TITOLO II
INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI
CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA
SITUATI NEI POLI MONTANI DI SVILUPPO
TURISTICO
Art. 5
In attesa della costituzione della società di cui al precedente Titolo I, l' Amministrazione regionale al fine di evitare la chiusura degli impianti e salvaguardare il livello occupazionale nelle aree montane, è autorizzata a concedere agli enti e alle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico, indicati dal Piano urbanistico regionale e successive varianti, una sovvenzione non eccedente il 50% del valore degli impianti di risalita quale verrà accertato mediante preventiva perizia estimativa.
Detta sovvenzione dovrà essere utilizzata per il risanamento delle situazioni debitorie dei soggetti beneficiari.
Art. 6
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà direttive e criteri in ordine alla concessione della sovvenzione di cui all' articolo 5, fermo restando che la concessione stessa, come pure l' integrazione di cui al successivo articolo 7, è subordinata all' assunzione da parte degli interessati, con proposta irrevocabile ai sensi dell'
articolo 1329 del codice civile, dell' obbligo di cedere gli impianti e le relative pertinenze alla società di cui all' articolo 1 ad un prezzo pari al valore degli impianti e relative pertinenze quale verrà determinato con perizia estimativa.
La società di cui all' articolo 1 della presente legge rimborserà all' Amministrazione regionale l' importo della sovvenzione di cui al precedente articolo 5, mediante assegnazione di azioni di pari valore.
La forma di rimborso prevista dal precedente comma si applica - limitatamente alle quote riferibili agli anni per i quali permane ancora il vincolo di destinazione degli impianti in conformità alla vigente legislazione in materia - anche in relazione agli importi dei contributi concessi ai sensi del primo comma del successivo articolo 7, nonché della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti ed alle società di cui al primo comma del precedente articolo 5.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 72, comma 1, L. R. 19/1987
2Secondo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990
3Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990
Art. 7
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad integrare fino al 98% della spesa ammissibile l' ammontare di contributi già assegnati ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 5 per opere di realizzazione degli impianti di risalita e relative pertinenze e piste da sci, di discesa e di fondo, non ancora ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.
La spesa ammissibile può essere rideterminata tenendo conto del maggior costo dei lavori non ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda. A tale fine i soggetti interessati potranno presentare domanda alla Direzione del commercio e del turismo entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8
Per le finalità previste dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6858 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della " Società per azioni per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia" a valere sui fondi di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del medesimo stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6858 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 9
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8171 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico per il risanamento della situazione finanziaria degli stessi nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del medesimo stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8171 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediane prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 10
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 8172 con la denominazione: << Contributi integrativi a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati in poli montani di sviluppo turistico per opere di realizzazione degli impianti di risalita, relative pertinenze e piste da sci (fondi legge 546/1977) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8144 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8/Rag. dd. 29 gennaio 1985;
- capitolo 8175 con la denominazione: << Contributi integrativi a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati in poli montani di sviluppo turistico per opere di realizzazione degli impianti di risalita, relative pertinenze e piste da sci nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del precitato stato di previsione.
Sui precitati capitoli 8172 e 8175 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 1.150 milioni e di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.