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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  2-3-1983

Art. 26


(1) Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1 gennaio 1983, è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
(2) L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983.
Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1 gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.
(3) L'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1 gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato.
(4) La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.
(5) L'imposta di cui ai commi precedenti non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed è dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non è altresì dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonché per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.
(6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione.
(7) Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti è di esclusiva spettanza dell'orario.
(8) Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.