 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo da parte della Fondazione medesima, per le finalità previste dal medesimo comma 39.
41. Qualora l'intervento di cui al comma 39 sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.
42. Il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 39 stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 120 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3378 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 47, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento del mutuo da contrarre dal Comune di Cividale del Friuli per l'acquisto dello storico immobile denominato "Complesso di S. Maria in Valle", di proprietà dell'Ordine di S. Orsola - Provincia d'Italia, al fine di destinarlo ad attività universitarie e culturali.
45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 44. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare.
46. L'erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 44 è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale e interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
47. Per le finalità previste dal comma 44 sono autorizzati due limiti di impegno decennali, rispettivamente di lire 350 milioni annui a decorrere dal 2002 e di lire 250 milioni annui a decorrere dal 2003, con l'onere di lire 950 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3383 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2004 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 51, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento del mutuo da contrarre dal Comune di Monfalcone per l'acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato "Ex Albergo Impiegati", al fine di destinarlo ad attività istituzionali.
49. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 48. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, corredate della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare.
50. L'erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 48 è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale e interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite di impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1671 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l'anno 2001 per la ristrutturazione e l'acquisizione delle attrezzature e degli arredi del Centro diurno socio-sanitario per l'assistenza e la riabilitazione dei pazienti affetti da sclerosi multipla e da patologie similari, realizzato nel comune di Trieste.
53. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 52 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
54. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 52 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla
legge regionale 46/1986.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4886 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli un contributo per la costruzione e l'arredo di un auditorium, sul sito della preesistente chiesa di S. Giovanni in Gemona del Friuli, e per la ricollocazione nel medesimo sito del soffitto del pittore Pomponio Amalteo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3347 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere solamente i contributi in conto capitale sulla spesa ammissibile, esclusi quindi i contributi in annualità costanti, anche in forma capitalizzata.
63. Nella redazione dei progetti esecutivi non trova applicazione l'articolo 8, commi 2 e 3, della
legge regionale 30/1988. La stima e l'analisi dei prezzi di progetto sono formulate con riguardo ai prezzi correnti di mercato.
66. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 30/1988, come da ultimo modificato dall'
articolo 68, comma 1, della legge regionale 37/1993, comporta di diritto la decadenza dal contributo regionale. Il termine suddetto può tuttavia essere prorogato dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come da ultimo modificato dall'
articolo 13, primo comma, della legge regionale 2/1982, per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, in presenza di comprovati motivi.
67. Per le finalità previste dai commi da 58 a 66 è autorizzata la spesa di lire 2.460.000.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9548 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Per le finalità previste dalle seguenti disposizioni è autorizzata la spesa a fianco di ciascuna indicata per complessive lire 350.000.000 per l'anno 2001, a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 di seguito specificate, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:
Finalità | U.P.B. | Capitolo | Annualità | Stanziamento |
art. 3, comma quinto, LR 24/1979 artt.16 e 23 LR 24/1979 | 32.1.24.1.813 | 9422 | 2001 | 250.000.000 |
art. 75, comma primo, punto 2), LR 63/1977, come modificato dall'art. 8 LR 70/1978, art. 75, comma terzo, LR 63/1977, art. 47 LR 35/1979, art. 43 LR 55/1986, art. 32 LR 37/1993, art. 139, comma 27, LR 13/1998 | 32.1.24.2.644 | 9524 | 2001 | 100.000.000 |
69. In deroga al disposto di cui all'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, gli stanziamenti per l'anno 2000 delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite all'anno 2000 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della
legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 18 febbraio 2000, n. 17/RAG., costituiscono economia di bilancio per l'importo complessivo di lire 2.810 milioni, vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 67 e 68.
UPB | Capitolo | Stanziamento |
32.1.24.1.638 | 9448 | 1.384.805.328 |
32.1.24.2.644 | 9531 | 1.100.000.000 |
32.1.24.2.811 | 9555 | 325.194.672 |
70. La copertura per lire 1.313.020.000 dell'annualità 2001 relativa al limite di impegno n. 5, autorizzato con la
legge regionale 22 maggio 1986, n. 23, e iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9515 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi è rideterminata come di seguito indicato:
a) per lire 138.400.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sull'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7997 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
b) per lire 118.110.000 con prelevamento dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
c) per complessive lire 1.056.510.000 con quota dell'avanzo vincolato conseguente al disposto del comma 72.
71. Le corrispondenti quote regionali, pari a lire 1.313.020.000 per l'anno 2001, rese conseguentemente disponibili dalla rideterminazione della copertura di cui al comma 70 restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.
72. In deroga al disposto di cui all'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento di lire 138.400.000 per l'anno 2000 autorizzato dall'
articolo 82 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, a carico dell'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 7997 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi e lo stanziamento di lire 918.110.000 per l'anno 2000 iscritto all'unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9275 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite all'anno 2000 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge
regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 18 febbraio 2000, n. 17/RAG., costituiscono economia di bilancio vincolata al disposto di cui al comma 70, lettera c).
73. I fondi relativi ai finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall'
articolo 30, comma 1, della legge regionale 37/1993, per la ricostruzione di case canoniche e uffici di ministero pastorale, i quali non siano stati trasportati a nuovo esercizio per il mancato inizio dei relativi lavori dovuto a motivi connessi alla carenza di finanziamenti statali per le opere di ricostruzione degli annessi edifici di culto, possono essere riaccreditati a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
74. Le domande di accreditamento fondi di cui al comma 73, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve a tutti gli effetti, e sono valide anche per ottenere l'integrazione dei finanziamenti a norma del comma 75.
75. Qualora i progetti esecutivi delle opere per la cui realizzazione erano stati concessi i finanziamenti regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge non rispondano più alle esigenze attuali dei soggetti beneficiari o alle normative vigenti, gli stessi possono essere riproposti in forma aggiornata, sia dal punto di vista tecnico che economico, e in relazione agli stessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare i finanziamenti già concessi in sede di riaccredito delle somme a suo tempo non trasportate a nuovo esercizio.
76. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 73 e 75 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9524 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resiutta un finanziamento integrativo di lire 150 milioni per garantire la completa realizzazione di un intervento di riparazione, compreso l'ampliamento, la sistemazione e il miglioramento funzionale di un edificio comprendente alcuni alloggi da assegnare in locazione agli aventi diritto, assistito dai finanziamenti previsti dall'articolo 68, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'
articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, rivelatisi insufficienti a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure di affidamento.
78. La domanda per la concessione del finanziamento integrativo di cui al comma 77 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9512 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine quota parte dello stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2000 è trasferita per pari importo con le modalità dell'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999 sull'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo corrispondente al capitolo 9512 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa per gli interventi nelle zone terremotate, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Rimangono fermi i termini stabiliti al 31 dicembre 2003 dall'articolo 139, commi 1 e 2, della
legge regionale 13/1998.
85. Fra gli interventi previsti dall'articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 63/1977, come modificato dall'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 37/1993, finanziabili ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della
legge regionale 2/2000, come modificato dall'
articolo 14, comma 19, della legge regionale 13/2000, sono compresi anche quelli relativi a edifici destinati a soddisfare esigenze di carattere culturale.
86. Per le finalità previste dall'
articolo 14, comma 7, della legge regionale 13/2000, sono annullati i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno indebitamente percepito somme a titolo di indennità di occupazione di aree adibite a insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 19 dicembre 1986, n. 55, e 2 maggio 1988, n. 26.
87. All'
articolo 15, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, le parole <<Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione del programma dettagliato di investimento corredato del relativo preventivo di spesa. L'utilizzazione del finanziamento è soggetta all'obbligo di rendicontazione, secondo le disposizioni di cui al
titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.>>.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale di lire 1.000 milioni annui a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che la stessa, ovvero la società di gestione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'area dell'Alto Tagliamento, andrà ad assumere per la copertura dei costi relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento e miglioramento funzionale delle strutture impiantistiche di depurazione e di fognatura.
89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento, corredata del provvedimento di assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
90. Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d'impegno decennali di lire 500 milioni annui ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2002 e 2003, con l'onere di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99, con riferimento al capitolo 2429 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
91. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare fideiussione a garanzia del mutuo di cui al comma 88 sino alla concorrenza di lire 10 miliardi. La concessione della fideiussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
92. Gli oneri derivanti dalla concessione della fideiussione di cui al comma 91 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
93. All'
articolo 16, comma 1, della legge regionale 13/1998, le parole <<fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici>>.
94.
L'
articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo modificato dall'
articolo 8, comma 3, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
(Finanziamenti regionali in materia di smaltimento e recupero rifiuti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti territoriali, loro Consorzi e Aziende speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applicano le modalità contributive previste per gli Enti pubblici dagli articoli 8 e seguenti della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione dettagliata dell'iniziativa proposta.>>.
95. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine per la presentazione delle domande di contribuzione di cui all'
articolo 31 della legge regionale 30/1987, come sostituito dal comma 94, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. Per le finalità previste dall'
articolo 31, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dal comma 94, è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.500 milioni, suddivise in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2427 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
97. La Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata a finanziare al Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento i lavori di straordinaria manutenzione del Roiello di Pradamano, nei comuni di Udine e Pradamano, in considerazione dell'alto valore storico, idraulico e ambientale dallo stesso rivestito. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.
98. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2419 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti locali singoli o loro Consorzi contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie locali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse al fine anche della tutela della salute e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente dell'Ente secondo le procedure del
Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996, da concedersi secondo le modalità della
legge regionale 46/1986, e successive modifiche e integrazioni.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile agli Enti di sviluppo industriale e ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali per la certificazione delle relative zone secondo le procedure del
Regolamento (CEE) n. 1836/93 e/o della norma internazionale ISO 14001:1996, finalizzati alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale.
101. Le richieste di contributo, di cui ai commi 99 e 100, devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2001 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2211 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2213 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
105. È fatta salva l'applicazione delle norme di cui al comma 104 per la definizione dei procedimenti in corso e di quelli relativi all'utilizzo dei fondi stanziati sull'esercizio finanziario 2000.
107. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della
legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per il bacino del fiume Tagliamento, a salvaguardia degli abitati di Ronchis e di Latisana, e di lire 3.000 milioni per il bacino del fiume Judrio, a salvaguardia dei centri abitati di Medea e Versa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.
108. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
110. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alle foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili e mobili del patrimonio regionale, inerenti al Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP), da attribuire alla Direzione regionale delle foreste.
111. Il personale dell'IRFoP, in servizio presso il Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, è assegnato dall'1 settembre 2001 alla Direzione regionale delle foreste.
112. La Direzione regionale delle foreste definisce annualmente, di concerto con la Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali, la Direzione regionale della formazione professionale e il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, il piano di formazione professionale nel settore forestale-naturalistico-ambientale nonché dello sviluppo territoriale della montagna, a decorrere dall'anno formativo 2001-2002. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle foreste - Servizio della selvicoltura.
113. La gestione dei corsi di formazione professionale di cui al comma 112 è attuata attraverso convenzioni con Istituti di formazione professionale, Enti locali, associazioni imprenditoriali, Istituti scientifici e universitari ovvero con consorzio tra gli stessi.
114. La Direzione regionale delle foreste affida, tramite concessione diretta, ai soggetti di cui al comma 113, la gestione del Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza e del personale necessario.
115. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste contributi annui per la durata di quindici anni destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la progettazione e la realizzazione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei bacini e delle banchine e per la manutenzione e acquisizione di infrastrutture a esse attinenti nel comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco.
117. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare. I contributi di cui al comma 116 sono concessi con le modalità previste dalla
legge regionale 46/1986 ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazione di termini diversi da quelli previsti dall'
articolo 18, primo comma, della legge regionale 46/1986 sono concessi solo per motivate circostanze da parte dell'organo concedente il contributo. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui al comma 116. Le domande di concessione delle fideiussioni sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione della fideiussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
119. Per le finalità previste dal comma 116 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3782 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
120. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 118 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Terminal Intermodal di Trieste Fernetti SpA un contributo decennale di lire 500 milioni annui per la realizzazione di un programma di interventi volto al completamento funzionale e alla messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature dell'autoporto di Fernetti.
122. Il contributo di cui al comma 121 può essere anche destinato a coprire le spese in linea capitale e interessi, sostenute dalla società a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 121. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria a fronte dell'operazione di mutuo di cui al presente comma.
123. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 121 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredata dei seguenti documenti:
a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative e al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.
124. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della
legge regionale 46/1986. Nel caso di mutuo, si provvede all'erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dalla società sulla base del piano di ammortamento e alle scadenze dal medesimo fissate.
125. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3867 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
126. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 122 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
127. Nell'ambito del disposto di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali e comunali richiedenti contributi per la mobilità ciclistica e la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.
128. Per le finalità di cui al comma 127 è autorizzata la spesa di lire 570.213.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3625 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'
articolo 11 della legge 366/1998, quale prima annualità del limite di impegno ivi previsto.
129. Per le finalità previste dal comma 127, a fronte delle ulteriori assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, della legge 366/1998, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un mutuo della durata di anni quattordici dell'ammontare presuntivo di lire 5.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 570.213.000, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'
articolo 11 della legge 366/1998.
130. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 129.
131. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 128 e 132 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità; gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 129 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
132. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3999 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 129 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.982.982.000, suddivisa in ragione di lire 570.213.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2014, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1. lire 221.724.694 per l'anno 2001;
2. lire 237.245.422 per l'anno 2002;
3. lire 253.852.602 per l'anno 2003;
4. lire 271.622.285 per l'anno 2004;
5. lire 290.635.844 per l'anno 2005;
6. lire 310.980.354 per l'anno 2006;
7. lire 332.748.978 per l'anno 2007;
8. lire 356.041.406 per l'anno 2008;
9. lire 380.964.304 per l'anno 2009;
10. lire 407.631.806 per l'anno 2010;
11. lire 436.166.032 per l'anno 2011;
12. lire 466.697.655 per l'anno 2012;
13. lire 499.366.490 per l'anno 2013;
14. lire 534.322.128 per l'anno 2014;
per un ammontare complessivo di lire 5.000 milioni;
b) relativamente alla quota interessi:
1. lire 348.488.306 per l'anno 2001;
2. lire 332.967.578 per l'anno 2002;
3. lire 316.360.398 per l'anno 2003;
4. lire 298.590.715 per l'anno 2004;
5. lire 279.577.156 per l'anno 2005;
6. lire 259.232.646 per l'anno 2006;
7. lire 237.464.022 per l'anno 2007;
8. lire 214.171.594 per l'anno 2008;
9. lire 189.248.696 per l'anno 2009;
10. lire 162.581.194 per l'anno 2010;
11. lire 134.046.968 per l'anno 2011;
12. lire 103.515.345 per l'anno 2012;
13. lire 70.846.510 per l'anno 2013;
14. lire 35.890.872 per l'anno 2014;
per un ammontare complessivo di lire 2.982.982.000.
134. L'onere complessivo di lire 1.710.639.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 570.213.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 dal comma 133, lettere a) e b), fa carico per lire 712.822.718, suddivise in ragione di lire 221.724.694 per l'anno 2001, di lire 237.245.422 per l'anno 2002 e di lire 253.852.602 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1585 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 997.816.282, suddivise in ragione di lire 348.488.306 per l'anno 2001, di lire 332.967.578 per l'anno 2002 e di lire 316.360.398 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e
del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1566 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare i lavori di asfaltatura del tratto di strada provinciale Sauris di Sopra - Casera Razzo, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati ad assicurare la percorribilità turistica del collegamento stradale interregionale tra la strada statale n. 52 Carnica e la strada statale n. 465 di S. Canciano.
137. Ai fini previsti dal comma 136, per la regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Belluno e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stipulata apposita convenzione che definisce l'intervento da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e la compartecipazione finanziaria regionale che non può superare il 50 per cento della spesa. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento di cui al comma 136 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
138. Gli oneri di cui al comma 136, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2001 sono posti a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3671 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
139. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, con riserva di rivalsa a carico dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), alle spese necessarie per il completamento dei lavori di costruzione del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, assunti in concessione dall'ANAS stessa ai sensi della
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, nel limite di lire 3.500 milioni.
140. Per le finalità previste dal comma 139, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3729 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per assicurare la percorribilità delle strade già definite di interesse turistico ai sensi della
legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
144. All'
articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, al comma 7 bis, come aggiunto dall'
articolo 7, comma 6, della legge regionale 12/1999 e modificato dall'
articolo 4, comma 25, della legge regionale 18/2000, dopo le parole <<un'unità di gestione,>>, sono aggiunte le seguenti: <<se già non costituite,>>.
146. La Direzione regionale delle foreste, tramite il Servizio del Corpo forestale regionale, in relazione all'attribuzione della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria assegnata al personale facente parte del Corpo forestale regionale ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale 13/1998, e della qualifica di agente di pubblica sicurezza assegnata al medesimo personale ai sensi dell'
articolo 56 della medesima legge regionale 53/1981, come sostituito dall'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/1998, provvede alle spese connesse all'esercizio di tali funzioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.23.1.684 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3080 del
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
147. All'
articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole <<Il canone di concessione relativo agli alloggi con funzioni di servizio annessi alle stazioni forestali in uso al personale in divisa del Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale>>.
149. Il
quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente: <<Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture di ogni genere, la Direzione regionale delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste applicano il regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste fino all'importo di lire 300 milioni (IVA esclusa), in considerazione della necessità operativa di disporre in breve tempo della specificità dei mezzi e delle operazioni suddette. Per cifre superiori si applicano le leggi e il regolamento dello Stato.>>.
152. Nel corrispettivo di servizio di cui all'
articolo 16 della legge regionale 20/1997 non possono essere ricompresi gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori sulla sede stradale promossi da terzi soggetti pubblici o privati. L'azienda concessionaria può rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi soggetti pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori pubblici o privati.
153. Al fine di conservare la memoria storica della catastrofe che ha interessato il Friuli nel 1976, di attivare la sensibilità della popolazione sulla necessità della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico, di valorizzare le notevoli e preziose esperienze maturate in ogni campo durante l'emergenza e la successiva ricostruzione, di raccogliere e sviluppare le conoscenze più aggiornate nel campo sismico, l'Amministrazione regionale affida all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione in comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione.
154. La cura dell'organizzazione e dell'allestimento del laboratorio-mostra è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede d'intesa con l'Amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilità scientifica dell'Università degli studi di Udine.
155. La gestione del laboratorio - mostra, ad avvenuto allestimento del medesimo, è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, nel caso l'Associazione predetta dovesse per qualsiasi motivo venire meno o rinunciare alla gestione, al Comune di Venzone.
156. Per le finalità previste dal comma 153 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l'anno 2001 per l'impianto e l'allestimento del laboratorio - mostra. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
157. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, delle
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i limiti di impegno iscritti nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159, con riferimento al capitolo 3255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 8.1.24.2.771, 8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.773 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 121, 122 e 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come indicate nella Tabella D allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di
competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
158. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, con esclusione di quelli indicati al comma 157, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Art. 6
(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)
1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario decennale a favore della Comunità ebraica di Trieste, a sollievo degli oneri relativi all'ammortamento del mutuo da stipulare per interventi di manutenzione straordinaria della sede della "Scuola parificata" della comunità stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata del provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5049 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
4. Per le finalità indicate dall'
articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzato un ulteriore contributo straordinario pluriennale da destinare ai medesimi soggetti ivi individuati nonché al collegio Don Bosco di Tolmezzo. A tale fine è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 63, della legge regionale 2/2000, a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine a titolo di concorso negli oneri relativi alla gestione della casa dello studente realizzata nel comune di Cormons, a servizio del corso di enologia dell'Università degli studi di Udine, è aumentata di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2009.
7. Per la finalità prevista dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2009, con l'onere complessivo di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5107 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2009 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del Documenti tecnici agli stessi allegati.
8. Allo scopo di assicurare il massimo soddisfacimento del fabbisogno finanziario per la concessione dell'assegno di studio agli studenti riconosciuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, è istituito il "Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario", da utilizzare, a integrazione delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale sul diritto allo studio universitario e di quelle assegnate dallo Stato per le medesime finalità, per appositi trasferimenti agli enti regionali di diritto allo studio universitario della regione, da effettuare secondo le modalità definite dal piano degli interventi per il diritto allo studio universitario, approvato annualmente ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'
articolo 7, comma 3, della legge regionale 43/1996.
9. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5076 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Per le finalità indicate dall'articolo 5, comma 59, della legge regionale 2/2000, a titolo di concorso nel sostegno degli oneri per la fase iniziale di avvio e consolidamento del corso di laurea in scienze motorie della facoltà di medicina e chirurgia, avente sede a Gemona del Friuli, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario all'Università degli studi di Udine, da utilizzare, d'intesa con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, nell'ambito della convenzione a tale fine appositamente stipulata tra i due enti, per la realizzazione di programmi coordinati di adeguamento delle strutture e di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e dei servizi di rispettiva competenza. Ai fini della concessione del finanziamento si applicano le modalità indicate dall'
articolo 5, comma 60, della legge regionale 2/2000.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Nell'ambito del programma di partecipazioni finanziarie dirette della Regione alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia, previste ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come da ultimo modificato dall'
articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, sono individuati quali obiettivi prioritari dell'azione promozionale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2001 la realizzazione, in collaborazione con istituzioni museali e scientifiche e con organismi culturali qualificati, di iniziative aventi a oggetto: la rievocazione della figura e dell'opera di David Maria Turoldo; lo studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali tipici della regione; la predisposizione e l'attuazione di programmi di itinerari culturali per la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e ambientale della regione, nonché iniziative concernenti la valorizzazione dell'arte organaria, sulla base di progetti originali che prevedano il coinvolgimento e l'impiego di risorse umane qualificate, ivi compresi i laureati nelle discipline della conservazione dei beni culturali.
13. Il finanziamento delle iniziative di cui al comma 12 trova copertura nell'ambito dello stanziamento autorizzato a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5396 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 per le finalità indicate, rispettivamente, dal
titolo II, capo I, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e dal
capo IV della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 5176 e 5178 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse è destinata prioritariamente alla concessione di contributi relativi a interventi di conservazione e recupero di beni immobili di interesse culturale, storico e paesaggistico, ancorché non soggetti a vincolo di tutela, che sono testimonianza della religiosità popolare, nonché di attività produttive e di forme di vita associata di antica tradizione delle comunità locali.
15. Allo scopo di sostenere i processi di riorganizzazione delle strutture e delle attività didattiche dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nella fase della loro trasformazione in "Istituti superiori di studi musicali e coreutici", avviata ai sensi dell'
articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 200 milioni per la concessione a favore di ciascun conservatorio di contributi straordinari, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi specifici aventi a oggetto l'adeguamento della dotazione di mezzi a supporto delle attività didattiche e la realizzazione di attività formative integrative, anche a carattere sperimentale. I contributi sono concessi previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca di apposita domanda corredata del programma specifico delle iniziative previste.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5103 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti superiori pubblici e privati della regione specifiche contribuzioni per progetti di sensibilizzazione nei confronti degli studenti, volti a scongiurare le "stragi del sabato sera". Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 19.1.42.1.1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario all'associazione "Pro Sacile" a sostegno del programma di attività varato per il triennio 2001-2003.
20. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione sul programma dell'iniziativa e sul relativo preventivo di spesa.
21. Per la finalità prevista dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5417 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione "Palazzo Coronini Cronberg" di Gorizia un contributo decennale annuo costante, nella misura del 10 per cento della spesa di lire 3 miliardi, per i lavori di conservazione, restauro e sistemazione, comprensiva dell'impiantistica e delle recinzioni, del palazzo Coronini e del suo compendio, al fine di consentirne l'uso pubblico in funzione culturale e museale.
23. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5189 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
25. La spesa autorizzata per lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai sensi dell'
articolo 5, comma 31, della legge regionale 2/2000, per le finalità ivi indicate, deve intendersi autorizzata a titolo di concorso nelle spese per la programmazione e gestione della stagione teatrale e musicale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e integrata dell'ulteriore quota di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 2.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. La Regione concorre alla dotazione patrimoniale della fondazione "Teatro Nuovo Giovanni da Udine", ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 5, comma 15, della legge regionale 18/2000, mediante il conferimento della somma complessiva di lire 1.850 milioni. La spesa a tal fine autorizzata è suddivisa in ragione di lire 850 milioni per l'anno 2001 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5470 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. È autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 200 milioni, da destinare a sostegno di due progetti speciali di tutela di beni culturali di rilevante interesse regionale, aventi a oggetto, rispettivamente, la realizzazione dell'"Archivio Nico Pepe" e del "Museo Giorgio Strehler".
28. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5092 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. È autorizzata la concessione al Comune di Resia di un contributo straordinario decennale, a sollievo degli oneri relativi all'ammortamento del mutuo da stipulare per il completamento del progetto di recupero e sistemazione di un edificio di proprietà comunale, da adibire a sede dell'archivio storico, del museo etnografico e della biblioteca del Comune stesso, già parzialmente finanziato ai sensi dell'
articolo 15, comma 20, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.
31. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata del provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
32. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui, con l'onere di lire 300 milioni relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5238 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
34. Per concorrere alla realizzazione di uno speciale programma di iniziative culturali e di spettacolo promosse dal Comune di Gorizia, nel quadro della celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, è autorizzata la concessione al Comune medesimo di un contributo straordinario di lire 600 milioni.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5168 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, all'attuazione degli interventi di sostegno delle attività culturali previsti, ai sensi delle norme del titolo II della legge regionale 68/1981, a favore di soggetti non compresi tra gli enti, istituzioni e organismi culturali e di spettacolo riconosciuti d'interesse regionale, provvedono le Province, nell'ambito dei piani annuali d'intervento da esse predisposti ai sensi della medesima
legge regionale 68/1981.
38. Le Province provvedono altresì, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, all'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle università della terza età e della libera età, ai sensi della
legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31.
39. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui ai commi 37 e 38 mediante trasferimenti finanziari alle Amministrazioni provinciali disposti a valere sullo specifico stanziamento a tale fine autorizzato a carico del bilancio regionale. La ripartizione tra le Province dello stanziamento medesimo è effettuata, sentito il Comitato consultivo di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2000, in proporzione al numero della popolazione residente nei rispettivi territori.
40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5346 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Per concorrere al sostegno delle iniziative previste, nell'ambito della programmazione artistica del teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, in occasione della ricorrenza del bicentenario della fondazione del teatro, è autorizzata la concessione a favore del medesimo ente teatrale di un contributo straordinario di lire 300 milioni per l'anno 2001.
42. Il contributo è concesso fino alla misura del 90 per cento della spesa ammissibile ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata del programma delle iniziative da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5093 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di lire 100 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione nell'anno 2000 del festival internazionale "Onde mediterranee".
45. Il contributo è concesso ed erogato previa presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.
46. Per la finalità di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Medea per l'organizzazione delle manifestazioni connesse alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della erezione e inaugurazione dell' "Ara Pacis Mundi" posta sul colle di Medea, in programma nel 2001, e a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, sezione di Pordenone, per la realizzazione di un monumento che onori la memoria di tutte le vittime del dovere.
48. Il contributo di cui al comma 47 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, cui sono demandati gli adempimenti relativi all'intervento.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5281 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
50. Nell'ambito delle finalità previste dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la concessione a favore dei Comuni di Gradisca d'Isonzo, Muggia e San Vito al Tagliamento di contributi pluriennali da utilizzare a sollievo degli oneri relativi ai mutui da stipulare per il completamento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento dei rispettivi teatri comunali. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l'onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Coro polifonico di Ruda per la realizzazione di progetti destinati alla ricerca, pubblicazione e divulgazione concertistica, sia a livello nazionale che internazionale, del patrimonio musicale appartenente all'archivio capitolare udinese.
53. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 52 sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5418 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'attività dell'associazione nazionale "Le arti tessili", con sede a Montereale Valcellina, è autorizzata a concedere alla stessa un contributo per l'attività dell'anno 2001 di lire 50 milioni.
56. Per la finalità prevista dal comma 55 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5270 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. Nell'ambito dell'azione rivolta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all'estero, la Regione promuove l'istituzione di borse di studio riservate a giovani, discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle suindicate comunità, che frequentino corsi universitari presso le università degli studi del Friuli-Venezia Giulia e a giovani laureati, residenti in regione, che svolgano attività di collegamento con i corregionali all'estero. A tale scopo l'Amministrazione regionale si avvale della collaborazione delle associazioni regionali degli emigrati che realizzano programmi organici per l'assegnazione delle borse di studio, definiti d'intesa con le università degli studi della regione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le università stesse.
58. I finanziamenti complessivi di cui al comma 59 sono suddivisi in ragione della metà per ognuno dei gruppi da finanziare, come individuati dal comma 57, primo periodo.
59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la concessione di finanziamenti straordinari alle associazioni degli emigrati che collaborano con la Regione nella realizzazione dei programmi ivi indicati. I finanziamenti sono concessi dal Servizio autonomo per i corregionali all'estero, previa approvazione da parte della Giunta regionale dei relativi programmi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale promuove la redazione del dizionario generale della lingua friulana in edizione a stampa e su supporto elettronico, a cura dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
61. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 60, quantificati in lire 200 milioni per l'anno 2001, fanno carico all'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5534 del Documento tecnico allegato, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2001 disposta con la Tabella E approvata con il comma 83.
63.
All'
articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4.Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.>>.
65. Per le finalità previste dall'
articolo 7, comma 4, della legge regionale 15/1996, come sostituito dal comma 63, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5542 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. Per l'attuazione della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, e nell'ambito delle finalità indicate dalla
legge regionale 15/1996, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, aperto alla partecipazione di Enti locali nonché di enti e istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private del Friuli-Venezia Giulia che aderiscono alle finalità istituzionali di promozione dello studio e della diffusione della lingua friulana, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale friulano espressamente indicate dal suo statuto. All'istituto sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per le medesime finalità.
67. Lo statuto dell'istituto di cui al comma 66, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, è approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre 2001.
69. Per l'attività dell'istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi "una tantum" nella misura massima prevista dal comma 73, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana.
71. Le insegne di cui al comma 70 devono essere realizzate con materiali tipici conformemente alle norme vigenti in materia. La spesa per ogni singola realizzazione non può superare lire 15 milioni e il relativo contributo è soggetto al limite degli interventi "de minimis". Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti dall'acquisizione dei diritti per l'utilizzazione di un'insegna, di una denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, etnico, commerciale o culturale, purché connessi con il sito ove la nuova insegna viene collocata.
72. Le domande di contributo devono essere presentate dai Comuni alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, entro il 31 maggio di ogni anno. La ripartizione dei contributi viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 luglio. La liquidazione del contributo viene effettuata interamente in via anticipata. La rendicontazione delle spese viene effettuata dai Comuni entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di liquidazione del contributo.
73. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire di 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico della unità previsionale di base 17.4.64.1.2210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9051 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Per le finalità previste dal
comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 43/1980, come inserito dall'
articolo 5, comma 29, della legge regionale 18/2000, e modificato dal comma 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6167 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. Nell'ambito dell'azione rivolta a sostenere le iniziative culturali e di spettacolo di più rilevante interesse nel territorio regionale, allo scopo di sovvenire alle esigenze di liquidità degli organismi culturali e di spettacolo che organizzano iniziative assistite da contributi pubblici della Regione o dello Stato, è autorizzata l'assegnazione alla costituenda "Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli-Venezia Giulia", di cui all'
articolo 5, comma 17, della legge regionale 18/2000, di speciali finanziamenti destinati a integrare la dotazione di un "Fondo regionale di garanzia per le attività culturali e di spettacolo", da costituirsi presso la fondazione medesima, per la prestazione di garanzie fideiussorie sulle anticipazioni bancarie concesse ai sopra citati organismi culturali e di spettacolo da istituti di credito della regione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la fondazione medesima. Le modalità per la programmazione e gestione degli interventi da effettuare a valere sul fondo, ivi compresi gli schemi di convenzione da stipulare con gli istituti di credito interessati, sono definite da apposite disposizioni regolamentari adottate dalla fondazione, su conforme parere della Giunta regionale.
79. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5347 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. All'
articolo 9 della legge regionale 46/1991, come da ultimo sostituito dall'
articolo 15, comma 5, della legge regionale 10/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4.Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi si applicano le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. I termini di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.>>;
b) il comma 5 è abrogato.
82.
All'
articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 47, è aggiunto il seguente:
<<47 bis. Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare altresì servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.>>.
83. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Correzioni effettuate d'ufficio:
La lettera f bis) è stata aggiunta per mero errore materiale al comma 67, dall'art. 11, comma 280, L.R. 18/2011. Nel presente testo è riportata correttamente al comma 66.
Art. 7
(Interventi nei settori produttivi)
1. Al fine di consentire di dare attuazione ai programmi di investimento della società Promotur SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella medesima società sottoscrivendo nuove azioni fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari finanziari della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1206 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario, nella misura massima prevista dal comma 4, per finanziare iniziative individuate congiuntamente dalla stessa Promotur SpA e dalla Federazione Italiana Sport Invernali per la crescita della pratica dello sci, con priorità di quello alpino, tra i più giovani nella prospettiva di un ulteriore sviluppo delle attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8962 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA una sovvenzione, nella misura massima prevista dal comma 6, per il subentro nella titolarità del complesso turistico-sportivo costituito dalla pista di sci da fondo illuminata e connessi impianti per il tiro in località Piancavallo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8963 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dello IAL il contributo di cui al comma 9 al fine di sostenere un progetto pilota integrato per la realizzazione di una rete Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerente servizi di formazione multimediale a distanza, analisi simulata della qualità formativa aziendale, nonché supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.
8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio della programmazione e dell'attività di formazione professionale - della documentazione comprovante l'avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5808 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a società per il lavoro interinale di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché ad associazioni, aventi sede legale in regione e purché costituitesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia. Le provvidenze si applicano in via prioritaria agli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e ai loro discendenti.
11. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 10. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del lavoro e della previdenza della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 21.2.63.1.2355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8470 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti bilaterali regionali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nel primo triennio di attività, finanziamenti destinati all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori.
14. Lo stanziamento complessivo è ripartito in proporzione al numero delle imprese aderenti a ciascun ente bilaterale.
15. Gli enti sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del lavoro e della previdenza, della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.
16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 2001, di lire 200 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 21.2.63.2.1046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8651 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti per l'attuazione di progetti sperimentali e dimostrativi, nonché di progetti pilota nel settore agricolo, in particolare riferiti all'agricoltura biologica e al ciclo della produzione di carni biologiche.
18. L'attuazione e la gestione dei progetti di cui al comma 17 sono effettuate per il tramite delle aziende partecipate dall'ERSA. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6815 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
20. A favore delle aziende che allevano bovini da latte che, per effetto di epizoozie intervenute negli ultimi tre anni, sono state costrette ad abbattere, o hanno subito moria di vacche, in misura superiore al 35 per cento della consistenza di stalla, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere dei contributi per l'acquisto - in sostituzione dei capi morti - di nuovi capi, aventi le caratteristiche genealogiche e morfologiche determinate ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come da ultimo modificato dall'
articolo 23, comma 2, della legge regionale 16/1996.
21. Il contributo di cui al comma 20 è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo di acquisto documentato e può essere concesso solo nel caso in cui l'azienda non abbia beneficiato di altre forme risarcitorie. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.2.378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7029 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Il controllo del rispetto delle disposizioni per l'erogazione degli aiuti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale è effettuato secondo le modalità del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
Regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992.
24. Al fine di consentire l'attivazione del sistema di cui al comma 23, nonché di dare applicazione al
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, concernente l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, la Direzione regionale dell'agricoltura è autorizzata ad istituire, in collaborazione con gli altri uffici regionali interessati, il Sistema Informativo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) dei soggetti esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica Amministrazione.
25. Per l'istituzione e la gestione del S.I.AGRI.FVG la Direzione regionale dell'agricoltura può avvalersi della consulenza di società esterne all'Amministrazione regionale.
26. Nel S.I.AGRI.FVG è realizzata un'anagrafe delle imprese, comprensiva delle unità tecnico-economiche ad essa facenti capo, la cui identificazione è effettuata secondo le disposizioni del
DPR 503/1999 che è implementata prioritariamente mediante l'accesso a banche dati esistenti. La presenza dell'impresa nell'anagrafe e l'aggiornamento dei dati relativi costituiscono condizione necessaria per l'accesso a qualsiasi beneficio o agevolazione disposti in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
27. Ferme restando le specifiche competenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di tenuta dei relativi elenchi e di certificazione delle qualifiche, tramite il S.I.AGRI.FVG si provvede, tra l'altro, a effettuare la gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, e agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'
articolo 84 della legge regionale 8 novembre 1998, n. 13, nonché quella dei dati relativi agli operatori agrituristici.
29. Con successivo regolamento vengono disciplinati i tempi e le modalità di attivazione del S.I.AGRI.FVG, le modalità di inserimento dei dati da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola o dei professionisti delegati dai beneficiari, le possibilità di accesso alle banche dati, la validazione dei titoli di conduzione dei terreni e dei dati tecnico-economici, la consultazione dello status istruttorio delle domande e ogni altro elemento necessario. Fino all'entrata in vigore del regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
30. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29, non sono ammesse al rimborso di cui al
comma 15 dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, le spese per la gestione degli archivi informatici contenenti i dati relativi agli imprenditori agricoli. Restano invece ammissibili a rimborso le spese che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione dei dati relativi agli imprenditori agricoli.
31. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.1048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6950 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
32. Al fine di favorire gli interventi in materia di trasmissione d'impresa e di passaggio successorio nel sistema delle PMI, consentendo al Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali, di cui alla
legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, sia di sostenere iniziative in tale materia già approvate in sede regionale, nazionale ed europea che finanziare iniziative di analisi, studio, consulenza, diffusione, animazione economica e promozione nella medesima materia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Centro stesso nella misura massima prevista dal comma 34.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è corredata della documentazione relativa alla spesa da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7708 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35.
All'
articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9.All'
articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.>>.
36. Per le finalità previste dall'
articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dal comma 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7699 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. A favore delle iniziative progettuali cofinanziate dai soggetti pubblici e privati contenute negli accordi di programma di cui all'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 1.000 milioni.
39. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 38 sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7931 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41.
All'
articolo 3 della legge regionale 27/1999, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5 bis.Il Comune, presso cui sono ubicate la sede e la segreteria del Comitato di distretto, è autorizzato a sostenere le spese di gestione delle riunioni del Comitato stesso.>>.
42. Nell'ambito dell'azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti universitari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di servizi finalizzati a favorire l'interscambio di soggetti tra i settori della formazione universitaria e post universitaria e della ricerca e il mondo produttivo, con particolare riguardo agli iscritti agli Atenei e agli Istituti di alta formazione della regione.
43. Il contributo di cui al comma 42 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l'avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Per sostenere l'attuazione di un progetto di ricerca scientifica applicata avente ad oggetto la realizzazione di tecnologie per l'abbattimento biologico dei solventi emessi dalle verniciature industriali e artigianali, è autorizzata l'assegnazione di un finanziamento straordinario a favore dell'Università degli studi di Udine - Dipartimento di scienza degli alimenti, da utilizzare per la copertura degli oneri relativi alle risorse umane, materiali e alle attrezzature impiegate nel progetto medesimo, entro il limite del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino all'importo di lire 100 milioni.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5615 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. In relazione al disposto di cui al comma 47 e in deroga all'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la spesa di lire 100 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dall'
articolo 5, comma 7, della legge regionale 18/2000, non impegnata al 31 dicembre 2000, a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5612 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, costituisce economia di bilancio vincolata alla copertura della spesa autorizzata dal comma 46.
49. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
50. Ai fini del comma 49 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
51. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
52. I contributi di cui al comma 49 sono concessi secondo la regola del "de minimis".
53. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio dell'artigianato della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.
54. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8652 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'
articolo 2 bis del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1999, n. 405, contributi "una tantum" a titolo di indennizzo a favore dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, a parziale copertura delle perdite derivanti ai medesimi soggetti dal fermo-pesca bellico in Adriatico.
56. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di presentazione delle domande di concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 55, nel limite degli interventi "de minimis". Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.503.446.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9152 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi e per le finalità di cui al sopracitato
articolo 2 bis del d.l. 312/1999, convertito dalla
legge 405/1999, e prevista all'articolo 1, comma 1, Tabella A1, unità previsionale di base 2.3.1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'
articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, a fronte delle spese di funzionamento degli stessi, nei limiti di cui al comma 60.
59. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 58. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.1.1780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9139 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61.
Dopo l'
articolo 23 della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:
<<Art. 23 bis
(Commercio elettronico e certificazione di qualità)
1. La Regione sostiene la diffusione del commercio elettronico, organizzato da piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, comprese quelle inserite con codice attività 51 nella classificazione ISTAT, anche in associazione tra loro, nonché la certificazione di qualità.
62.
Dopo l'
articolo 23 bis della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:
<<Art. 23 ter
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per commercio elettronico, l'effettuazione retribuita di operazioni commerciali o di prestazioni di servizi, a distanza, per via elettronica;
b) per operazioni e prestazioni a distanza, servizi forniti o beni acquistati o venduti senza la presenza simultanea delle parti interessate;
c) per operazioni e prestazioni per via elettronica, i servizi inviati direttamente e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.>>.
64.
All'
articolo 24 della legge regionale 8/1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis.I contributi, di cui alla presente legge, sono concessi ed erogati secondo la regola del "de minimis".>>.
65.
Dopo l'
articolo 24 della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:
<<Art. 24 bis
(Investimenti finanziabili)
1. Le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, possono ottenere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile compresa fra 10 e 50 milioni al netto dell'IVA, per l'effettuazione dei programmi connessi a:
a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;
b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;
c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;
d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con Istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;
e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;
h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
i) introduzione dei sistemi di qualità compresa la certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000;
l) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali.
2. I contributi possono essere concessi solo in presenza di situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse e comportano l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo per un biennio dalla data di erogazione del contributo stesso.
3. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora siano mantenuti i requisiti soggettivi e oggettivi.>>.
66.
Dopo l'
articolo 24 bis della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:
<<Art. 24 ter
(Centri di assistenza tecnica)
1. L'assegnazione dei fondi è effettuata a favore dei Centri di assistenza tecnica, di seguito denominati CAT, in via anticipata dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, nel limite massimo di lire 500 milioni a trimestre.
2. Le domande di contributo sono presentate alle apposite strutture organizzate a tal fine dai CAT e possono essere prefinanziate, previa prestazione di idonea fidejussione.
3. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dalle strutture di cui al comma 2, secondo le indicazioni formulate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
4. Le domande sono ammesse a finanziamento entro i limiti dei fondi disponibili, esauriti i quali, sono soggette a decadenza.
5. I CAT inviano trimestralmente alla Direzione regionale del commercio e del turismo una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo.
6. I CAT riservano per le iniziative di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettere h) e i) una quota del 20 per cento dei fondi disponibili, eventualmente elevabile, soltanto nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi, dopo l'accoglimento delle domande presentate per la realizzazione delle altre iniziative previste dall'articolo 24 bis, comma 1.>>.
67.
Dopo l'
articolo 24 ter della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:
<<Art. 24 quater
(Criteri e modalità di concessione dei contributi)
1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 24 sono definiti con regolamento.>>.
68. Per le finalità previste dall'
articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, come inserito dal comma 65, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9146 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura massima prevista dal comma 71, a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli-Venezia Giulia, per l'attivazione mediante convenzioni con istituti di credito operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti degli interventi "de minimis".
70. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di effettuazione degli interventi di cui al comma 69. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio. La domanda è corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e di copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito di cui al comma 69.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9132 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi all'atto della presentazione della domanda, da parte di imprese ancora operanti, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata del certificato di iscrizione al registro delle imprese e dell'attestazione dell'istituto di credito sulla regolare estinzione del mutuo per il finanziamento del quale era stata presentata la domanda di contributo ai sensi della
legge regionale 49/1978.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9169 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more della costituzione della società di promozione turistica e agro-alimentare di cui all'
articolo 12, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, ad affidare all'Azienda regionale per la promozione turistica l'incarico temporaneo di effettuare le attività di promozione e pubblicità dell'immagine regionale, limitatamente all'anno 2001 e ciò attraverso la concessione di un finanziamento nella misura massima prevista dal comma 78.
76. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, individua le attività da finanziare ai sensi del comma 75.
77. La deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica di approvazione del programma delle attività di cui al comma 75, di approvazione o variazione del bilancio è immediatamente esecutiva, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come modificato dall'
articolo 230 della legge regionale 7/1988; il provvedimento è sottoposto comunque al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'adozione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.
78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9219 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nella misura massima prevista dal comma 81 a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica per il mantenimento e la gestione, in convenzione con il Consorzio Promotrieste di Trieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, dell'esistente centro di informazioni presso l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari.
80. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 79 sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.
81. Per le finalità di cui al comma 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 780 milioni, suddivisa in ragione di lire 260 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9203 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore dell'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per il sostegno delle attività dirette alla realizzazione di film nella regione, nella misura massima prevista dal comma 84.
83. Il finanziamento di cui al comma 82 è concesso ed erogato in via anticipata all'atto della presentazione della domanda, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9198 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro e all'Azienda di promozione turistica di Grado un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 per il ripascimento degli arenili del litorale.
86. Il decreto di concessione del finanziamento, che può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, determina i termini e le modalità di rendicontazione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui al comma 85 sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.
87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di cui lire 600 milioni a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro e lire 400 milioni all'Azienda di promozione turistica di Grado, a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9317 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. In applicazione del disposto di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 1999 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996, pari a lire 716.848.738, accertati e riscossi nell'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1462 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluiscono al <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario>> e costituiscono quota parte della spesa autorizzata per l'anno 2001 con il comma 138 - Tabella F, a carico dell'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. I maggiori rientri previsti per complessive lire 3.390.408.770, di cui lire 1.994.358.100 quale parte dell'anticipazione della quota comunitaria e lire 1.396.050.670 quale parte dell'anticipazione della quota statale disposte, ai sensi dell'
articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RESIDER II, affluiscono, ai sensi dell'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, al <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario>> e costituiscono quota parte della spesa autorizzata per l'anno 2001 con il comma 138 - Tabella F, a carico dell'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detti importi corrispondono a somme già riscosse per lire 871.520.800, relativamente alla quota di cofinanziamento comunitario, e per lire 658.000.000, relativamente alla quota di cofinanziamento statale, sui capitoli 209 e rispettivamente 208 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Le rimanenti quote sono acquisite a rimborso nell'anno 2001 sull'unità previsionale di base 4.3.1280 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 976 e 975 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dall'Unione Europea e rispettivamente dallo Stato secondo la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 - Tabella A1.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria denominata "Leader+" per gli anni 2000-2006, istituita dall'
articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 14 aprile 2000 (200/C 139/05), secondo le disposizioni attuative e di controllo contenute nel relativo programma Leader+ regionale, così come approvato dalla Commissione delle Comunità europee, e nelle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
92. Al finanziamento del programma Leader+ regionale, secondo il piano finanziario approvato dalla Commissione delle Comunità europee e le eventuali successive integrazioni e rimodulazioni, si provvede con le risorse del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, con le risorse statali attribuite per tale finalità alla Regione e con le risorse del fondo di cui all'
articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia ai Piani di Sviluppo Rurale di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, nella fase di programmazione 2000-2006 finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia. Alla realizzazione dell'intervento si provvede secondo i relativi piani finanziari:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul FEOGA - sezione garanzia;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) con risorse proprie.
94. L'Amministrazione regionale, in attuazione del punto 4 della deliberazione del 21 dicembre 1999 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 225/99, è autorizzata a trasferire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo pagatore, le quote di cofinanziamento regionale necessarie, anche in via anticipata, in relazione alle esigenze di liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento. Il trasferimento delle risorse è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
95. Gli adempimenti connessi all'attuazione del comma 94 sono demandati al Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete altresì la funzione di riferimento amministrativo univoco nei confronti dell'AGEA. La funzione di autorizzazione dei pagamenti relativi alle misure del Piano di Sviluppo Rurale è svolta dalle Direzioni e Servizi regionali competenti, dagli Enti e dagli Organismi soggetti gestori delle iniziative connesse alla attuazione del Piano stesso.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.783.817.443, suddivisa in ragione di lire 10.985.520.786 per l'anno 2001, di lire 4.440.641.618 per l'anno 2002, di lire 4.606.386.330 per l'anno 2003, di lire 4.808.600.687 per l'anno 2004 e di lire 4.942.668.022 per l'anno 2005, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 30.4.61.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6880 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
97.
All'
articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67.Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all'
articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie società partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attività, nonché le modalità di attuazione.>>.
98. Per le finalità previste dal
comma 67 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 97, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. Per avviare la promozione e l'organizzazione delle Universiadi invernali del 2003, l'Amministrazione regionale assicura adeguato supporto infrastrutturale, logistico, promozionale, gestionale e finanziario nell'intento di cogliere una occasione di sviluppo e di promozione turistica per i territori che saranno interessati dall'evento e per il Friuli Venezia Giulia.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad una Società partecipata in maggioranza dalla stessa Amministrazione regionale un contributo, nella misura massima prevista dal comma 102 per l'organizzazione e la promozione delle Universiadi del 2003.
101. Il contributo di cui al comma 100 è concesso ed erogato, in via anticipata, all'atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un programma delle attività da effettuarsi e un preventivo di spesa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.1.2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8958 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti di diritto pubblico contributi annui costanti sulla spesa ritenuta ammissibile per l'adeguamento, miglioramento della fruibilità, completamento delle strutture ed impianti sportivi, per la realizzazione, completamento, adeguamento di infrastrutture pubbliche a servizio dell'evento, nonché per interventi di riqualificazione dei centri interessati dalle Universiadi.
104. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia, ai servizi tecnici e allo sport, predispone un programma organico degli interventi, individua la percentuale annua e le annualità di contributo sulla spesa ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 103 sono demandati al Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico e dell'arredo urbano della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
105. Per le finalità previste dal comma 103 sono autorizzati a decorrere dall'anno 2002, un limite d'impegno decennale e uno ventennale, rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1.000 milioni con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.24.2.2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3357 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2021 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura massima prevista dal comma 108 a favore della Promotur SpA per far fronte agli oneri di progettazione delle opere e degli impianti da realizzarsi in funzione delle Universiadi del 2003.
107. Il contributo di cui al comma 106 è concesso ed erogato, in via anticipata, all'atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un preventivo di spesa e una relazione illustrativa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8964 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 112, a favore della Promotur SpA, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere e impianti da realizzare in funzione delle Universiadi del 2003.
110. Il finanziamento è concesso all'atto della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
111. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 109.
112. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8959 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
113. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 110 fanno carico alla unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, sede dell'avvenimento, contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 116 per la realizzazione di progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003.
115. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la concessione dei contributi, compresa la eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso e erogato all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente beneficiario approva il programma degli interventi.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
117. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 115 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
119.
All'
articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'
articolo 6, comma 85, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis.Il riparto del finanziamento è effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate.
1 ter.Parte del finanziamento annualmente concesso per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione al finanziamento percepito, è destinata dalle predette associazioni al "Centro regionale per la cooperazione nelle scuole" con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso.>>.
120. Ai fini della concessione di incentivi per favorire le assunzioni a tempo indeterminato previste da leggi regionali e regolamenti attuativi di programmi comunitari, l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa è equiparato all'assunzione a tempo indeterminato.
121. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, come sostituito dall'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 5/1995, devono intendersi applicabili anche agli interventi contributivi previsti dal titolo I, capi II e III, della
legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e dal
titolo I, capo III, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
123. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 9, comma 4, della legge regionale 1/1998, per le imprese artigiane, per i consorzi e per le società consortili, il termine previsto deve intendersi decorrente dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell'Albo.
124.
All'
articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis.Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1 ter, la sussistenza del requisito di cui al comma 1 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.>>.
125.
All'
articolo 6 della legge regionale 7/1992, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis.Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo di cui al comma 1 sono pubblicate d'ufficio sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.
129.
All'
articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15.In deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, la concessione dei contributi di cui al comma 14 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.>>.
130.
All'
articolo 21 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis.Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle società cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali.>>.
134. All'
articolo 40, comma 10, della legge regionale 30/1999 le parole <<il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato>> sono sostituite dalle parole <<l'Amministrazione regionale è autorizzata>> e dopo le parole <<nei contratti di lavoro>> sono inserite le parole <<anche se attualmente risolti>>; al comma 11 del medesimo articolo 40 le parole <<che, a>> sono sostituite con <<. A>> e le parole <<è autorizzato>> sono sostituite con le parole <<l'Amministrazione regionale è autorizzata>>.
136. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 10, 10 bis e 11 dell'
articolo 40 della legge regionale 30/1999 fanno carico alle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.2.8.1.659 e 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 550, 9630 e 9631, nonché 9650 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
137. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 103, 104 e 105, della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in riferimento alle variazioni di spesa disposte dalla Tabella F di cui al comma 138 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480, con riferimento al capitolo 9098 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla "Società per azioni Centro Commerciale all'ingrosso di Pordenone" saranno riconosciute ammissibili le spese già sostenute nel corso dell'anno 2001.
138. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34 sono state notificate alla Commissione dell' Unione Europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame della Commissione medesima, come previsto dall' articolo 10, comma 1, della medesima L.R. 4/2001.
Art. 8
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Al fine di sostenere l'iniziativa per il rafforzamento e lo sviluppo del porto di Trieste quale scalo di traffici di interesse internazionale a servizio del sistema economico regionale, nazionale ed europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l'affidamento di uno studio che, a partire dall'approfondimento degli istituti giuridici che disciplinano l'attività del porto stesso, individui i necessari strumenti di natura giuridica e fiscale per l'attivazione e la piena valorizzazione dei "Punti franchi" in esso ubicati e riconosciuti dai trattati internazionali.
2. A tal fine la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad affidare apposito incarico di consulenza ad esperti di chiara fama, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 1, punto 4, lettera c), della
legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio di piano.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alla unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, attraverso la concessione di appositi finanziamenti nella misura prevista dal comma 7, al progetto proposto dal Consiglio d'Europa nel quadro del Patto di stabilità per i Balcani diretto alla costituzione e funzionamento nella regione di un Campus UNIDEM per la formazione giuridica di funzionari e amministratori dei Paesi del Sud-est europeo.
6. Il finanziamento regionale viene corrisposto alla Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa previa domanda, da presentarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto. Agli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento provvede il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 718 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione con sede a Parigi, avente la finalità di riunire le collettività locali d'Europa che, nel proprio ambito di competenza, attuano programmi e azioni di prevenzione della delinquenza e dell'insicurezza delle città. I diritti conseguenti all'adesione al Forum sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
9. Gli oneri derivanti dal comma 8, valutati in complessive lire 30 milioni, suddivise in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, fanno carico alla unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. In attuazione del Protocollo d'intesa firmato in data 26 luglio 1999 tra i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e al quale hanno successivamente aderito le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a sostenere le spese per l'attività della Task Force del Nord Est.
11. L'attività della Task Force, quale organismo di coordinamento del sistema economico-produttivo del Triveneto, è volta a promuovere nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e nei Paesi del Mediterraneo le iniziative delle imprese aventi sede legale nel Triveneto.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente gli ambiti di intervento e le spese a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia a supporto dell'attività della Task Force del Nord Est. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14.
All'
articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 70 è così sostituito:
<<70.L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata in favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Nazioni unite, dall'Unione europea, da Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri, al fine di fronteggiare situazioni di arretratezza economica e sociale ed eventi eccezionali causati da calamità naturali e conflitti armati.>>.
15. Per le finalità previste dal
comma 70 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2001 e di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per concorrere all'attivazione di specifici programmi finalizzati ad incoraggiare la diffusione dell'apprendimento delle lingue nel quadro della decisione dell'Unione Europea di proclamare l'anno 2001 "Anno europeo delle lingue". Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 milione per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.6.1.61 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 749 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. All'
articolo 134 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al comma 18 le parole da <<"la Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi">> a <<estero.>> sono sostituite dalle parole <<la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo-Friulia-Lis SpA di mezzi finanziari da utilizzare attraverso forme di collaborazione con la Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA per:
a) la prestazione di garanzie alle attività di investimento e finanziamento riguardanti l'area balcanica;
b) la prestazione di garanzie a copertura dei rischi connessi alle esportazioni verso i Paesi dell'area balcanica;
c) la partecipazione ad iniziative finalizzate a finanziare o garantire investimenti e/o accordi di collaborazione industriali o commerciali nell'area balcanica.>>.
19.
All'
articolo 134 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
<<18 bis.Le forme di collaborazione di cui al comma 18 sono realizzate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra la Friulia-Lis SpA e la Finest SpA per la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo all'attivazione da parte della Finest stessa dello sportello unico per l'internazionalizzazione in funzione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 medesimo.>>.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre contributi per complessive lire 100 milioni da erogare alle Università degli Studi della regione per la concessione di borse di studio per lo svolgimento di stage formativi da effettuarsi presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a stipulare apposite convenzioni con le citate Università degli Studi per la definizione dei requisiti e dei criteri di individuazione dei soggetti destinatari, nonché delle condizioni e delle modalità di concessione delle borse di studio.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.15.1.573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 726 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3641 del 24 novembre 2000 concernente la destinazione per l'anno 2000 delle risorse del Fondo di cui all'
articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 nonché la individuazione del parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, di cui all'
articolo 23, comma 5, della medesima legge regionale 7/1999, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, ai fini dell'accelerazione degli interventi, ad adottare i conseguenti decreti di iscrizione degli stanziamenti, come previsto dal citato articolo 23, commi 5 e 6, della legge regionale 7/1999, a valere sulle risorse del Fondo stanziate per l'esercizio 2000 e trasferite all'esercizio 2001.
24. Il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche e umanitarie ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale. Con apposito regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione.
25. In attesa della emanazione di un nuovo provvedimento organico concernente gli interventi della Regione a favore dei corregionali all'estero, e al fine di dare continuità agli stessi, la competenza relativa alle iniziative di politica attiva in materia di emigrazione, di cui alla
legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita al Servizio autonomo per i corregionali all'estero.
27. Alla
legge regionale 7/1988 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 47, comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26/1999, dopo la lettera m quater), è aggiunta la seguente:
<<m quinquies) il Servizio autonomo per i corregionali all'estero;>>;
b) dopo il capo X quater del titolo IV della parte III, è aggiunto il seguente:
<<Capo X quinquiesServizio autonomo per i corregionali all'esteroArt. 99 octies1.Il Servizio autonomo per i corregionali all'estero svolge le funzioni di cui all'articolo 8, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.>>.
28. Per l'anno 2001 è confermata la validità del programma degli interventi e delle modalità attuative approvati dalla Giunta regionale ed è stabilito al 31 marzo 2001 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi al predetto Servizio autonomo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma.
29. In attuazione a quanto disposto dall'
articolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, è trasferita al Servizio autonomo per i corregionali all'estero la trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del disciolto ERMI o di altri Servizi regionali per quanto attiene alle competenze in materia di emigrazione.
30. Per il finanziamento dei programmi di cui ai commi 25 e 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 5580 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Alla
legge regionale 7/1988, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 47, comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26/1999, dopo la lettera m quinquies), come inserita dal comma 27, lettera a), è aggiunta la seguente:
<<m sexies) il Servizio autonomo dell'immigrazione.>>;
b) dopo il capo X quinquies del titolo IV della parte III, come inserito dal comma 27, lettera b), è aggiunto il seguente:
<<Capo X sexiesServizio autonomo per l'immigrazioneArt. 99 nonies1.Il Servizio autonomo per l'immigrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 17, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.>>.
33. Al fine di assicurare la continuità dei progetti volti a facilitare l'integrazione degli immigrati extracomunitari nel tessuto sociale della regione, alle associazioni degli immigrati con le quali il disciolto ERMI aveva stipulato nell'anno 1999 le convenzioni per la realizzazione dei progetti mirati 2 "Sportello e informazioni", 3 "Mediazione culturale" e 4 "Sensibilizzazione e Diritti civili", può essere assegnato, per la continuità del servizio relativamente al periodo 1 dicembre 2000 - 30 giugno 2001, un contributo non superiore al 70 per cento della spesa ammessa nell'anno 1999.
35. Il Servizio autonomo dell'immigrazione è autorizzato a finanziare le domande di sostegno scolastico relative all'anno scolastico 2000/2001 presentate dalle scuole con le stesse modalità previste dal Progetto 2.1.B, Programma annuale 1999, dell'ERMI nei limiti della spesa sostenuta per l'anno scolastico precedente.
36. Al Servizio autonomo dell'immigrazione sono trasferiti i procedimenti in corso e non conclusi già di competenza del disciolto ERMI, nonché i procedimenti in corso presso il Servizio autonomo rapporti internazionali cui erano state affidate, in via transitoria per l'anno 2000, ai sensi dell'
articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2000, le competenze in materia di immigrazione.
37. In seguito alla soppressione dell'ERMI, la Consulta regionale dell'immigrazione è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell'Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo dell'immigrazione.
38. Per l'attuazione delle iniziative di politica attiva in materia di immigrazione, di cui al
titolo I della legge regionale 46/1990 e all'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 13/2000, ivi compresi gli oneri relativi all'attuazione dei commi da 33 a 37, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4949 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39.
Gli articoli 12 e 13 della
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 12
(Fondo speciale per il volontariato)
1. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia la costituzione del Fondo speciale per il volontariato ha luogo secondo le disposizioni della
legge 266/1991 e del decreto ministeriale di attuazione.
2. Il Fondo è amministrato dal Comitato di gestione previsto dalla normativa statale citata dal comma 1.
Art. 13
(Comitato di gestione)
1. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione di cui all'articolo 12 è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. I rappresentati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, sono eletti dall'Assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine, ciascuna organizzazione esprime un voto.
3. Alla scadenza biennale prevista si provvede al rinnovo del Comitato di gestione con decreto del Presidente della Giunta regionale.>>.
40. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente.
41.
Dopo il
capo VIII del titolo IV della parte III della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dalla
legge regionale 1/1995, è aggiunto il seguente:
<<Capo VIII bis
Servizio autonomo delle imposte e dei tributi
Art. 98 ter
1. Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:
a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;
b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;
c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;
d) collabora con le altre strutture competenti per l'elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;
e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il corpo della Guardia di finanza e con le altre Regioni e Province Autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;
f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;
g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.>>.
42. In relazione alle competenze attribuite alle Regioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche richiesti dagli interessati, previo conforme avviso dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.
43. L'attività relativa alla gestione dei rimborsi di cui al comma 42 è demandata al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.
44. Per le finalità previste dal comma 42, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.16.1.2211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; il precitato capitolo 766 è inserito nell'Elenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico precitato.
46.
L'
articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come modificato dall'articolo 64, commi 2 e 3, della
legge regionale 19/1987, è così sostituito:
<<Art. 4
1. Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per l'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia, alle spese per l'acquisto di attrezzature e servizi necessari all'organizzazione di attività espositive che si svolgono nella Villa, nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini, previo parere della Direzione regionale competente.
2. Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.
3. Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare trimestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.
4. Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.>>.
47. Per le finalità previste dall'
articolo 4 della legge regionale 56/1975, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1461 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Nel quadro di un'azione volta alla valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e naturalistiche e ad una sempre maggiore conoscenza e diffusione delle relative tematiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale un contributo nell'importo massimo di lire 50 milioni e fino al 90 per cento della spesa ammissibile per il funzionamento e per l'attività svolta nell'ambito della ricerca, della documentazione e della didattica.
49. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivise in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.44.1.566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 2800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. In relazione al disposto di cui all'
articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, relativamente alle spese sostenute sui capitoli ordinari di funzionamento per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti del triennio previsto dalla normativa statale, il Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente assume, al fine della corretta contabilizzazione, il corrispondente impegno di spesa sull'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2552 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sulla unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 1047 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.
56. All'
articolo 18 della legge regionale 7/1999, al comma 1 le parole <<anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente per quanto riguarda la consistenza dei residui attivi e passivi e delle somme trasferite ai sensi dell'articolo 17,>> sono abrogate.
58.
All'
articolo 23 della legge regionale 7/1999, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis.Nel caso previsto dal comma 6, il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato, pur nelle more dell'iter di predisposizione e/o di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), relativamente all'intera estensione temporale del piano finanziario approvato dallo Stato e dalla Commissione europea, nel limite dell'importo previsto dal corrispondente piano finanziario approvato dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di presentazione dei programmi e progetti medesimi all'approvazione comunitaria e statale nel rispetto del disposto di cui al comma 3, anche relativamente all'aspetto di conservazione nel tempo della copertura medesima ai sensi dell'articolo 17, comma 7.>>.
59.
All'
articolo 46 della legge regionale 7/1999, come modificato dall'
articolo 8, comma 17, della legge regionale 18/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.I finanziamenti alla cui gestione provvedano, in applicazione della normativa vigente, con autonomi provvedimenti di impegno, le Direzioni provinciali dei servizi tecnici, ai fini del bilancio di previsione sono unitariamente autorizzati e iscritti nelle unità previsionali di base di riferimento e nei pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio. In corso d'esercizio, ai fini della gestione e della rendicontazione, i finanziamenti sono attributi alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali nei pertinenti capitoli di spesa, allo scopo dell'assunzione degli impegni di spesa, mediante decreto dell'Assessore regionale alle finanze, previa autorizzazione all'iscrizione disposta dalla Giunta regionale con l'atto di riparto delle risorse finanziarie.>>.
60.
All'
articolo 46 della legge regionale 7/1999, il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis.Le somme attribuite alla disponibilità delle Direzioni provinciali, di cui si accerti in corso di esercizio la non utilizzabilità, riaffluiscono alle unità previsionali di base ed ai capitoli di provenienza mediante decreto dell'Assessore regionale alle finanze, previa autorizzazione all'iscrizione disposta dalla Giunta regionale con l'atto di revoca delle risorse finanziarie a suo tempo assegnate.>>.
61. Agli interventi relativi a opere idro-geologiche, idrauliche ed igienico-sanitarie finanziate con fondi statali, si applica il disposto di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, della
legge regionale 7/1999, avuto riguardo agli atti statali di riparto dei fondi.
62. La misura delle indennità che competono ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di Amministrazione nonché a quelli dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti, in tutti i casi in cui la nomina dell'organo spetti alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli affari della Presidenza.
64. Gli oneri per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'
articolo 9, comma 9, della legge regionale 13/2000, fanno carico alle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.2.8.1.659 e 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 550, 9630 e 9631, nonché 9650 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori eseguiti in economia con la forma dell'amministrazione diretta, l'importo complessivo della spesa ammessa non può essere superiore a 200.000 euro, esclusa la spesa per il personale eventualmente assunto e al netto dell'IVA.
66.
Dopo l'
articolo 11 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed assumere iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla presente legge per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.
2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale che individua modalità e termini di realizzazione.
3. Gli adempimenti connessi alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono demandati al Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.>>.
67. Per le finalità di cui all'
articolo 11 bis della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 66, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.24.2.1405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9406 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, come sostituito dall'
articolo 53, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, ivi comprese quelle della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.
70. All'
articolo 171 della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<<c bis) eroga il contributo annuale all'Ente Tutela Pesca per la gestione del laboratorio di idrobiologia di Ariis e annesso acquario, come previsto dall'articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999.>>.
71. Nell'ambito della razionalizzazione degli interventi sul patrimonio immobiliare relativo al territorio provinciale di Trieste, al fine dell'istituzione della "Casa comune della Mitteleuropa", prevista dalla
legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, l'Amministrazione regionale, nel quadro del progetto organico di cui all'
articolo 9, comma 3, della medesima legge 10/2000, è autorizzata ad utilizzare, per l'acquisto del compendio del Castello di Duino, le risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla permuta di "Villa Hausbrandt", e da eventuali alienazioni di altri beni immobili, con esclusione dell'Hotel Europa, fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni.
72. Limitatamente all'anno 2001, il termine per il versamento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, della
legge regionale 30/1999, è differito al 30 aprile. Conseguentemente, a tale data è altresì prorogato il termine di presentazione delle domande di cui all'
articolo 40, comma 7, della predetta legge regionale 30/1999 e l'obbligo di cui all'
articolo 12, comma 1, lettera c), della predetta legge regionale 30/1999 è differito di mesi dodici decorrenti dalla data dell'autorizzazione.
74. I capitoli 584, 588, 591, 592, 1545, 1546, 1547, 2060, 2476, 2967, 2968, 3630, 4060, 7530 e 9669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'Elenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico precitato.
75. I capitoli 68, 97, 304, 431, 589, 591, 592, 595, 610, 765, 820, 882, 995, 1515, 1605, 1780, 1953, 2065, 2253, 2969, 3187, 4104, 4245, 4262, 4720, 4890, 4948, 5005, 5018, 5795, 6030, 6200, 7700, 7780, 8520, 9005, 9405 e 9825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'Elenco 3 - "Spese di funzionamento" annesso al Documento tecnico precitato.
76. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Commi 27 e 32 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 41 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
3Comma 70 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 9
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 11, lettera b) 16 e 17, e dagli articoli da 3 a 8, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1.
Art. 10
(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)
1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima:
a) articolo 7, commi 7, 8 e 9;
b) articolo 7, commi 17, 18 e 19;
c) articolo 7, commi 20, 21 e 22;
d) articolo 7, commi 32, 33 e 34.
2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 138 - Tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:
U.P.B. | capitolo |
23.1.62.1.286 | 7681 |
23.1.62.2.290 | 7709 |
24.2.62.2.331 | 8010 |
23.2.62.2.309 | 7827 |
sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2001.