LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
Art. 1
 Trasferimenti agli Enti locali ai sensi
dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia è autorizzata, per l' anno 1988, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale per le finalità, nelle misure e con i criteri e modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
2. Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al capitolo 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La facoltà prevista al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene estesa all' esercizio finanziario 1988, fermi restando i limiti di importo e di destinazione di cui alla citata norma.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 2
 Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 9.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 9.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 28.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
 Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 12.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 4
 Recupero edilizio
(programma 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, lettere b), c) e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1989 e lire 400 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 5
 Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 Acquisto obbligazioni della Sezione autonoma
del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 6.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, è finalizzata al finanziamento del settore dell' edilizia abitativa.
3. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Cassa di risparmio di Gorizia apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto al presente articolo.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
5. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 7
 Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nella zona del Basso Friuli ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del Musi - sorgenti del Torre. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 1/1990
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 82, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 10
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 1, lettera h), 25, commi 2 e 3, 26, comma 3, e 27 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 11
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. 
( ABROGATO )
(1)
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 200 milioni per l' anno 1988;
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
- lire 200 milioni per l' anno 1998.

9. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 12
 Edilizia di interesse pubblico
(programmi 1.2.5. e 1.2.6.)
1. Per le finalità previste dal comma 2 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
9. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13
 Parchi urbani e verde attrezzato
(programma 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1/1/2008.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 Direzione lavori
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori delle sistemazioni idraulico - forestali
e della forestazione
Art. 18
 Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, commi 1 e 2, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 19
 Incremento della produzione legnosa
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
TITOLO III
 INTERVENTO NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 20
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 21
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata con l' articolo 10, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 22
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 23
 Funzioni socio - assistenziali
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1988, e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 24
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
2. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 416 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal Capo I, articolo 6, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
7. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 25
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte con la maggior entrata di pari importo prevista al capitolo 1061 dello stato di previsione dell' entrata dei precitati bilanci.
Art. 26
 Centri di formazione professionale
(programma 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 27
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 28
 Istituzioni culturali
(programma 2.3.8.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea, con sede in Trieste, all' Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei ( ICM ), con sede in Gorizia ed all' Associazione << Pro - Pordenone >>, con sede in Pordenone, contributi straordinari, fino al 100%% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisizione, il completamento, la sistemazione e l' ammodernamento delle rispettive sedi e dei relativi arredi.
2. I contributi saranno concessi sulla base dei preventivi sommari di spesa presentati dagli istituti di cui al comma 1 e verranno erogati in via anticipata ed in un' unica soluzione. Gli Istituti beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del contributo erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 29
 Istituzioni scientifiche
(programmi 2.3.3. e 2.3.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. 
( ABROGATO )
(2)
7. La spesa derivante dall' applicazione del comma 5 fa carico per complessive lire 300 milioni al capitolo 5838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5838 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 30
 Beni culturali
(programmi 1.2.5. e 2.3.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al fine di consentire l' esecuzione dei lavori necessari alla conservazione e manutenzione del complesso monumentale della Cattedrale di S. Giusto in Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente proprietario un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1988.
6. Il finanziamento sarà concesso ed erogato con le modalità di cui all' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1988 e 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9. Il predetto onere di lire 220 milioni fa carico al capitolo 6064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 31
 Servizi bibliotecari, museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 80 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, ed iscritte sul capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 111.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 311.200.000.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 311.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 933.600.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Edilizia teatrale
(programma 2.3.8.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 33
 Iniziative speciali a favore dei militari di leva
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 34
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dell' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 3, comma 1, lettera a), e del comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 35
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 36
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, comma 2, della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. 
( ABROGATO )
(4)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera r), L. R. 10/2012
Art. 40
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friulia SpA
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 10.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera r), L. R. 10/2012
Art. 42
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.3.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 43
 Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 44
 Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell' anno 1988, per quanto riguarda il settore industriale, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 45
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programmi 3.2.2. e 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1988, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 7685 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 46
 Ricerca applicata
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
7. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 47
 Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 48
 Contributi a Comuni per apprestamento aree produttive
di interesse comunale nei territori montani
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall' articolo 21, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 49
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1988.
6. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 50
 Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, - come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, - è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l' anno 1988 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità e con le modalità previste dalla citata legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, ad integrare il fondo rischi del Consorzio denominato << CON. FI. DI. San Daniele >>, costituito fra le aziende del settore della lavorazione del prosciutto.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 fanno carico al medesimo capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 51
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 55
 Consorzio garanzia fidi tra le imprese artigiane
(programma 3.2.10)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi Garanzia Fidi tra le imprese artigiane di cui al Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 55, comma 4, L. R. 25/1989
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 58
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 59
 Contributi annui costanti agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 60
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, per quanto riguarda il settore commerciale, il limite d' impegno di lire 600 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
3. L' onere complessivo di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 61
 Consorzio Garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.2.4.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi Garanzia Fidi tra le imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 62
 Contributo a favore delle strutture turistiche
(programmi 3.5.1. e 3.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
5. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale un contributo di lire 500 milioni a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale di Arta Terme.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni nell' anno 1988.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 63
 Strutture per la nautica da diporto
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 64
 Attività speleologica
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
CAPO V
 Interventi nei settori dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 65
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 80 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 66
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, nell' anno 1988, è autorizzato il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 60 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
7. L' onere complessivo di lire 180 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3554 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO V
 INTERVENTI SPECIALI
NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68
 Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.3.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 70
 Comunità montane
(programmi 0.7.1. e 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 71
 Interventi straordinari a favore degli Enti locali
(programmi 0.6.2. e 1.2.5.)
1. ( OMISSIS )
2. ( OMISSIS )
3. ( OMISSIS )
4. ( OMISSIS )
5. ( OMISSIS )
6. ( OMISSIS )
7. ( OMISSIS )
8. Per le finalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
9. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 50 milioni al Comune di Osoppo per l' esecuzione dei necessari lavori di ripristino del complesso del << Tiro a segno >>, da restituire all' originaria destinazione.
11. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.
12. Il finanziamento di cui al comma 10 potrà essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il Comune di Osoppo è tenuto, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1Commi da 1. a 7. omessi, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.
2Integrata la disciplina del comma 10 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1995
Art. 72
 Restauro castello << Ceconi >> di Pielungo
nel comune di Vito d' Asio
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, a valere sui fondi di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 9288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 73
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1988 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Art. 74
 Manifestazioni per il decimo anniversario
degli eventi sismici del 1976
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 13, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 9222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 75
 Ulteriori modifiche
della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29
(programma 1.1.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1988, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2003.
4. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 76
 Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino al termine di cui al comma 1, l' onere finanziario necessario per le opere di manutenzione straordinaria di carattere conservativo degli edifici di culto a suo tempo realizzati nei compendi immobiliari già in proprietà e comunque gestiti dagli enti soppressi di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
3. Per l' erogazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
4. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
7. I pagamenti di cui al comma 6 potranno essere disposti a valere sulle aperture di credito di cui all' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, modificato dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE E RIDUZIONE DI QUOTE
ANNUALI DI SPESE DI INVESTIMENTO
PLURIENNALI NEL TRIENNIO 1988- 1990
CAPO I
 Rideterminazione di quote annuali
Art. 77
 Opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 con l' articolo 52, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 32, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 78
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 48, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
2. La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 41, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l' anno 1988 con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera c), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera b), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 79
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. La spesa complessiva di lire 11.500 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene modificata in lire 1.000 milioni per l' anno 1988, lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
2. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 dall' articolo 48, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO II
 Riduzione di autorizzazioni di spesa
Art. 80
 Interventi vari
(programmi 1.4.1., 2.1.3. e 3.5.2.)
1. La spesa complessiva di lire 900 milioni per gli anni dal 1988 al 1990, autorizzata con l' articolo 24 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, viene revocata.
2. La spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, autorizzata con l' articolo 52, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotta di complessive lire 3.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. La spesa complessiva di lire 13.000 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 55, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, come rideterminata con l' articolo 57, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata.
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 40, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
CAPO III
 Riduzione di autorizzazione di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
Art. 81
 Opere pubbliche
(programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1988, autorizzati con l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
b) lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Art. 82
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) lire 13.0000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 83
 Contributo regionale
sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La percentuale del contributo di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. La percentuale di contributo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, viene rideterminata nella misura del 20 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi per i quali sia già stato emesso il relativo decreto di concessione prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 84 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
2Articolo abrogato da art. 220, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 87
 Limite di spesa di cui all' articolo 3
della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
1. È elevato a 75 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, successivamente modificato dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, e dall' articolo 45 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 91
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 24, con gli articoli dal 26 al 71 e con gli articoli 74, 75 e 76, pari a lire 375.610 milioni, suddivise in ragione di lire 134.620 milioni per l' anno 1988, di lire 98.890 milioni per l' anno 1989 e di lire 142.100 milioni per l' anno 1990, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 92
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1988.