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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. 681

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869 (in G.U. 25/11/1982, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza che, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, occorre ulteriormente prorogare fino al 30 giugno 1983 e riconoscere un parziale adeguamento del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello ad essi collegato di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Considerato che l'intervenuta scadenza del termine costituzionale non ha consentito la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.
Con effetto dal 1 gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. È soppresso il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
Con effetto dal 1 gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1 gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 1a s.s 11/11/1983, n. 310) ha disposto (con l'art. 25) che il trattamento economico provvisorio del personale di cui al presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.