TITOLO V
NORME FINANZIARIE
Art. 55
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7412 con la denominazione: << Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7413 con la denominazione: << Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984 e lire 3.500 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7414 con la denominazione: << Finanziamento della sezione speciale del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 56
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7177 con la denominazione: << Spesa per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua nei territori di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.200 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7178 con la denominazione: << Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7179 con la denominazione: << Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che alla irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7180 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 7.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7181 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7182 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l' irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.800 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 11.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 57
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 5 - Sezione V - la partita n. 10 con la denominazione: << Finanziamento di programmi nel settore agricolo, con particolare riguardo alla zootecnica ed alla frutticoltura minore, nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, nei termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Art. 58
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7398 con la denominazione: << Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l' ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7398 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7399 con la denominazione: << Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonché per l' ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società situati nei territori di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 e destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7399 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 59
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7400 con la denominazione: << Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7400 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7401 con la denominazione: << Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nei territori di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 60
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7402 con la denominazione: << Finanziamenti all' ERSA per la trasformazione in centro zootecnico sperimentale di una azienda agricola dell' ex << Ente Tre Venezie >> a valere sui fondi di cui all'
art. 10, legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7403 con la denominazione: << Finanziamenti all' ERSA per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale a valere sui fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 61
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8850 con la denominazione: << Spese per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8851 con la denominazione: << Spese per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Art. 62
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8930 con la denominazione: << Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l' apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8930 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Art. 63
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5873 con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 13.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 35.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 52.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 5873 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Art. 64
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5874 con la denominazione: << Finanziamenti alla Comunità montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico, nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 5874 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 65
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6818 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 4.250 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 15.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6818 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6819 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 21.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 10.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6819 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6820 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n, 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 33.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 14.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 33.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6820 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 66
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6821 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli - Venezia Giulia, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6821 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 67
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 18 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7876 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 8.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 68
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 19 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7877 con la denominazione: << Contributi costanti sugli interessi di mutui destinati alla costruzione, all' ampliamento ed all' ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, nonché per l' acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 69
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7878 con la denominazione: << Contributo a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7878 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7879 con la denominazione: << Contributo a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7879 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 70
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7880 con la denominazione: << Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l' integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7880 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7881 con la denominazione: << Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l' integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7881 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 71
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
Art. 72
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 2 con la denominazione: << Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia SpA nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 68.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 38.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 30.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 68.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 3 con la denominazione: << Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia SpA nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 24.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 22.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 24.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 4 con la denominazione: << Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia SpA nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 73
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6825 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA per interventi nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6826 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA per interventi nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6827 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA per interventi nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6827 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.00 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 74
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6836 con la denominazione: << Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6837 con la denominazione: << Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6838 con la denominazione: << Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 75
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7882 con la denominazione: << Contributi una tantum, in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:
- la partita n. 5 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1985;
- la partita n. 6 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 7 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:
- la partita n. 13 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, per l' esercizio 1984;
- la partita n. 14 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l' ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 76
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale dell' istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6496 con la denominazione: << Contributi al Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a valere nei fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 77
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 1) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7883 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologia nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7883 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 2) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7884 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982 n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7884 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 3) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7885 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7885 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 8 con la denominazione: << Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 9 con la denominazione: << Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 10 con la denominazione: << Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 78
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7886 con la denominazione: << Contributi per il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7886 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 79
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 11 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Art. 80
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 31, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7888 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla SAMIM SpA al fine di consolidare l' attività della Miniera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca, a valere sui fondi di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7888 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Note:
1Quarto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985
2Quinto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985
3Sesto comma abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 14/1985
Art. 81
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7890 con la denominazione: << Contributi in capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7891 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7892 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 10.150 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 20.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 82
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7893 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7893 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7894 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7894 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7895 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7895 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con l' articolo 33, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7896 con la denominazione: << Contributi annui costanti sulle spese sostenute dai comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 7896 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 83
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7897 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7897 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Art. 84
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7904 con la denominazione: << Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali in settori produttivi omogenei nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni, per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Art. 85
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6828 con la denominazione: << Conferimenti annui alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6829 con la denominazione: << Conferimenti annui alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui agevolati a medio termine e a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 6829 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7898 con la denominazione: << Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7898 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: << Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l' integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7899 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 86
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7900 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e 1.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7900 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7905 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per interventi nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 7905 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 87
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 1 con la denominazione: << Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 2 con la denominazione: << Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 3 con la denominazione: << Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 4 con la denominazione: << Finanziamenti per sostenere l' apprendistato artigiano nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 88
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6497 con la denominazione: << Contributi straordinari in conto capitale a favore dell' IRFoP per il potenziamento dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1984 e lire 200 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6498 con la denominazione: << Contributi agli Enti per l' acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1984 e lire 800 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6499 con la denominazione: << Contributi all' IRFoP per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6500 con la denominazione: << Contributi agli Enti per l' effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 89
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8518 con la denominazione: << Fondo regionale per l' emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8518 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI il capitolo 8519 con la denominazione: << Fondo regionale per l' emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8519 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 90
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8114 con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l' esercizio 1983, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 250 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8114 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8115 con la denominazione: << Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1983, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8115 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 8124 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984;
- capitolo 8125 con la denominazione: << Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi per iniziative nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Art. 91
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8116 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8117 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 92
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8118 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8119 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni di fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8120 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 3.500 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 93
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8121 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8121 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8122 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
All' onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8123 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
All' onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8123 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.
Art. 94
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8642 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'
articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8642 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8643 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'
articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8643 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Art. 95
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8644 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) dell'
articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 15.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 8644 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8645 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla
lettera e) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 96
Le annualità relative al limite d' impegno autorizzato con il primo comma dell' articolo 47 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8646 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Le annualità del suddetto limite d' impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 97
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6830 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa ' per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - << Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitolo finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6831 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa' per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6832 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa' per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6832 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Parole sostituite al quarto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
3Parole sostituite al sesto comma da art. 64, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 98
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5596 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento a valere sui fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 11.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 16.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 99
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5597 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 100
Per gli onere previsti dal precedente articolo 51, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5598 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro situato nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.
Art. 101
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6833 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Società Autovie Venete SpA per l' aumento del capitale sociale da destinare interamente alla prosecuzione del raccordo autostradale << A 28 >> a servizio dell' area pordenonese, a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Art. 102
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizio 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6834 con la denominazione: << Conferimento a favore delle << Autovie Servizi >> SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio, a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Art. 103
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.