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LEGGE 30 luglio 1998, n. 274

Disposizioni in materia di attività produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 26/08/1998
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Testo in vigore dal:  26-8-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979.
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;
b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;
c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;
g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;
h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c);
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;
l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;
m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;
2) alla ristrutturazione economicofinanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;
n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;
o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;
p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;
q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;
s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinchè si provveda a norma della lettera t);
t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.
3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonché alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.
4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decretolegge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, recante: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979).
- Il testo vigente dell'art. 2-bis del D.L. n. 26 del 1979, aggiunto dalla legge di conversione n. 95 del 1979, è il seguente:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazionestraordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio".
- Il capo II del titolo III ("Del concordato preventivo") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942), riguarda gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo.
- Il titolo VI ("Disposizioni penali") del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942) disciplina al capo I i "reati commessi dal fallito", al capo II i "reati commessi da persone diverse dal fallito", al capo IV introduce le "disposizioni di procedura".
- Il testo dell'art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è il seguente:
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato.
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato".