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DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
Testo in vigore dal:  25-7-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Potenziamento delle strutture tecniche
per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge.
2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis.
3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale inquadrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:
a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;
b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39.
4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90))
.
((7))
6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".