LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 136, abrogata da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Titolo I del Capo I della Sezione I abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
3Sezione I del Capo II del Titolo I abrogata da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Sezione I
 Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione
regionale dell'ambiente e di valutazione di impatto
ambientale
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Sezione II
 Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 120, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 7

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 7/2001
3Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 22, L. R. 13/2002
4Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 25/2005
5Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Sezione III
 Disposizioni in materia di parchi e foreste
Art. 9
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi
e foreste)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonché a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. >>.

2. 
( ABROGATO )
(2)
3. All'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << dal regolamento della riserva >> sono aggiunte le seguenti: << , ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, >>.
4. All'articolo 54, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: << m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). >>.
5. L'area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed è istituita quale riserva naturale regionale.
6.
All'articolo 79 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilità forestale sulle proprietà regionali;
c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro. >>.

7. 
( ABROGATO )
(1)
8. All'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera d), della legge regionale 10/1997, le parole << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79 comma 1, >> sono sostituite dalle parole: << Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, >>.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così sostituita: << Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale >>.
10. In via di interpretazione autentica, l'espressione << o loro delegati >> di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e l'espressione << o suo delegato >> di cui all'articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell'articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 42/1996, vanno intese non soltanto come possibilità di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o di impedimento, di delega temporanea da parte del Sindaco.
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. È istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio è perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della legge regionale 42/1996.
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la legge regionale 42/1996.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all'Amministrazione regionale ed assegnati all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali << e biotopi >> con le seguenti parole: << biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica >>.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall'Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 11
 (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
1.
All'articolo 3 bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31/12/2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilità forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitù per pubblica utilità. >>.

2.
All'articolo 3 ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie. >>.

3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(6)
9.
All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. >>.

Note:
1Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale.
Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996)
1.
All'articolo 27 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento. >>.

2.
L'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 56
 
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento. >>.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
4. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero << 68 >> è sostituito dal numero << 73 >> e l'inciso << 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >> è sostituito dall'inciso << 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >>.
5. Il regolamento di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sezione IV
 Altre disposizioni in materia di ambiente
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto)
1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.
1 bis. 
( ABROGATO )
2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.
3. 
( ABROGATO )
4.I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.
5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
Note:
1Le disposizioni del comma 3 hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 93, L. R. 4/2001
3Comma 3 abrogato da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 34, L. R. 1/2004
6Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 35, L. R. 1/2004
7Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
8Comma 4 sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
9Comma 1 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
11Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 40, L. R. 22/2010
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 26, L. R. 16/2016
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Sezione I
 Disposizioni in materia di impianti a fune
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Sezione II
 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di
servizi pubblici non di linea
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 22/2005
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 12/1999
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 12/1999
2Comma 2 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 12/1999
3Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 3, L. R. 12/1999
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996 in
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici
non di linea)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge. >>.

Sezione III
 Disposizioni in materia di trasporto ciclistico
Art. 32
 (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di
trasporto ciclistico)
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:
a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;
b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 8/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/1993.
Sezione IV
 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa
della benzina
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
Sezione V
 Altre disposizioni in materia di viabilità e trasporti
Art. 35
 (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998
in materia di contributi per il contenimento di emissioni
inquinanti dei mezzi di trasporto)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
<< 4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda. >>.

Art. 36
 (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della
legge regionale 22/1987 e dell'articolo 5 della legge
regionale 57/1991)
1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purché connesse con la realizzazione complessiva dell'opera.
Art. 37
 (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai
sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 31 della legge
regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale
57/1991, e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto
1984, n. 39 e successive modifiche)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda, purché afferiscano ad opere che per la loro complessità richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorché completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessità di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.
Art. 38
 (Partecipazione al capitale sociale di una società per
azioni per il rilancio dell'aeroporto << Duca Amedeo
d'Aosta >> di Gorizia)
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'aeroporto << Duca Amedeo D'Aosta >> di Gorizia.
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo D'Aosta>> di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 100, L. R. 2/2006
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera nn), L. R. 10/2012 . Delle partecipazioni della Regione alla società è autorizzata la cessione gratuita ai Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della medesima L.R. 10/2012. Sino alla conclusione della procedura e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle relative disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.
Art. 39
 (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Sezione I
 Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse
pubblico
Art. 44

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 1/2000
3Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 46
 (Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle
Province)
1. Nell'esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le Province, per mezzo delle rispettive Giunte ed in presenza di motivate ragioni, hanno la facoltà di confermare o revocare i benefici concessi ad Enti pubblici qualora questi ultimi - contravvenendo alle disposizioni dettate dalla legge regionale 46/1986 - abbiano per necessità realizzato, in tutto o in parte, lavori od opere diverse da quelle originariamente ammesse a contributo, o effettuato un utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso.
2. Nel caso di utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso, le Giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l'eventuale destinazione e modalità di utilizzo di dette economie.
3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Art. 47
 (Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o
di soggetti a prevalente partecipazione pubblica)
1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell'articolo 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali economie contributive è ammessa per le finalità di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 202 della legge regionale 5/1994.
2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 1 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.
3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l'esecuzione dei lavori, anche per l'acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.
4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.
Art. 48
 (Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in
occasione degli eventi giubilari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario in occasione degli eventi giubilari per il miglioramento delle condizioni di accoglienza.
2. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 è presentata all'Ufficio di piano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di un apposito programma degli interventi e di un preventivo di spesa. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il contributo predetto è concesso ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 851 (2.1.232.3.08.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 7 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 232 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 49
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8/1995 in
materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici
alle norme di sicurezza)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole << a Comuni e Province >> sono sostituite dalle parole << a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza >>.
2. All'articolo 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995 e modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22/1995, le parole << del Sindaco del Comune ovvero del Presidente della Provincia >> sono sostituite dalle parole << del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza >>.
3. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole << il Sindaco del Comune ovvero il Presidente della Provincia >> sono sostituite dalle parole << il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza >>.
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 51
 (Programma di metanizzazione della zona montana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.
1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori.
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
3Parole soppresse al comma 1 bis da art. 18, comma 10, L. R. 25/1999
4Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 18, comma 23, L. R. 13/2002
Sezione II
 Disposizioni in materia di centri storici e recupero
edilizio ed urbanistico
Art. 52
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/1983 in
materia di centri storici)
1. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo le parole << di Grado e di Sauris >> sono aggiunte le parole << nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo >> e dopo le parole << dei piani particolareggiati del Comune di Sauris >> sono aggiunte le parole << e del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno >>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione << nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo >>.
Art. 53
 (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di
sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il
recupero del quartiere di Panzano)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, sono aggiunte, alla fine, le parole << con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 >>.
2.
Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28/1995 sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 3
 (Destinazione della sovvenzione)
1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:
a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;
b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;
c) concessione di anticipazioni a privati per:
1) l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;
2) il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;
3) il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;
4) il risanamento di parti comuni dei fabbricati;
d) prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;
e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.
2. Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 4
 (Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato dal Comune in base al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1995.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 4 è quantificato con le modalità di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31/1995.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3. >>.

3.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28/1995 sono aggiunti i seguenti:
<< Art. 4 bis
 (Rientri)
1. Le somme ricavate dai rientri delle anticipazioni dai canoni di locazione e dalla cessione in proprietà degli alloggi, al netto delle spese generali e di amministrazione, sono destinate alle finalità della presente legge.
Art. 4 ter
 (Commissione consultiva)
1. Per l'attuazione della presente legge, il Comune si avvale della Commissione consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2. >>.

Sezione III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 70

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 19/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 79
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 10/1997 in
materia edilizia abitativa)
1. All'articolo 12, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole << per il riscaldamento >>, sono abrogate le parole << in edifici pubblici, ad uso pubblico e privato >>.
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 81
 (Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo)
1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la rinegoziazione ovvero l'anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo ne comportano la revoca dello stesso.
2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 93 bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993, si applicano anche agli interventi di edilizia convenzionata.
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 2 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999
3Comma 2 ter aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999
Sezione IV
 Disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica e di servitù militari
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 15/2004
3Comma 10 sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 12/2006
4Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 27, L. R. 12/2006
5Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Sezione I
 Disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo
principale. Soppressione del Registro degli imprenditori
agricoli
Art. 84
 (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di
imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del
Registro degli imprenditori agricoli)
1. I requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, si considerano soddisfatti qualora il soggetto risulti titolare di una posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
2. L'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituisce condizione per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria. Si prescinde dall'iscrizione nel Registro per gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché per quelli per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione stessa, di volta in volta beneficiari di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull'agricoltura eco-compatibile.
3. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai fini della certificazione della qualifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996 in modo da attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), alla quale possano accedere anche gli Uffici regionali.
4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996.
5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita IVA, purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996 entro due anni dalla richiesta degli incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.
6.
L'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU. >>.

7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6, è emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8.
L'articolo 13 della legge regionale 6/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Priorità per la concessione degli incentivi e
degli interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti. >>.

9. 
( ABROGATO )
(4)
10. Nei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996, sono abrogate le parole << A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 >>.
11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l'iscrizione all'Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi 1 e 4, tiene luogo dell'iscrizione medesima. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è abrogato.
12. Le domande di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, a suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i ricorsi pendenti avverso la cancellazione dall'Albo o dal Registro, s'intendono decadute per il venire meno dell'Albo e del Registro stessi.
13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996. In deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP decorre - ai fini dell'ottenimento dei contributi nel frattempo eventualmente richiesti - dalla data in cui i ricorrenti abbiano acquisito il possesso dei requisiti stessi.
14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall'ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89 della presente legge.
15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all'Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.
16. Le priorità introdotte con l'articolo 13 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, trovano attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di incentivi e di interventi economici in agricoltura.
17. Nel titolo della legge regionale 6/1996 le parole << Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
18. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6/1996 le parole << ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della legge regionale 6/1996 sono abrogati.
20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è così modificata: << Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli >>.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 35, L. R. 4/1999
2Parole soppresse al comma 16 da art. 6, comma 30, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 30, L. R. 4/2001
4Comma 9 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Sezione II
 Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 85
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/1996, sono aggiunte le parole << , nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia >>.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: << b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia. >>.
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3, L.R. 25/1996
Art. 87
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole << presso le Commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia >>.
Art. 88
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 >>.
2.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. >>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 >>.
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono abrogati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 89
 (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996
in materia di agriturismo)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a). >>.

Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
Art. 91
 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 25/1996 il secondo periodo è abrogato.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2. >>.

3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 92
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25/1996, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5. >>.

Art. 93
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25/1996 le parole << ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE >> sono abrogate.
Art. 94
 (Competenze amministrative in materia di agriturismo.
Integrazione all'articolo 170 della legge regionale 7/1988)
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 95
 (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori
agrituristici)
1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo.
Sezione III
 Altre disposizioni in materia di agricoltura
Art. 96
 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)
1. Al comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dopo le parole << il tempestivo avvio >>, sono aggiunte le parole << e lo svolgimento >>.
2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, è prorogato di tre anni.
4. Per l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 97
 (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 50/1993
in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici
cooperativi)
Art. 98
 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 16/1967
in materia di premi di allevamento)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata << Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata >>.
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 102
 (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi
di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale
44/1983)
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'Amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. È consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma l. L'approvazione produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 215/1933.
10. Il termine di cui all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 14 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 103
 (Modifica di disposizioni concernenti l'attività dell'ERSA)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere. >>.

3.
All'articolo 13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

4.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. >>.

5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 7/1990.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO
Sezione I
 Norme relative alla disciplina del commercio e del turismo
Art. 104
 (Competenza organica in materia di autorizzazioni)
1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l' articolo 51, commi 3 e 3 bis, della legge 142/1990, come rispettivamente modificato e aggiunto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 105
 (Norme in materia di commercio)
1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.
Sezione II
 Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e
di servizio
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 50, L. R. 13/2000
3Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 17 da art. 13, comma 52, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 8, L. R. 29/2005
7Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 107
 (Rinnovo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori
produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è autorizzata a rinnovare i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, a favore di imprese a cui veniva assegnato un contributo ai sensi della legge regionale 49/1978, e successivamente lo stesso veniva revocato in quanto le imprese beneficiarie operavano in un settore diverso da quello del commercio, al fine di assicurare continuità operativa.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l'anno 1998 a carico del capitolo 8293 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 >> e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l'anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.
Art. 108
 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali.
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'articolo 2 della legge regionale 36/1996, così come sostituito dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme contenute nei commi da 11 a 16 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 3/1998.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 36/96, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l'anno 1998 è elevato di pari importo.
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 6 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 109
 (Opzione tra i benefici di cui all'articolo 8 della legge
regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di
imprese commerciali e di servizi)
1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale 36/1996 è consentito di optare tra i benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 36/1996 e un contributo << una tantum >> della misura massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile.
2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuità dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione << Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
Art. 110
 (Applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 36/1996.
Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di
intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988)
1. Le imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d'investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 113
 (Contributo straordinario alla società per azioni Centro
commerciale all'ingrosso di Pordenone. Modifiche
all'articolo 11 della legge regionale 3/1998)
Sezione III
 Norme in materia di grande distribuzione
Art. 114

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 26, L. R. 13/2002
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 23, comma 8, L. R. 12/2003
Art. 115
 (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)
1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, è prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.
Art. 116

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 18/2003
2Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 29/2005 , per sopravvenuta nuova disciplina della materia.
Sezione IV
 Norme in materia di distribuzione dei carburanti
Art. 117
 (Disciplina regionale in materia di distribuzione
carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime
concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)
1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.
2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.
3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 18, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 54, L. R. 13/2000
Sezione V
 Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio
equo e solidale
Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 16/2004
Art. 119

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE,
ISTRUZIONE E CULTURA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.
Art. 122
 (Norme d'interpretazione autentica e procedurali in materia
di sanità e servizi socio-assistenziali)
1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed i segretari.
2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ove dovuta.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. Limitatamente all'anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, qualora le procedure di riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale siano concluse entro il 30 giugno 1998.
7. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, scade al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l'autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti.
9. La Giunta regionale determina, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.
10.
L'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata. >>.

11. All'articolo 1 della legge regionale 10/1997, il comma 20 è abrogato con effetto dal 10 gennaio 1997 limitatamente a quanto disposto con riguardo all'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e relativa autorizzazione di spesa a carico del capitolo 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 48/1996.
2Comma 4 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 48/1996.
3Comma 5 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 48/1996.
Art. 123
 (Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauro
a r.l. con sede in Maniago. Modifica all'articolo 13 della
legge regionale 10/1997)
1. All'articolo 13, comma 24, della legge regionale 10/1997, le parole << un contributo straordinario in misura non superiore al 50 per cento della spesa presunta >> sono sostituite dalle parole << un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta >>.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 124
 (Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela
e promozione della lingua e della cultura friulane)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(9)
3.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale 15/1996 è aggiunto il seguente:
<< Art. 11 bis
 (Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini. >>.

4.
L'articolo 13 della legge regionale 15/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Grafia ufficiale della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;
b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma << qu+vocale >>.
3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale. >>.

5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, già pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorità ai fini dell'ammissione ai benefici della legge regionale 15/1996.
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
(7)
9. All'articolo 19 della legge regionale 15/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) (ABROGATA);
b) al comma 2, lettera c) dopo le parole << corsi di informazione e aggiornamento >> sono aggiunte le parole << premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana >>; alla lettera d) del medesimo comma, dopo le parole << e traduzione di testi teatrali in lingua friulana >>, sono aggiunte le parole << premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana >>; dopo la parola << corali >> sono aggiunte le parole << e musicali >>; dopo la parola << diffusione >> sono aggiunte le parole << nonché per l'innovazione >>;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalità di cui al titolo VII della legge regionale 68/1981 per gli interventi di cui al comma 2, lettera d). >>.

(8)
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 11, la denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta della locuzione << alle scuole materne, >> dopo la locuzione << alle scuole dell'obbligo, >>.
13.
All'articolo 29 della legge regionale 15/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana. >>.

14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 13, la denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta delle parole << radiofonici o >> prima della parola << televisivi >>.
15. Il testo della legge regionale 15/1996, come modificato dal presente articolo, sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana << G. I. Ascoli >> un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società.
17. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario alla Società filologica friulana << "G.I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
Note:
1Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
2Comma 6 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
3Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
5Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
6Comma 10 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
7Comma 8 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
8Parole soppresse al comma 9 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
9Comma 2 abrogato da art. 33, comma 4, L. R. 29/2007
10Comma 11 abrogato da art. 33, comma 4, L. R. 29/2007
11Comma 1 abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011
Art. 125
 (Disposizioni in materia di enti teatrali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituenda Fondazione di diritto privato << Teatro lirico Giuseppe Verdi >>.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5349 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione << Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi" >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
3. All'articolo 16, comma 26, della legge regionale 3/1998, dopo le parole << nell'ambito della stagione di prosa 1997/98 >> è aggiunta la parola << anche >>.
Art. 126

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO, SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI,
INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 127
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli
Enti locali)
1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 31, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 17/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 49, L. R. 30/2007
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 18, L. R. 9/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 9/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 24/2009
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 10, L. R. 24/2009
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 28, L. R. 24/2009
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 22/2010
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 53 bis, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011
11Comma 1 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2011
12Comma 1 interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 12/2014
14Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 20/2015
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 37, L. R. 4/1999
2Parole sostituite al comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 9/1999
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 60, comma 2, L. R. 9/1999
4Comma 5 sostituito da art. 60, comma 3, L. R. 9/1999
5Comma 9 bis aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
6Comma 9 ter aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
7Parole sostituite al comma 9 bis da art. 16, comma 4, L. R. 13/2000
8Integrata la disciplina del comma 9 ter da art. 16, comma 5, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009
9Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 6, L. R. 2/2001
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
12Parole aggiunte al comma 8 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
13Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
14Parole sostituite al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
15Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 20, L. R. 1/2005
16Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 8/2005
17Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/2005
18Integrata la disciplina del comma 9 bis da art. 13, comma 26, L. R. 24/2009
19Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 129
 (Integrazione dell'articolo 151 della legge regionale
53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale
regionale)
1.
All'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave. >>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Art. 130
 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente
nazionale per le Tre Venezie)
1.
All'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento. >>.

Art. 131
 (Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali
pubblici)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per le procedure espletate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell'atto ricognitivo, con le modalità parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 132
 (Cessione alloggi del disciolto ENLRP)
1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999.
3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.
4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.
5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Salva l'applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982.
8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.
9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.
10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento.
11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP).
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 9/1999
3Comma 12 bis aggiunto da art. 64, comma 3, L. R. 9/1999
Art. 133
 (Alienazione a favore dell'ERDISU di Udine dell'immobile
Casa dello studente dell'EFA)
1. L'Ente friulano di assistenza (EFA) è autorizzato ad alienare all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine (ERDISU) l'immobile denominato Casa dello studente, sito in Udine, Viale Ungheria 43, già oggetto di contribuzioni regionali ai sensi delle leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 67 della legge regionale 47/1991.
2. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui al comma 1 è trasferito in capo al soggetto acquirente.
3. Sono revocati i contributi concessi all'EFA ai sensi delle norme di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla data di esecutività dell'atto di compravendita.
4. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l'ERDISU di Udine acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità, anche tenendo conto dell'importo dei contributi regionali precedentemente erogati al soggetto venditore.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI E
INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA
Art. 134
 (Norme in materia di società finanziarie regionali)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, la lettera a), come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituita dalla seguente:
<< a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:
1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;
3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale; >>.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, alla lettera b), come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, le parole << mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche >> sono sostituite dalle parole << mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o >>.
3. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente:
<< c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:
1) di consulenza aziendale;
2) di formazione imprenditoriale;
3) di consulenza finanziaria;
4) di assistenza per scambi in compensazione;
5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;
6) di assistenza per la crescita della nuova impresa. >>.

4.
All'articolo 1 della legge regionale 18/1966, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. >>.

5. All'articolo 2, primo comma, della legge 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente: << c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale; >>.
6. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera e), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:
<< e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono; >>.

7. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera f), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:
<< f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992; >>.

8.
All'articolo 2 della legge regionale 18/1966, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 8/1993, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
<< In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nel capitale delle società di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo primo comma, lettera a). >>.

9. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18/1966, le parole << L'obbligo di smobilizzo >> sono sostituite dalle parole << Il limite decennale >>.
10. All'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 al primo comma, le parole da << Tale fondo >> a << in particolare: >>, sono sostituite dalle seguenti << Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare: >>.
11. All'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 22/1975, le parole << dell'Est europeo, >> sono sostituite dalle parole << diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, >>.
13.
All'articolo 1 della legge regionale 22/1975, il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. >>.

14.
All'articolo 1 della legge regionale 22/1975, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
<< La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso. >>.

15.
All'articolo 1 della legge 22/1975, il quarto comma è sostituito dal seguente:
<< Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima. >>.

16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validità fino alla conclusione o all'estinzione degli stessi.
17. Al fine di assicurare la più ampia capacità e flessibilità operativa della Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA, il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/1975 può essere utilizzato per aumenti di capitale della Società stessa.
18. Per le finalità di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere, in qualità di azionista di maggioranza della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, la convocazione di un'assemblea straordinaria della società, affinché, mediante utilizzo dello speciale fondo di dotazione di cui al comma 1, il capitale stesso sia aumentato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, fino all'importo di lire 60 miliardi, da destinare per lire 10 miliardi alla costituzione presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo-Friulia-Lis SpA di mezzi finanziari da utilizzare attraverso forme di collaborazione con la Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA per:
a) la prestazione di garanzie alle attività di investimento e finanziamento riguardanti l'area balcanica;
b) la prestazione di garanzie a copertura dei rischi connessi alle esportazioni verso i Paesi dell'area balcanica;
c) la partecipazione ad iniziative finalizzate a finanziare o garantire investimenti e/o accordi di collaborazione industriali o commerciali nell'area balcanica.
18 bis. Le forme di collaborazione di cui al comma 18 sono realizzate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra la Friulia-Lis SpA e la Finest SpA per la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo all'attivazione da parte della Finest stessa dello sportello unico per l'internazionalizzazione in funzione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 medesimo.
19. L'operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, funzionale all'efficace svolgimento delle attività individuate dal presente articolo.
20. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole << e dalle Società finanziarie a partecipazione regionale; >> sono sostituite dalle parole << e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime; >>.
21.
L'articolo 4 della legge regionale 31/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale. >>.

22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacità operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la fusione tra la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo Società per Azioni - Friulia Lis SpA e la Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest'ultima.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarietà e sinergia necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla Finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attività stesse sono preordinate.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
3Parole sostituite al comma 18 da art. 8, comma 18, L. R. 4/2001
4Comma 18 bis aggiunto da art. 8, comma 19, L. R. 4/2001
5Integrata la disciplina del comma 18 da art. 9, comma 5, L. R. 3/2002
Art. 135
 (Finanziamento al Centro di informazione e documentazione
dell'INCE)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 470 milioni per l'anno 1998.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1142 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l'anno 1998.
3. All'onere di lire 470 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 136

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 136, abrogata da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 137
 (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20
giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro
successive modificazioni ed integrazioni)
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non sia possibile rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco può disporre nondimeno la chiusura amministrativa del procedimento contributivo qualora il richiedente abbia ricevuto dal Comune somme a titolo risarcitorio per la non corretta esecuzione dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è liquidato in via definitiva per l'importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. I Comuni possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché gli stessi abbiano già formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.
5. Le spese per l'acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonché quelle per i lavori necessari per destinarli all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano già presentato alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 ter - come aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - e dell'articolo 14 della legge regionale 30/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini stabiliti dall'articolo 15 della legge regionale 40/1996.
6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine ad edifici la cui schedatura sia frutto di un errore tecnico dovuto ad una parziale individuazione del complesso edilizio, sono annullati e per l'effetto la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.
8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma 7, sono fissati in sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.
9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge nei termini decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 35/1979 e 47 della legge regionale 50/1990, in ordine ad edifici già fatti oggetto di analoghi provvedimenti.
10. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 30/1977, sulla base delle domande indicate al comma 9.
11. All'articolo 12 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è abrogato il sesto comma.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. All'articolo 27, comma 12 bis, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. >>.
14. All'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, al comma 1 le parole << e sono cedute >> sono sostituite dalle seguenti: << il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà >>.
15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.
16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.
17. L'autorizzazione prevista dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 40/1996, può essere rilasciata, con le modalità ivi indicate, anche nei casi in cui risulti sia già stata avviata, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 40/1996, un'attività produttiva diversa da quella originaria, anche esercitata sotto una diversa impresa.
18. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 37/1993, le parole << a soggetti residenti privi di alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente >>.
19. All'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 40/1996, le parole << ritenuta urgente ed indilazionabile per la ricostruzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >> sono sostituite dalle parole: << ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
21. Le risorse finanziarie assegnate ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, anche solo per concorrere al finanziamento della spesa di interventi di interesse comune realizzati da altri soggetti pubblici sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall' articolo 17 della legge 127/1997, e dell' articolo 10 della legge regionale 10/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
22. I progetti esecutivi delle opere di ricostruzione presentati nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 62 della legge regionale 40/1996, possono essere ripresentati nei termini all'uopo fissati dal Sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda motivata degli interessati.
23. Al comma 12 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come introdotto dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, in fine, è aggiunto il seguente periodo: << Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari. >>.
24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e la ricostruzione delle case canoniche ed uffici di ministero pastorale, danneggiate, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici del 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite con formale provvedimento amministrativo, sono proseguibili ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data.
25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall'istruttoria condotta sulle domande stesse.
27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
28. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 36/1985, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 25/1978 e 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, la domanda di cui al comma 28 può essere presentata dal successore dell'istante deceduto.
30. Per le fattispecie di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge regionale 53/1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 è fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della legge regionale 30/1977 e della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, fermo restando l'accoglimento delle domande e la determinazione dei contributi in base alle leggi regionali richiamate nelle rispettive domande di intervento, le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo unitario, la concessione e l'erogazione dei contributi sono ricondotte nell'ambito della legge regionale 30/1988, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
34. A tal fine le domande di intervento sono collocate nella stessa posizione di graduatoria, anche in deroga ai criteri fissati dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 50/1990, con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento.
35. Sulla base del programma degli interventi, la Segreteria Generale Straordinaria comunica al Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 30/1988, sia la quota finanziaria a carico delle risorse della legge regionale 30/1988, sia quella a carico dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.
36. L'invito del Sindaco a presentare il progetto esecutivo unitario, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, è rivolto contestualmente a tutti i richiedenti l'intervento di recupero e consolidamento antisismico dell'edificio.
37. 
( ABROGATO )
(8)
38. Fatte salve le competenze della Commissione edilizia comunale e della Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, il progetto esecutivo è approvato in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sia agli effetti della legge regionale 30/1977, sia a quelli della legge regionale 30/1988.
39. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i contributi in conto capitale per le unità immobiliari comprese nell'edificio sono concessi con provvedimenti contestuali del Sindaco con spesa a carico delle risorse della legge regionale 30/1988 e, rispettivamente, dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.
40. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità della legge regionale 30/1988.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 33, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2005
7Derogata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 73, L. R. 22/2007
8Comma 37 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 138
 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976)
1. All'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, come modificato dall'articolo 193 della legge regionale 5/1994, è aggiunto il seguente periodo: << ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale. >>.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal DPGR 8 aprile 1987, n. 2289/SGS.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 45/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori, nei limiti di costo stabiliti dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n.2281/SGS e 30 settembre 1996, n. 2874/SGS.
6. In via di interpretazione autentica, l'indennità di occupazione prevista dall'articolo 78, comma 5, della legge regionale 26/1988, riguarda tutti i periodi anteriori fino alla data del trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.
7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 30/1988, con le modalità ivi previste, anche per opere diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purché si tratti di interventi volti a garantire l'integrale recupero strutturale e la completa funzionalità di opere ed impianti pubblici già finanziati in base alla legge regionale 63/1977.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
9. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli in annualità costanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 50/1990, corredate della documentazione ivi prescritta, sono presentate al Comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.
10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente alle domande in relazione alle quali, alla predetta data, sia stato notificato l'avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l'avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data.
12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le nuove graduatorie sono approvate dal Comune ed inviate alla Segreteria Generale Straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande.
14. L'Amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validità annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11.
15. Ad esaurimento delle graduatorie già formate, l'Amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.
17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
21. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici. >>.
22. I crediti dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 56 della legge regionale 40/1996, per il cui recupero sia stata intentata dai Sindaci dei Comuni terremotati azione giudiziale, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono annullati, in tutto o in parte, con decreto del Sindaco-Funzionario delegato, qualora risulti che il convenuto abbia comunque utilizzato il contributo in lavori di riparazione o di ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto dagli eventi sismici.
23.
All'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale dell'80 per cento. >>.

24. All'articolo 115, comma 1, della legge regionale 50/1990, le parole << e dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 >>, sono sostituite dalle parole: << dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, >>; e dopo le parole << attestante la rispondenza dell'impianto >> sono aggiunte le parole: << o dell'intervento >>.
25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge, in conformità all'articolo 115 della citata legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 24, sono fatte valide a tutti gli effetti.
26. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall'esperimento di procedure arbitrali iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non definite nel giudizio, che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
27. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 37/1993, sono estese alle spese ivi previste sostenute dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 37/1993 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 
( ABROGATO )
(1)
30. All'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 40/1996, le parole << dall'articolo 46 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni >>, sono sostituite dalle parole << dai capi I e III del titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni >>.
31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.
32. All'articolo 10, comma 6, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine. >>.
33. A parziale modifica del disposto di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 40/1996, e con effetto dall'1 gennaio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni, fino al 31 dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8/1996, con le modalità ivi previste, al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati dall'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 57/1983.
34. 
( ABROGATO )
(8)
35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai Comuni da parte della Regione è riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.
36. Al comma 5 degli articoli 10 e 11 della legge regionale 40/1996, è aggiunto il seguente periodo: << Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni. >>.
37. La disposizione di cui al comma 36 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.
38. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale. >>.
39. L'articolo 14 della legge regionale 40/1996, è così modificato:
a) al comma 2, sono abrogate le parole << Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, >>;
b) al comma 5, le parole << Gli interventi di cui al comma 2, nonché i maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione >>, sono sostituite dalle parole << I maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1 >>.
40. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 40/1996, sono abrogate le parole << con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento finanziata in base a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici. >>.
41.
All'articolo 37 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.

42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 40/1996, come aggiunto dal comma 41 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 68, comma 1, della legge regionale 40/1996, anche interventi di ricostruzione di parti di edificio demolite, nonché la sistemazione di aree di pertinenza urbanistica funzionali alla nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato << ex albergo Savoia >>.
44. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 104 della legge regionale 50/1990, qualora lo stato degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e di pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta dei materiali, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere ogni intervento idoneo a garantire l'abitabilità degli edifici e la sicurezza degli impianti.
45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990.
46. 
( ABROGATO )
(2)
47. 
( ABROGATO )
(3)
48. 
( ABROGATO )
(4)
49. 
( ABROGATO )
(5)
50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 50 della legge regionale 50/1990, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 48/1991 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 50/1990 presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
52. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
Note:
1Comma 29 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Comma 46 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
3Comma 47 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
4Comma 48 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
5Comma 49 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 58, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 33 da art. 5, comma 75, L. R. 1/2003
8Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Integrata la disciplina del comma 9 da art. 4, comma 1, L. R. 27/2012
Art. 139
 (Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate del
Friuli)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(8)
7. 
( ABROGATO )
(9)
8. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, in deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo a tutti gli effetti del certificato di abitabilità o agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico- edilizie.
9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
10. Limitatamente agli interventi edilizi ed infrastrutturali eseguiti direttamente dalla Segreteria Generale Straordinaria su richiesta dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie contributive eventualmente conseguite durante l'esecuzione dei lavori di un lotto di appalto per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d'appalto di una medesima opera.
11. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.
12. In via di interpretazione autentica, gli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 47, secondo comma, lettera d), della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, e possono essere assegnati o alienati in conformità alle clausole del contratto di donazione.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 trovano applicazione per i rendiconti dei funzionari delegati relativi agli esercizi finanziari trascorsi e sino all'esercizio 1991.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.
17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.
18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
20. Per gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8732 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.
23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant'Antonio da Padova dell'Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant'Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.
30. Per le finalità del comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari al completamento funzionale dell'edificio denominato << ex casa Gerometta >>, già assistito dai benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a fini istituzionali.
34. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento necessario per realizzare in Comune di Maniago, anche per lotti funzionali, un edificio scolastico da adibire a sede dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato << Zanussi >> di lire 6.000 milioni e un finanziamento di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie all'adeguamento e al miglioramento ai fini della sicurezza, anche mediante accordi di programma, della viabilità di accesso alla Val Tramontina, con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.
35. 
( ABROGATO )
36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Lusevera per la realizzazione della nuova accessibilità in sicurezza e delle connesse opere di consolidamento per l'ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.
39. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 38 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per l'intervento di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione << Comunità di Rinascita >>, con sede a Tolmezzo, un finanziamento per il ripristino e l'adeguamento impiantistico e funzionale della sede della Comunità sita in Tolmezzo e destinata a finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.
43. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 42 è presentata al Comune di Tolmezzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. La concessione del finanziamento di cui al comma 42 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
45. Per le finalità di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 42, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
47. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a carico del capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un finanziamento di lire 350 milioni per il riattamento, l'ampliamento e la riqualificazione funzionale di un edificio comunale destinato a finalità museali, già fatto oggetto dei benefici previsti dalla legge regionale 63/1977.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Per l'intervento di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone i finanziamenti necessari per il completamento del Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.
53. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 52, la Comunità montana presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Per i finanziamenti di cui al comma 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del presidente della Comunità montana Valli del Natisone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento di lire 2.000 milioni per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e completamento delle mura di cinta medievali del centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno del fossato, danneggiate dagli eventi sismici del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione dei siti attigui al compendio storico-murario.
57. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 56 il Comune di Venzone presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per gli interventi di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina i finanziamenti necessari per la ristrutturazione, il miglioramento, l'adattamento e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della scuola media, allo scopo di dotare il complesso scolastico di un adeguato servizio di refezione-mensa, nonché di una nuova palestra idonea a soddisfare esigenze di carattere comprensoriale.
61. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 60, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per i finanziamenti di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.
65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
66. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
67. Per gli interventi di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8734 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile >> e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l'anno 1998.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Comune di Nimis un finanziamento di lire 1.200 milioni per la bonifica di aree artigianali-industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonché per la realizzazione, sulla aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
70. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 69, la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per il finanziamento di cui al comma 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del Comune di Nimis, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico al capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
73. Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34, 35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
76. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
77. Per gli interventi di cui al comma 74, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8735 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 24, L. R. 2/2000
2Comma 13 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3Comma 14 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4Comma 1 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
6Comma 4 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
7Comma 5 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
8Comma 6 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
9Comma 7 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
10Comma 35 abrogato da art. 5, comma 105, L. R. 1/2007
11Comma 69 interpretato da art. 4, comma 14, L. R. 9/2008
Art. 140
 (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il
completamento della ricostruzione delle zone terremotate)
1. Nell'ambito del processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria Generale Straordinaria, è autorizzata a finanziare le Comunità montane, la Comunità collinare e i Consorzi di sviluppo industriale per la costruzione, l'acquisto e l'eventuale ripristino, miglioramento e adattamento di immobili da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con DPGR 0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello dei Comuni classificati danneggiati con il medesimo provvedimento purché ricompresi, anche in parte, nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti necessari per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.
5. Le domande di finanziamento di cui al comma 4 sono presentate dai Comuni interessati alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un preventivo di spesa.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
7. Per gli interventi di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
9. Per il completamento del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 10 contributi annui costanti per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse destinazioni di immobili già adibiti ad attività ricreative o culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ripristinata l'attività preesistente.
10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9 i Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 12.
12. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 9, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
13. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.
15. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
16. Al fine di completare il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi 17 e 18 per il recupero totale o parziale di immobili fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico ai sensi della legge 1089/1939, nei quali, alla data degli eventi sismici, risultavano in atto destinazioni ad uso abitativo o produttivo, ancorché non esclusive, anche se utilizzati da terzi purché ubicati nei Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato effettuato l'intervento di recupero. Nell'ambito dell'intervento di recupero possono essere effettuati anche gli interventi indicati dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 3/1998.
17. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 16 i proprietari degli immobili che realizzino, nell'ambito dell'intervento di recupero, il ripristino delle destinazioni abitative o produttive e degli altri spazi eccedenti tali destinazioni, da utilizzare dal Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.
18. I contributi di cui al comma 16 possono essere altresì concessi ai Comuni che acquistano in proprietà tali immobili per destinarli a finalità istituzionali, culturali, sociali o ricreative. A tal fine dovrà essere predisposta un'apposita relazione, da allegare alla domanda di contributo, che illustri compiutamente le destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.
19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 16 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare e da un preventivo di spesa.
20. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un apposito accordo di programma sottoscritto anche dall'eventuale soggetto gestore e che preveda finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.
21. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento dell'importo dell'intervento di recupero di cui al comma 16 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso. Nell'ipotesi di cui al comma 18 essa comprende altresì l'onere per l'acquisto dell'immobile.
22. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi di intervento nelle zone terremotate.
23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni.
25. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 24 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
26. Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ancorché l'insorgenza, in corso d'opera, di eventi dannosi accidentali abbia determinato l'impossibilità di recupero degli edifici medesimi.
27. Per gli edifici considerati al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire il raggiungimento della completa funzionalità degli edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.
28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi di cui al comma 27 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per i maggiori oneri previsti dal comma 27, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche, istituito nell'ambito del Museo della Terra di Venzone.
31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva dell'iniziativa nonché di un preventivo di spesa.
32. Per la sovvenzione di cui al comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni al Circolo Culturale << Pradis Grotte >> per l'allestimento dell'edificio destinato ad attività museali e culturali site in località.
34. Per conseguire la sovvenzione di cui al comma 33, l'Associazione interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.
35. Per l'erogazione della sovvenzione di cui al comma 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo.
36. Per l'intervento di cui al comma 33 trova applicazione, per quanto compatibile, il Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
37. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
38. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8736 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI - con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
39. Per gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9, 16 e 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi emergenti nel processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, in un quadro multilaterale che raccordi le competenze del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni locali e dello Stato, è istituita la Consulta per i problemi della ricostruzione con il compito di formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali della Regione per un'efficace azione legislativa ed amministrativa volta a dare definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.
41. La Consulta è organismo del Consiglio regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco 4 e presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato del processo di completamento della ricostruzione delle zone terremotate.
42. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della Commissione permanente competente in materia del Consiglio regionale, in qualità di Presidente;
b) dall'Assessore delegato alla ricostruzione;
c) dal Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
e) da un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
f) da tre rappresentanti dell' Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato;
43. Il Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato può essere delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.
44. Partecipano ai lavori della Consulta il Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente del Servizio Affari Generali e della consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.
45. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.
46. Con provvedimento di convocazione della Consulta, possono essere di volta in volta invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e funzionari competenti, i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni regionali, i Sindaci dei Comuni terremotati, i Presidenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali della Regione, nonché esperti esterni all'Amministrazione regionale i quali, per la specifica competenza posseduta, possono portare un utile contributo ai lavori della Consulta.
47. La Consulta è convocata su .iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
48. La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
49. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
50. Ai componenti esterni appartenenti alle categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
52. Le domande di finanziamento eventualmente presentate oltre i termini di legge fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli enti pubblici diversi dai Comuni per la realizzazione di opere ed impianti pubblici nelle zone terremotate, sono fatte salve agli effetti del conseguimento dei relativi benefici, anche in deroga all'ordine delle competenze derivanti dalla classifica delle opere ed impianti pubblici medesimi.
53. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988 a favore di soggetti che, muniti di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato solamente la nuda proprietà dell'alloggio danneggiato dagli eventi sismici, anziché la proprietà piena ed esclusiva.
54. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 53, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
56. Le domande di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 40/1996, pervenute in ritardo alla Segreteria Generale Straordinaria per il tramite del Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi, purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.
57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, fermo restando ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.
58. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dai soggetti interessati o dai Comuni in seguito a delega dei soggetti stessi, su aree a questi assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, in seguito alla cessione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite, ancorché all'origine le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei soggetti privati in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione.
59. Le assegnazioni di finanziamento disposte a domanda di parte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del programma annuale adottato nelle forme di legge, possono essere confermate dalla Segreteria Generale Straordinaria sulla base dell'acquisizione successiva del programma sopra indicato.
60. I Comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano dovuto effettuare interventi di rifacimento del manto di copertura degli edifici ricostruiti negli ambiti unitari o su delega degli interessati, a causa di carenze progettuali o costruttive evidenziatesi in occasione di condizioni atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso delle relative spese presentando alla Segreteria Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione giustificativa.
61. Per le spese di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
63. Non si fa luogo alla revoca dei finanziamenti erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 50/1990, in favore di cooperative edilizie a proprietà divisa che si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa, ancorché alla predetta data gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o non si siano potuti assegnare ai soci prenotatari in conformità all'oggetto sociale.
64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie indicate al comma 63, che risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori hanno facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall'articolo 72 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
65. Per gli alloggi rimasti inultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all'articolo 71 della legge regionale 63/1977, sono riconosciuti, in via definitiva, per l'importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative edilizie fino alla predetta data e le quote di finanziamento non ancora corrisposte alla data medesima sono revocate dalla Segreteria Generale Straordinaria.
66. In deroga ai divieti posti dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, i commissari liquidatori delle cooperative edilizie sono autorizzati ad alienare gli alloggi realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge regionale 63/1977, ancorché non ultimati.
67. In luogo delle anticipazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori per causa di morte, al di fuori dei casi indicati al comma 68, contributi in conto capitale di importo pari a lire 25 milioni per alloggio, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale.
68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 52/1988, come modificata dalla legge regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l'ammontare delle somme effettivamente erogate a ciascun socio. L'importo complessivo delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto degli interessi eventualmente corrisposti per ritardato pagamento, sono computate in aumento del contributo previsto dal comma 70.
69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 52/1988.
70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l'acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell'attivo di liquidazione.
71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.
72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell'ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfetario dei lavori di ultimazione.
73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:
a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale di cui all'articolo l della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 48/1991;
b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).
(3)
74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un'unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.
76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.
77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell'alloggio cooperativo inserito nell'attivo di liquidazione.
78. Il contributo previsto dal comma 67, nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma 68 dell'importo complessivo, delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi, anche cumulativamente, dalla Segreteria Generale Straordinaria, dietro presentazione dell'atto di acquisto dell'alloggio e di una dichiarazione rilasciata dai commissari liquidatori attestante l'entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi 71 e 72. L'erogazione dei medesimi contributi è disposta in un'unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo le seguenti modalità:
a) in ragione dell'ottanta per cento del contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
b) per la parte residua, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità.
79. L'acquisto del diritto di proprietà degli alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti dell'assegnazione e dispiega altresì efficacia sanante nei confronti dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.
79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati.
79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78.
80. Trovano applicazione nei confronti dei beneficiari dei contributi del presente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 48/1991. I divieti quinquennali ivi previsti decorrono dalla data del decreto di concessione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e dalla data del rilascio del predetto certificato per gli alloggi non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
81. Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata con la sostituzione della parola << Anticipazioni >> con la parola << Contributi >> e l'aggiunta in fine, dopo la parola << liquidazione >>, della locuzione << ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse >>.
82. Per le finalità previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 63/1983, nonché per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 63/1977, è autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
83. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, della legge regionale 40/1996, nonché per le finalità previste dal comma 33 dell'articolo 138, è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento per il completamento dei lavori di recupero dell'immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.
85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Per l'intervento di cui al comma 84, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
87. Per l'istruttoria delle domande, la concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 84, trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977.
88. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è aumentato di pari importo per l'anno 1998.
89. Per le finalità previste dagli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, come integrati dai commi 1 e 52, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.
91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
93. Per l'intervento di cui al comma 90, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8737 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998.
95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente Titolo, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, si provvede:
a) per lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8657 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
b) per lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14;
d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 12.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 4, comma 100, L. R. 1/2004
2Derogata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 136, L. R. 1/2005
3Derogata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
4Integrata la disciplina del comma 76 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
5Comma 79 bis aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
6Comma 79 ter aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
7Comma 79 quater aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
TITOLO VI
 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE
Art. 141
 (Sospensione dell'efficacia)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 106, sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/1999