LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

TITOLO I
 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO TURISTICO
DELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE
FRIULI - VENEZIA GIULIA
Art. 1
 
In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 
Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente, la società potrà procedere:
a) all' acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e alla cessione di impianti di risalita e relative pertinenze;
b) alla progettazione e alla realizzazione di nuovi impianti.

Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio o dell' esercizio del credito nelle forme soggette all' applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.
Art. 3
 
L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della società per il turismo, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di altri soggetti economici e finanziari tra cui la Friulia SpA di Trieste, eventuali istituti di credito e privati operatori non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49% del capitale sociale;
b) che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e quella del Presidente del collegio sindacale della costituenda società siano riservate alla Giunta Regionale;
c) che gli interventi di cui al precedente articolo 2 siano attuati nei cinque poli montani di sviluppo turistico indicati dal Piano urbanistico regionale e successive varianti;
d) che la gestione degli impianti sia, di norma, affidata a privati singoli o associati, anche in forma cooperativa.

Art. 4
 
Per le finalità del precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo.
TITOLO II
 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI
CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA
SITUATI NEI POLI MONTANI DI SVILUPPO
TURISTICO
Art. 5
 
In attesa della costituzione della società di cui al precedente Titolo I, l' Amministrazione regionale al fine di evitare la chiusura degli impianti e salvaguardare il livello occupazionale nelle aree montane, è autorizzata a concedere agli enti e alle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico, indicati dal Piano urbanistico regionale e successive varianti, una sovvenzione non eccedente il 50% del valore degli impianti di risalita quale verrà accertato mediante preventiva perizia estimativa.
Detta sovvenzione dovrà essere utilizzata per il risanamento delle situazioni debitorie dei soggetti beneficiari.
Art. 6
 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà direttive e criteri in ordine alla concessione della sovvenzione di cui all' articolo 5, fermo restando che la concessione stessa, come pure l' integrazione di cui al successivo articolo 7, è subordinata all' assunzione da parte degli interessati, con proposta irrevocabile ai sensi dell' articolo 1329 del codice civile, dell' obbligo di cedere gli impianti e le relative pertinenze alla società di cui all' articolo 1 ad un prezzo pari al valore degli impianti e relative pertinenze quale verrà determinato con perizia estimativa.
La società di cui all' articolo 1 della presente legge rimborserà all' Amministrazione regionale l' importo della sovvenzione di cui al precedente articolo 5, mediante assegnazione di azioni di pari valore.
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad integrare fino al 98% della spesa ammissibile l' ammontare di contributi già assegnati ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 5 per opere di realizzazione degli impianti di risalita e relative pertinenze e piste da sci, di discesa e di fondo, non ancora ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.
La spesa ammissibile può essere rideterminata tenendo conto del maggior costo dei lavori non ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda. A tale fine i soggetti interessati potranno presentare domanda alla Direzione del commercio e del turismo entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6858 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della " Società per azioni per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia" a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del medesimo stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6858 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8171 con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico per il risanamento della situazione finanziaria degli stessi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del medesimo stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8171 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediane prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 8172 con la denominazione: << Contributi integrativi a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati in poli montani di sviluppo turistico per opere di realizzazione degli impianti di risalita, relative pertinenze e piste da sci (fondi legge 546/1977) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8144 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8/Rag. dd. 29 gennaio 1985;
- capitolo 8175 con la denominazione: << Contributi integrativi a favore degli enti e delle società concessionarie degli impianti di risalita situati in poli montani di sviluppo turistico per opere di realizzazione degli impianti di risalita, relative pertinenze e piste da sci nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1985, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del precitato stato di previsione.

Sui precitati capitoli 8172 e 8175 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 1.150 milioni e di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.