LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10

Attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.03 - Attività regionale all'estero
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO - II FASE
Art. 1
 Programma Integrato Mediterraneo - II fase
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alla seconda fase del Programma Integrato Mediterraneo, in seguito denominato PIM, per le zone lagunari dell' Adriatico settentrionale (1991-1992) come modificata con la Decisione della Commissione delle Comunità europee n.C(91) 3020/15 del 16 dicembre 1991.
2. Alla realizzazione degli ulteriori interventi previsti dal PIM si provvede con le assegnazioni aggiuntive disposte dalla CEE con la predetta Decisione, con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e con i fondi regionali stanziati con la presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2010
Art. 2
 Interventi di sistemazione idraulica e difesa valliva
1. Per il completamento delle opere di competenza della Direzione regionale dell' ambiente e della Direzione regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, secondo i progetti e con le modalità ivi previste, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.187 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.087 milioni per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
b) lire 1.100 milioni per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

2. Il predetto onere di lire 2.187 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 2497: lire 174 milioni;
b) capitolo 2498: lire 217 milioni;
c) capitolo 2500: lire 696 milioni;
d) capitolo 6295 (2.1.210.5.10.29), di nuova istituzione alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione X - con la denominazione << Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 176 milioni;
e) capitolo 6296: lire 220 milioni;
f) capitolo 6298: lire 704 milioni.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2010
Art. 3
 Interventi nel campo della ricerca applicata
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.566 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.566 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 7663 (2.1.238.5.10.14), di nuova istituzione alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.5. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 216 milioni;
b) capitolo 7664: lire 1.488 milioni;
c) capitolo 7665: lire 862 milioni.

Art. 4
 Interventi di formazione professionale
1. Nell' articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, il secondo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente:
<< L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a contribuire ad iniziative di formazione aziendale attuate da imprese operanti nel settore dell' acquacoltura, nei limiti previsti dalle disposizioni che regolano gli interventi del Fondo Sociale Europeo, nonché a partecipare alle iniziative formative di carattere interregionale previste dal PIM. >>

2. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, come integrato dal comma 1, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.310 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 2.310 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
a) capitolo 5862 (2.1.162.5.10.05), di nuova istituzione alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1.- spese correnti - categoria 1.6.- Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell' acquacoltura, previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonché per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale nell' ambito del PIM medesimo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >>: lire 231 milioni;
b) capitolo 5863: lire 1.155 milioni;
c) capitolo 5864 (2.1.162.5.10.05), di nuova istituzione alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione professionale e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell' acquacoltura, previsti dal Programma Integrato Mediterraneo, nonché per la partecipazione alla realizzazione di iniziative formative di carattere interregionale, nell' ambito del PIM medesimo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi statali >>: lire 924 milioni.

4. In relazione al disposto del comma 1 nella denominazione del capitolo 5863 la locuzione << per addetti all' acquacoltura >> è sostituita con la locuzione: << e di iniziative di formazione aziendale nel settore dell' acquacoltura >>.
Art. 5
 Sviluppo dell' organizzazione commerciale
1. In attuazione dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, direttamente o tramite enti, organizzazioni e associazioni di produttori operanti nel settore dell' acquacoltura, spese per la realizzazione di iniziative rivolte alla:
a) divulgazione dei risultati delle indagini realizzate e sensibilizzazione dei produttori sui problemi dell' organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti;
b) promozione del consumo dei prodotti dell' acquacoltura del Nord Adriatico con particolare riguardo all' area PIM, anche mediante l' adozione di marchi o altre forme di caratterizzazione dei prodotti stessi;
c) promozione dell' organizzazione dei produttori.

2. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.40, e dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 308 milioni per l'anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.5. -spese correnti- categoria 1.4.- Sezione X - è istituito il capitolo 7632 (2.1.142.5.10.14) con la denominazione: << Oneri per la realizzazione e la divulgazione di studi, indagini e interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell' acquacoltura, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 308 milioni per l' anno 1993.
4. L' onere derivante dall' applicazione del comma 1 fa parzialmente carico anche al capitolo 7633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità in relazione alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992, che saranno trasferite ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
5. In relazione al disposto del comma 1 nella denominazione del capitolo 7633 la locuzione << per la realizzazione di studi >> è sostituita con la locuzione << per la realizzazione e la divulgazione di studi >>.
Art. 6
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 7.371 milioni per l'anno 1993, derivante dal Capo I, si provvede come segue:
a) per complessive lire 1.105 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere a) e d), 3, comma 2, lettera a), 4, comma 3, lettera a), e 5, comma 3, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 3.080 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere b) ed e), 3, comma 2, lettera b), e 4, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 82 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 3.186 milioni, derivanti dagli articoli 2, comma 2, lettere c) e f), 3, comma 2, lettera c), e 4, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 83 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 7.371 milioni, derivanti dal Capo I, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.
CAPO II
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RENAVAL
Art. 7
 Programma comunitario Renaval
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma comunitario Renaval per la riconversione delle zone dell' industria cantieristica, approvato con Decisione della Commissione CEE n. C(91) 2762/3 del 16 dicembre 1991.
2. Alla realizzazione del programma si provvede con le risorse assegnate dalla CEE con la Decisione n. C(91)2762/3 del 16 dicembre 1991 e dallo Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 e con i fondi regionali stanziati con la presente legge.
Art. 8
 Sistemazione siti degradati e infrastrutture
per lo sviluppo economico
1. Per la realizzazione dei progetti di sistemazione di siti industriali degradati e di infrastrutture per lo sviluppo economico, previsti dalle corrispondenti operazioni del Programma comunitario Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti attuatori un finanziamento nella misura dell' ottantotto per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le procedure stabilite dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n.46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini e obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla legge regionale n. 46/1986, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla CEE.
3. All' attuazione amministrativa degli interventi previsti dai commi 1 e 2 provvedono, secondo le rispettive competenze:
a) la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti relativamente al progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste realizzato dall' Ente autonomo per il porto di Trieste;
b) la Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici relativamente al progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, realizzato dal Comune di Muggia;
c) la Direzione regionale dell' industria, relativamente al progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, realizzato dal Comune di San Dorligo della Valle.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.612 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 2.183 milioni per i progetti da realizzare nel settore portuale;
b) lire 1.567 milioni per i progetti da realizzare nel settore dell' edilizia;
c) lire 862 milioni per i progetti da realizzare nel settore dell' industria.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione IX - i capitoli:
1) 3797 (2.1.236.3.09.20) con la denominazione << Contributo all' Ente autonomo del Porto di Trieste per la realizzazione del progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 993 milioni per l' anno 1993;
2) 3798 (2.1.236.3.09.20) con la denominazione << Contributo all' Ente autonomo del Porto di Trieste per la realizzazione del progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste, in attuazione del programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.190 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i capitoli:
1) 3413 (2.1.232.3.10.28) con la denominazione << Contributo al Comune di Muggia per la realizzazione del progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 713 milioni per l' anno 1993;
2) 3414 (2.1.232.3.10.28) con la denominazione << Contributo al Comune di Muggia per la realizzazione del progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 854 milioni per l' anno 1993;
c) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i capitoli:
1) 7430 (2.1.232.3.10.23) con la denominazione << Contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 392 milioni per l' anno 1993;
2) 7431 (2.1.232.3.10.23) con la denominazione << Contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 470 milioni per l' anno 1993.

Art. 9
 Animazione economica
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, con le modalità previste al comma 2, agli interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e Gorizia, previsti dalla corrispondente operazione del Programma Renaval.
2. All' attuazione dell' operazione di cui al comma 1 provvedono, secondo le rispettive competenze settoriali:
a) la Direzione regionale dell' industria, mediante stipulazione di apposita convenzione con il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie Spa;
b) la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato, anche mediante stipulazione di apposite convenzioni con enti ed associazioni di categoria e società di servizi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l' anno 1993, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno dei settori dell' industria e dell' artigianato.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - i capitoli:
1) 7294 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
2) 7295 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - i capitoli:
1) 7976 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle imprese artigianali delle province di Trieste e Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
2) 7977 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle imprese artigianali delle province di Trieste e Gorizia, in attuazione del programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

Art. 10
 Contributi per consulenze
alle piccole e medie imprese
1. In attuazione del Programma Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle piccole e medie imprese delle province di Trieste e Gorizia, anche del settore artigianale, come definite all' articolo 14, contributi nella misura del cinquantacinque per cento delle spese sostenute per l' acquisizione dei servizi di consulenza previsti dalla corrispondente operazione del Programma stesso. Tali contributi possono, altresì, essere concessi ad organismi e società di consulenza per la realizzazione di iniziative di interesse comune a gruppi o categorie di piccole e medie imprese, che assumano una particolare valenza per il sistema produttivo locale.
2. All'attuazione dell'intervento provvedono, secondo le rispettive competenze settoriali, la Direzione regionale dell' industria e l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA).
3. Per la concessione ed erogazione dei contributi da parte della Direzione regionale dell' industria si applicano le procedure previste dall'articolo 46 della legge regionale 23 luglio 1984, n.30 come modificato dall' art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n.2.
4. L' Ente per lo sviluppo dell' artigianato provvede all' erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 con i finanziamenti appositamente assegnati dall' Amminitrazione regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera h), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.674 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.300 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 374 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' artigianato.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7296 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi alle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia per l' acquisizione di servizi di consulenza, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.300 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7978 ( 2.1.235.3.10.23 ) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi alle imprese artigianali delle province di Trieste e di Gorizia per l' acquisizione di servizi di consulenza, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 374 milioni per l' anno 1993.

Art. 11
 Servizi comuni
1. In attuazione dell'operazione << servizi comuni >> del Programma Renaval, ai fini dell' abbattimento degli oneri sostenuti dalle imprese insediate nel Business Innovation Center (BIC) Trieste Spa per l' uso dei servizi comuni offerti dal Centro stesso, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al BIC Trieste Spa contributi nella misura del cinquantacinque per cento della spesa relativa ai servizi erogati nel periodo dall' 1 giugno 1991 al 31 dicembre 1993.
2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi ad associazioni degli artigiani delle province di Trieste e di Gorizia o società di servizi costituite dalle predette associazioni con lo scopo esclusivo o prevalente di fornire servizi reali alle imprese associate, per l' abbattimento al cinquantacinque per cento dei costi dei servizi comuni erogati nel periodo dall' 1 giugno 1991 al 31 dicembre 1993 ad imprese artigiane delle suddette province, secondo quanto previsto dall' operazione predetta.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.100 milioni per interventi da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 100 milioni per interventi da realizzare nel settore dell' artigianato.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7297 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi al BIC Trieste Spa per l' abbattimento dei costi dei servizi comuni erogati alle imprese ivi insediate, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.100 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7979 (2.1.243.3.10.23) con la denominazione << Contributi ad associazioni di artigiani delle province di Trieste e di Gorizia per l' abbattimento dei costi dei servizi comuni erogati alle imprese artigiane, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 12
 Analisi settoriali
1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' operazione << analisi settoriali >> del Programma Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di studi e analisi settoriali di interesse del comparto artigianale, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con associazioni di categoria o società di servizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7980 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di analisi settoriali, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 176 milioni per l' anno 1993;
b) 7981 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di analisi settoriali, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 264 milioni per l' anno 1993.

Art. 13
 Aiuti alle imprese artigiane
per la costituzione di servizi comuni
1. In attuazione dell' operazione << aiuti alle imprese artigiane per la costituzione di servizi comuni >> l'Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA) è autorizzato, in via straordinaria, ad erogare ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese di investimento sostenute per la costituzione di servizi comuni fra le imprese. A tal fine è disposto un finanziamento speciale all'ESA, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, a valere sulle risorse a ciò destinate dal Programma Renaval.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.783 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7982 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 142 milioni per l'anno 1993;
b) 7983 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 595 milioni per l'anno 1993;
c) 7984 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.046 milioni per l'anno 1993.

Art. 14
 Requisiti e termini per l' accesso ai benefici
del Programma Renaval
1. Sono ammissibili agli interventi previsti dal Programma Renaval a beneficio del settore della piccola e media impresa le imprese di produzione e di servizio alla produzione aventi sede nelle province di Trieste e di Gorizia, il cui fatturato non sia superiore a 38 milioni di ECU, valore determinato pari a lire 58,9 miliardi, e il cui capitale non sia controllato per più di un terzo da un' impresa che superi tale fatturato.
2. In considerazione del fatto che il Programma Renaval è riferito al periodo 1991-1993, possono essere ammesse a contributo anche domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e riferentisi ad iniziative non ancora concluse al momento della presentazione della relativa domanda. In relazione alla data di scadenza del Programma Renaval l' ultimo termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 31 luglio 1993.
Art. 15
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 10.109 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo II, si provvede come segue:
a) per complessive lire 342 milioni, derivante dagli articoli 9, comma 4, lettere a), numero 1), e b), numero 1), nonché 13, comma 3, lettera a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 5.943 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 1), b), numero 1), e c), numero 1), dall' articolo 9, comma 4, lettera a), numero 2), e b), numero 2), dall' articolo 10, comma 5, dall' articolo 11, comma 3, dall' articolo 12, comma 3, lettera a), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 84 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 3.824 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 2), b), numero 2), e c), numero 2), dall' articolo 12, comma 3, lettera b), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 85 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 10.109 milioni, derivante dal Capo II, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.
CAPO III
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG PER LA
FRONTIERA ITALIA - AUSTRIA
Art. 16
 Programma comunitario
Interreg frontiera Italia - Austria
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia-Austria relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(91)3094 del 18 dicembre 1991 in base al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea con la Decisione n. C(91) 3094 del 18 dicembre 1991, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali stanziati con la presente legge.
Art. 17
 Parchi alpini
1. Per l' attuazione della misura 1.1 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, parchi alpini, l' Amministrazione regionale è autorizzata, in conformità all' articolo 1, secondo comma, numero 3 della legge regionale 24 gennaio 1983, n.11, a realizzare iniziative per l'attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, da definire in base ad un piano di priorità stabilito d' intesa tra la Regione e i Comuni interessati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 154 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.3. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 3018 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 16.500.000 per l' anno 1993;
b) 3019 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l' anno 1993;
c) 3020 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione di iniziative per l' attuazione del piano di conservazione e sviluppo del Parco delle Alpi Carniche, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 60.500.000 per l' anno 1993.

Art. 18
 Rifugi alpini
1. Per l' attuazione della misura 2.1 del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria, adeguamento rifugi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.207 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n.6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1005 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 233 milioni per l' anno 1993;
b) 1006 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.052 milioni per l' anno 1993;
c) 1007 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale e della Carnia per interventi di ristrutturazione di rifugi e ricoveri di montagna, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 922 milioni per l' anno 1993.

Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 19
 Sentieri alpini
1. Per l' attuazione della misura 2.2 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, manutenzione sentieri, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 181 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1008 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l' anno 1993;
b) 1009 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 77 milioni per l'anno 1993;
c) 1010 (2.1.234.3.10.24) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia per interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini, delle vie ferrate e della relativa segnaletica, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia- Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l' anno 1993.

Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 20
 Procedure
1. Le risorse stanziate per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 18 e 19 sono assegnate alle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e della Carnia con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce, altresì, i criteri ed i parametri di ripartizione.
2. A tal fine, le Comunità montane sono tenute a predisporre un programma straordinario di interventi, descrittivo delle iniziative da attuare, che viene finanziato nella misura dell' ottanta per cento ad avvenuta approvazione del programma da parte della Giunta regionale e per il restante venti per cento in seguito a presentazione da parte delle Comunità montane della rendicontazione delle spese effettuate.
3. Le Comunità montane sono tenute a fornire all'Amministrazione regionale tutti gli elementi necessari a definire lo stato di attuazione delle iniziative, per garantire l' osservanza degli adempimenti richiesti dal Programma Interreg, frontiera Italia - Austria.
Art. 21
 Iniziative promozionali
1. Per l' attuazione della misura 2.3 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, promozione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di pubblicazioni e di materiale divulgativo, di convegni e di iniziative informative e promozionali, rivolte a diffondere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali e a promuovere un rapporto corretto con l' ambiente montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 alla Rubrica n. 3, programma 0.6.1. - spese correnti - categoria 1.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 409 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 23 milioni per l' anno 1993;
b) 410 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 51 milioni per l' anno 1993;
c) 411 (1.1.142.2.08.29) con la denominazione << Spese per promuovere la conoscenza della montagna nei suoi aspetti sociali ed ambientali ed un rapporto corretto con l' ambiente montano, in attuazione del Programma Interreg, frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 81 milioni per l' anno 1993.

4. Trattandosi di iniziative analoghe a quelle di cui all' articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a) e numero 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, le iniziative stesse sono gestite con il regolamento approvato con DPGR n. 112 del 25 marzo 1987, modificato ed integrato con DPGR n. 472 dell' 11 novembre 1988 e n. 504 del 7 dicembre 1992.
Art. 22
 Soccorso alpino
1. Per l' attuazione della misura 2.4 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, prevenzione soccorso alpino, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le modalità previste dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 155 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 alla Rubrica n. 22, programma 2.4.4. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII -sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 6108 (1.1.162.2.04.32) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 22 milioni per l' anno 1993;
b) 6109 (1.1.162.2.04.32) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 51 milioni per l' anno 1993;
c) 6110 (1.1.162.2.04.32) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, per il miglioramento e l' adeguamento dell' equipaggiamento, delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature al fine di potenziarne le capacità operative, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 82 milioni per l' anno 1993.

Art. 23
 Studi di pianificazione territoriale
1. Per l' attuazione della misura 6.1 del Programma Interreg, frontiera Italia - Austria, studi di pianificazione territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, mediante affidamento di apposito incarico a enti o istituti specializzati nella materia, uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 alla Rubrica n. 10, programma 0.5.2. - spese d'investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2025 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 18 milioni per l' anno 1993;
b) 2026 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini,in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 68 milioni per l' anno 1993;
c) 2027 (2.1.220.3.10.32) con la denominazione << Spese per la realizzazione di uno studio comparativo sui sistemi di pianificazione territoriale nelle regioni contermini, in attuazione del Programma Interreg frontiera Italia-Austria - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 74 milioni per l' anno 1993.

Art. 24
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 3.012 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo III, si provvede come segue:
a) per complessive lire 335.500.000, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 1.376 milioni, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 86 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 1.300.500.000, derivante dagli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, commi 3, lettere c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 87 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 3.012 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo III, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.
CAPO IV
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO PER LA
FRONTIERA ITALIA-SLOVENIA
Art. 25
 Programma comunitario Interreg
frontiera Italia - Slovenia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia - Slovenia relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992 in base al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea in base alla Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali già a tal fine acquisiti dagli enti attuatori.
Art. 26
 Prevenzione ambientale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >> del Programma Interreg Italia - Slovenia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 11, programma 1.1.2. - spese d' investimento - categoria 2.2. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2343 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.960 milioni per l' anno 1993;
b) 2344 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di risanamento del bacino del fiume Timavo previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 2.040 milioni per l' anno 1993.

4. Per la realizzazione del progetto di ricerca isotopica comparata sulle acque sotterranee in Italia e in Slovenia, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >>, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine un apposito contributo nella misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 145 milioni per l' anno 1993.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 11, programma 1.1.1. - spese d' investimento - categoria 2.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 2274 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo al Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine per la realizzazione del progetto di ricerca isotopica comparata sulle acque sotterranee prevista dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 142 milioni per l' anno 1993;
b) 2275 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo al Centro di ricerca applicata e documentazione (CRAD) di Udine per la realizzazione del progetto di ricerca isotopica comparata sulle acque sotterranee prevista dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 milioni per l' anno 1993.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione del progetto di ricerca in materia energetica concernente lo smaltimento e l'impiego industriale degli scarti della lavorazione del legno, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >>, mediante l' affidamento di apposito incarico all' Università degli studi di Trieste.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 6, programma 1.6.2. - spese d'investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 1031 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di ricerca concernente lo smaltimento e l' impiego industriale degli scarti di lavorazione del legno previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 98 milioni per l' anno 1993;
b) 1032 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione del progetto di ricerca concernente lo smaltimento e l' impiego industriale degli scarti di lavorazione del legno previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 102 milioni per l' anno 1993.

10. Per la realizzazione dello studio in materia ambientale concernente fenomeni di contaminazione della produzione agroalimentare in aree interconfinarie, previsto nell' ambito della misura << prevenzione ambientale >>, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Istituto di studi e ricerche sulla nutrizione e le tecnologie alimentari Comunità Alpe-Adria (ISERNT) di Trieste un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della relativa spesa.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' anno 1993.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 23, programma 3.1.7. - spese d' investimento - categoria 2.4. - Sezione VIII - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 6788 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo all' Istituto di studi e ricerche sulla nutrizione e le tecnologie alimentari (ISERNT) di Trieste per la realizzazione dello studio sui fenomeni di contaminazione della produzione agroalimentare in aree interconfinarie previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 118 milioni per l' anno 1993;
b) 6789 (2.1.242.3.08.29) con la denominazione << Contributo all' Istituto di studi e ricerche sulla nutrizione e le tecnologie alimentari (ISERNT) di Trieste per la realizzazione dello studio sui fenomeni di contaminazione della produzione agroalimentare in aree interconfinarie previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 2 milioni per l' anno 1993.

Art. 27
 Cooperazione transfrontaliera
1. Per la realizzazione del progetto di costituzione di un centro pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore viticolo-enologico, a Gorizia, previsto nell'ambito della misura << cooperazione transfrontaliera >> del Programma Interreg frontiera Italia-Slovenia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Centro regionale di sperimentazione agraria un finanziamento straordinario di lire 1.300 milioni per l' anno 1993. Il Centro provvede alla copertura della rimanente quota di spesa, fino alla concorrenza del costo di lire 2.230 milioni, con propri fondi di bilancio, già a tal fine destinati.
2. L'assegnazione straordinaria al Centro è disposta in un' unica soluzione applicando la procedura del fondo di dotazione, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8; in corrispondenza, il Centro istituisce, sia in entrata che in uscita, capitoli con denominazione uguale a quella dei capitoli istituiti nel bilancio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 23, programma 3.1.7. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 6790 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale di sperimentazione agraria per la realizzazione del progetto di costituzione di un centro pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore viticolo- enologico, a Gorizia, previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 958.900.000 per l' anno 1993;
b) 6791 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale di sperimentazione agraria per la realizzazione del progetto di costituzione di un centro pilota per la cooperazione transfrontaliera nel settore viticolo- enologico, a Gorizia, previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 341.100.000 per l' anno 1993.

5. Per la realizzazione del progetto di collaborazione interregionale finalizzato allo sviluppo della cooperazione fra le imprese del Friuli-Venezia Giulia e quelle della Slovenia, previsto dalla misura << cooperazione transfrontaliera >> del Programma Interreg frontiera Italia- Slovenia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società Services for eastern economic development (SEED) di Trieste un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo del progetto ritenuto ammissibile.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24, programma 3.2.1. - spese d'investimento - categoria 2.4. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7298 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo alla Società Services for eastern economic development (SEED) di Trieste per la realizzazione del progetto di cooperazione interregionale fra imprese previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 258 milioni per l' anno 1993;
b) 7299 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo alla Società Services for eastern economic development (SEED) di Trieste per la realizzazione del progetto di cooperazione interregionale fra imprese previsto dal Programma operativo Interreg frontiera Italia-Slovenia - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 42 milioni per l'anno 1993.

Art. 28
 Copertura
1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 6.065 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo IV, si provvede come segue:
a) per complessive lire 3.534.900.000, derivante dall' articolo 26, commi 3, 6, 9 e 12, lettere a), nonché dall' articolo 27, commi 4 e 7, lettere a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993 - 1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 88 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 2.530.100.000, derivante dall' articolo 26, commi 3, 6, 9 e 12, lettere b), nonché dall' articolo 27, commi 4 e 7, lettere b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 89 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 6.065 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo IV, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.
CAPO V
 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 29
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Al fine di accelerare la realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei programmi comunitari di cui alla presente legge, tenuto conto dei termini di scadenza e di rendicontazione dei programmi stessi, l' erogazione dei contributi è effettuata, salvo non sia diversamente disposto, in due soluzioni: la prima, nella misura del cinquanta per cento del contributo, all' avvio del progetto stesso e la seconda, a saldo, a conclusione dell' iniziativa dietro presentazione di regolare rendicontazione.
2. Per i progetti di durata pluriennale può essere erogato un secondo anticipo, pari ad un ulteriore trenta per cento del contributo concesso, quando sia stata effettuata e documentata una spesa di almeno il cinquanta per cento dell' importo ammesso.
3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati, inoltre, i termini per la presentazione della relativa rendicontazione, in relazione alle scadenze fissate dalle singole Decisioni comunitarie per la chiusura dei pagamenti e per la rendicontazione delle spese da parte della Regione.
CAPO VI
 PROGRAMMA OUVERTURE
Art. 30
 Progetto di cooperazione con il Comune di Veszprem
1. Per l' attuazione del progetto di cooperazione con il Comune di Veszprem (Ungheria), concernente l' informatizzazione di attività amministrative, promosso dalla Regione e realizzato dalla Società INSIEL Spa di Trieste, nel quadro del Programma Ouverture finanziato ai sensi dell' articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 4254/88 del 19 dicembre 1988 con comunicazione della Commissione della Comunità europea n. SG (90) D/91881 del 27 dicembre 1990, è disposto il trasferimento alla società medesima, che provvede con proprie risorse alla copertura della quota nazionale del contributo comunitario a tal fine assegnato.
2. La predetta assegnazione è effettuata in un' unica soluzione, a completamento dell'iniziativa, su presentazione di una relazione finale sull'attuazione del progetto e della rendicontazione delle spese sostenute in conformità al relativo piano finanziario.
3. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente alla quota di finanziamento comunitaria, è autorizzata la spesa di lire 162 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 5 - programma 0.6.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 760 (2.1.243.3.10.32) con la denominazione << Assegnazione alla Società INSIEL SpA di Trieste per la realizzazione del progetto di cooperazione con il Comune di Veszprem (Ungheria) nel campo dell' informatizzazione di attività amministrative, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 4254/1988, in attuazione del << Programma Ouverture >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 162 milioni per l' anno 1993.
5. All' onere di lire 162 milioni per l' anno 1993, previsto dal comma 3, si provvede con l' acquisizione dell' assegnazione di pari importo, disposta dalla CEE a valere sul Fondo per l' attuazione del Programma di cooperazione interregionale Ouverture, al capitolo 601 (2.3.4.) - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1993, al Titolo II - Categoria 2.3. - con la denominazione << Acquisizione di fondi assegnati dalla CEE a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l' attuazione del Programma di cooperazione interregionale Ouverture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 4254/1988 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 162 milioni per l' anno 1993.
Art. 31
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.