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LEGGE 20 maggio 1985, n. 207

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1990)
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Testo in vigore dal:  2-3-1991
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Art. 9

Procedura per l'espletamento dei concorsi


Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltrechè le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.
Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.
Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.
Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.
La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.
I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.
L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.
La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti. (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 marzo 1988, n.67, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che i termini di cui al presente articolo "sono prorogati al 30 maggio 1989".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 dicembre 1988, n.554, ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che i termini di cui al presente articolo, "sono prorogati al 31 dicembre 1990".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1990, n.415, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1991, n.58, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i termini previsti dal presente articolo, "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990".