Art. 1
1. Al fine di realizzare organiche iniziative di lotta guidata e integrata ed utilizzare i finanziamenti all' uopo assegnati dallo Stato, l' Amministrazione regionale predispone un programma annuale di attività e provvede al coordinamento delle iniziative da realizzare.
2. Sulla base di tale programma le cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e loro consorzi, i Consorzi di tutela vini a DOC, le Associazioni dei produttori, l' ERSA, il Centro regionale di sperimentazione agraria, le Province, le Comunità montane nonché altri enti riconosciuti idonei dalla Giunta regionale possono formulare propri programmi annuali di attuazione e stipulare convenzioni con l' Università degli studi di Udine.
3. Il programma di cui al comma 1 può altresì prevedere spese da sostenere direttamente da parte della Direzione regionale dell' agricoltura, che potrà operare tramite i propri Servizi centrali e periferici.
Art. 2
1. La Giunta regionale approva i programmi di cui al precedente articolo 1 concedendo, per la loro attuazione, un contributo nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.
2. Sul contributo da concedersi, in base alla spesa risultante dal programma, potrà essere accordato un anticipo pari al 90%.
3. Per i programmi realizzati dalla Direzione regionale dell' agricoltura, le spese sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e la somministrazione dei fondi viene effettuata mediante apertura di credito
Art. 5
1. Nel testo della
legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, i riferimenti al regolamento ( CEE ) n. 1360 del 19 giugno 1978, si intendono integrati con la seguente dizione << come modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1760 del 15 giugno 1987. >>.
Art. 10
1. Il paragrafo 2 bis dell' articolo 10 del Regolamento ( CEE ) n. 1360 del 19 giugno 1978, come introdotto dal punto 2) dell' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n. 1760 del 15 giugno 1987, si applica per le domande presentate dal 29 giugno 1987.
Art. 11
1.
I commi secondo, terzo e quarto dell'
articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, sono sostituiti dal seguente:
<< Sulle spese ritenute ammissibili e risultanti da un programma di attività può essere concesso - su domanda - un anticipo pari all' 80% dell' importo del contributo spettante sulla spesa da sostenere. Le domande volte ad ottenere il saldo del contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 12 mesi dalla data della registrazione del decreto di concessione. >>.
Art. 12
1. Le autorizzazioni e i nulla - osta riguardanti gli impianti, i reimpianti e gli estirpi di vigneti, da adottare in esecuzione di regolamenti comunitari, sono rilasciati dai Dirigenti degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio, su direttive della Direzione regionale dell' agricoltura.
Art. 14
1. È istituito, in ogni provincia della regione, un Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l' agricoltura, con le medesime funzioni già svolte dai Comitati provinciali di cui alla
legge 31 dicembre 1962, n. 1852 e successive modificazioni.
2. Le funzioni dei Comitati vengono svolte tramite determinazioni di carattere collegiale.
3. Il Comitato provinciale, che ha sede presso l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, è composto da:
a) il dirigente dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, o suo sostituto, che lo presiede;
b) l' Intendente di finanza, o un suo delegato;
c) il direttore dell' Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o un suo sostituto;
d) un ufficiale del Gruppo della guardia di finanza competente per territorio, o suo sostituto, designato dal Comandante;
e) tre rappresentanti ognuno designato dalle tre Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante dell' Associazione nazionale commercianti petroli, designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
4. Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura.
5. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, e dura in carica cinque anni.
7. Le funzioni di coordinamento dell' attività dei Comitati sono esercitate dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale dell' agricoltura.
8. Fino alla costituzione dei Comitati nella composizione prevista dal presente articolo continuano ad operare i Comitati provinciali costituiti in base alla
legge 31 dicembre 1962, n. 1852 e successive modificazioni.
Art. 15
1. La Giunta regionale, al fine di potersi avvalere della collaborazione delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e delle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola nella regione Friuli - Venezia Giulia per gli adempimenti istruttori relativi all' assistenza degli utenti di motori agricoli, nell' esercizio delle funzioni trasferite dall'
articolo 76 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, può concedere compensi alle stesse organizzazioni sulla base delle pratiche istruite.
2. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio, i termini, le modalità e le misure per la corresponsione dei compensi di cui al comma 1 e il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni interessate.
Art. 16
1. La Giunta regionale, nello stabilire particolari parametri forfetari onnicomprensivi ai fini della concessione di prestiti di esercizio previsti da norme regionali, può altresì stabilire limiti di importo per ciascun richiedente.
Art. 19
1. Per particolari esigenze agronomiche, tecniche o urbanistiche, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, può disporre, con proprio decreto, variazioni al perimetro e alla superficie della zona cinofila regionale di cui al decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana n. 470/C del 1 febbraio 1973, fissando modalità di gestione e di esercizio.
Art. 20
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 fanno carico al capitolo 7517 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 21
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, è istituito, - a decorrere dall' anno 1989 - alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7423 ( 2.1.163.2.10.10 ) con la denominazione << Compensi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli ed alle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola per gli adempimenti istruttori relativi all' assistenza degli utenti dei motori agricoli >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1110 dello stato di previsione precitato.
Art. 22
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.