LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 17, comma 1, L. R. 26/2001
2Articolo 22 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
3Articolo 22 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
4Articolo 22 quater aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
5Articolo 22 quinquies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
6Articolo 22 sexies aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
7Articolo 38 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005
8Articolo 41 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
9Derogata la disciplina della legge da art. 7, comma 28, L. R. 22/2007 nel testo modificato da art. 7, comma 47, L. R. 30/2007
10Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 6 bis, L. R. 17/2008
11Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
12Articolo 14 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
13Articolo 16 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
14Articolo 27 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012
15Articolo 32 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
16Articolo 32 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
17Articolo 57 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015
18Sostituita la rubrica del Titolo IV da art. 7, comma 1, L. R. 9/2018
19Articolo 22 bis .1 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
20Articolo 56 bis aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021
TITOLO I
 NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:
a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall' articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
6Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.
2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
4Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 3
 (Obbligo di adozione del provvedimento)
1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.
1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.
6Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 6
 (Decorrenza e scadenza del termine)
1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.
2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.
4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 7

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
6Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
8Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
9Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO II
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8
 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.
2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e dei contratti quadro stipulati.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
3Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2014
4Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 31, comma 1, L. R. 3/2016
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 10, comma 11, L. R. 44/2017
6Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 9
 (Responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 10
 (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;
b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;
c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.
Art. 11
 (Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria:
a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;
b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;
d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO III
 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 14
 (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) la struttura competente, il domicilio digitale dell’Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il responsabile dell'istruttoria;
d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all' articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2021
4Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2021
5Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2021
6Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 8/2021
7Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
8Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 8/2021
Art. 14 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
CAPO IV
 SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 19
 (Accordi di programma)
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell’accordo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 20
 (Effetti urbanistici dell'accordo di programma)
1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Abrogati, a decorrere dal 26 marzo 2008, i commi 2 e 3 e l'ultimo periodo del comma 1, a seguito del disposto dell'art. 29, commi 1 e 2, del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - B.U.R. S.O. n. 11 dd 25 marzo 2008), avente forza di legge secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 14/2002
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 14/2004
3Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 13/2009
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 4, L. R. 3/2011
5Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22
 (Conferenza di servizi)
1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 .
2. Ai sensi dell' articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990 , nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 14 quinquies della legge 241/1990.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 3/2001
2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 2, L. R. 3/2001
3Comma 5 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 3/2001
4Comma 6 sostituito da art. 29, comma 4, L. R. 3/2001
5Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2004
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2008
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 4, L. R. 42/1996 nel testo modificato da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
8Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 14/2004
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5Comma 3 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
6Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
7Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 bis 1
 (Rappresentante unico regionale)
1. Il rappresentante unico regionale di cui all' articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3Comma 1 bis aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 1 ter aggiunto da art. 27, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 4 sostituito da art. 27, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
6Comma 8 sostituito da art. 27, comma 2, lettera d), L. R. 17/2010
7Comma 9 sostituito da art. 27, comma 2, lettera e), L. R. 17/2010
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 54, comma 2, L. R. 19/2012
9Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 27, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.
(9)
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo sostituito da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 13/2009
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 9/2018 , a decorrere dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale, come disposto dall'art. 13, c. 1 della L.R. 9/2018.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 13/2009
5Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
6Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2021
7Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
8Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
9Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 24
 (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 25

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 26
 (Riordino di organi collegiali)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 27
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 27 bis
 (Silenzio-assenso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 28
 (Archivi)
1. Al fine di assicurare la corretta conservazione della documentazione cartacea, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di gestione e scarto dei documenti contenuti negli archivi di deposito dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).
Note:
1Articolo sostituito da art. 212, comma 1, L. R. 3/2024
TITOLO II
 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI,
SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 29
 (Applicazione)
1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 5/2020
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 30
 (Criteri e modalità di concessione)
1. I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento o bando, qualora non siano già previsti dalla legge.
1 bis. Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 31
 (Divieto generale di contribuzione)
1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 72 bis, comma 4 ter, L. R. 12/2002
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 29 bis, L. R. 1/2007
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 4, L. R. 5/2012
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 59, L. R. 14/2012
8Articolo interpretato da art. 12, comma 4, L. R. 14/2012
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3 bis, L. R. 11/2013
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 5, L. R. 3/2015
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 33, L. R. 14/2016
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 32
 (Vincolo di destinazione dei beni immobili)
1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’articolo 49, comma 1.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.
5. Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
5 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002
3Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004
4Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005
7Comma 1 interpretato da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007
8Comma 1 interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 16/2008
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 32, L. R. 17/2008
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016
11Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
12Derogata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 5/2012
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 14/2012
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 22/2012
15Derogata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 101, L. R. 27/2012
16Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 407, L. R. 27/2012
17Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2013
18Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 2, L. R. 9/2013
19Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8 bis, comma 1, L. R. 50/1993
20Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15 ter, comma 1, L. R. 3/1999
21Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 13/2014
22Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 28, L. R. 15/2014
23Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014
24Comma 5 bis abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 3/2015
25Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
26Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
27Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
28Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 96, L. R. 14/2016
29Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
31Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
32Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
33Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
34Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 32 bis
 (Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)
1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:
a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.
(4)
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 per le PMI può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) dimensione delle imprese beneficiarie;
b) soglia massima dell'incentivo;
c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.
(5)
4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.
5. I regolamenti e i bandi di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 51, comma 1, L. R. 19/2015
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 32 ter
 (Variazioni soggettive)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 33
 (Utilizzo delle risorse)
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge di stabilità o di assestamento del bilancio, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002
3Derogata la disciplina del comma 6 da art. 9, comma 9, L. R. 23/2013
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
7Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
8Comma 6 abrogato da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
CAPO II
 PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI
Art. 34
 (Procedimenti)
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.
2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati secondo la normativa prevista in materia di contratti pubblici. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 3 da art. 96, comma 1, L. R. 9/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 35
 (Procedura automatica)
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell’esercizio precedente.
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell' articolo 18 della legge 241/1990 , secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
4. L’ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’incentivo è concesso, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
3Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
4Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 36
 (Procedura valutativa)
1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3.  
( ABROGATO )
(8)
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 37
 (Procedura negoziale)
1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 38
 (Incentivi alle imprese)
1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione Europea; il calcolo dell’intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall’Unione Europea.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 18/2011
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 38 bis
 (Rinvio dinamico)
1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 39
 (Tipologie di incentivi alle imprese)
1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.
2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.
3.  
( ABROGATO )
(9)
4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell’Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell’incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L’erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell’intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.
5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 12/2009
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 19 bis, L. R. 27/2014
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
11Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
12Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
13Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 40
 (Tipologie degli incentivi a soggetti non aventi natura di impresa)
1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.
1 bis. Con regolamento può essere prevista l'erogazione in via anticipata degli incentivi eventualmente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1 bis, L. R. 18/2004
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 ter, L. R. 26/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 25 ter, L. R. 17/2008
4Derogata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 73 bis, L. R. 22/2010
5Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 4, L. R. 22/2010
6Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 14/2012
7Derogata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2012
8Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 17/2008 nel testo modificato da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
9Derogata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 4, L. R. 23/2012
10Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013
11Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 6, L. R. 27/2014
12Derogata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 2 bis, L. R. 26/2005 nel testo modificato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 27, L. R. 31/2017
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
16Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
CAPO III
 RENDICONTAZIONE
Art. 41
 (Rendicontazione della spesa)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 45, comma 2, L. R. 23/2015
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 41 bis
 (Rendicontazione di incentivi a imprese)
1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.
4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 38, L. R. 11/2011
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 42
 (Rendicontazione semplificata)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004
3Comma 1 sostituito da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
5Comma 1 sostituito da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 29, L. R. 30/2007
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 6, L. R. 12/2009
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
9Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
10Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 19/2015
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 43
 (Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 10, L. R. 18/2011
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 5/2012
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 3, L. R. 19/2012
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 2, L. R. 23/2012
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 23/2013
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 4, L. R. 8/2003 nel testo modificato da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 32, L. R. 14/2016
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 17, L. R. 31/2017
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2022
TITOLO III
 CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE
IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE
CAPO I
 CONTROLLI
Art. 44
 (Ispezioni e controlli)
1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
Art. 45
 (Obblighi dei beneficiari)
1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002
Art. 46
 (Obblighi di informazione)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
CAPO II
 SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI
INCENTIVI
Art. 47
 (Sospensione dell'erogazione di incentivi)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.
Art. 48
 (Procedure concorsuali)
1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.
3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.
6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.
7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.
Note:
1Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 49
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2.  
( ABROGATO )
(6)
2 bis.  
( ABROGATO )
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001
2Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011
6Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
10Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
11Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
12Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
13Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 50
 (Recupero dei crediti)
1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo provvede, con l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 44/2017 . La disposizione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017, come stabilito all'art. 1, c. 6, L.R. 44/2017.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 51
 (Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016
4Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 52
 (Dilazioni e rateazioni)
1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.
2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprovi di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.
3. Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.
4. Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.
5. Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.
6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.
7. Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
8. Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.
9. Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.
10. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014
7Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015
8Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
9Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
10Articolo sostituito da art. 213, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 53
 (Anticipazioni)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52 e 54.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
2Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 54
 (Compensazione)
1. L’Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2022
CAPO III
 CREDITI
Art. 55
 (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente
inesigibili)
1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati dall’organo competente.
2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
5Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
6Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
7Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
Art. 56
 (Rinuncia ai crediti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
5Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011
6Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012
7Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012
8Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013
9Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014
10Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
11Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
12Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016
13Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
15Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
16Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
17Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
18Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
19Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 56 bis
 (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)
1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell’Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso.
3. L’importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell’Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione regionale e non ricompreso nell’importo dell’avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell’avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 9, L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
4Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
5Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
Art. 57
 (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero
statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi
tellurici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 57 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022
TITOLO IV
 DIRITTO DI ACCESSO
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 58
 (Diritto di accesso)
1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 , nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 59
 (Ambito di applicazione)
1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Ai sensi dell' articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990 , in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;
c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall' Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.
4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2018
CAPO II
 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 62
 (Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all' articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.
4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 63
 (Costi)
1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 64

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004
2Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 14/2004
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 65
 (Pubblicazione degli atti)
1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).
3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.
7. Il diritto di accesso documentale di cui all' articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 14, comma 18, L. R. 24/2009
2Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 3, L. R. 18/2011
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 10/2012
4Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
Art. 67
 (Accesso dei consiglieri regionali)
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.
2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.
3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.
5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 68
 (Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)
1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.
2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.
4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 70
 (Regolamenti)
1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 73
 (Procedimenti in corso)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
2Comma 2 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 11/2009
Art. 74
 (Rinvio a disposizioni abrogate)
1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
Art. 75
 (Abrogazioni)
2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 76
 (Testo notiziale)
1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.
Art. 77
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
2. La disposizione di cui all'articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola <<regione>> è inserita la locuzione <<e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione>>.