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Indice:
L.R. n. 30/1983
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
26 aprile 1983
, n.
30
Modifiche della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, concernente << Autorizzazione all' Amministrazione regionale alla cessione della Società Immobiliare Triestina Srl proprietaria dell' immobile << Albergo Regina >> all' Università degli Studi di Trieste >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/04/1983, N. 045
Data di entrata in vigore:
12/05/1983
Materia:
170.03
-
Demanio e beni patrimoniali della Regione
330.01
-
Istruzione
330.02
-
Assistenza scolastica - Diritto allo studio
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L'
articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito, ai sensi degli articoli 769 e 793 del
codice civile
, all' Università degli Studi di Trieste le quote costituenti l' intero capitale sociale della Società Immobiliare Triestina Srl con sede a Trieste, proprietaria dell' immobile costituente l' Albergo Regina e relative pertinenze, ovvero ad autorizzare quest' ultima a cedere a titolo gratuito, ai sensi dei citati articoli del
codice civile
, all' Università degli Studi di Trieste l' immobile predetto. >>.
Art. 2
All'
articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44
, dopo le parole << patrimonio sociale >> sono inserite le parole << ovvero dell' immobile oggetto della cessione >>, e nel secondo alinea vanno aggiunte le parole: << o ad altre destinazioni universitarie >>.
Art. 3
L'
articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
Le eventuali sopravvenienze attive o passive derivanti dalla cessione delle quote della società o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima, approvato ai sensi dell' articolo 2453 o dell'
articolo 2454 del codice civile
, verranno acquisite ovvero faranno carico al bilancio regionale. >>.
Art. 4
In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall'
articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44
, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare alla Società Immobiliare Triestina Srl i mezzi finanziari necessari per l' adempimento degli obblighi previsti dall'
articolo 26 del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55
.
Art. 5
Per gli eventuali oneri relativi alle sopravvenienze passive di cui all'
articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44
, così come sostituito dall' articolo 3 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Categoria III, il capitolo 265 con la denominazione: << Oneri relativi alle sopravvenienze passive derivanti dalla cessione delle quote della Società Immobiliare Triestina Srl all' Università degli Studi di Trieste o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima >>. (Spesa obbligatoria).
Art. 6
Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte come segue:
- per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione;
- per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative