LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2000, n. 15

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2000
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati "mense".
3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione può erogare contributi ai Comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché alle Aziende per i servizi sanitari e alle Aziende ospedaliere.
Art. 2
 (Forniture e loro aggiudicazione)
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.
2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 60 per cento del totale, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotti agro- alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongano prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999.
4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a ciò abilitati, o agli altri regimi di certificazione e controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicità.
Art. 3
 (Informazioni agli utenti)
1. I Comuni e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, devono fornire agli utenti materiali informativi di educazione alimentare e le seguenti informazioni sul servizio di mensa:
a) le sue condizioni generali;
b) le tabelle dietetiche e i valori nutrizionali dei menù;
c) la natura, la quantità e i risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

2. L'effettuazione di tali iniziative deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura e alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
Art. 4
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata a erogare contributi:
a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 30 per cento calcolato sull'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale scolastico e addetto ai servizi nella misura massima del 50 per cento.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prevalente la promozione del modello di alimentazione mediterraneo mediante il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale stabilisce anche i criteri di individuazione delle priorità previste dall'articolo 1, comma 2.
4. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio dello sviluppo agricolo.
Art. 5
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con la denominazione <<Introduzione di prodotti biologici e iniziative di educazione alimentare>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 22 - programma 22.3 - rubrica n. 61 - spese correnti - con riferimento al capitolo 6806 (2.1.152.2.10.10) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche>> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.850 milioni, suddiviso in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con riferimento al capitolo 6807 (2.1.152.2.10.10) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione <<Contributi per iniziative di educazione alimentare>> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
3. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 98 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.