Art.   1
        
       Approvazione tabella variazioni di competenza dello
stato di previsione della spesa
        
        
        
          1. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella <<  A  >>.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        
          1. Il capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e  del bilancio per l' anno 1991 è trasferito dalla Rubrica  n.  8 alla  Rubrica  n.  18  e  dal  programma 0.6.2. al programma 2.2.1.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Approvazione tabella variazioni di competenza relative
ad assegnazioni statali
        
        
        
          1. Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e  del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all' annessa tabella <<  B  >>.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Edilizia convenzionata finanziata con fondi statali
(programma 1.4.1.)
        
        
        
        
        
        
          2. Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2010.
        
        
        
          3.   L' onere  complessivo   di   lire   5.838   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3286  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
        
        
        
          4. Al complessivo onere di lire 5.838 milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993,  si  provvede  con   l' assegnazione  di  pari importo, disposta ai sensi dell' 
articolo 36 della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  e   successive   modificazioni   ed integrazioni, ed accertata al  capitolo  401 dello stato  di previsione dell' entrata, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
 
        
        
        
          5. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.
       
      
      
      
        Art.   5
        
        
        
        
          1.  Per     l' attuazione   degli   interventi   di   cui all' 
articolo 2,  paragrafo  1,  del  Regolamento   CEE    6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma  regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del  26 febbraio 1988, ai sensi dell' 
articolo 61,  comma  2,  della legge  regionale  28  gennaio  1987,  n.  3,  e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
 
        
        
        
          2. Il predetto onere di lire  420.800.000  fa  carico  al capitolo 6287 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,   viene   conseguentemente   elevato   di   lire 420.800.000 per l' anno 1991.
        
        
        
          3. Al predetto onere  di  lire  420.800.000  si  provvede mediante storno dal capitolo 6289 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e  del  bilancio  per   l' anno  1991   di   pari   importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11,  ottavo  comma, della 
legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10,  con  decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.
 
        
        
        
          4.  Per     l' attuazione   degli   interventi   di   cui all' 
articolo 2,  paragrafo  3,  del  Regolamento   CEE    6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma  regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del  26 febbraio 1988, ai sensi dell' 
articolo 61,  comma  2,  della legge  regionale  28  gennaio  1987,  n.  3,  e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
 
        
        
        
          5. Il predetto onere di lire  420.800.000  fa  carico  al capitolo 6290 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,   viene   conseguentemente   elevato   di   lire 420.800.000 per l' anno 1991.
        
        
        
          6. Al predetto onere  di  lire  420.800.000  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  6288  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali
(programma 3.1.8.)
        
        
        
        
        
        
          2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 6826 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante storno,  di  pari  importo, dal capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa  dei bilanci predetti.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Indennità compensativa in zone di montagna svantaggiate
(programma 3.1.2.)
        
        
        
        
        
        
          2. Il predetto onere di lire 1.169 milioni fa  carico  al capitolo 6399 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.169 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          3. Al predetto onere di lire 1.169  milioni  si  provvede mediante storno di lire 758 milioni dal capitolo 2841 e  per lire 411 milioni dal capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa precitato.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Invio di aiuti alla popolazione della Repubblica di Croazia
(programma 0.6.1.)
        
        
        
          1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare - tramite un ente assistenziale da designarsi a  cura  della Giunta regionale - un finanziamento  straordinario  di  lire 250 milioni per l' anno 1991 per l' invio di medicinali,  di materiale sanitario  e  di  altri  beni  da  utilizzare  per interventi di assistenza a favore delle  popolazioni  civili della Repubblica di Croazia coinvolte nel conflitto in atto. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250  milioni  per l' anno 1991.
        
        
        
          2. Il finanziamento può essere concesso  ed  erogato  in un' unica soluzione. L' ente assistenziale  è  tenuto  -  a titolo  di  rendiconto   -   alla   presentazione   di   una dichiarazione  attestante  che  il  finanziamento  è  stato utilizzato per le finalità di cui al comma 1.
        
        
        
          3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.   2 -  programma  0.6.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VIII - il capitolo  227 (2.1.162.2.08.07)  con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario per l' invio di medicinali, di  materiale  sanitario  e  di  altri  beni  da utilizzare per  interventi  di  assistenza  a  favore  delle popolazioni civili della Repubblica di Croazia  >> e  con  lo stanziamento in termini di competenza, di lire  250  milioni per l' anno 1991  >>.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Edilizia di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
        
        
        
        
        
        
          2. Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 3383 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993,   il   cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente elevato di lire 300  milioni  per   l' anno 1992.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       Strutture assistenziali
(programma 2.2.3.)
        
        
        
          1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e  3  della  
legge  regionale  14  dicembre  1987,  n.   44, relativamente  alle  strutture  specificatamente   destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata  la  spesa  di lire 600 milioni per l' anno 1991.
 
        
        
        
          2. Il predetto onere di lire 600  milioni  fa  carico  al capitolo 4846 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
        
        
        
        
        
        
          4. I contributi sono concessi su presentazione, entro  15 giorni dall' entrata in  vigore  della  presente  legge,  di apposita domanda corredata di preventivo da cui  risulti  la spesa da sostenere, ovvero da fatture attestanti  l' importo della   spesa   sostenuta,    alla    Direzione    regionale dell' assistenza sociale.
        
        
        
          5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata  la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          6. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica  n. 18 - programma 2.2.3. - spese di investimento - Categoria  2.4.  -  Sezione VIII   -   capitolo   4924    (2.1.242.3.08.07)    con    la denominazione <<  Contributi straordinari  alle  associazioni di cui all' 
articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l' acquisto di attrezzature ed arredi,  ai  sensi dell' 
articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n.  44   >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
 
        
        
        
          7. All' onere  complessivo  di  lire  1.100  milioni  per l' anno 1991 previsto dal  presente  articolo,  si  provvede mediante storno, per lire 800 milioni dal  capitolo  4767  e per lire 300  milioni  dal  capitolo  4839  dello  stato  di previsione della spesa.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Finanziamento straordinario
al Comune di San Giovanni al Natisone
(programma 2.4.3.)
        
        
        
          1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  al  Comune  di  San  Giovanni  al   Natisone   un finanziamento straordinario per l' esecuzione delle opere  e l' acquisto dei  beni  e  delle  attrezzature  necessari  al ripristino degli archivi comunali, danneggiati da  calamità atmosferiche.
        
        
        
          2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al  comma  1  è   presentata   alla   Direzione   regionale dell' edilizia e  dei  servizi  tecnici,  corredata  da  una relazione da cui risultino i danni subiti. L' erogazione del finanziamento predetto  avviene  in  via  anticipata  ed  in un' unica soluzione.   L' Amministrazione  comunale  di  San Giovanni al Natisone provvede,  al  termine  dei  lavori  di ripristino, alla presentazione di una dettagliata  relazione e di un rendiconto delle spese sostenute.
        
        
        
          3. Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa complessiva di lire 250 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          4. Al tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione IV - il capitolo 3409  (2.1.232.3.04.15.)  con  la denominazione <<  Finanziamento straordinario  al  Comune  di San Giovanni al Natisone per  l' esecuzione  delle  opere  e l' acquisto dei  beni  e  delle  attrezzature  necessari  al ripristino degli archivi comunali, danneggiati da  calamità atmosferiche   >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
       
      
      
      
        Art.  12
        
       Approvazione tabella variazioni di cassa
        
        
        
          1. Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella <<  C  >>.
       
      
      
      
        Art.  13
        
       Copertura finanziaria
        
        
        
          1. Alla copertura della spesa di lire  2940  milioni,  in termini  di   competenza   -   relativa     all' anno   1991 -  corrispondente  alla  somma  della  differenza   tra   le variazioni in  aumento  ed  in  diminuzione  previste  dalla tabella <<  A  >> (articolo 1 - lire  2440  milioni)  e  della spesa autorizzata dagli articoli 8 e 11  (500  milioni),  si provvede mediante storno dai  sottoelencati  capitoli  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991  degli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 2390 - lire 920 milioni, corrispondenti a  parte    della  quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990   e    trasferita ai sensi   dell' articolo  6,  secondo  comma,    della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto    dell' Assessore alle finanze n. 16 del 7 febbraio 1991;
b) capitolo 2927 - lire 420 milioni;
c) capitolo 4969 - lire 1600 milioni;
 
        
        
        
          2. Alla copertura della spesa di  lire  300  milioni,  in termini  di   competenza   -   relativa     all' anno   1992 - autorizzata dall' articolo 9, si provvede mediante  storno di pari importo dal capitolo 8841 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
       
      
      
      
        Art.  14
        
        
        
        
          1. All' articolo 3, comma 3, la lettera <<  d  >> è  così sostituita:
<<  d)   dall' articolo  47,   comma   1,   in   materia   di    infrastrutture per insediamenti  industriali  nelle  zone    industriali, da utilizzarsi secondo quanto  previsto  dal    Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;  >>
 
        
        
        
          2. All' articolo 3, comma 3, la lettera <<  e  >> è  così sostituita:
<<  e)   dall' articolo  47,   comma   3,   come   modificato    dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre  1989,    n. 42, in  materia  di  infrastrutture  per  insediamenti    produttivi, da utilizzarsi secondo quanto previsto  dalla    legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;  >>.
 
       
      
      
      
        Art.  15
        
        
        
        
        
        
        
          2. Per il disposto di cui al comma 1, alla  denominazione del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, è aggiunta la locuzione << ,  nonché  per la  realizzazione   di   opere   pubbliche   di   competenza comunale.  >>.
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        Art.  19
        
       Entrata in vigore
        
        
        
          1. La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.