LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Tabella C sostituita da art. 70, comma 4, L. R. 44/1988
2Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
3Tabella C sostituita da art. 27, comma 1, L. R. 8/1991
TITOLO I
 NORME SULLO STATO GIURIDICO
E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO I
 Disposizione generale
Art. 1
 
Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 14 giugno 1983, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Friuli - Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1982-1984.
CAPO II
 Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
Art. 2
 
All' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << non pensionabile >> è aggiunta la frase: << e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge >>.
La tabella A allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6
 
L' interpretazione autentica di cui all' articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, s' intende riferita anche, ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, alla disposizione di cui al quarto comma, primo alinea, dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 7
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:
<< I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dall' 1 gennaio 1985, a titolo d i salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato successivamente all' 1 gennaio 1983 e nel periodo intercorrente fino al 31 dicembre 1984, il salario individuale di cui al precedente terzo comma viene attribuito a decorrere dall' 1 gennaio 1985 rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Nel caso il prossimo rinnovo contrattuale non dovesse trovare attuazione entro i primi due anni del relativo arco contrattuale, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dall' 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità stabilite da precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge. >>

Il quinto comma del sopracitato articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Il settimo comma del medesimo articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Le Tabelle B e C allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle Tabelle B e C allegate alla presente legge.
Art. 8
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti:
<< Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge. >>

Al personale regionale nominato, in qualità di rappresentante del personale presso il Consiglio di Amministrazione di Enti regionali si applicano le disposizioni interpretative di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 
L' indennità di cui all' articolo 110, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata a lire 270.000, a decorrere dall' 1 gennaio 1983.
Art. 14
 
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare mensilmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 220 ore di lavoro straordinario. >>

Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << ed al personale assegnato a centralini multipli >>.
Al quarto comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase << Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. >>.
Dopo il quarto comma dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese. >>.

(3)
Per effettive ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente comprovate e motivate, possono essere autorizzate, previo confronto con le rappresentanze sindacali, prestazioni di lavoro straordinario per particolari settori di attività o posizioni di lavoro, in deroga al limite massimo individuale di 220 ore annue, di cui all' articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nel rispetto del monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze medesime e comunque entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
Il personale in posizione di comando cui sia stato affidato l' incarico di cui all' articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può optare per il compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, computando lo stipendio nonché l' indennità integrativa speciale, o altra corrispondente indennità, in godimento presso l' Amministrazione di appartenenza.
Art. 16
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie, così rideterminati dall' articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono rispettivamente elevati a lire 1.100 orarie, lire 1.250 orarie, lire 1.800 orarie.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 18
 
All' articolo 140, primo comma, punto b), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero << 12 >> è sostituito dal numero << 8 >>.
La sostituzione di cui al comma precedente s' intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano il periodo di cui al punto b), primo comma, dell' articolo 140 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 19
 
Al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << undicesimo >>.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985
CAPO III
 Lavoro a tempo parziale
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
TITOLO II
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 Inquadramento economico del personale regionale
Aumenti contrattuali e scaglionamenti
Art. 23
 
In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell' 8% degli stipendi iniziali previsti dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell' ottava classe di stipendio.
A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai 15 giorni, l' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonché dell' effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L' anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l' anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.
L' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.
Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.
La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell' importo di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.
L' eventuale eccedenza risultante tra l' importo attribuito dall' 1 gennaio 1983 ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.
In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa con effetto dall' 1 gennaio 1983, l' applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell' articolo 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all' articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 40, comma 1, L. R. 8/1991
3Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 1, L. R. 20/1996
5Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
7Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
8Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
9Derogata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 24
 
Al personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 spetta quale aumento contrattuale l' importo derivante dalla differenza tra il livello retributivo iniziale previsto dalla presente legge per la qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 e lo stipendio iniziale indicato per la medesima qualifica dalla Tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 25
 
Al fine del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro delle indicazioni definite in sede nazionale in ordine alla spesa pubblica, gli importi di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge vengono attribuiti a titolo di stipendio con le decorrenze e percentuali di seguito indicate:
- dall' 1 gennaio 1983 40%
- dall' 1 gennaio 1984 85% - dall' 1 gennaio 1985 100%.

Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio già attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo già corrisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 26/1985
Art. 26
 
Ai fini dell' applicazione del precedente articolo 23, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.
Al personale di cui all' articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall' 1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d' inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 26/1985
2Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 20/1996
4Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 3, L. R. 20/1996
7Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
8Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
9Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
10Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 27
 
Gli eventuali assegni personali non pensionabili di cui all' articolo 183, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in godimento all' 1 gennaio 1983 sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli eventuali importi rimanenti, a decorrere dall' 1 gennaio 1985, nel limite dell' ammontare dei benefici di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge attribuiti secondo le percentuali di scaglionamento indicate al precedente articolo 25.
Art. 28
 
Per il personale regionale assunto nel periodo intercorrente dall' 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, lo stipendio spettante nella qualifica di appartenenza viene determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:
- stipendio iniziale previsto dalla Tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
- importo di cui all' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della legge medesima.

La norma di cui al comma precedente si applica, a decorrere dalla data d' inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, nonché al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, ed a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.
Art. 29
 
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, degli articoli 45 e 48 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 81, e dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non può cumulare negli anni 1982, 1983 e 1984 i benefici contrattuali spettanti presso gli Enti di provenienza con l' aumento contrattuale indicato per l' anno 1982 dall' articolo 25, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' aumento contrattuale stabilito dall' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della presente legge.
Al personale indicato al precedente comma, inquadrato nel corso dell' anno 1982, resta definitivamente attribuita e quindi assoggettata alle ritenute previdenziali ed assistenziali l' eventuale differenza tra l' importo dell' assegno attribuito ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza, riferibili al medesimo anno, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
Al personale di cui al precedente comma ed a quello inquadrato nel corso dell' anno 1983, viene attribuito quale aumento contrattuale rispettivamente per gli anni 1983, 1984 e 1985 l' eventuale differenza tra l' importo dell' aumento contrattuale previsto all' articolo 24 della presente legge secondo le disposizioni contenute nell' articolo 25 della presente legge, detratta la somma dei benefici contrattuali, riferibili agli anni suddetti, conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza.
Per il personale inquadrato nell' anno 1983, nella determinazione dei suddetti benefici contrattuali, non si tiene conto degli eventuali importi attribuiti dagli Enti di provenienza a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
CAPO II
 Norma di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale in quiescenza
Art. 30
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il triennio 1 gennaio 1982 - 1 gennaio 1985, al personale collocato a riposo anteriormente al 2 gennaio 1982 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per l' anno 1982 l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura prevista per il medesimo anno dall' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e per l' anno 1983 l' aumento contrattuale previsto dall' articolo 24 della presente legge, decurtato dell' importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
I miglioramenti contrattuali di cui all' articolo 24 richiamato nel comma precedente vengono scaglionati secondo quanto disposto dall' articolo 25 della presente legge per il personale in attività di servizio.
Al personale collocato a riposo dal 2 gennaio 1982 i benefici previsti dal primo comma del presente articolo vengono applicati limitatamente alla parte non attribuita in attività di servizio e previo recupero dell' eventuale acconto corrisposto per effetto dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
Per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1982-1984, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e di cui al secondo comma dell' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 138, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sulla parte dei benefici previsti dall' articolo 24 non ancora attribuita all' atto della cessazione dal servizio al personale di cui al precedente terzo comma, l' Amministrazione regionale erogherà un' anticipazione, salvo conguaglio, sull' adeguamento regionale definitivo, applicando l' aliquota relativa agli anni e mesi utili valutata all' atto della cessazione.
CAPO III
 Norme d' inquadramento nel ruolo unico regionale
di particolari categorie di personale
Art. 31
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione almeno dal 30 giugno 1983, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e dell' articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato dal presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale suddetto presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all' eventuale differenza tra l' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 della presente legge nella misura percentuale indicata per l' anno 1984 dall' articolo 25 della presente legge e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1982-1984 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

A decorrere dall' 1 gennaio 1985 lo stipendio di cui al precedente comma viene rideterminato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 29.
CAPO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 32
 
L' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 viene attribuito al personale regionale con le decorrenze e percentuali di scaglionamento previste dall' articolo 25, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Cessa conseguentemente dall' 1 gennaio 1983 la corresponsione dell' assegno attribuito al personale regionale ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, che, per l' anno 1982, resta definitivamente attribuito e quindi viene assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Art. 33
 
La norma di cui al precedente articolo 4 si applica anche al personale regionale vincitore di concorsi pubblici nel periodo intercorrente dall' 1 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
 
I benefici previsti dalla presente legge non si applicano al personale di cui all' articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 35
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l' accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel Regolamento dei concorsi pubblici per l' assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.
In relazione al precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di cui al terzo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è prorogato di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 3, 7, 13, 23, 24, 28, 29 e 31 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 e 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
- per l' anno 1984, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 900 milioni, 700 milioni e 150 milioni;
- per ciascuno degli anni 1985 e 1986, rispettivamente di lire 1.650 milioni, 500 milioni, 520 milioni e 100 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1984 e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dal precedente articolo 10, e degli articoli 15 e 16 della presente legge fanno carico al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali. >>
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Alla maggior spesa complessiva di lire 11.090 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:
a) per lire 2.250 milioni relativi all' anno 1984, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 6851: lire 300 milioni;
- capitolo 6852: lire 50 milioni;
- capitolo 6901: lire 800 milioni. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 17 gennaio 1984:
- capitolo 7000 (fondo globale - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), e precisamente:
rubrica n. 3 - Partita n. 29: lire 300 milioni; rubrica n. 3 - Partita n. 30: lire 800 milioni. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;
b) per complessive lire 4.100 milioni, suddivise in ragione di lire 1.100 milioni per l' anno 1984 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno - in relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge - di pari importo dal capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
c) per complessive lire 4.740 milioni, suddivise in ragione di lire 1.400 milioni per l' anno 1984 e lire 1.670 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del più sopra citato stato di previsione.

All' onere complessivo di lire 4.750 milioni, in termini di cassa, si fa fronte, per lire 3.650 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 e, per le restanti lire 1.100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 222 del medesimo stato di previsione.
Art. 37
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.