LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 5 maggio 1993.
3Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 33, L. R. 4/2001
4Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 24 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
5Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 18/2003
6Sostituita la rubrica del Capo VIII da art. 59, comma 1, L. R. 3/2021
7Articolo 26 bis aggiunto da art. 59, comma 5, L. R. 3/2021
CAPO I
 Finalità e norme programmatiche
Art. 1
 Finalità
1. Con la presente legge, l' Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendone altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.
2. Per il raggiungimento di dette finalità l' Amministrazione regionale, nell' ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese interessate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzate dalla Comunità economica europea.
Art. 2
 Programma regionale di politica industriale
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, nel quadro delle procedure per la formazione del Piano Regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come integrata e modificata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, la Regione predispone il Programma regionale di politica industriale.
2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.
3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:
a) definisce il quadro economico finanziario basato sull' analisi della situazione economico - produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili da leggi dello Stato, comprese le risorse degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;
b) stabilisce il quadro di riferimento delle politiche d' intervento predisposte dall' Amministrazione regionale a favore del settore industriale in relazione anche a strumenti complementari quali la politica attiva del lavoro e la formazione professionale al fine di favorire la convergenza delle rispettive azioni;
c) determina gli obiettivi e le azioni necessarie al perseguimento degli stessi, comprese le priorità considerate strategiche nel periodo di validità del Programma, secondo quanto previsto dall' articolo 1;
d) recepisce le modalità di utilizzo, da definirsi con apposite convenzioni e direttive, dei mezzi finanziari conferiti dall' Amministrazione regionale e relativi:
1) ai conferimenti, nonché ai rientri dei mezzi medesimi, alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8;
2) ai conferimenti alla Finanziaria regionale Friulia SpA ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
3) alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari emessi dall' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia;
4) alle sottoscrizioni di nuove azioni delle società a partecipazione regionale operanti nel campo dei servizi, anche finanziari al settore industriale.
4. Nell' ambito degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera c) del comma 3, la Direzione regionale dell' industria, d' intesa con la Direzione regionale del commercio e del turismo, predispone il << Programma regionale della promozione commerciale all' estero >> di cui all' articolo 21, nel rispetto dell' articolo 3 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469. Il programma viene inoltre trasmesso al Comitato di cui all' articolo 6, comma 5, del DPR 18 gennaio 1990, n. 49, per le finalità di cui all' articolo 6, comma 6, dello stesso DPR.
5. Ogni tre anni si procede alla rielaborazione generale del Programma regionale di politica industriale, avuto riguardo alle mutazioni intervenute nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, alla luce degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati.
6. Ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale sulla base di una relazione annuale predisposta dalla Direzione regionale dell' industria in ordine alla rispondenza allo stesso delle iniziative e delle azioni proprie dell' Amministrazione regionale nonché degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale.
7. Al rapporto di cui al comma 6 sono allegate le relazioni previste dall' articolo 7 della decisione 91/500/CEE della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1991 e la relazione annuale del FRIE di cui all' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198.
Art. 3
 Conferenza regionale sulla politica industriale
1. Con riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell' articolo 2, l' Amministrazione regionale convoca, ogni tre anni, la << Conferenza regionale sulla politica industriale >> al fine di predisporre gli elementi valutativi funzionali alla rielaborazione del Programma regionale di politica industriale.
Art. 4
 Consultazione delle parti sociali
1. La Giunta regionale consulta preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni imprenditoriali ed altre parti sociali interessate sul Programma regionale di politica industriale e sui relativi aggiornamenti.
2. La Giunta regionale indice, periodicamente, incontri con le predette organizzazioni finalizzati, tra l' altro, a verificare il grado di avanzamento e di attuazione del Programma regionale di politica industriale.
Art. 5
 Programma regionale di politica industriale
e Piano regionale di sviluppo
1. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione promossa con le parti sociali nonché degli apporti che, limitatamente al loro ambito operativo, dovessero pervenire dagli enti, organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione del Programma regionale di politica industriale, la Giunta regionale adotta in via definitiva il predetto Programma, che viene inserito nel Piano regionale di sviluppo.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
Art. 8
 Modifica dell' articolo 1
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
1. Le lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:
<< a) mediante partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:
1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l' intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;
2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nella quali siano interessate imprese avente stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge;
b) mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all' avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale; >>.

Art. 9
 Modifica dell' articolo 2
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:
<< c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regione Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguono finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1;
e) che sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all' articolo 1;
f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell' ambito degli obiettivi generale del Piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal Programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia; >>.

2.
Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è aggiunto il seguente:
<< L' obbligo di smobilizzo di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione. >>.

Art. 10
 Partecipazione della Finanziaria regionale
alle società cooperative
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all' articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristiche di cui all' articolo medesimo, iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative.
Art. 11
 Modifiche e integrazioni
della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole << fondo di dotazione >>:
<< Tale fondo viene utilizzato su direttiva della Giunta regionale a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni. Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente per le imprese esistenti la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tale fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, come sostituita dal comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. >>

CAPO III
Art. 12
 Integrazione degli articoli 4 e 5
della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63
1.
Il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia - Lis SpA entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria. >>.

2.
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario della stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all' impresa beneficiaria entro quindici giorni dall' avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell' industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l' Amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente. >>.

Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 26/1995
CAPO IV
Art. 14
 Modifica dell' articolo 1
della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25
1.
L' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite successivamente all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati. >>.

CAPO V
 Consorzi provinciali di garanzia fidi per le piccole e medie
imprese industriali e di servizio alla produzione e loro
coordinamento regionale per l' operatività a medio termine
Art. 15
 Comitato di coordinamento
per le operazioni a medio termine
1. Al fine di fornire alla Giunta regionale elementi valutativi per promuovere una equilibrata gestione finanziaria delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, favorendo la diversificazione nella provvista dei finanziamenti necessari a sostenere la realizzazione dei programmi di sviluppo aziendale e, in questo contesto, l' utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei Consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali operanti in regime di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 e successive integrazioni, oltre che della Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi - Finfidi SpA, è costituito presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, un Comitato di coordinamento composto:
a) dall' Assessore regionale alle finanze, che lo presiede;
b) dall' Assessore regionale all' industria;
c) dall' Assessore regionale al commercio e al turismo;
d) dal Presidente della Finfidi SpA;
e) dai Presidenti dei Consorzi di garanzia fidi tra le imprese industriali operanti in regione.
2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio di qualifica non inferiore a consigliere.
3. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale all' industria, sentito il comitato di coordinamento di cui al comma 1, sono stabiliti gli indirizzi cui devono conformarsi, per quanto concerne i finanziamenti a medio termine, relativamente ai conferimenti di fondi attribuiti dall' Amministrazione regionale, i Consorzi di garanzia fidi fra le imprese industriali operanti in regione, anche in relazione alla operatività del fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni ed i limiti di operatività tra i predetti Consorzi e la Finfidi SpA.
4. In relazione ai futuri conferimenti dell' Amministrazione regionale a favore dei consorzi predetti, il relativo << fondo rischi >> per le operazioni a medio termine, deve essere alimentato anche dagli stessi soci in misura non inferiore al dieci per cento dei conferimenti stessi.
Art. 16
 Ampliamento dell' operatività della Finfidi SpA
1. Il fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall' articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle province di Trieste e Gorizia, nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all' industria, nonché nel settore turistico - alberghiero.
2. Il fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall' articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma 1 al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell' intero territorio regionale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 8/1993
CAPO VI
 Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie.
Ulteriori incentivi alle imprese industriali
per l' utilizzo dei servizi reali
Art. 17
 Centro regionale servizi
per le piccole e medie imprese industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse delle piccole e medie imprese industriali, orientandole all' utilizzo degli strumenti comunitari, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti camerali della regione per l' utilizzo dei << servizi Eurosportello >> nonché con gli altri soggetti pubblici e privati gestori di informazione comunitaria;
b) favorire l' attuazione delle iniziative comunitarie in materia di collaborazione tra imprese nonché la partecipazione delle stesse ai programmi della Comunità europea;
c) promuovere l' adozione di tecniche innovative in materia di qualità;
d) promuovere e organizzare l' applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti;
e) promuovere l' attività di ricerca nel settore dell' informatica tecnica e gestionale;
f) promuovere il trasferimento di nuove tecnologie, sviluppando ogni opportuna collaborazione con il Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con il Centro di innovazione industriale - BIC Trieste SpA e con il Centro regionale per l' innovazione tecnologica - CERIT SpA di Pordenone.
f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.
(1)
Note:
1Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 39, L. R. 11/2011
Art. 18
 Interventi regionali di sostegno
1. Per le finalità di cui all' articolo 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 17;
b) contributi, sino alla misura massima del cinquanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f), comma 1, dell' articolo 17.
b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:
a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;
b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;
c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 .
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 11/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 11/2011
5Comma 2 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 3 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013
CAPO VII
 Programma regionale
della promozione commerciale all' estero
Art. 21
 Programma regionale
della promozione commerciale all' estero
1. La Regione, nell' ambito del programma regionale di politica industriale, predispone il programma regionale della promozione commerciale all' estero di cui all' articolo 2.
2. Con detto programma l' Amministrazione regionale persegue lo scopo di coordinare in un contesto unitario le azioni promozionali di enti pubblici e di organismi operanti in questo settore, destinatari di contribuzioni regionali e di promuovere la presenza nei Paesi esteri delle imprese operanti nel Friuli - Venezia Giulia, con l' obiettivo primario di favorire l' impostazione di rapporti commerciali con detti mercati e di contribuire al loro ampliamento.
3. In particolare il programma:
a) indica, in un quadro unitario, l' insieme delle linee strategiche dell' attività promozionale nei diversi comparti nei quali si esplica la presenza all' estero della realtà economica regionale, anche avvalendosi di enti, istituti e organismi che concorrono alla promozione commerciale all' estero;
b) definisce, con la collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, il programma delle azioni e delle iniziative destinate a promuovere l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, sentiti i consorzi e le società consortili operanti nel settore a livello regionale;
c) valorizza la presenza delle imprese regionali all' estero attraverso il coordinamento delle iniziative promozionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi e delle società consortili e dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale delle imprese di cui al Capo VIII;
d) definisce, in coerenza con il disegno di progressiva specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche promosse dagli enti operanti in regione, un programma articolato delle manifestazioni stesse e delle attività ad esse collegate, da realizzarsi oltre che nella regione Friuli - Venezia Giulia nei Paesi esteri, con particolare riguardo a quelli extracomunitari, favorendo la collaborazione tra gli enti fieristici predetti nella realizzazione di programmi e nella gestione dei servizi comuni.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
CAPO VIII
 Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese
Art. 24
 (Contributi per l'internazionalizzazione)
1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".
2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 24 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 115, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
5Articolo sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 3/2021
Art. 25
 (Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/1993
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
4Articolo sostituito da art. 59, comma 3, L. R. 3/2021
Art. 26
 (Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Articolo sostituito da art. 59, comma 4, L. R. 3/2021
Art. 26 bis
 (Internazionalizzazione digitale)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
g) organizzazione di eventi web-based.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 59, comma 5, L. R. 3/2021
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003 , a seguito della sostituzione del Capo VIII ad opera dell'articolo medesimo.
CAPO IX
 Modifiche della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3
e successive modifiche ed integrazioni
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
CAPO X
 Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
Art. 29
 Costituzione dell' Agenzia
1. Al fine di promuovere, agevolare e favorire, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese della regione e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, lo sviluppo di relazioni commerciali tra il Friuli - Venezia Giulia e l' estero, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' iniziativa di promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata << Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero >>, perseguendo l' adesione della Finanziaria regionale Friulia SpA, nonché dei soggetti pubblici e privati più significativi che operano nel campo specifico, tra cui, in particolare, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli - Venezia Giulia, l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ed i consorzi all' esportazione maggiormente rappresentativi dell' imprenditoria del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 30
 Compiti dell' Agenzia
1. L' oggetto sociale dell' Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;
b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l' Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di Servizi di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.
Art. 31
 Attività dell' Agenzia
1. Per l' espletamento dei suoi compiti l' Agenzia può, tra l' altro:
a) stipulare convenzioni e accordi finalizzati alla organizzazione, in Friuli - Venezia Giulia ed all' estero, di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi nonché di servizi di natura tecnica e progettuale a ciò finalizzati a favore delle imprese e dei consorzi di imprese del Friuli - Venezia Giulia operanti in ambito internazionale;
b) stipulare con i consorzi all' esportazione convenzioni per l' accesso sistematico dei consorzi stessi alle attività ed ai servizi organizzati dall' Agenzia.
Art. 32
 Concessioni di contributi
1. Al fine di sostenere l' avvio delle attività dell' Agenzia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in misura non superiore al cinquanta per cento a sostegno delle iniziative rientranti negli oggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 30.
Art. 33
 Adempimenti dell' Agenzia
1. L' agenzia presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull' attività svolta.
CAPO XI
 Modifica e integrazioni al Capo VI
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
Art. 34
 Modifica all' articolo 15
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, contributi fino al quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per interventi di adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento, ivi compresi quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 19, recante << Norme per la tutela delle acque dell' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.

3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 35
 Modifica dell' articolo 16
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al trentacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 36
 Modifica dell' articolo 17
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 
1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.
2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 38
 Bonifica di aree industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di are a destinazione industriale di loro pertinenza, fino alla concorrenza dell' ottanta per cento degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l' inquinamento non derivi dalla violazione di norme da parte del soggetto beneficiario.
2. Le domande per l' ottenimento dei contributi vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' ambiente, secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.
CAPO XII
 Provvedimenti per le piccole imprese edili
Art. 39
 Sostegno alle operazioni di cessione di crediti
1. Al fine di conseguire l' obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia nel settore dell' edilizia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al presente Capo operazioni di cessione dei crediti vantati dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale nel Friuli - Venezia Giulia nei confronti degli enti pubblici territoriali e loro consorzi nonché nei confronti delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli - Venezia Giulia.
2. In ogni caso la cessione del credito derivante dal contratto di appalto deve essere accettata dal debitore ceduto.
3. I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 40
 Modalità attuative
1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale si avvale della Friulia Factor SpA, secondo le modalità indicate nell' articolo 41, viene autorizzata a stipulare apposita convenzione con enti e società operanti nel settore.
Art. 41
 Costituzione di un fondo speciale
presso la Friulia Factor SpA
1. Per le finalità di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor SpA una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor SpA mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all' articolo 39.
3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
CAPO XIII
Art. 42
 Modifiche degli articoli 6, 8 e 9
della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12
1. All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, la parola << destinate >> è sostituita dalla parola << destinati >>.
2.
Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

3.
I commi 1 e 2 dell' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dal seguente:
<< 1. Gli aiuti all' investimento a favore delle imprese di cui all' articolo 1, sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale, non possono superare cumulativamente l' intensità del quindici per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull' intero territorio regionale. Detti aiuti possono raggiungere un' ulteriore intensità del dieci per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e Gorizia. >>.

CAPO XIV
 Comitato tecnico consultivo per la politica industriale
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 8/1993
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 8/1993
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 8/1993
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 4, L. R. 8/1993
5Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 5, L. R. 8/1993
6Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, previsto dal presente articolo, dura in carica sino alla nomina del nuovo Comitato come previsto dall' articolo 10 della L.R. 26/95.
7Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 1, L. R. 18/2004
9Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 26/2005 . Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale rimane in carica fino alla nomina del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15, c. 2, L.R. 26/2005.
CAPO XV
 Norme transitorie finali
Art. 44
 Modifiche ed integrazioni dell' articolo 10 della legge
regionale 27 novembre 1967, n. 26 e dall' articolo 1
della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, è sostituita dalla seguente lettera:
<< a) finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l' acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi; >>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 45
 Tutela dell' integrità fisica
e della salute dei lavoratori
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a favore delle imprese del settore industriale e dei servizi alla produzione devono essere corredate da apposita dichiarazione con la quale l' impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l' integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi.
Art. 46
 Analisi degli effetti degli incentivi regionali
1. Ai fini dell' analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla Direzione regionale dell' industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull' iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall' intervento sulla situazione economico - finanziaria, occupazionale e di mercato dell' azienda.
Art. 47
 Adempimenti delle imprese
1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare, a corredo dell' istanza di intervento, oltre al bilancio dell' ultimo esercizio finanziario, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante nonché dal presidente del collegio sindacale, ove esso esista, concernente l' esposizione debitoria dell' azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 8/1993
2Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 49
 Anticipazioni del contributo
1. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al cinquanta per cento dell' ammontare del contributo previsto dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro 30 giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa può avere luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
Art. 50
 Soppressione di Comitati
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all' articolo 43 viene a cessare l' attività dei seguenti Comitati:
a) Comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
b) Comitato tecnico di cui all' articolo 37 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
c) Comitato tecnico di cui all' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
d) Comitato consultivo di coordinamento di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.
Art. 51
 Procedure per la liquidazione
e l' erogazione dei contributi
1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia è approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la definizione delle procedure di liquidazione e di erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2, dell' articolo 43 della presente legge, in modo da assicurare la massima efficienza dell' azione amministrativa, anche mediante la semplificazione degli adempimenti richiesti.
2. Al fine del conseguimento delle finalità ivi previste, il regolamento di cui al comma 1 provvede, altresì, a disciplinare le modalità di rendicontazione in forma sostitutiva della fatturazione o di altra documentazione di spesa, dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2 dell' articolo 43, a fronte della presentazione, da parte dell' impresa richiedente, di idonea dichiarazione di responsabilità, corredata da perizie giurate attestanti l' effettiva realizzazione degli investimenti nonché la loro corrispondenza al progetto presentato e alle spese sostenute.
Art. 52
 Regolamenti di esecuzione
1. Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge verranno adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, appositi regolamenti di esecuzione relativi:
a) all' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall' articolo 19 della presente legge;
b) all' articolo 13 della presente legge;
c) al Capo VIII della presente legge;
d) all' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall' articolo 28 della presente legge;
e) al Capo XI della presente legge.
Art. 53
 Regolazione effetti finanziari
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 38, nonché dal Capo XII, vengono regolati, in relazione al disposto dell' articolo 54, nell' ambito della legge dispositiva per la formazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (legge regionale finanziaria 1992).
Art. 54
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dall' 1 gennaio 1992.