LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 51

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
120.11 - Enti soppressi
310.02 - Assistenza sociale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
CAPO I
 ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1
 (Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione
di servizi in regime di convenzione)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, N. 70:
a) Unione italiana ciechi (UIC);
b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. Le funzioni attribuite ai Comuni sono svolte nell'osservanza dì uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime.
5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 20/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/1995
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 30/1995
4Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 12, L. R. 4/1999
5Comma 2 abrogato da art. 7, comma 19, L. R. 13/2000
6Comma 3 abrogato da art. 13, comma 6, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
CAPO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 3

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 205, comma 1, L. R. 5/1994
2Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 20/1995
3Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 20/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 4, L. R. 41/1996
3Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 32/1997
4Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
CAPO III
 INTEGRAZIONI E MODIFICHE A NORMATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
CAPO IV
 NORME FINANZIARIE
Art. 18
 Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni per gli anni 1994 e 1995, suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4771 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Contributi annui per il finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il predetto capitolo 4771 viene inserito nell' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 a decorrere dall'anno 1994.
4. Al precitato onere di lire 120.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 19
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente al mantenimento delle strutture e agli oneri del personale, è autorizzata la spesa di lire 4.750 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 4.750 milioni fa carico al capitolo 4752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 22
 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente all' erogazione agli aventi diritto delle prestazioni riguardanti le funzioni di assistenza e di beneficienza, è autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4764 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 24
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 19.000 milioni, in termini di competenza, per l' anno 1993, previsto dagli articoli dal 19 al 23, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. I capitoli 4752, 4753, 4754, 4756 e 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 205, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 28
 Termini attuativi
1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell' utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.
CAPO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
 Norma transitoria
1. Per l' anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell' anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.
Art. 30
 Abrogazione di norme
1. A far tempo dall' 1 gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:
a) l' articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;
b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;
c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge;
e) l' articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;
f) l' articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1995
Art. 31
 Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto in singoli articoli, la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.