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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal:  1-12-1987

Art. 3

Attività all'estero
1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.
2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, è data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.