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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  21-12-1986
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Art. 18



Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del medio Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di età, purché fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purché in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.
A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonché i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons, della provincia di Gorizia, riserveranno, nel quadriennio 1 gennaio 1983-31 dicembre 1986, il 50 per cento dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1932, abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco, previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.
Gli idonei che, su designazione della commissione regionale, saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e, ai fini assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.
Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato, per gli idonei, fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1986.
((4))

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo, gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare, entro il 31 dicembre 1982, la propria dotazione organica con apposita, motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.
Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che il termine posto dal quarto comma del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1988.