<< Art. 23
1. Al fine di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone non autonome la Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare di appartenenza ovvero l'affidamento parentale od etero-familiare di anziani e altre persone adulte non autosufficienti che non siano in grado di gestire la propria esistenza senza l'aiuto determinante di altri.
3. Beneficiari delle incentivazioni economiche, non sostitutive dell'assistenza domiciliare, sono le persone singole e i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1 e si trovano nella situazione economica di cui ai commi 6 e 7.
4. Le incentivazioni economiche, graduate in relazione al reddito di riferimento ed alle prestazioni effettivamente occorrenti, consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli accertamenti non di competenza sanitaria e la verifica della rispondenza delle prestazioni fornite alle concrete esigenze sono demandati al Servizio sociale di base territorialmente competente.
6. Le incentivazioni sono erogate dal Comune di residenza dei beneficiari di cui al comma 3 in presenza delle seguenti condizioni:
a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;
b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 e 8.
7. Per le finalità del presente articolo il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi annui, imponibili agli effetti dell'IRPEF, al netto delle imposte, di ciascun componente il nucleo familiare; a tale somma è aggiunta l'eventuale indennità di accompagnamento in godimento.
8. Il contributo di cui al comma 4 non viene concesso qualora il reddito di riferimento, come individuato al comma 7, superi l'importo di lire 32 milioni per una persona, lire 42 milioni per due persone, lire 52 milioni per tre persone componenti il nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; per ogni ulteriore componente a carico del nucleo familiare viene aggiunto l'importo di lire 5 milioni. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dalle persone indicate al comma 1, nonché da quelle con loro conviventi anagraficamente anche se non legate dai vincoli di cui all'articolo 2, comma 1.
9. Il reddito di riferimento viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice del costo della vita.
10. Nei casi di affidamento a parenti non tenuti agli alimenti o a persone estranee al nucleo familiare viene valutato, secondo le modalità sopra citate, esclusivamente il reddito dei soggetti indicati al comma 1.
11. Per l'ottenimento dei contributi i Comuni, tramite l'Ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale nei termini e con le modalità indicati dalla Direzione stessa.
12. Le incentivazioni economiche previste dal presente articolo sono utilizzate dai Comuni con separata gestione contabile; nei termini indicati nei provvedimenti di concessione deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dall'indicazione delle spese effettivamente sostenute.