Art.   1
        
       
        
        
        
          1.    In  considerazione dei maggiori costi per  oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti  dalle leggi   regionali  di  intervento  nelle  zone  terremotate, conseguenti  alla  cessazione del  beneficio  dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'
articolo 40  del decreto  legge  18 settembre 1976, n.  648, convertito,  con modificazioni,  dalla  
legge 30  ottobre  1976,  n.  730,  e successive   modificazioni   ed   integrazioni,   la   spesa ammissibile  a contributo è incrementata della  percentuale del quattro per cento.
 
        
        
        
          2.    L'aliquota percentuale indicata al  comma  1  è applicata:
a)    al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,  e  loro successive modifiche ed integrazioni,  per  gli alloggi  e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;
b)    all'importo  dei  lavori,  come  risultante  dal progetto  approvato, nel caso di opere di riparazione  e  di consolidamento  antisismico  degli  edifici  assistite   dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno  1977,  n.  30,  e 13 maggio  1988,  n.  30,  e  loro successive modificazioni ed integrazioni;
c)    all'importo  dei  lavori,  come  risultante  dal progetto   approvato,  nel  caso  di  opere  assistite   dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre   1980,   n.   45,  e  successive   modifiche   ed integrazioni,   relative   al  consolidamento,   ripristino, ricostruzione  e  nuova  costruzione  di  muri  di  sostegno finalizzati  alla  riparazione o  alla  ricostruzione  degli edifici;
d)    all'importo  dei  lavori,  come  risultante  dal progetto   approvato,  nel  caso  di  opere  assistite   dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge  regionale 2  maggio 1988, n.  26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990,   n.   50,   e   loro  successive   modificazioni   ed integrazioni,  intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua  dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle  leggi  regionali 30/1977 e 63/1977 e loro  successive modificazioni ed integrazioni.
 
        
        
        
          3.   L'incremento contributivo previsto dal comma 1 è riconosciuto limitatamente:
a)  ai  soggetti  titolari  dei   contributi  previsti dall'articolo  15,  primo  comma, lettera  a),  della  legge regionale    30/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni;
b)  ai  soggetti  titolari dei contributi previsti dal capo  III della legge regionale 30/1977 purché essi stessi, o i loro danti causa, occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;
c)  ai  soggetti  titolari   dei  contributi  previsti dall'articolo 46 della legge regionale 63/1977 e  successive modificazioni ed integrazioni;
d)  ai soggetti titolari dei contributi previsti dalla legge regionale 30/1988;
e)  ai  soggetti  titolari   dei  contributi  previsti dall'articolo 18 della legge regionale 45/1980 e  successive modifiche ed integrazioni, purché finalizzati a riparare  o a  ricostruire  edifici assistiti dai contributi  richiamati alle lettere a), b) e c);
f)  ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli  30 della legge regionale 26/1988 e 81 della  legge regionale   50/1990  e  loro  successive  modificazioni   ed integrazioni, purché finalizzati ad eliminare  fenomeni  di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o  ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).
 
        
        
        
          4.   I contributi concessi anteriormente alla data  di entrata  in  vigore  della presente  legge  ai  sensi  delle disposizioni   richiamate  al   comma   3   possono   essere rideterminati applicando la maggiorazione prevista dal comma 1,  su domanda da presentarsi all'autorità concedente entro centoventi   giorni  dalla  predetta  data,  a  favore   dei beneficiari  che alla medesima data abbiano in corso  lavori non  assistiti  dal beneficio dell'esenzione  IVA  in  forza dell'
articolo  2  terdecies del decreto legge  30  settembre 1994, n.  564, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 1994, n.  656.
 
        
        
        
          5.    Le  disposizioni del presente  articolo  non  si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA  dovuta per   l'esecuzione  dei  relativi  lavori  deve   intendersi compresa,   in   via  di  interpretazione   autentica,   nel contributo.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano soltanto  nei  casi  in  cui,  attraverso  l'intervento   di riparazione   attuato,   non   sia   stata   conseguita   la ricettività abitativa minima secondo le previsioni  di  cui al DPGR 5 agosto 1977, n.  16l5/Pres.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        
          1.    Sono fatti salvi i benefici contributivi di  cui all'
articolo  19  della legge regionale 2/1982,  così  come sostituito  dall'
articolo 43 della legge regionale  26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi,  in  tempo  utile  e  per  atto  tra  vivi,   la proprietà  piena  ed  esclusiva di un alloggio  danneggiato dagli  eventi  sismici,  già  posseduto  precedentemente  a titolo    di   usufrutto   parziale,   sempreché   l'unità immobiliare  dopo  l'intervento  venga  utilizzata  per   il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.
 
        
        
        
          2.    Il  disposto  di cui al comma 1  trova  altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato  concesso un contributo ai sensi della 
legge regionale 30/1977, non superiore a lire 6 milioni.
 
        
        
        
          3.    Il beneficio contributivo riconosciuto ai  sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        
          1.    Sono fatti validi, agli effetti contributivi,  i provvedimenti  di  concessione dei contributi  eventualmente disposti  ai  sensi  della  
legge regionale  30/1977,  prima dell'entrata  in vigore della presente legge, in  favore  di soggetti  non più titolari dell'immobile danneggiato  dagli eventi  sismici  per  averlo alienato, successivamente  alla data  del  6 maggio 1976, in favore di uno o più  familiari conviventi,   ovvero   in   favore   di   soggetti    legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        
          1.    I  provvedimenti di spesa eventualmente  assunti prima  dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore  di acquirenti  'mortis  causa'  di  edifici  danneggiati  dagli eventi  sismici destinati ad uso di abitazione,  sono  fatti salvi a tutti gli effetti.
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
       
        
        
        
          1.    L'importo delle penali per ritardata  esecuzione dei lavori, eventualmente trattenuto sui corrispettivi delle imprese   esecutrici  degli  interventi  edilizi  finanziati mediante  aperture di credito tratte sui capitoli  di  spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, è versato al  Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        
          1.   La Segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti Servizi:
a)   Servizio degli affari amministrativi e contabili;
b)   Servizio degli affari generali e della consulenza;
c)   Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.
 
        
        
        
          2.    Il  Servizio  degli  affari  amministrativi   e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi  e contabili   di   competenza   della   Segreteria    generale straordinaria  fornendo  altresì il  relativo  supporto  ai Servizi ad indirizzo tecnico, ed in particolare esercita  le competenze  indicate dall'articolo 3, comma 1,  lettere  a), b),  c),  d),  f), g) e q) della 
legge regionale  13  luglio 1990, n.  31 e successive modifiche ed integrazioni.
 
        
        
        
          3.    Il  Servizio  degli  affari  generali  e  della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo  3, comma 1, lettere e), h) e p) della 
legge regionale 31/1990 e successive   modifiche   ed  integrazioni;   cura   altresì l'elaborazione  dei  testi normativi di iniziativa  giuntale nelle   materie  di  competenza  della  Segreteria  generale straordinaria,  l'aggiornamento  della  raccolta  dei  testi normativi  sulla ricostruzione, la trattazione degli  affari contenziosi  in  collegamento con  l'Ufficio  legislativo  e legale  della Presidenza della Giunta regionale, l'attività di  riscontro  ai  rilievi  degli organi  di  controllo  sui provvedimenti   amministrativi  della  Segreteria   generale straordinaria  in  collegamento con i Servizi  competenti  e fornisce  altresì  il supporto giuridico-amministrativo  ai diversi  Servizi della Segreteria generale straordinaria  al fine  di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede  inoltre alla trattazione degli affari  concernenti il  personale, l'organizzazione interna, i servizi  generali ed i servizi di economato.
 
        
        
        
          4.     Il  Servizio  degli  interventi  diretti,  dei contratti  e degli affari tecnici cura gli adempimenti  già facenti    capo   alla   contabilità   speciale   soppressa dall'
articolo 5 della legge regionale 14 febbraio  1995,  n. 10,  nonché  quelli di carattere tecnico  della  Segreteria generale   straordinaria  ed  in  particolare  esercita   le competenze  indicate dall'articolo 3, comma 1,  lettere  i), l), m), n) ed o), della 
legge regionale 31/1990 e successive modifiche  ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui  progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei    capitoli    assegnati   alla   Segreteria    generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di  congruità per  gli  acquisti, le forniture ed i servizi di  competenza della  Segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei  contributi e dei finanziamenti con spesa a  carico  dei capitoli  assegnati alla Segreteria generale  straordinaria; coordina  le  attività connesse all'esercizio  dei  compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di  cui all'
articolo  9 della legge regionale 30/1988, e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  provvedendo  altresì   al pagamento  delle competenze spettanti ai componenti  esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale   della   Segreteria  generale   straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.
 
        
        
        
          5.    Al  fine di raccogliere e diffondere  a  livello nazionale  ed  internazionale la documentazione legislativa, amministrativa, tecnica e progettuale elaborata  nell'ambito del  processo  della  ricostruzione, la Segreteria  generale straordinaria, oltre ai servizi di cui al comma 1, si avvale di   due  dirigenti  con  funzioni  di  ricerca,  studio  ed elaborazione di notevole complessità di cui all'
articolo 53 della legge regionale 27 marzo 1996, n.  18.
 
        
        
        
          6.   Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.
        
        
        
          7.    In  caso  di assenza, impedimento o vacanza  del Segretario  generale straordinario e dei dirigenti  preposti ai  Servizi  di  cui  al  comma 1, trovano  applicazione  le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.
        
        
        
          8.   Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della    presente   legge,   l'Assessore    delegato    alla ricostruzione presenta alla Giunta regionale una proposta di accorpamento  con  altra Direzione  regionale,  in  modo  da valorizzare  la  positiva esperienza e  le  professionalità maturate nella ricostruzione del Friuli terremotato.
        
        
        
        
        
        
          10.  La dotazione organica del personale assegnato alla Segreteria  generale straordinaria è stabilita con  decreto del   Presidente   della   Giunta  regionale,   sentite   le organizzazioni   sindacali  del  personale   regionale,   su proposta   del  Segretario  generale  straordinario,   avuto riguardo   al   riordinamento  organizzativo  disposto   dal presente articolo.
        
        
        
          11.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno effetto dall'1 gennaio 1997.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       
        
        
        
          1.   Al fine di assicurare il completamento dell'opera di  ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate  del Friuli-Venezia  Giulia,  i Comuni,  che  abbiano  in  essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'
articolo 6 della legge  regionale  16 novembre 1987, n.  37, hanno  facoltà, entro   centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore   della presente legge:
a)    qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella  cui area  di  attività si può analogicamente far rientrare  il complesso  delle  prestazioni oggetto  dell'incarico  o  del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti  vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi  2, 3, 4, 5, 6 e 7;
b)    qualora abbiano esaurito le possibilità di  cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in  deroga  alle norme vigenti in materia di impiego  presso gli  enti  locali, un ruolo soprannumerario comprendente  le qualifiche  funzionali nella cui area di attività  si  può analogicamente far rientrare il complesso delle  prestazioni oggetto   dell'incarico  o  del  contratto  d'opera   e   di provvedere  alla  copertura  dei suddetti  posti  d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
 
        
        
        
          2.    I  soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera  hanno titolo all'inquadramento in ruolo di  cui  al comma  1,  lettere a) e b), subordinatamente  alle  seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso  alle pubbliche amministrazioni e con  riferimento al titolo di studio posseduto:
a)   che  siano forniti del titolo di studio e  degli altri  requisiti professionali richiesti per l'accesso  alla qualifica funzionale corrispondente;
b)   che   abbiano  superato  un  apposito  esame  di idoneità,  costituito da un esame-colloquio, da  sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo costituita;
c)   che  siano  titolari del rispettivo  incarico  o contratto d'opera dalla data del 31 dicembre 1993 alla  data di entrata in vigore della presente legge.
 
        
        
        
          3.    I  Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare  esecutiva la composizione  ed  il  funzionamento della commissione comunale d'esame.
        
        
        
          4.    I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si   rendano  vacanti  in  organico  al  riassorbimento  del personale  collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.
        
        
        
          5.  Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di  contratti  d'opera, limitatamente  agli  oneri  fissi  e continuativi,   sono   rimborsate   ai   Comuni   da   parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000.
        
        
        
          6.    I  rimborsi di cui al comma 5 e nei  limiti  ivi indicati  sono  riconosciuti altresì ai  Comuni  delimitati quali    disastrati   e   gravemente   danneggiati   qualora ricomprendano  nella propria pianta organica  soggetti  già titolari   degli  incarichi  e  dei  contratti   d'opera   e inquadrati  nel ruolo soprannumerario, di cui  al  comma  1, lettera b), di altri Comuni ed ivi trasferiti.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  11
        
       
        
        
        
          1.   Al fine di assicurare il completamento dell'opera di  ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate  del Friuli-Venezia  Giulia,  i Comuni, che  abbiano  tuttora  in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35  della 
legge regionale 30/1977 e 67 della 
legge regionale 63/1977,  e  loro successive modificazioni ed  integrazioni, con  personale che sia risultato idoneo allo speciale  esame di  idoneità  previsto  dall'
articolo  18  della  legge  11 novembre  1982,  n.  828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento  per la  sistemazione in ruolo di detto personale,  in  esenzione dal limite massimo di età.
 
        
        
        
          2.    Al  personale  assunto  ai  sensi  del  presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico  ed  il trattamento economico in vigore per i dipendenti degli  enti locali  di  pari qualifica funzionale, in deroga  ai  limiti derivanti dalla tipologia dei Comuni, di cui all'articolo  2 delle  norme  emanate con 
DPR 25 giugno  1983,  n.  347,  ed all'
articolo 21 del DPR 13 maggio 1987, n.  268.
 
        
        
        
          3.    Il  riassorbimento dei posti  soprannumerari  ha luogo  con le cessazioni dal servizio a qualsiasi  titolo  o con la collocazione in posti d'organico vacanti.
        
        
        
          4.    Il  servizio  reso presso gli  enti  locali  nei rapporti  di  impiego  temporaneo  per  le  esigenze   della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto  al  personale inquadrato in forza del presente articolo.
        
        
        
          5.     Le  spese  derivanti  dall' inquadramento   del personale   soprannumerario  sono  rimborsate   ai   Comuni, limitatamente  agli  oneri fissi e  continuativi,  da  parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000.
        
        
        
          6.    I  rimborsi di cui al comma 5 e nei  limiti  ivi indicati  sono  riconosciuti altresì ai Comuni,  delimitati quali   disastrati   e   gravemente   danneggiati,   qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di  cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.
       
      
      
      
        Art.  12
        
       
        
        
        
          1.   Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 8 della legge   regionale   30/1977,  e  successive   modifiche   ed integrazioni,  concernenti la compilazione degli  elenchi  e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del Presidente della  Giunta  regionale, relativi  ad  edifici  danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici,  culturali  ed etnici connessi  con  l'architettura locale.
 
        
        
        
          2.     In   via  transitoria  continuano  a   trovare applicazione  le disposizioni dell'
articolo  8  della  legge regionale  30/1977,  relative  alla  stipula  da  parte  dei soggetti  interessati  della  prevista  convenzione  per  la conservazione   dello  stato  degli  edifici   e   la   loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano,  nonché per   l'utilizzo  dei  vani  eccedenti  il  fabbisogno   dei proprietari.
 
        
        
        
          3.   I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale  30/1977,  che  abbiano  titolo  a  conseguire  le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore  delle zone  terremotate,  possono presentare la  relativa  domanda entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data   di comunicazione  del  provvedimento  di  cancellazione  ed  il progetto  esecutivo  o  il contratto di  acquisto  entro  il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di  contributo,  anche  in deroga  alle  previsioni  di  cui all'
articolo 55 della legge regionale 18 dicembre  1984,  n. 53.
 
        
        
        
          4.    Sono  fatti salvi i rapporti contrattuali  ed  i relativi  atti amministrativi assunti in regime  di  proroga della convenzione generale di affidamento dei lavori vigente al 31 dicembre 1992 stipulata dall'Amministrazione regionale per  l'esecuzione  degli interventi di  cui  all'
articolo  8 della legge regionale 30/1977.
 
        
        
        
          5.    Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti  i provvedimenti  di  concessione dei  contributi  disposti  ai sensi   della  
legge  regionale  30/1977,  in  deroga   alle previsioni  di  cui  all'
articolo 55 della  legge  regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente  legge, nei  casi indicati dall'
articolo 16 della legge regionale  4 luglio 1979, n.  35, per la riparazione degli edifici situati nel  territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai  sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n.  15, non   compresi   nella  delimitazione   attuata   ai   sensi dell'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.
 
       
      
      
      
        Art.  13
        
       
        
        
        
          1.    In via di interpretazione autentica, i parametri di  convenienza economica  stabiliti  con  DPGR  25  gennaio 1980,  n.  072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'
articolo 8 della legge  regionale  30/1977, non si  applicano  per  le  opere finalizzate  ad assicurare il completamento ed  a  garantire l'agibilità di immobili di proprietà pubblica e  destinati a fini pubblici o a pubblico servizio.
 
       
      
      
      
        Art.  14
        
       
        
        
        
          1.    Al  fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori   ambientali,  storici  e  culturali   connessi   con l'architettura    locale,   danneggiati    dal    terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare  per le finalità di cui all'
articolo 8 della  legge regionale    30/1977,   e   successive   modificazioni    ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie  di recupero  e  per  un  mirato uso  dei  materiali,  anche  in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
 
        
        
        
          2.    Entro  novanta giorni dalla data di  entrata  in vigore  della presente legge, per l'attuazione del comma  1, la   Segreteria  generale  straordinaria,  d'intesa  con  la Direzione  regionale dell'istruzione e cultura e con  l'Ente sviluppo artigianato, individua gli interventi da realizzare nonché  le  relative  modalità  operative  ed  i  soggetti esterni all'Amministrazione regionale da coinvolgere.
        
        
        
          3.     Per  assicurare,  nei  singoli  interventi,  le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma  1, possono   essere  stipulate  convenzioni  con   associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche,  culturali  e scientifiche,  pubbliche e private, operanti nel  territorio regionale.
        
        
        
          4.    Per  la  progettazione e la realizzazione  degli interventi  che  riguardano, di regola, il recupero-restauro dell'intero  edificio, trovano applicazione le  disposizioni di  cui  all'
articolo  8 della legge  regionale  30/1977,  e successive  modificazioni ed integrazioni, ad eccezione  dei limiti di spesa.
 
        
        
        
          5.    Gli  interventi  di cui al  comma  2  nonché  i maggiori   oneri  per  le  finalità  di  valorizzazione   e diffusione,  trovano  copertura, nel limite  di  lire  3.000 milioni  per  l'esercizio finanziario 1996, nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998  e del  bilancio  di  previsione 1996, che presenta  la  dovuta disponibilità.
       
      
      
      
        Art.  15
        
       
        
        
        
          1.    È stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge per  la  presentazione  delle domande  di  contributo  o  di finanziamento  che  in precedenza si potevano  inoltrare  ai Comuni  o  alla  Segreteria  generale  straordinaria,  sulle diverse   leggi   regionali   di   intervento   nelle   zone terremotate,  senza  limiti temporali ovvero  entro  termini stabiliti non a data fissa.
        
        
        
          2.   Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente  legge nonché alle domande intese  ad  ottenere  i contributi  in  conto  interessi e i contributi  pluriennali costanti, anche capitalizzati.
       
      
      
      
        Art.  16
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   
legge regionale 26/1988.
 
       
      
      
      
        Art.  17
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    Entro  il  termine indicato  al  comma  1  vanno conclusi,  con atto di formale ricognizione, i  procedimenti di   occupazione  delle  aree  destinate  agli  insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di  risulta e  devono  essere  almeno iniziati i lavori  di  rimessa  in pristino  delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.
        
        
        
          3.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza  che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in  pristino  delle  aree, le spese  per  la  corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e  ristabilimento  dei confini delle aree  predette  sono  a carico dei Comuni interessati.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  18
        
       
        
        
        
          1.    In  deroga  al limite fissato dall'
articolo  16, quinto  comma,  della  legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  e successive  modificazioni ed integrazioni, la validità  dei piani  particolareggiati, approvati  ai  sensi  della  
legge regionale    63/1977,   e   successive   modificazioni    ed integrazioni,  che  sia venuta a cessare anteriormente  alla data  di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso  dei  termini,  è nuovamente  fissata  sino  al  31 dicembre  1998. A tale ultima data sono altresì  nuovamente fissati  i  termini entro i quali devono essere compiute  le espropriazioni.
 
        
        
        
          2.     Nel  caso  in  cui  la  validità  dei   piani particolareggiati, approvati ai sensi della 
legge  regionale 63/1977,  sia  venuta a cessare anteriormente alla  data  di entrata in vigore della presente legge e alla medesima  data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano  formalmente  concluse le procedure amministrative  di acquisizione  degli immobili necessari, i termini  stabiliti per   il   completamento  delle  procedure   medesime   sono nuovamente fissati al 31 dicembre 1998.
 
        
        
        
          3.     La   validità  dei  piani  particolareggiati, approvati  ai  sensi della 
legge regionale  63/1977,  e  non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è nondimeno fissata al 31 dicembre 1998, qualora non sia  possibile  la proroga dei termini in via amministrativa ai  sensi  degli articoli 3, 4 e 5 della 
legge regionale  20 giugno 1988, n.  52 e successive modifiche ed integrazioni.
 
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  19
        
       
        
        
        
          1.   A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per  la  realizzazione delle opere pubbliche o  di  pubblica utilità con spesa a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali, prima della data  di  entrata  in vigore della presente  legge,  abbiano ultimato  i  lavori dopo la scadenza dei termini  stabiliti, permangono  i  finanziamenti  concessi.  Se  per  i   lavori anzidetti  non  siano  formalmente conclusi,  alla  predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i  termini  per  il  compimento  delle  espropriazioni  sono fissati al 31 dicembre 1998.
        
        
        
          2.    Nei casi in cui, alla data di entrata in  vigore della  presente legge, le opere di cui al comma 1 non  siano state  completamente realizzate, pur essendo già scaduti  i termini  stabiliti  per l'ultimazione  dei  lavori  e  delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati  al  31 dicembre 1998.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  20
        
       
        
        
        
          1.    Le disposizioni previste dall'
articolo 130 della legge  regionale  8  giugno 1993, n.  37, sono  estese,  nei limiti  ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi  di ricostruzione  delle  unità immobiliari  realizzate  con  i contributi  della  
legge  regionale 63/1977,  sempreché  le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune  ai singoli  soci di cooperative edilizie non oltre la data  del 31 dicembre 1998.
 
       
      
      
      
        Art.  21
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 26 luglio  1976, n.  34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone,  con aperture  di  credito a favore dei propri  Presidenti,  sono trasferiti  a  titolo gratuito in proprietà  agli  Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.
 
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  23
        
       
        
        
        
          1.
          
          
              All'
articolo  27 della legge regionale  63/1977, come  da  ultimo  modificato  dall'
articolo  8  della  legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<  5 bis.  Negli stessi termini indicati al comma 1,  il diritto  di  prelazione  può essere  esercitato  anche  dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli  atti  di cessione,  abbiano ottenuto in assegnazione  provvisoria  le unità  immobiliari  ricostruite;  essi  sono  collocati  al termine della graduatoria formata in base ai criteri di  cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:
a)   in  base  alla  data  dell' atto  di  assegnazione provvisoria;
b)   in base alla consistenza del nucleo familiare;
c)   in base all'età del componente più anziano della famiglia. >>.
 
          
         
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  25
        
       
        
        
        
          1.
          
          
              All'
articolo  27 della legge regionale  63/1977, come  da  ultimo  modificato  dall'
articolo  8  della  legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
<< 12  bis.  Per gli edifici assoggettati a  vincolo  di interesse storico-artistico, ai sensi della 
legge  1  giugno 1939,  n.  1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la   cessione   delle  unità  immobiliari  ricostruite   è subordinata   alla   stipula   di   una   convenzione    tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa  a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni  e, in  genere,  gli  spazi di uso comune posti al  piano  terra degli edifici stessi. >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  26
        
       
        
        
        
          1.
          
          
              Dopo  il  
comma 17 dell'articolo 27 della  legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'
articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:
<< 17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche  e  distributive  connesse  alla  tutela   e valorizzazione  degli  edifici  assoggettati  a  vincolo  di interesse storico-artistico, ai sensi della 
legge  1  giugno 1939,  n.  1089, e successive modifiche ed integrazioni,  ai fini   della  determinazione  del  prezzo  di  cessione   in proprietà  delle  unità  immobiliari  comprese   in   tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al  comma  1 è  ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta  non si  applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare  dell'avente diritto alla cessione in  proprietà. La  medesima  riduzione  non si  applica  in  ogni  caso  ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli  48  e 49. >>.
 
          
         
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  28
        
       
        
        
        
          1.
          
          
              Il  
terzo  comma dell'articolo  55  della  legge regionale  63/1977, come modificato dall'
articolo  25  della legge regionale 53/1984, è sostituito dal seguente:
<<    Qualora    il   decesso   o  sopravvenute   cause invalidanti  o  raggiunti limiti  di  età  del  titolare  o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o  soci coadiuvanti,  od  altre  comprovate  cause,  impediscano  la ripresa  dell'attività produttiva esercitata  al  6  maggio 1976   nei   vani  ricostruiti,  il  Sindaco,   sentita   la Commissione  consiliare di cui all'
articolo 17  della  legge regionale  30/1977,  può dispensare gli interessati,  prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività   produttiva,  autorizzando,  anche   in   corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi,  l'avvio di  altra attività, da esercitarsi anche sotto una  diversa impresa. >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  29
        
       
        
        
        
          1.    In  deroga  alle  disposizioni  contenute  negli articoli  30  e  36 della 
legge regionale  63/1977,  e  loro successive  modificazioni  ed integrazioni,  i  Comuni  sono autorizzati   ad   introitare   nei   bilanci   comunali   i corrispettivi   delle   cessioni,   effettuate   ai    sensi dell'
articolo  55  della legge regionale  35/1979,  come  da ultimo  modificato  dall'
articolo 35 della  legge  regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da  enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà  nazionale ed internazionale  conseguente  agli eventi  sismici  del 1976, qualora i corrispettivi  medesimi siano  destinati  al finanziamento, ancorché  parziale,  di opere  pubbliche, di interventi di edilizia abitativa  o  di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.
 
        
        
        
          2.   Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito  ai bilanci comunali dei corrispettivi di  cessione degli  alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in   vigore   della  presente  legge  in  conformità   alla disposizione del comma 1.
       
      
      
      
        Art.  30
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.   La concessione dei contributi indicati al comma 1 è  subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della  pratica alla Segreteria generale straordinaria  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
        
        
        
          3.   La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce   l'effetto   dell'annullamento   del   diniego   di contributo   pronunciato  sulla  domanda  originaria   dalla Segreteria  generale  straordinaria  prima  della  data   di entrata in vigore della presente legge.
       
      
      
      
        Art.  31
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    Il  diritto  di cui al comma 1 non  può  essere esercitato  nei  confronti  degli  alloggi  compresi   negli edifici   assoggettati  a  vincolo  di  interesse   storico- artistico,  ai  sensi  della 
legge 1089/1939,  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        Art.  34
        
       
        
        
        
          1.    Nell'ambito degli interventi di cui all'
articolo 75  della  legge  regionale 63/1977, sono altresì  compresi interventi di completamento di strutture adibite a  caserme, ancorché  già  finanziate  con  i  benefici  previsti  dal medesimo  articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi  di servizio  e  le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.
 
       
      
      
      
        Art.  35
        
       
        
        
        
          1.   Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo  comma,  della  
legge  546/1977,  limitatamente  agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al 
titolo  III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni  ed integrazioni  e  agli  interventi  di  recupero  statico   e funzionale di cui al 
capo II della legge regionale 30/1977 e successive   modificazioni  ed  integrazioni,  attuati   con intervento  diretto dell'ente pubblico, il Sindaco  rilascia il  certificato di abitabilità o agibilità avuto  riguardo alla   normativa   vigente  all'atto  del   rilascio   della concessione edilizia.
 
       
      
      
      
        Art.  36
        
       
        
        
        
          1.    Le deliberazioni regionali di autorizzazione  di spesa  assunte  antecedentemente alla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge  per  le  finalità  di   cui all'articolo 68, terzo comma, della 
legge regionale  63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai  fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi   purché   siano  rispettate   le   finalità   del finanziamento stesso.
 
       
      
      
      
        Art.  37
        
       
        
        
        
          1.    La  proprietà  di  alloggi  non  adeguati  alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici  di cui  agli  articoli 48 e 49 della 
legge regionale 63/1977  e successive  modificazioni ed integrazioni, in  pendenza  del procedimento contributivo anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  
legge regionale 26/1988, non  costituisce condizione  ostativa al fine della concessione dei  benefici richiesti.
 
        
        
        
          2.     Sono  fatti  salvi  a  tutti  gli  effetti   i provvedimenti   di  concessione  dei  contributi   richiesti assunti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità al comma 1.
       
      
      
      
        Art.  38
        
       
        
        
        
          1.    Sono  fatti  salvi a tutti gli effetti,  per  il conseguimento dei benefici di cui al 
titolo III della  legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati  a  seguito  di specifiche   autorizzazioni   di   competenza   statale    e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore  della presente legge.
 
        
        
        
          2.    Con  riferimento al comma 1, i provvedimenti  di diniego  dei  contributi eventualmente assunti  prima  della data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono annullati  e, per l'effetto, le relative domande sono  fatte valide  ai  fini della concessione dei contributi  a  fronte degli atti di acquisto ivi indicati.
       
      
      
      
        Art.  39
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.
        
        
        
          3.    In  deroga  al disposto di cui  al  
terzo  comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986,  i  soggetti che  già  si  trovino nelle condizioni di aver  compiuto  i sessant'anni  di  età e di essere già  beneficiari  di  un contributo  annuo costante, possono richiedere il  beneficio della  capitalizzazione entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
 
       
      
      
      
        Art.  40
        
       
        
        
        
          1.    Quando,  a  motivo  delle  precarie  condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i  benefici  di  cui  agli articoli  15  e  16  della  
legge regionale  30/1988,  non  sia  stato  possibile  dar   corso all'adeguamento   antisismico  dei  predetti   immobili,   i benefici   richiesti   possono   essere   riconosciuti   per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.
 
        
        
        
          2.   A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida  ai  fini  della concessione del contributo  previsto dagli articoli 15 e 16 della 
legge regionale 30/1988 per  la ricostruzione dell'immobile.
 
        
        
        
          3.    I  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono riconosciuti   anche   a  coloro  che   abbiano   intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata  in  vigore della presente legge.
       
      
      
      
        Art.  41
        
       
        
        
        
          1.    In  via  di  interpretazione autentica,  la  non difformità  alle  vigenti disposizioni  urbanistiche,  alla data  di  effettuazione dell'intervento,  delle  opere  già realizzate,  di cui al 
comma 3 dell'articolo 4  della  legge regionale   30/1988,  è  attestata  in  via   generale   da dichiarazione del Sindaco-funzionario delegato.
 
       
      
      
      
        Art.  42
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.    I  provvedimenti di diniego ovvero  di  parziale concessione  dei  contributi assunti  antecedentemente  alla data  di  entrata in vigore della presente legge su  domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi avuto riguardo al disposto di cui al comma 1.
       
      
      
      
        Art.  43
        
       
        
        
        
          1.    Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni  ed integrazioni  trovano applicazione nei confronti  di  coloro che  hanno  provveduto ad iniziare le opere  di  adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.
 
        
        
        
          2.    Sono  fatti salvi i provvedimenti di concessione dei  contributi eventualmente assunti prima  della  data  di entrata  in  vigore della presente legge in  conformità  al comma 1.
       
      
      
      
        Art.  44
        
       
        
        
        
          1.   In caso di decesso del  richiedente i benefici di cui  alla 
legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del  contributo  in  annualità  costanti e la  domanda  dei benefici spettanti al <<  de cuius  >> non  sia stata ripetuta nei  termini  previsti dall'
articolo 18 della medesima legge regionale  30/1988,  la  stessa  può  essere  prodotta  dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
        
        
        
        
        
        
          3.     I  provvedimenti   di   diniego  dei  contributi eventualmente  disposti  per  ragioni  di  tardività  nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati  e le  relative  domande sono valide ai fini della  concessione dei contributi richiesti.
       
      
      
      
        Art.  45
        
       
        
        
        
          1.    I  soggetti interessati ai benefici di cui  alla 
legge  regionale 30/1988, nei confronti dei quali i  termini per  la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di  stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla  data di  entrata in vigore della presente legge, sono rimessi  in termini,  per un periodo improrogabile non superiore  a  sei mesi,  con le modalità indicate dall'
articolo 13, comma  7, della legge regionale 30/1988.
 
        
        
        
          2.   Le domande di proroga del termine di presentazione dei   progetti   esecutivi  o  delle   perizie   di   stima, eventualmente presentate ai sensi dell'
articolo 13, comma 7, della  legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della  presente  legge, oltre i termini  utili,  sono  fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In  tal  caso  il  periodo utile fissato in via  di  proroga decorre  dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente legge.
 
        
        
        
          3.    I  progetti  esecutivi o  le  perizie  di  stima eventualmente  presentati al Comune  prima  dell'entrata  in vigore  della presente legge, oltre i termini utili  fissati in  via  amministrativa,  sono considerati  ricevibili  agli effetti della concessione dei contributi.
        
        
        
          4.   I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.
        
        
        
          5.    In  caso di decesso del richiedente  i  benefici recati  dalla 
legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2,  le disposizioni del presente articolo trovano applicazione  nei confronti  dei  successori  per causa  di  morte  che  siano utilmente    subentrati   nel   procedimento,    ai    sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 30/1988.
 
       
      
      
      
        Art.  46
        
       
        
        
        
          1.    Sono fatte salve a tutti gli effetti le  domande presentate  dai Comuni per il consolidamento antisismico  di edifici  pubblici, inoltrate oltre i termini  utili  fissati dall'
articolo 95, comma 1, della legge regionale 50/1990,  e comunque entro il 31 dicembre 1993.
 
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  48
        
       
        
        
        
          1.
          
          
             All'
articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:
<<  Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della 
legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali  siano  compresi la ricomposizione particellare  delle proprietà  fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai  singoli proprietari   per   l'attuazione  di  comparti   ed   ambiti edificatori,  il piano di cui al primo comma  per  estratto, comprendente  anche  le  aree per  pubblica  utilità,  deve essere  notificato  dal Sindaco, nelle  forme  previste  dal quinto   comma,  a  tutti  i  proprietari,  compresi  quelli subentrati  a seguito di regolare compravendita  e  che  non sono  beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i  quali, entro  il  termine di trenta giorni dall'avvenuta  notifica, devono  comunicare al Comune l'accettazione  definitiva  del lotto    assegnato,   già   oggetto   di   intervento    di ricostruzione,  costruzione  e  riparazione  o  non   ancora edificato.
L'accettazione di cui sopra sostituisce  a  tutti gli effetti la contrattazione privata.
Le  aree  occupate  per  la  realizzazione  delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel  piano di  ricomposizione  particellare ai sensi  del  primo  comma dell'articolo  2  vengono assegnate  in  via  definitiva  al Comune. >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  49
        
       
        
        
        
          1.    All'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991,  n.  66,  sono apportate le seguenti modificazioni  ed integrazioni:
a)  all' alinea del comma 6, dopo le parole << progetto esecutivo  dell'intervento in questione >>, sono aggiunte  le parole << anche per singoli lotti >>;
b)  al comma 6, lettera a), dopo le parole << alla data degli eventi sismici >>, sono aggiunte le parole << ,in numero di due per ciascun proprietario >>;
c)  al  comma 7, dopo la parola << esecutivo >>,  sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>.
 
       
      
      
      
        Art.  50
        
       
        
        
        
          1.   Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'
articolo  4, comma 1, della legge regionale  66/1991,  e comunque  entro e non oltre sessanta giorni  dalla  data  di entrata  in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette  alla  Segreteria generale straordinaria  l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'
articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.
 
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  51
        
       
        
        
        
          1.    All'
articolo 5, comma 1, della  legge  regionale 66/1991  è  aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Hanno parimenti  titolo a tali benefici contributivi gli  emigrati non  proprietari  e  non titolari di  un  diritto  reale  di godimento  su  una unità abitativa, iscritti  all'AIRE  del Comune  di  Colloredo di Monte Albano, e già  residenti  in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). >>.
 
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  52
        
       
        
        
        
          1.  All' 
articolo   55  della legge regionale 37/1993, dopo  le  parole << procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni >>,  sono  aggiunte  le  seguenti: <<  nonché le spese  concernenti opere extracontrattuali non comprese  nel capitolato  speciale  d' appalto  che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario >>.
 
       
      
      
      
        Art.  53
        
       
        
        
        
          1.   Le disposizioni di cui all'
articolo 57 della legge regionale   37/1993,   si   applicano   anche   alle   spese eventualmente  sostenute dai Comuni  prima  dell'entrata  in vigore   della  presente  legge  che  siano  connesse   allo svolgimento   di   contratti  d'appalto   o   di   incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa  di  fronte  all'autorità  giudiziaria  ordinaria, questa  abbia  dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per  essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
 
        
        
        
          2.    I  termini  per  le  domande  di  rimborso  alla Segreteria  generale straordinaria sono fissati  in  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
          3.   Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di  entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  55
        
       
        
        
        
          1.    All' 
articolo  39 della legge regionale 50/1990, come  da  ultimo  modificato  dall' 
articolo 79 della  legge regionale 37/1993,  al  comma 1, dopo le parole << Non si  fa luogo al recupero del contributo  in  conto  interessi  o in annualità  costanti   qualora  dall' accertamento  comunale risulti che i lavori  realizzati  nei  termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per  cento  dei  lavori autorizzati >>, sono aggiunte le seguenti parole << e comunque in  ogni  altro  caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in  via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. >>.
 
       
      
      
      
        Art.  56
        
       
        
        
        
          1.
          
          
              All'
articolo  39 della legge regionale  50/1990, come  modificato  dagli  articoli 34 della  
legge  regionale 48/1991 e 79 della 
legge regionale 37/1993, dopo il comma  1 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis.   Le  disposizioni di cui al comma  1  trovano applicazione anche quando i lavori siano stati  eseguiti  in tutto  od  in  parte  in difformità al progetto  approvato, purché  gli stessi siano finalizzati al recupero statico  e funzionale dell'edificio. >>.
 
          
         
       
      
      
      
        Art.  57
        
       
        
        
        
          1.    Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni recate  dall'
articolo  55 della legge regionale  35/1979,  e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal  
titolo III della legge regionale 63/1977, gli  atti  di acquisto intestati oltre che al richiedente anche  a  uno  o più  membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.
 
        
        
        
          2.    I  provvedimenti di spesa eventualmente  assunti prima  della data di entrata in vigore della presente legge, in  conformità alle disposizioni recate dal comma  1,  sono fatti salvi a tutti gli effetti.
       
      
      
      
        Art.  58
        
       
        
        
        
          1.
          
          
              Dopo  l'
articolo  39 bis della  legge  regionale 50/1990,   come  aggiunto  dall'
articolo  35   della   legge regionale   11   settembre  1991,  n.   48,   e   modificato dall'
articolo 81 della legge regionale 37/1993, è  aggiunto il seguente:
<<       Art.  39 ter
       
1.   Qualora il provvedimento regionale di concessione del  contributo  in  conto interessi non  sia  stato  ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza  del  contributo, lo stesso può  tuttavia  essere emesso,  ancorché  si  debba far luogo  alla  pronuncia  di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori  realizzati  nei termini raggiungano  o  superino  la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati  e l'interessato  abbia  stipulato entro la  medesima  data  il contratto di mutuo. >>.
  
          
         
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  60
        
       
        
        
        
          1.     Sono  fatti  salvi  a  tutti  gli  effetti   i provvedimenti  di  concessione dei contributi  eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente  legge,  a  favore  di  soggetti  rientranti  nelle previsioni  di  cui  all'
articolo 57 della  legge  regionale 55/1986  e  successive  modificazioni ed  integrazioni,  che abbiano  provveduto,  in sostituzione  della  ricostruzione, all'acquisto  di  un  alloggio adeguato  alle  esigenze  del proprio nucleo familiare.
 
        
        
        
          2.     I  provvedimenti  di  diniego  dei  contributi eventualmente  adottati sulle relative domande anteriormente alla  data  di entrata in vigore della presente  legge  sono annullati  e,  per  l'effetto, le domande  sono  utili  alla concessione dei benefici di cui al comma 1.
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        Art.  63
        
       
        
        
        
          1.     I   contributi  eventualmente  concessi  prima dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi dell'
articolo  19  della  legge  regionale  2/1982,  per  il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi  sismici, destinati ad uso di abitazione con  annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi   rustici  non  fossero  ammissibili  a  contributo, sempreché  i contributi siano stati concessi in conformità agli  elementi  desumibili dai pareri  istruttori  resi  sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica  per  gli  importi  indicati  nei   pareri medesimi.
 
        
        
        
          2.    I  provvedimenti  di  autotutela  eventualmente adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge, con riferimento ai decreti  di  concessione dei  contributi  fatti  salvi a  norma  del  comma  1,  sono annullati.   Per   effetto   dell'annullamento,   le   somme eventualmente   versate   dagli   interessati   in   seguito all'adozione  del  provvedimento  di  autotutela  sono  loro restituite  su  domanda  da  presentarsi  entro  il  termine semestrale  indicato dall'
articolo 26 della legge  regionale 37/1993.   A   tal  fine,  l'Amministrazione  regionale   è autorizzata  a  disporre aperture di credito  a  favore  dei Sindaci  dei Comuni interessati, anche in deroga alle  norme vigenti  per  quanto  attiene ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.
 
       
      
      
      
        Art.  64
        
       
        
        
        
          1.  I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle  leggi  regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge  per  ragioni connesse alla presenza di abusi  edilizi per  i  quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono  essere  revocati  dal  Sindaco,  su  istanza  degli interessati    da   presentarsi   entro   sessanta    giorni dall'entrata  in  vigore della presente  legge,  qualora  la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta  e  le opere  realizzate siano ammissibili a contributo secondo  le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di  ogni altro requisito.
       
      
      
      
        Art.  65
        
       
        
        
        
          1.   Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante  aperture  di credito tratte su capitoli  di  spesa assegnati  alla  Segreteria  generale  straordinaria,   deve intendersi,  in  via di interpretazione  autentica,  che  il Sindaco  o  altro  organo  di  amministrazione  locale   sia autorizzato  ad  assumere  impegni  nei  limiti   di   spesa autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, anche  in attesa   di   ricevere  l'ordine  di  accreditamento   quale funzionario delegato.
       
      
      
      
        Art.  66
        
       
        
        
        
          1.    Ai  Sindaci dei Comuni classificati  disastrati, gravemente  danneggiati e danneggiati  con  il  decreto  del Presidente  della  Giunta  regionale  20  maggio  1976,   n. 0714/Pres.,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  corrispondere una  indennità  'una  tantum' in relazione  alla  pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per  conto dell'Amministrazione  regionale  medesima  quali  funzionari delegati   all'attuazione  degli  speciali  e   straordinari compiti   di   cui  alle  leggi  regionali  in  materia   di ricostruzione  delle zone colpite dagli eventi  sismici  del 1976.
        
        
        
          2.    L'indennità prevista dal presente  articolo  ha carattere  integrativo rispetto a quella riconosciuta  dalla 
legge  regionale 7 settembre 1983, n.  76, e si riferisce ai periodi  di tempo successivi al 31 dicembre 1978  durante  i quali  i  Sindaci  e  gli  altri amministratori  dei  Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato,  per conto  della  Regione,  funzioni extra-istituzionali.  Essa, pertanto, non è incompatibile:
a)  con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire  a  tempo  pieno  il processo        di        ricostruzione       nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
b)  con l' indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio  di attività istituzionali o delegate  all'ente locale.
 
        
        
        
          3.   L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:
a)   per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al  31  dicembre  1985 e in ragione di lire 340.000  mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
b)    per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio  l979  al  31  dicembre 1985 e in  ragione  di  lire 150.000  mensili lorde dall'1 gennaio 1986  al  31  dicembre 1994;
c)  per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in  ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.
 
        
        
        
          4.     Ai   fini  del  presente  articolo,  i  Comuni classificati danneggiati, il cui territorio è  compreso  in tutto  o in parte nella delimitazione effettuata con decreto del  Presidente  della Giunta regionale 5  agosto  1977,  n. 1614/Pres.  e  successive modificazioni ed integrazioni,  ai sensi  dell'
articolo 4, primo comma, della  legge  regionale 30/1977,  sono equiparati ai Comuni classificati  gravemente danneggiati.
 
        
        
        
          5.    Le  disposizioni del presente  articolo  trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari  nominati  a seguito  dello  scioglimento dei Consigli comunali,  nonché degli   Assessori   comunali  muniti  di  delega   sindacale permanente  a seguire i problemi della ricostruzione,  anche per   quanto  concerne  lo  svolgimento  dell'attività   di funzionario    delegato   per   conto   dell'Amministrazione regionale.
        
        
        
          6.     In   caso   di  decesso  dell'avente   diritto l'indennità 'una tantum' è corrisposta ai suoi  successori per causa di morte.
       
      
      
      
        Art.  67
        
       
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di  cui  all'
articolo  55 della legge regionale  53/1984,  i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati "Castello di  Torre"  e "Convento di San Francesco" nelle parti che necessitano  del relativo intervento.
 
        
        
        
          2.    Il recupero può comprendere pure interventi  di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al  fine  di  adibire gli edifici ad un uso polivalente  per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.
        
        
        
          3.    Per  conseguire il finanziamento  il  Comune  di Pordenone   presenta   domanda  alla   Segreteria   generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
        
        
        
          5.    Per  gli interventi di cui al presente  articolo l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Pordenone,  anche  in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
       
      
      
      
        Art.  68
        
       
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere  al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per  l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato "Ex Albergo Savoia"  da  adibire  a sedi  di  edifici  municipali e  di  attività  formative  e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero.
        
        
        
          2.     L'Amministrazione   regionale   è   altresì autorizzata   a   concedere  al   Comune   di   Tolmezzo   i finanziamenti  necessari  per  la  ristrutturazione   e   il consolidamento  funzionale delle mura trecentesche  e  della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.
        
        
        
          3.     Per  conseguire  il  finanziamento  il  Comune interessato   presenta  domanda  alla  Segreteria   generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.
        
        
        
          4.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.
        
        
        
        
        
        
          6.   Per   gli   interventi  di  cui  al   comma   1, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di  Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          7.     Per   gli  interventi  di  cui  al   comma   2 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Tolmezzo,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
       
      
      
      
        Art.  69
        
       
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere    al   Comune   di   Fagagna   un   finanziamento straordinario  di lire 450 milioni per il completamento  del Museo della vita contadina "Cjase Cocel".
        
        
        
          2.   Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  70
        
       
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere   al   Comune  di  Castelnuovo   del   Friuli   un finanziamento  straordinario di  lire  350  milioni  per  il completamento del Centro culturale "Casa Sulis" nonché  per la definitiva sistemazione delle sue adiacenze.
        
        
        
          2.   Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
       
      
      
      
      
      
      
        Art.  72
        
       
        
        
        
        
        
        
          2.   Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti  dall'applicazione dell'
articolo 75, primo  comma, numero  5 bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo  33, comma 1, nonché quelli  derivanti  dagli articoli  67,  comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno  carico  al capitolo  8660  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per l'anno 1996.
 
        
        
        
        
        
        
          4.   Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1  e  5,  è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni  per l'anno 1996.
        
        
        
          5.   Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al  capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio per  l'anno  1996, il cui stanziamento, in  termini  sia  di competenza  che di cassa, è elevato di lire  5.500  milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          6.   Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          7.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituito alla Rubrica n.  29 - programma 4.1.1. - spese  d'investimento - Categoria 2.3. -  Sezione  VI  -  il capitolo   8729   (2.1.232.3.06.06)  con  la   denominazione "Finanziamento  straordinario al Comune di  Fagagna  per  il completamento  del   Museo  della  vita   contadina  << Cjase Cocel >>" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          8.   Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          9.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituito alla Rubrica n.  29 - programma 4.1.1. - spese  d'investimento - Categoria 2.3. -  Sezione  VI  -  il capitolo   8730   (2.1.232.3.06.06)  con  la   denominazione "Finanziamento  straordinario al Comune di  Castelnuovo  del Friuli per il completamento del Centro culturale Casa  Sulis e  la definitiva sistemazione delle sue adiacenze" e con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 350 milioni per l'anno 1996.
        
        
        
          10.   All'onere  complessivo di  lire  6.300  milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e   8,   si  provvede  in  termini  di  competenza  mediante prelevamento  di pari importo dal capitolo  8961  "Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale  e  la  rinascita del Friuli-Venezia Giulia"  ed  in termini  di cassa mediante prelevamento di pari importo  dal capitolo  8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato  stato di previsione della spesa.
       
      
      
      
        Art.  73
        
       
        
        
        
          1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.