TITOLO III
ATTRIBUZIONI, MODULI ORGANIZZATIVI
E PROCEDIMENTALI
Art. 28
Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico
Tutte le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della regione in materia forestale e di vincolo per finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo spettano, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale delle foreste.
Le funzioni relative alla determinazione, modificazione - ivi compreso il rilascio dell' autorizzazione prevista dall' articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 - ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono esercitate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, Sezione 5.
L' autorizzazione, di cui al citato articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, è richiesta secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Il rilascio dell' autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.
Per la determinazione dell' ammontare del deposito, si terrà conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e di ripristino.
Qualora l' importo cauzionale superi la somma di lire 10 milioni, la prestazione potrà avvenire anche mediante fidejussione bancaria.
L' ammontare del deposito potrà essere aggiornato periodicamente in rapporto alle variazioni dei costi delle opere e dei ripristini da eseguire.
Analogo deposito cauzionale potrà essere richiesto per assicurare l' osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20 del RD 16 maggio 1926, n. 1126.
In caso di esecuzione d' ufficio, qualora non sia stata richiesta la prestazione cauzionale ovvero la stessa risulti insufficiente, al recupero del costo delle opere eseguite si provvede ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 29
Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e
di sistemazione idraulico - forestale
Alle sistemazioni idraulico - forestali, di cui all' articolo 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della Direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del Capo V, articoli 21 e 22 della
legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.
Le attribuzioni demandate dagli articoli 28 e 29 della predetta legge al Direttore regionale e rispettivamente ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal Direttore regionale delle foreste e rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali.
Art. 30
Attribuzioni in materia di opere di sistemazione
idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione
di calamità naturali
Quando la Direzione regionale delle foreste venga a conoscenza della possibile sussistenza delle situazioni, di cui al precedente articolo 10, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari, l' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi idraulico - forestali necessari.
La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per la sola fornitura di materiali, mezzi tecnici e mano d' opera.
Tale esecuzione, compresa la stipulazione degli accordi con imprese, è curata dal Direttore regionale delle foreste con possibilità di delega agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale delle foreste, senza alcun limite d' importo.
Art. 31
Progettazione ed attrezzature per lavori
Per l' elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere previste all' articolo 10 della presente legge, nonché per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere da eseguire in economia, l' Amministrazione regionale è autorizzata anche a stipulare apposita convenzione con privati professionisti.
Per l' esecuzione delle opere previste ai precedenti articoli 9 e 10, non si applicano i limiti dell' importo di cui agli articoli 16, punto c) e 17, punto a), della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Nel corso dell' esecuzione di opere e lavori in economia, il Direttore dei lavori può apportare, previa autorizzazione dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste, ai progetti esecutivi approvati le modifiche qualitative e quantitative che si rendessero necessarie per raggiungere le finalità relative.
Per i lavori in concessione, la preventiva autorizzazione e la successiva conferma nella relazione finale saranno date dal funzionario incaricato della vigilanza.
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad acquistare le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per l' esecuzione in economia delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché ad acquisire i sedimi necessari per l' impianto dei cantieri e per il deposito e la conservazione delle attrezzature predette.
Art. 32
Attribuzioni in materia di difesa fitopatologica dei
boschi
La Direzione regionale delle foreste, tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, provvede ad effettuare in economia nelle forme dell' amministrazione diretta o del cottimo fiduciario gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi, di cui al precedente Titolo II, Capo I, articolo 14 della presente legge.
Art. 33
Attribuzioni in materia di interventi per la conservazione
e l' incremento del patrimonio boschivo
Alla esecuzione degli interventi ed alla concessione dei contributi previsti dal Titolo II, Capo II, nei territori di cui all' articolo 4, lettere b) e c), della presente legge, provvede la Direzione regionale delle foreste la quale si avvale, a tal fine, degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
All' esecuzione delle attività ed opere di cui all' articolo 24 dello stesso Titolo II, Capo II, la Direzione regionale delle foreste, per il tramite degli Ispettorati ripartimentali, provvede altresì nei territori di cui all' articolo 4, lettera a).
Per le modalità di esecuzione e rispettivamente di concessione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi articoli 37 e 38.
Art. 34
Attribuzioni in materia di assistenza tecnica, studi,
istruzione forestale e propaganda
Ai compiti previsti al precedente articolo 27, provvede la Direzione regionale delle foreste, eccezione fatta per quelli previsti dalla lettera a), cui provvede il Servizio dell' economia montana.
L' organizzazione delle iniziative di cui alla lettera f) del suindicato articolo avrà luogo d' intesa con l' Istituto regionale per la formazione professionale, il quale curerà, in particolare, l' istituzione, con le modalità indicate dalla
legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, di corsi di formazione professionale nel settore forestale.
Art. 35
Utilizzazione di personale per la difesa dei boschi
dagli incendi
Per l' espletamento dei compiti di cui all' articolo 13 della presente legge, l' Amministrazione regionale può avvalersi, altresì - oltre che del personale di cui all'
articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 - del personale regionale appartenente alla specializzazione ittica e della pesca.
Art. 36
Gestione ed incremento del patrimonio indisponibile
della Regione
Nell' ambito degli interventi di conservazione ed incremento del patrimonio forestale, alla gestione, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio indisponibile della Regione provvede l' Azienda regionale delle foreste.
All' acquisto dei terreni destinati ai vivai forestali, di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 24, provvede altresì, l' Azienda suindicata.
La gestione dei vivai è, invece, affidata alla Direzione regionale delle foreste.
Art. 37
Modalità di esecuzione delle opere da parte delle
Comunità montane
Per l' esecuzione delle opere ed interventi pubblici di cui all' articolo 22 della presente legge, le Comunità montane predispongono i relativi progetti costituiti da:
a) relazione tecnica;
b) corografia in scala idonea ai lavori da eseguire;
c) disegni;
d) computo metrico estimativo.
La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori avverranno a cura delle Comunità montane, secondo le norme vigenti per l' esecuzione dei lavori pubblici.
In caso di affidamento in concessione delle opere, le Comunità montane potranno avvalersi di personale tecnico degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 38
Modalità di concessione dei contributi da parte delle
Comunità montane
Le domande per la concessione dei benefici previsti al Titolo II, Capo II, articoli 23 e 25 della presente legge, dovranno essere presentate dagli interessati alla Comunità montana competente per territorio.
Il Presidente della Comunità montana, espletata la prescritta istruttoria, comunicherà agli interessati l' ammissione al finanziamento, indicando contestualmente i termini entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.
La concessione del contributo avrà luogo con provvedimento del Presidente della Comunità montana. Tale provvedimento dovrà contenere l' approvazione del progetto esecutivo, la determinazione della spesa, la misura del contributo, l' indicazione di eventuali anticipi all' inizio dei lavori e in corso d' opera, nonché la determinazione dei termini massimi di esecuzione dei lavori.
Gli eventuali anticipi non potranno superare la misura del 50% del contributo all' atto della concessione e del 40% del contributo al termine dei lavori. Il saldo del 10% del contributo sarà liquidato dopo la verifica.
La Comunità montana provvederà a verificare la regolarità finale dei lavori ammessi a contributo. Se i lavori eseguiti saranno sostanzialmente difformi da quelli previsti, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate. Se le differenze non altereranno sostanzialmente l' opera prevista, il contributo dovrà subire una proporzionale riduzione.
Art. 39
La Sezione 5a è competente in materia di << bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico - forestali, protezione dell' ambiente naturale, piani economici di gestione e di assestamento >>.
A far parte della Sezione 5a sono chiamati:
- tre esperti designati dall' UNCEM, e con modalità fissate dall' articolo 26 della predetta legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:
- quattro esperti nelle materie di competenza, scelti:
- tre tra nove nominativi proposti dagli ordini professionali interessati e precisamente:
a) dall' Ordine degli agronomi e forestali;
b) dall' Ordine degli ingegneri;
c) dall' Ordine dei geologi;
- uno fra due nominativi di docenti universitari di ruolo proposti ciascuno dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine.
La Sezione si compone, altresì, dei seguenti funzionari regionali:
a) dal Direttore regionale delle foreste o da uno suo delegato;
b) dal Direttore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato;
c) dal Direttore regionale della pianificazione e del bilancio o da un suo delegato;
d) dal Direttore regionale dell' agricoltura o da un suo delegato;
e) dal Direttore del Servizio delle sistemazioni montane;
f) dal Direttore del Servizio della selvicoltura;
g) dal Direttore del Servizio dell' economia montana;
h) dal Direttore del Servizio tecnico dell' Azienda delle foreste.
Relativamente alle materie considerate al precedente secondo comma, il Comitato tecnico regionale, oltre ad esprimersi sui problemi attinenti alla revisione del vincolo idrogeologico e negli altri casi previsti dalla presente legge, esprime parere sul piano regionale incendi, sui piani generali e di massima per qualsiasi importo, eccezione fatta per i progetti di cui all' articolo 37, e sulle modifiche alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Relativamente a tali attribuzioni la Sezione si riunisce, di norma, a Udine, presso la sede della Direzione regionale delle foreste ed è presieduta dall' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40
Attribuzioni in materia di opere idrauliche nei
bacini montani
A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, all' esecuzione - nei terreni rientranti nell' ambito delle zone, di cui all' articolo 4, lettere a) e b) della presente legge - delle opere previste all' articolo 39, secondo comma, punto 2) del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, provvede il Servizio dell' idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici, previo accordo con la Direzione regionale delle foreste, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 43 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 41
Migliorie boschive
Le somme derivate dall' applicazione degli articoli 131, 132, 133 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, anche da tagli ordinari, saranno depositate su apposito capitolo del bilancio delle Comunità montane per essere reimpiegate in opere di miglioramento boschivo per conto dei soggetti depositati.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente, confluiranno negli appositi capitoli delle Comunità montane i rimborsi e gli indennizzi statali per i danni conseguenti all' esercizio di servitù militari.
Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura della regione spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le norme fin qui vigenti, delle istanze presso la stessa pendenti all' atto dell' entrata in vigore della presente legge.
I saldi dei fondi per migliorie boschive già versati confluiranno al fondo di cui al primo comma, in ragione della loro provenienza.
Art. 42
Altri organi ed agenti addetti all' accertamento delle
violazioni
All' accertamento delle violazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della
legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, provvedono oltre agli organi menzionati dalla predetta legge, gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi.
Art. 43
Premio di apporto strutturale per la messa a
disposizione di superfici boschive
Il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 15 e 16 della
legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso anche per la cessione, l' affittanza o la concessione di superfici boschive.
Per gli effetti di cui al comma precedente, gli atti di concessione, anche di superfici boschive, a favore degli imprenditori agricoli singoli od associati, finalizzati al conseguimento del livello di reddito comparabile, sono assimilati ai contratti di affitto e l' ammontare del premio è determinato sulla base dell' onere previsto dal relativo atto.
Art. 44
Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
TITOLO V
NORME FINANZIARIE
Art. 45
Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 156 milioni per l' esercizio 1982 e lire 44 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 100 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 100 milioni, per l' esercizio 1982.
Art. 46
Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.840 milioni, di cui lire 265 milioni per l' esercizio 1982, lire 375 milioni per l' esercizio 1983, lire 78 milioni per l' esercizio 1984, lire 522 per l' esercizio 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
L' onere di lire 718 milioni, corrisponde alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 548 milioni viene conseguentemente elevato dalla differenza, pari a lire 170 milioni, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 47
Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 27, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 334 milioni, di cui lire 228 milioni per l' esercizio 1982, lire 22 milioni per l' esercizio 1983, lire 4 milioni per l' esercizio 1984 e lire 80 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 254 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 54 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 5 e 27, dalla lettera b) alla lettera g), fanno carico al capitolo 8842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 48
Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.128 milioni, di cui lire 1.374 milioni per l' esercizio 1982, lire 354 milioni per l' esercizio 1983, lire 104 milioni per l' esercizio 1984 e lire 296 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 1.832 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 532 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 1.300 milioni, per l' esercizio 1982.
La denominazione del precitato capitolo 8843 viene integrata aggiungendo la locuzione << nonché per la loro manutenzione >>.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è inoltre autorizzata, nei limiti e per gli effetti della
legge 8 agosto 1977, n. 546, la spesa di lire 800 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8849 con la denominazione: << Spese per la realizzazione nelle zone terremotate di opere di sistemazione idraulico - forestale - ivi comprese le opere a difesa da valanghe - e di opere pubbliche di bonifica montana, nonché per la loro manutenzione >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno della quota di pari importo non utilizzata al 31 dicembre 1981 sul capitolo 8914, ai sensi dell'
articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 49
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 10 e 30 fanno carico al capitolo 8844 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del precitato capitolo 8844 viene così modificata: << Spese per l' esecuzione di lavori di pronto intervento idonei a prevenire calamità naturali dipendenti da situazioni di dissesto idraulico forestale nonché per gli interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale delle foreste, ai sensi della
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 >>
Art. 50
Per le finalità previste dal precedente articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.914 milioni, di cui lire 378 milioni per l' esercizio 1982, lire 327 milioni per l' esercizio 1983, lire 246 milioni per l' esercizio 1984, lire 347 milioni per l' esercizio 1985, lire 295 milioni per l' esercizio 1986 e lire 321 milioni per l' esercizio 1987.
L' onere di lire 951 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8845, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 656 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 295 milioni, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 51
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 21 fanno carico al capitolo 8929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 52
Per le finalità previste dal precedente articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1982, lire 110 milioni per l' esercizio 1983, lire 65 milioni per l' esercizio 1984 e lire 185 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 315 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 53
Per le finalità previste dal precedente articolo 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 525 milioni, di cui lire 428 milioni per l' esercizio 1982, lire 22 milioni per l' esercizio 1983, lire 19 milioni per l' esercizio 1984 e lire 56 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 469 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 8923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 69 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 54
Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 278.719.000, di cui lire 91.716.000 per l' esercizio 1982, lire 44 milioni per l' esercizio 1983, lire 31 milioni per l' esercizio 1984, lire 50 milioni per l' esercizio 1985 e lire 31 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
L' onere di lire 166.716.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 96 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 70.716.000, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 55
Per le finalità previste al precedente articolo 25, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1982 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
L' onere di lire 800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 600 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Per le finalità previste al precedente articolo 25, ottavo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1982 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
L' onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 1.200 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Per le finalità previste dal precedente articolo 25, undicesimo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1982 e lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 450 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 150 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 56
Per le finalità previste dal precedente articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.471 milioni, di cui lire 2.285 milioni per l' esercizio 1982, lire 110 milioni per l' esercizio 1983, lire 129 milioni per l' esercizio 1984, lire 371 milioni per l' esercizio 1985, lire 800 milioni per l' esercizio 1986 e lire 776 milioni per l' esercizio 1987.
L' onere di lire 2.524 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 379 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 2.145 milioni, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 57
Il capitolo 8847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene soppresso. Conseguentemente il precitato capitolo 8847 viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 58
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 40 fanno carico al capitolo 8223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 59
All' onere di lire 5.430.716.000 conseguente all' aumento di spesa previsto per l' esercizio 1982 dai precedenti articoli dal 45 al 48, primo comma, 50, e dal 53 al 56, si fa fronte come segue:
- per lire 1.999 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;
- per le restanti lire 3.431.716.000 mediante storno dai sottoelencati capitoli delle quote a fianco di ciascuno specificate non utilizzate al 31 dicembre 1981, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10:
| cap. 8960 | lire | 2.484 milioni |
| cap. 8829 | lire | 70 milioni |
| cap. 8830 | lire | 80 milioni |
| cap. 8831 | lire | 50 milioni |
| cap. 8917 | lire | 50 milioni |
| cap. 8918 | lire | 697.716.000 |
Alle spese autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 si fa fronte con gli stanziamenti di pari importo assegnati dallo Stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della forestazione, che affluiranno al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi corrispondenti al capitolo 655 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1982.
Art. 60
Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di cui agli articoli 45, 46, 47, secondo comma, 48, secondo comma, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 della presente legge potranno venire opportunamente modificati con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 984 per il settore della forestazione.
Art. 61
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.