LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1987, n. 24

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 4 bis aggiunto da art. 26, comma 5, L. R. 20/2004
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 20/2004
Art. 2
 
1. La misura del compenso lordo da corrispondere al Presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei pubblici concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali del Friuli Venezia Giulia, è stabilita come segue:
a) 310 euro per i concorsi a posti di dirigente;
b) 260 euro per i concorsi a posti di personale laureato, esclusi quelli di cui alla lettera a);
c) 155 euro per i concorsi a posti di personale non laureato, esclusi quelli di cui alla lettera d);
d) 105 euro per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame sono in numero superiore a 100 ma inferiore a 200, i compensi di cui al comma 1 sono integrati con l'ulteriore importo lordo di 52 euro; quando sono superiori a 200 ma inferiori a 300, l'importo integrativo è di 105 euro; quando superano comunque le 300 unità l'importo integrativo è di 155 euro.
3. Qualora vengano costituite sottocommissioni previste da norme di legge o regolamentari, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'importo integrativo è fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in maniera proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
5. I compensi di cui al presente articolo sono remunerativi della prestazione resa e quindi non si dà luogo al pagamento di eventuali ore per lavoro straordinario.
6. In aggiunta ai compensi qui considerati, ai soggetti di cui al comma 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Note:
1Articolo sostituito da art. 26, comma 2, L. R. 20/2004
Art. 3
 
1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 2 nell' espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico.
2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell' espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall' articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 20/2004
Art. 4
 
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge le Aziende sanitarie regionali fanno fronte con i mezzi ordinari di bilancio.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 4, L. R. 20/2004
Art. 4 bis
 
1. All'eventuale aggiornamento degli importi indicati nell'articolo 2 si provvede, periodicamente, con delibera di Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 5, L. R. 20/2004
Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.