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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 76

Assistenza agli utenti di motori agricoli


Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.