LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 20

Disposizioni in materia socio-assistenziale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1995
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51
1.
L'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Attribuzione di funzioni ai Comuni e
gestione di servizi in regime di convenzione
1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70:
a) Unione italiana ciechi (UIC);
b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Per quanto in particolare concerne le prestazioni di seguito elencate:
a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro;
b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;
c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento;
d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultrasessantenni e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidità,
la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con modalità indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura a rimborso dei relativi oneri a decorrere dall'1 gennaio 1996: il finanziamento stesso è concesso ed erogato, all'inizio di ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva.

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.
4. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dai Comuni nell'osservanza di uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate ai Comuni anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime.
5. Tali domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali. >>.

Art. 2
 Modificazione dell'articolo 3, comma 2,
della legge regionale n. 51/1993 come sostituito
dall'art. 205, comma 1, della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
Art. 3
 Modificazione dell'articolo 4
della legge regionale n. 51/1993
1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 51/1993, sono soppresse le parole << e a fattori di marginalità geografica >>.
Art. 4
 Modificazione dell'articolo 30
della legge regionale n. 51/1993
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993 è sostituita dalla seguente:
<< d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge; >>.

Art. 5
 Modificazione dell'articolo 15 della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 33
1.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 33/1988, così come integrato dall'articolo 9 della legge regionale n. 51/1993, è sostituito dal seguente:
<< 1. È istituito, a decorrere dall' entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale, il registro regionale delle strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, facenti capo ad enti, istituzioni ed organismi sia pubblici sia privati; detto registro viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno. >>.

Art. 6
 Modificazione dell'articolo 19
della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11
1. Nel testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< c) dall'Assessore all'istruzione e alla cultura o suo delegato; >>.

Art. 7
 Sostituzione dell'articolo 23 della
legge regionale 24 giugno 1993, n. 49
1.
L'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993 è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 
1. Al fine di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone non autonome la Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare di appartenenza ovvero l'affidamento parentale od etero-familiare di anziani e altre persone adulte non autosufficienti che non siano in grado di gestire la propria esistenza senza l'aiuto determinante di altri.
2. La non autosufficienza è certificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari sulla base di un metodo di valutazione multidimensionale uniforme per l'intero territorio regionale, adottato con apposita deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67, come sostituito dall'art. 70 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14.
3. Beneficiari delle incentivazioni economiche, non sostitutive dell'assistenza domiciliare, sono le persone singole e i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1 e si trovano nella situazione economica di cui ai commi 6 e 7.
4. Le incentivazioni economiche, graduate in relazione al reddito di riferimento ed alle prestazioni effettivamente occorrenti, consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli accertamenti non di competenza sanitaria e la verifica della rispondenza delle prestazioni fornite alle concrete esigenze sono demandati al Servizio sociale di base territorialmente competente.
6. Le incentivazioni sono erogate dal Comune di residenza dei beneficiari di cui al comma 3 in presenza delle seguenti condizioni:
a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;
b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 e 8.

7. Per le finalità del presente articolo il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi annui, imponibili agli effetti dell'IRPEF, al netto delle imposte, di ciascun componente il nucleo familiare; a tale somma è aggiunta l'eventuale indennità di accompagnamento in godimento.
8. Il contributo di cui al comma 4 non viene concesso qualora il reddito di riferimento, come individuato al comma 7, superi l'importo di lire 32 milioni per una persona, lire 42 milioni per due persone, lire 52 milioni per tre persone componenti il nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; per ogni ulteriore componente a carico del nucleo familiare viene aggiunto l'importo di lire 5 milioni. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dalle persone indicate al comma 1, nonché da quelle con loro conviventi anagraficamente anche se non legate dai vincoli di cui all'articolo 2, comma 1.
9. Il reddito di riferimento viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice del costo della vita.
10. Nei casi di affidamento a parenti non tenuti agli alimenti o a persone estranee al nucleo familiare viene valutato, secondo le modalità sopra citate, esclusivamente il reddito dei soggetti indicati al comma 1.
11. Per l'ottenimento dei contributi i Comuni, tramite l'Ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale nei termini e con le modalità indicati dalla Direzione stessa.
12. Le incentivazioni economiche previste dal presente articolo sono utilizzate dai Comuni con separata gestione contabile; nei termini indicati nei provvedimenti di concessione deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dall'indicazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8
 Integrazione dell'articolo 3 della
legge regionale 30 novembre 1987, n. 40
1.
All'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 51/1993, è aggiunto il seguente comma:
<< 3. Qualora, a seguito del ritiro della delega concessa ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto delle regole specifiche sulla mobilità esterna, il personale di cui all'articolo 2 venga trasferito nei ruoli organici dei Comuni, la Regione contribuisce ai relativi oneri, esclusivamente per il personale, nominativamente individuato, proveniente dagli elenchi di cui al comma 2 del medesimo articolo 2; a tal fine i Comuni sono autorizzati a utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51. >>.

Art. 9
 Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di
telesoccorso-telecontrollo
1. Al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, in attesa della disciplina definitiva prevista dall'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale e dei conseguenti adempimenti, la sperimentazione in atto è prorogata sino al 30 settembre 1995.
Art. 10
 Integrazione dell'articolo 2 della
legge regionale n. 35/1992
1.
All'articolo 2 della legge regionale n. 35/1992 è aggiunto il seguente comma:
<< 3. Richieste di aumento o di diminuzione dell'utenza assegnata, dovute a sopravvenute modificazioni, sono avanzate dai Comuni interessati all'Ente gestore del Servizio sociale di base dell'ambito di appartenenza, che provvede a comunicarle alla Direzione regionale dell'assistenza sociale. Successivamente la Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla redistribuzione, per ciascun ambito, delle utenze assegnate e non utilizzate; a tal fine si tiene conto sia delle richieste presentate ai sensi del comma 1 e rimaste insoddisfatte, sia di nuove richieste dei Comuni. >>.

2.
L' articolo 4 della legge regionale n. 35/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Entro il 31 luglio 1995 la Giunta regionale presenta una relazione alla competente Commissione consiliare sullo stato della sperimentazione. >>.

Art. 11
 Disposizioni transitorie e procedurali
1. È fatta salva l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituiti dall'articolo 1 e dall'articolo 7, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora avuto esecuzione.
2. Le domande nuove di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 35/1992, come integrato dall'articolo 10, sono presentate alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, il termine per la rendicontazione è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della medesima legge regionale, al 31 luglio 1995.
Art. 12
 Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18
della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13
1.
Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:
<< 4. Sono soggetti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio- assistenziale, indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento, i progetti generali di massima o esecutivi e le loro varianti sostanziali, di competenza di soggetti pubblici, relativi a :
a) opere ospedaliere;
b) residenze sanitarie assistenziali;
c) altre strutture sanitarie;
d) strutture socio-assistenziali.
I progetti di opere concernenti l'adeguamento alla normativa vigente e la manutenzione straordinaria, finanziate con fondi regionali o statali destinati ad investimenti nel settore sanitario, sono soggetti all'esame del Nucleo di valutazione ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento. >>.


2.
Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:
<< 7. I progetti di cui al comma 4, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già pervenuti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ai fini del parere del Comitato tecnico regionale o alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, restano soggetti ai controlli previsti dagli articoli 2 e 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

3.
Il comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:
<< 8. Il parere del Comitato tecnico regionale e la determinazione della spesa ammissibile, di cui al comma 7, sono comunicati al soggetto interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie e degli atti richiesti. >>.

Art. 13
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla rubrica n. 20 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4756 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento ai Comuni per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4755 dello stato di previsione della spesa precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4756 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
5. Gli oneri derivanti in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 1, sono posti a decorrere dall'anno 1996 carico del capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa precitato.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dall'articolo 7 fanno carico al capitolo 4746 dello stato di previsione della spesa precitato, la cui denominazione, in relazione al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, è così sostituita: << Contributi annui ai Comuni per la concessione di incentivazioni economiche a persone singole e nuclei familiari che ospitano anziani e persone non autosufficienti >>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come aggiunto dall'articolo 8, fanno carico al capitolo 4745 del precitato stato di previsione della spesa.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 116 milioni per l'anno 1995.
9. Il predetto onere di lire 116 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gi anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
10. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 116 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.