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Document 31988R4253

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro

OJ L 374, 31.12.1988, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato e sostituito da 399R1260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4253/oj

31988R4253

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 4253/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 E e 153,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4) ;

considerando che il raddoppio dei Fondi strutturali fra il 1987 e il 1993 è contemplato dall'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 ; che occorre precisare le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 affinché i nuovi mezzi finanziari concessi ai Fondi siano utilizzati in osservanza della nuova regolamentazione prevista nel sud- detto regolamento e in conformità degli orientamenti del Consiglio europeo ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 dispone che il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 130 E del trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ;

considerando che è necessario garantire e rafforzare, nel rispetto della compartecipazione, il coordinamento tra i Fondi strutturali e tra questi Fondi, la BEI e gli altri strumenti finanziari della Comunità, al fine di incrementare l'efficacia dei loro contributi alla realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ; che la Commissione ha un ruolo importante da svolgere a questo proposito ;

considerando che a tal fine la Commissione deve, se necessario, associare la BEI all'elaborazione delle proprie decisioni ; che la BEI è disposta, nel rispetto delle proprie competenze, a collaborare all'attuazione di questo regolamento ;

considerando che gli articoli da 8 a 11 di detto regolamento prevedono che le disposizioni relative alla loro attuazione saranno previste nelle decisioni d'applicazione di cui all'articolo 130 E del trattato ; che è necessario definire i criteri che la Commissione deve applicare per la selezione delle zone rurali situate al di fuori delle regioni designate per un contributo dei Fondi a titolo dell'obiettivo n. 1 e che possono beneficiare di un contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b), definito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ; che questi criteri devono assicurare una concentrazione effettiva sulle zone che soffrono dei problemi di sviluppo più gravi, pur tenendo conto dei problemi di altre zone rurali, nelle regioni degli Stati membri caratterizzate da squilibri socioeconomici tali da minacciarne lo sviluppo ;

considerando che è necessario specificare il campo, il contenuto e la durata dei piani che gli Stati membri devono presentare, nonché i termini per la presentazione di tali piani ;

considerando che la Commissione deve poter fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare gli Stati membri nell'elaborazione dei piani ;

considerando che è necessario fornire orientamenti sul contenuto e sulla durata dei quadri comunitari di sostegno che la Commissione deve adottare d'accordo con lo Stato membro interessato e sul termine dell'elaborazione di tali quadri ;

considerando che, nell'elaborazione e nell'attuazione dei quadri comunitari di sostegno, occorre assicurare che l'aumento degli stanziamenti dei Fondi abbia un impatto economico reale accresciuto nelle regioni interessate ;

considerando che la Commissione deve essere in grado di adattare, in accordo con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno, tenendo conto delle azioni non previste nei piani presentati dagli Stati membri, in particolare delle azioni risultanti da nuove iniziative comunitarie ;

considerando che l'intervento dei Fondi previsto nei quadri comunitari di sostegno deve assumere principalmente la forma del cofinanziamento di programmi operativi ;

considerando che è necessario specificare le condizioni dell'attuazione dei programmi operativi nel quadro dell'approccio integrato ;

considerando che è necessario specificare le condizioni generali che regolano l'esame delle richieste di contributo finanziario dei Fondi strutturali ;

considerando che l'intervento finanziario dei Fondi strutturali a titolo degli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b) deve, di norma, essere concesso soltanto per azioni indicate nei quadri comunitari di sostegno e per le spese sostenute dopo la presentazione di una richiesta di contributo dei Fondi ; che è tuttavia necessario prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute prima di questa data per il cofinanziamento dei progetti e dei regimi d'aiuto ;

considerando che è necessario definire le condizioni alle quali i Fondi strutturali possono concedere sovvenzioni globali e cofinanziare progetti ;

considerando che è opportuno prevedere in quali condizioni possa aver luogo il finanziamento di studi e dell'assistenza tecnica connessi all'utilizzazione congiunta o coordinata dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari;

considerando che occorre vigilare affinché le difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo che potrebbero ostacolare l'attuazione della riforma dei Fondi, segnatamente nelle regioni in un ritardo di sviluppo, non si traducano in un'utilizzazione insufficiente delle risorse di bilancio o mettano in discussione il raddoppio effettivo di dette risorse ;

considerando che per garantire una certa flessibilità nell'attenzione della riforma dei Fondi, conviene che i tassi di contributi dei Fondi siano fissati in funzione della disposizione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e alle condizioni previste nel presente regolamento, nel quadro della compartecipazione per gli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b), da un lato, e con ulteriori decisioni del Consiglio per l'obiettivo n. 5 a), dall'altro ;

considerando che per incoraggiare la gestione efficace e coordinata delle risorse finanziarie dei Fondi, è necessario definire norme e procedure comuni in materia di impegni, di pagamento e di controllo ;

considerando che, nel quadro di una più vasta utilizzazione dell'ecu nelle operazioni finanziarie della Comunità e in particolare nell'attuazione del bilancio comunitario, è opportuno che i crediti e gli obblighi finanziari della Comunità nei confronti dei Fondi strutturali siano anche espressi in ecu, conformemente al regolamento finanziario ;

considerando che è necessario specificare le modalità della sorveglianza e della valutazione delle azioni strutturali della Comunità, al fine di rafforzare l'efficacia dei metodi d'intervento per realizzare gli obiettivi e valutare l'impatto dei contributi ;

considerando che è necessario definire le modalità relative al funzionamento dei comitati incaricati di assistere la Commissione nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che è opportuno specificare il contenuto della relazione annua di cui all'articolo 16 di detto regolamento ;

considerando che devono essere previste misure per dare una pubblicità appropriata ai contributi concessi dalla Comunità nel quadro di azioni specifiche ;

considerando che è necessario definire in modo più specifico le modalità transitorie relative all'intervento dei Fondi, approvato o richiesto prima dell'entrata in vigore delle decisioni d'applicazione previste dall'articolo 130 E del trattato ; che può anche risultare necessario, al fine di garantire la continuità delle azioni dei Fondi, prevedere l'approvazione di talune azioni, prima che la Commissione abbia deliberato sui quadri comunitari di sostegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I COORDINAMENTO Articolo 1 Disposizioni generali In applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nel rispetto della compartecipazione, il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

Articolo 2 Coordinamento tra i Fondi Il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi si effettua in particolare a livello :

-dei quadri comunitari di sostegno ;

-della programmazione pluriennale di bilancio ;

-dell'attuazione, quando risulta opportuna, dei programmi operativi integrati ;

-della sorveglianza e della valutazione delle azioni dei Fondi, svolte a titolo di un solo obiettivo, e delle azioni svolte a titolo di più obiettivi sullo stesso territorio.

Articolo 3 Coordinamento tra i Fondi, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti 1. Nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nell'ambito della compartecipazione, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei Fondi e l'intervento :

-della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (aiuti di riadeguamento, prestiti, abbuoni d'interesse o garanzie),

-della BEI, del nuovo strumento comunitario e dell'EURATOM (prestiti, garanzie),

-per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate alle altre azioni a finalità strutturale,

-per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate alla ricerca.

Tale coordinamento si effettua nell'osservanza delle competenze proprie della BEI e degli obiettivi degli altri strumenti in questione.

2. La Commissione associa la BEI all'utilizzazione dei fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti per cofinanziare gli investimenti che possono essere finanziati dalla BEI in conformità del suo statuto.

Articolo 4 Selezione delle zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 [obiettivo n. 5 b) 1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le zone rurali che possono beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo n. 5 b) devono rispondere a ciascuno dei seguenti criteri :

a)tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale ;

b)basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo (ULA) ;

c)basso livello di sviluppo socioeconomico, valutato sulla base del prodotto interno lordo pro capite.

Nel valutare l'ammissibilità delle zone in relazione ai tre criteri sopra enunciati si tiene conto dei parametri socioeconomici che permettono di constatare la gravità della situazione generale delle zone interessate nonché della sua evoluzione.

2. Inoltre, su richiesta giustificata dello Stato membro, l'intervento comunitario può estendersi anche ad altre zone rurali caratterizzate da un basso livello di sviluppo socioeconomico qualora esse soddisfino uno o più dei seguenti criteri :

-bassa densità di popolazione e/o tendenza ad un cospicuo spopolamento delle zone ;

-situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di attività economica e commerciale della Comunità ;

-sensibilità della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, valutata sulla base dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva agricola ;

-struttura delle aziende agricole e struttura dell'età della popolazione attiva agricola ;

-pressioni esercitate sull'ambiente o sullo spazio rurale ;

-situazione delle zone situate all'interno di zone di montagna o sfavorite, classificate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE(5), modificate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85(6).

3. Per le zone che a loro giudizio devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5 b), gli Stati membri forniscono alla Commissione elementi che possano aiutare la Commissione nella determinazione delle zone sovvenzionabili. Sulla base di tali elementi e della sua valutazione complessiva delle proposte presentate, la Commissione determina le zone sovvenzionabili seguendo le procedure previste al titolo VIII e invita gli Stati membri a trasmetterle i piani necessari.

4. Nella selezione delle zone rurali e nella definizione dei quadri comunitari di sostegno previsti all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione provvede, nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, a garantire un'effettiva concentrazione degli interventi nelle zone in cui si registrano i più gravi problemi di sviluppo rurale.

TITOLO II PIANI Articolo 5 Campi e contenuto 1. Con riserva degli orientamenti enunciati nel presente articolo, i piani presentati nel quadro degli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b) sono stabiliti al livello geografico ritenuto più appropriato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro e presentati dallo Stato membro alla Commissione.

I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 devono, di norma, riguardare una regione di livello NUTS II. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli Stati mem- bri possono presentare un piano per più regioni, scelte tra quelle che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 di detto articolo, purché tale piano includa gli elementi di cui al predetto paragrafo 4, primo comma.

I piani presentati a titolo degli obiettivi nn. 2 e 5 b) devono, di norma, riguardare una o più zone di livello NUTS III.

Gli Stati membri possono presentare piani che riguardano un territorio più vasto di quello delle regioni o zone sovvenzionabili, a condizione che stabiliscano una distinzione tra le azioni svolte in dette regioni o zone e quelle svolte fuori di esse.

2. Nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1, i piani di sviluppo regionale comprendono qualsiasi azione relativa alla riconversione di zone industriali in declino e allo sviluppo di zone rurali, nonché qualsiasi azione nel campo dell'occupazione e della formazione professionale escluse quelle comprese nei piani a titolo degli obiettivi nn. 3 e 4.

I piani di riconversione regionale e sociale presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 e i piani di sviluppo rurale presentati a titolo dell'obiettivo n. 5 b) comprendono anche qualsiasi azione nel campo dell'occupazione e della formazione professionale escluse quelle comprese nei piani concernenti gli obiettivi nn. 3 e 4.

I piani relativi agli obiettivi nn. 3 e 4 stabiliscono una distinzione tra le spese relative alle regioni a cui si applicano gli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) e quelle relative alle altre regioni.

Nei piani relativi agli obiettivi nn. 1 e 5 b) figureranno, se del caso, dati relativi alle azioni svolte a titolo dell'obiettivo n. 5 a).

Nei piani gli Stati membri indicano gli elementi propri a ciascun Fondo, ivi compresi gli importi di contributi richiesti. Conformemente agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, essi possono inoltre accompagnare i loro piani con domande di contributo per i programmi operativi allo scopo di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione degli interventi.

3. Nell'elaborazione dei piani gli Stati membri vigilano alla coerenza tra quelli accentrati sullo stesso obiettivo nell'ambito di uno Stato membro e tra quelli concernenti la stessa zona geografica a titolo di più obiettivi.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i piani tengano conto delle politiche comunitarie.

31. 12. 88N. L 374/ Articolo 6 Durata e scadenzario Ciascun piano copre un periodo che oscilla tra tre e cinque anni. Di norma i piani possono essere riveduti su base annuale e in caso di mutamenti importanti nella situazione socioeconomica e nel mercato dell'occupazione.

Per le regioni e zone definite prima del 31 gennaio 1989, i primi piani a titolo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) coprono un periodo che inizia il 1° gennaio 1989 e sono presentati al più tardi il 31 marzo 1989. I piani relativi agli obiettivi nn. 3 e 4 sono presentati al più tardi quattro mesi dopo che la Commissione ha pubblicato gli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo(7).

Le date relative alla presentazione dei piani successivi saranno stabilite dalla Commissione in concertazione con lo Stato membro interessato.

Articolo 7 Preparazione 1. La Commissione può fornire agli Stati membri, se lo richiedono, tutta l'assistenza tecnica necessaria alla preparazione dei piani.

2. I piani contengono informazioni che consentono di valutare il nesso tra le azioni strutturali e le politiche economiche e sociali dello Stato membro.

TITOLO III QUADRI COMUNITARI DI SOSTEGNO Articolo 8 Elaborazione, campi e contenuto 1. I quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b) sono stabiliti, al livello geografico pertinente, d'accordo con lo Stato membro interessato, nel quadro della compartecipazione e con decisione della Commissione, in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII. Anche la BEI partecipa all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno.

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, nell'elaborare i quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi nn. 1 e 5 b), la Commissione terrà eventualmente conto degli elementi relativi all'impatto delle azioni svolte a titolo dell'obiettivo n. 5 a) che contribuiscono allo sviluppo delle regioni o zone interessate.

2. Un quadro comunitario di sostegno può coprire un periodo da tre a cinque anni.

3. Qualsiasi quadro comunitario di sostegno comporta :

-le linee prioritarie adottate per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato in relazione con gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, nonché elementi relativi alla loro coerenza con le politiche economiche e sociali dello Stato membro,

-un prospetto delle forme d'intervento da applicare, comprendente in particolare, per i programmi operativi, gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste,

-un piano di finanziamento indicativo che precisi l'importo dei finanziamenti previsti per le varie forme d'intervento e la loro durata, compresi quelli dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, qualora questi contribuiscano direttamente al piano di finanziamento in questione,

-se del caso, indicazioni sulla messa a disposizione di mezzi per qualsiasi studio o assistenza tecnica necessari, concernenti la preparazione, l'attuazione o l'adattamento delle azioni in questione.

Articolo 9 Impatto delle azioni Al momento dell'elaborazione e dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché l'incremento degli stanziamenti dei Fondi, previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, abbia un impatto economico reale intensificato nelle regioni interessate e comporti un incremento almeno equivalente del volume totale degli interventi pubblici o assimilabili (comunitari e nazionali) a finalità strutturale nello Stato membro interessato, tenendo conto delle condizioni macroeconomiche in cui vengono effettuati tali finanziamenti.

Articolo 10 Approvazione e attuazione 1. Salvo accordo contrario con lo Stato membro interessato, la Commissione adotta una decisione che approva un quadro comunitario di sostegno al più tardi entro sei mesi dopo aver ricevuto il o i piani corrispondenti.

Per accelerare l'attuazione dell'azione prevista in un quadro comunitario di sostegno, gli Stati membri possono presentare richieste di contributo entro un termine sufficiente per permettere alla Commissione di approvarlo al momento dell'adozione della decisione concernente il quadro comunitario di sostegno. In questo caso i programmi operativi possono essere immediatamente attuati.

2. La decisione della Commissione relativa al quadro comunitario di sostegno è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro. Questa dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché le azioni che rappresentano almeno due terzi del contributo dei Fondi per il primo anno del quadro comunitario siano approvate dalla Commissione nei due mesi successivi all'adozione della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno.

Articolo 11 Iniziative comunitarie In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione può, di propria iniziativa e in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII, decidere di proporre agli Stati membri di presentare richieste di contributo per azioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità non incluse nei piani di cui al titolo II. Qualsiasi intervento approvato nel quadro della presente disposizione è preso in considerazione nell'elaborazione o nella revisione del corrispondente quadro comunitario di sostegno.

Articolo 12 Forme d'intervento Gli interventi inclusi in un quadro comunitario di sostegno sono svolti in misura preponderante sotto forma di programmi operativi, che possono essere attuati tramite un approccio integrato ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13.

Articolo 13 Approcci integrati 1. Su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione a titolo dell'articolo 11 e d'accordo con lo Stato membro interessato, un programma operativo può essere attuato tramite un approccio integrato:

a)se il finanziamento è assicurato da più Fondi o almeno da un Fondo e da uno strumento finanziario diverso da uno strumento di prestito ;

b)se le misure che devono essere finanziate da più Fondi o strumenti finanziari si rafforzano reciprocamente e uno stretto coordinamento tra tutte le parti in questione può apportare vantaggi importanti ;

c)se ai livelli nazionale, regionale e locale sono previste le strutture amministrative adeguate per garantire l'attuazione integrata del programma.

2. L'opportunità di intraprendere azioni sulla base di un approccio integrato viene esaminata in occasione dell'elaborazione o della revisione di un quadro comunitario di sostegno.

3. La Commissione vigila affinché, nell'attuazione degli approcci integrati, i contributi comunitari siano concessi nel modo più efficace, tenendo conto del particolare sforzo di coordinamento richiesto.

TITOLO IV CONTRIBUTI DEI FONDI Articolo 14 Esame delle domande di contributo 1. Le domande di contributo dei Fondi strutturali sono compilate dalle competenti autorità designate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale, locale o altro e sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da qualsiasi organismo da esso eventualmente designato a tal fine. Ogni domanda concerne una delle forme d'intervento previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. Le richieste comprendono le informazioni necessarie, perché la Commissione possa valutarle, e in particolare una descrizione dell'azione proposta, del suo campo d'applicazione, compresa la copertura geografica, e dei suoi obiettivi specifici, organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione e beneficiari, scadenzario e piano di finanziamento proposti, nonché qualsiasi informazione necessaria per verificare la compatibilità dell'azione in questione con la legislazione e le politiche comunitarie.

3. La Commissione esamina le richieste in particolare al fine di :

-valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte con la legislazione comunitaria corrispondente e eventualmente con il quadro comunitario di sostegno ;

-valutare il contributo dell'azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono ;

-verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l'efficace attuazione dell'azione ;

-determinare le modalità precise dell'intervento del o dei Fondi interessati, eventualmente in base alle informazioni già fornite in qualsiasi quadro comunitario di sostegno corrispondente.

La Commissione decide il contributo dei Fondi, a condizione che le condizioni poste dal presente articolo siano riunite, entro un termine di sei mesi, di norma, a decorrere dal ricevimento della domanda. La concessione del contributo di tutti i Fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti che contribuiscono al finanziamento di un programma operativo, compresi i programmi operativi sotto forma di un approccio integrato, è stabilita con un'unica decisione della Commissione. Questa disposizione non impedisce l'eventuale applicazione di termini più brevi in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4255/88.

4. I rispettivi impegni delle parti, assunti ai sensi di un contratto nel quadro della compartecipazione, si rispecchiano nelle decisioni relative alla concessione di contributi della Commissione.

Articolo 15 Sovvenzionabilità 1. Fatto salvo l'articolo 33, le spese connesse ad azioni svolte nel quadro degli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b) sono sovvenzionabili con il contributo finanziario dei Fondi strutturali, soltanto se le azioni in questione si integrano nel quadro comunitario di sostegno.

2. Fatti salvi l'articolo 33 del presente regolamento, l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4255/88 e l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento(8), una spesa non può essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi, se è stata sostenuta prima della data in cui la Commissione ha ricevuto la relativa richiesta.

Tuttavia, per il cofinanziamento dei progetti e dei regimi d'aiuto una spesa può essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi se è stata sostenuta nei sei mesi che precedono la data in cui la Commissione ha ricevuto la relativa richiesta.

Articolo 16 Disposizioni specifiche 1. Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni globali, gli intermediari che sono designati dallo Stato membro interessato d'accordo con la Commissione devono fornire garanzie di solvibilità adeguate e possedere la capacità amministrativa necessaria per la gestione degli interventi previsti dalla Commissione. Gli intermediari sono scelti anche in rapporto alla situazione particolare degli Stati membri o delle zone interessate. Fatto salvo l'articolo 23, la gestione delle sovvenzioni globali è controllata dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. I Fondi possono concedere un contributo finanziario per spese connesse con grandi progetti, se il costo totale preso in considerazione per determinare l'importo del contributo comunitario supera, in generale, 15 milioni di ECU per gli investimenti in infrastrutture e 10 milioni di ECU per gli investimenti produttivi.

Tuttavia, possono essere finanziati progetti di costo totale inferiore nel settore della pesca se essi rientrano in un programma d'orientamento pluriennale approvato dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86(9).

3. Oltre ad un'assistenza analoga connessa agli interventi dei vari Fondi, la Commissione può, a concorrenza dello 0,3 % della dotazione globale dei Fondi, finanziare studi e l'assistenza tecnica connessi all'utilizzazione congiunta o coordinata dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari :

-per preparare l'elaborazione dei piani,

-per valutare l'impatto e l'efficacia dell'aiuto fornito nel contesto dei corrispondenti quadri comunitari di sostegno,

-in relazione con programmi operativi integrati.

4. Per le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, il costo totale di un programma operativo, cui partecipa il FESR, deve in generale ammontare a 100 milioni di ECU, fermo restando che il costo annuale medio del programma non può essere inferiore a 15 milioni di ECU.

31. 12. 88N. L 374/TITOLO V DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO Articolo 17 Partecipazione finanziaria dei Fondi 1. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, i tassi di contributo dei Fondi al finanziamento delle azioni a titolo degli obiettivi nn. da 1 a 4 e 5 b) sono fissati dalla Commissione nel quadro della compartecipazione in funzione dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, nei limiti stabiliti dal paragrafo 3 dello stesso articolo e secondo le modalità previste in detto articolo.

I tassi applicabili a titolo dell'obiettivo n. 5 a) sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

2. La partecipazione finanziaria dei Fondi è fissata in percentuale ed è calcolata o rispetto ai costi totali sovvenzionabili o rispetto all'insieme delle spese pubbliche o assimilabili sovvenzionabili (nazionali, regionali o locali e comunitarie), relativi a ciascuna azione (programma operativo, regimi di aiuti, sovvenzione globale, progetto,

assistenza tecnica o studio).

3. Se l'azione in questione comporta il finanziamento di investimenti generatori di proventi, la Commissione determina nel quadro della compartecipazione il tasso di partecipazione dei Fondi a tali investimenti, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e in funzione dei criteri di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'importanza dei margini lordi di autofinanziamento che sono normalmente attesi per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

Comunque, la partecipazione dei Fondi, nel quadro dell'azione di sviluppo delle regioni in questione, a favore degli investimenti delle imprese, non può superare, nelle regioni dell'obiettivo n. 1, il 50 % del costo totale e, nelle altre regioni, il 30 % del costo totale.

4. I tassi d'intervento da applicare alle misure individuali all'interno dei programmi operativi possono essere differenziati in base ad accordi che devono essere conclusi nel quadro della compartecipazione.

Articolo 18 Combinazione degli aiuti e dei prestiti La combinazione di prestiti e sovvenzioni previste all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è determinata con la partecipazione della BEI al momento dell'elaborazione del quadro comunitario di sostegno. A tal fine si tiene conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, dei tassi d'intervento dei Fondi stabiliti secondo l'articolo 17, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 19 Disposizioni generali 1. Il contributo finanziario dei Fondi strutturali è soggetto alle norme che regolano i Fondi in applicazione del regolamento finanziario.

2. Il contributo finanziario da concedere per azioni specifiche svolte in applicazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento stabilito in detto quadro.

3. Al fine di evitare qualsiasi ritardo amministrativo alla fine dell'anno, gli Stati membri vigilano affinché le richieste di pagamento siano ripartite per quanto possibile in modo equilibrato nel corso dell'anno.

Articolo 20 Impegni 1. Gli impegni di bilancio sono stabiliti sulla base delle decisioni della Commissione, con cui sono approvate le azioni in questione. Essi sono validi per un periodo la cui durata dipende dalla natura e dalle condizioni specifiche di attuazione delle azioni in questione.

2. Gli impegni per azioni di una durata pari o superiore a due anni sono, di norma, realizzate in quote annue. L'impegno della prima quota è stabilito quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'azione.

L'impegno delle quote successive è basato sul piano di finanziamento dell'azione e sui progressi realizzati nell'attuazione di quest'ultima.

3. Per le azioni di durata inferiore a due anni, l'impegno dell'importo totale del contributo comunitario è stabilito quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'azione.

Articolo 21 Pagamenti 1. Il pagamento del contributo finanziario è effettuato in conformità degli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità designata a tal fine nella richiesta presentata dallo Stato membro interessato. Può assumere o la forma di anticipi oppure la forma di pagamenti definitivi che si riferiscono alle spese effettive sostenute. Per le azioni di durata pari o superiore a due anni, i pagamenti si riferiscono alle quote annue degli impegni di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

2. L'anticipo versato conformemente a ciascun impegno può raggiungere fino al 50 % dell'importo impegnato, tenuto conto della natura dell'azione in questione.

3. Un secondo anticipo, calcolato in modo che l'importo cumulativo dei due anticipi non superi l'80 % dell'impegno, è versato dopo che l'organismo responsabile ha accertato che almeno la metà del primo anticipo è stata utilizzata e l'azione progredisce a un ritmo soddisfacente e conformemente agli obiettivi previsti.

4. Il pagamento del saldo di ciascun impegno è effettuato se :

-l'autorità designata di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di pagamento nei sei mesi successivi alla fine dell'anno in questione o al completamento materiale dell'azione,

-le relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4 sono presentate alla Commissione,

-lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella richiesta di pagamento e nelle relazioni.

5. Gli Stati membri designano le autorità autorizzate a rilasciare gli attestati di cui ai paragrafi 3 e 4 e si accertano che i beneficiari ricevano quanto prima gli importi degli anticipi e dei pagamenti.

6. Per misure intese a sostenere i redditi agricoli, come la compensazione degli svantaggi naturali nelle zone sfavorite o di montagna, disciplinate dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le condizioni e le modalità degli anticipi o dei pagamenti finali sono fissate nelle relative decisioni della Commissione in conformità con la natura specifica di queste misure.

7. Per gli studi e le misure d'innovazione, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate.

Articolo 22 Utilizzazione dell'ecu Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in ecu conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione in base alle procedure di cui al titolo VIII.

Il presente articolo è applicabile immediatamente dopo l'adozione della decisione della Commissione di cui al primo comma.

Articolo 23 Controllo finanziario 1. Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per :

-verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,

-prevenire e sanzionare le irregolarità,

-ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l'intermediario e/o il promotore apportano la prova che l'abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dell'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Quando presentano domande di pagamento, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali appropriate concernenti il controllo delle misure previste nei programmi o nelle azioni in questione.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell'articolo 206 del trattato e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della compartecipazione. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all'esito dei controlli effettuati.

3. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo ad una azione, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese dell'azione.

Articolo 24 Riduzione, sospensione o soppressione del contributo 1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite possono essere aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII.

TITOLO VII SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE Articolo 25 Sorveglianza 1. Nel quadro della compartecipazione la Commissione e gli Stati membri assicurano una sorveglianza efficace dell'attuazione del contributo dei Fondi a livello di quadro comunitario di sostegno e di azioni specifiche (programmi, ecc.). Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tal fine.

La Commissione presenta ogni anno ai comitati di cui al titolo VIII una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del contributo dei Fondi e in particolare nell'utilizzazione degli stanziamenti, tenuto conto delle indicazioni fornite nei quadri comunitari di sostegno. Le conclusioni della relazione e i pareri dei comitati sulla stessa sono comunicati, per conoscenza, al Parlamento europeo.

2. La sorveglianza è assicurata per mezzo di indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni in questione. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'azione in questione, ai suoi obiettivi e alla forma dell'intervento, nonché alla situazione socioeconomica e strutturale dei paesi in cui il contributo deve essere utilizzato. Detti indicatori sono strutturati in modo da indicare, per le azioni in questione :

-lo stato di avanzamento dell'operazione ;

-l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della compartecipazione, in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

La Commissione ed eventualmente la BEI possono essere rappresentate nell'ambito di questi comitati.

4. Per qualsiasi azione pluriennale, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione.

Per qualsiasi azione di durata inferiore a due anni, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro presenta una relazione alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione.

5. Previo parere del comitato di sorveglianza la Commissione, di concerto con lo Stato membro, adegua, se necessario, l'importo o le condizioni di concessione del contributo finanziario inizialmente approvati, nonché lo scadenzario previsto dei pagamenti.

6. Ai fini di una maggiore efficacia dei Fondi, la Commissione si accerta che nell'amministrazione di detti Fondi sia rivolta particolare attenzione alla trasparenza della gestione.

7. Qualora il presente regolamento o i regolamenti (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamente (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale(10), (CEE) n. 4255/88 e (CEE) n. 4256/88 prevedano che la Commissione stabilisca modalità particolareggiate di applicazione, le esatte modalità adottate vengono notificate agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26 Valutazione 1. La valutazione rientra nel quadro della compartecipazione. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono, eventualmente, il contributo necessario affinché questa valutazione possa essere realizzata nel modo più efficace. La valutazione utilizza in questo contesto i vari elementi che può fornire il sistema di sorveglianza per valutare l'impatto socioeconomico delle azioni, eventualmente in stretta collaborazione con i comitati di sorveglianza.

2. La valutazione ex ante e ex post delle azioni a finalità strutturale intraprese dalla Comunità ne misura l'efficacia a tre livelli :

-l'incidenza complessiva sugli obiettivi enunciati dall'articolo 130 A del trattato e in particolare sul rafforza- mento della coesione economica e sociale della Comunità ;

-l'incidenza dell'azione intrapresa in ciascun quadro comunitario di sostegno ;

-l'incidenza degli interventi operativi (programmi, ecc.).

La valutazione è effettuata, a seconda dei casi, in rapporto agli indicatori macroeconomici basati su dati statistici regionali e nazionali, ai dati ottenuti con studi analitici descrittivi, nonché ad analisi di tipo qualitativo.

3. Al momento dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno e nell'istruzione delle singole richieste di contributo, la Commissione prende in considerazione i risultati delle valutazioni effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

4. Il principio e le modalità di valutazione sono precisati nei quadri comunitari di sostegno.

5. I risultati delle valutazione sono presentati al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale nel quadro della relazione annua prevista dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

TITOLO VIII COMITATI Articolo 27 Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori del comitato.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa la informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il comitato esprime un parere sui progetti di decisioni della Commissione concernenti i quadri comunitari di sostegno previsti dall'articolo 8, paragrafo 5 e dall'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, sulle relazioni periodiche previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4254/88 nonché sulla preparazione e sulla revisione dell'elenco delle zone sovvenzionabili a titolo dell'obiettivo n. 2. Inoltre la Commissione può sottoporgli le questioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 28 e 29.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 28 Comitato di cui all'articolo 124 del trattato In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il comitato di cui all'articolo 124 del trattato è composto da due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ciascuna categoria summenzionata. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta della Commissione per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per realizzare nella composizione del comitato una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano la BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto.

Il comitato esprime un parere sui progetti di decisioni della Commissione sugli orientamenti per l'azione a titolo degli obiettivi nn. 3 e 4, sui quadri comunitari di sostegno a titolo di questi stessi obiettivi, nonché sui quadri comunitari di sostegno a titolo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), quando si tratti di questioni concernenti il sostegno del Fondo sociale europeo.

I pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 29.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 29 Comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Il comitato esprime il suo parere sui progetti di decisioni della Commissione :

-relativi alle azioni comuni a titolo dell'obiettivo n. 5 a) ;

-relativi ai quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 5 b).

Il comitato previsto al presente articolo sostituisce il comitato permanente delle strutture agricole, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962(11) in tutte le funzioni che sono ad esso attribuite in virtù di questa decisione o in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70(12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88(13).

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 28.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 30 Altre disposizioni 1. La Commissione presenta periodicamente ai comitati previsti agli articoli 27, 28 e 29 le relazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88. Essa può chiedere il parere di questi comitati su qualsiasi questione diversa da quelle previste dal presente titolo relative agli interventi dei Fondi, in particolare in rapporto con l'esercizio della sua iniziativa di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

I comitati sono inoltre aditi in tutti i casi specifici previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 nonché dall'insieme dei regolamenti d'applicazione di cui all'articolo 130 E del trattato.

2. La decisione 75/185/CEE(14) e la decisione 83/517/CEE(15) sono abrogate e, per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70 relative al comitato del FEAOG, non sono più applicabili.

TITOLO IX RELAZIONI E PUBBLICITÀ Articolo 31 Relazioni 1. Le relazioni annue di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88 comprenderanno tra l'altro :

-un bilancio degli sforzi dell'insieme dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti a favore della realizzazione degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 di detto regolamento ;

-un bilancio delle attività di ciascun Fondo e dell'utilizzazione delle risorse di bilancio in questione e della concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2052/88, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi ;

-un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti ;

-i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 26 ;

-i risultati dell'analisi dell'incidenza degli interventi e delle politiche comunitarie rispetto agli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e in particolare la loro incidenza sull'evoluzione socioeconomica delle regioni.

2. Ogni anno la Commissione consulta le parti sociali organizzate a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

3. Nella relazione annua dell'anno che precede il completamento del mercato interno, la Commissione constata il livello di coesione della Comunità e l'impatto dell'attuazione delle politiche comunitarie.

Articolo 32 Informazione e pubblicità L'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità vigila affinché essa costituisca oggetto di una pubblicità adeguata, in modo da :

-sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione ;

-sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla Comunità in relazione con l'azione.

Gli Stati membri consultano la Commissione e la informano delle iniziative prese per i fini summenzionati.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Disposizioni transitorie 1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le domande di azioni pluriennali pervenute dopo l'adozione di detto regolamento, ma prima dell'entrata in vigore dell'insieme dei regolamenti d'applicazione di cui all'articolo 130 E del trattato, devono essere conformi agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed eseguite in una delle forme d'intervento previste dall'articolo 5 di detto regolamento.

2. La Commissione terrà conto, nell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno, di qualsiasi azione pluriennale già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore delle decisioni d'applicazione di cui all'articolo 130 E del trattato e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri.

3. La Commissione può proporre allo Stato membro interessato di applicare disposizioni della regolamentazione dei Fondi che entra in vigore il 1o gennaio 1989 alle azioni già decise prima di tale data.

4. Al fine di assicurare la continuità dell'azione dei Fondi nel periodo compreso fra il 1o gennaio e il 1o ottobre 1989, le nuove domande presentate durante questo periodo possono essere approvate dalla Commissione in deroga all'articolo 15. Queste azioni sono indicate nella successiva decisione sul quadro comunitario di sostegno in questione.

5. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le domande non pluriennali presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere approvate dopo tale data sulla base della regolamentazione vigente al momento della presentazione di tali domande.

Articolo 34 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteTh. PANGALOS (1)GU n. C 256 del 3. 10. 1988, pag. 1.

(2)GU n. C 326 del 19. 12. 1988 e decisione del 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)GU n. C 337 del 31. 12. 1988.

(4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5)GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(6)GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(7)Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)Ved pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(10)Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

(12)GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(13)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(14)GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 47.

(15)GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 42.

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