LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 22

Norme in materia di forestazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
210.02 - Foreste
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Finalità della legge
La presente legge, anche in attuazione dell' art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, disciplina gli interventi nel settore della forestazione, al fine di realizzare l' aumento della produzione legnosa ed il miglioramento dei redditi delle popolazioni residenti in montagna, la difesa ambientale idrogeologica quale presupposto per la salvaguardia dei territori di pianura, nonché il recupero alla forestazione di terreni abbandonati non utilizzabili per altre produzioni agricole e zootecniche.
Gli interventi di cui al precedente comma si distinguono in:
a) interventi in funzione, essenzialmente, di tutela idrogeologica e dell' ambiente;
b) interventi in funzione della conservazione ed incremento del patrimonio silvo - pastorale.

L' attuazione di tali interventi avrà luogo in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico regionale e, nei territori montani, altresì, con le previsioni dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, una volta approvati e divenuti esecutivi.
Art. 2
 Piano regionale decennale forestale
Sulla base delle indicazioni dell' Inventario regionale forestale, di cui al successivo art. 12, la Giunta regionale provvede alla elaborazione del primo piano decennale di interventi nel settore forestale della Regione.
Tale piano sarà oggetto di revisione decennale.
Art. 3
 Zone non considerate bosco
Agli effetti della presente legge non si considerano bosco:
- i terreni ricoperti da colture legnose specializzate, purché su zona esclusa da vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai venti anni;
- le radure esistenti all' interno delle aree boschive di superficie superiore a mezzo ettaro;
- i filari e viali di piante arboree ed arbustive;
- i giardini e aree verdi attrezzate sia private che pubbliche;
- i terreni adibiti a coltivazione di alberi di Natale.

Art. 4
 Territori in cui si applica la legge
Gli interventi previsti dalla presente legge verranno realizzati:
a) nei territori delle Comunità montane;
b) nelle parti dei bacini montani non comprese nei territori di cui alla precedente lettera a);
c) nei rimanenti territori regionali, per i soli interventi a favore di boschi esistenti, nonché per gli altri interventi previsti dal Titolo II della presente legge, limitatamente a quelli di cui al Capo II.

L' Amministratore regionale provvederà entro 6 mesi alla riperimetrazione dei bacini montani.
Art. 5
 Convenzione con enti ed istituti di ricerca
Per gli interventi di cui agli articoli 2, 11, 12 e 27, l' Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere, mediante stipulazione di apposita convenzione, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, a istituzioni universitarie ed a privati professionisti.
Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con le seguenti modalità di erogazione:
a) anticipazione nella misura del 50% ad avvenuta stipula della convenzione;
b) ulteriore quota nella misura del 40% ad avvenuto completamento dei lavori, accettati dall' Amministrazione;
c) saldo del restante 10% dopo l' approvazione degli stessi da parte dell' Amministrazione regionale.

TITOLO II
 SETTORI D' INTERVENTO
CAPO I
 Interventi in funzione di tutela idrogeologica e
dell' ambiente
Art. 6
 Tipologia degli interventi
Gli interventi di cui al precedente art. 1, II comma, lettera a) della presente legge, riguardano in particolare:
- i vincoli per finalità idrogeologiche e per finalità di protezione e d' igiene ed i connessi compiti di polizia forestale;
- le sistemazioni idraulico - forestali.

Art. 7
 Vincolo idrogeologico
In attesa della emanazione di norme organiche per la difesa del suolo e per la protezione della natura e, comunque, fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina in materia di vincolo idrogeologico, i terreni soggetti ai vincoli di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, rimangono sottoposti alla disciplina relativa ed a quella regionale.
Nei terreni soggetti ai vincoli predetti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o, comunque, comportante trasformazione nell' uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata all' autorizzazione di cui all' articolo 7 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Al rilascio di tale autorizzazione è competente il Direttore regionale delle foreste, sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale, quando l' attività di cui al precedente comma interessi superfici superiori ai 5000 mq.
Qualora le attività di cui al secondo comma interessino superfici inferiori ai 5000 mq., l' autorizzazione verrà rilasciata dal Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l' autorizzazione sarà rilasciata, con le modalità di cui sopra, dal Direttore regionale delle foreste.
Il rilascio della autorizzazione per attività interessanti superfici inferiori ai 5000 mq. dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste; per attività interessanti superfici superiori ai 5000 mq. il termine per il rilascio dell' autorizzazione è elevato a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta alla Direzione regionale delle foreste; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall' Amministrazione regionale al richiedente, l' autorizzazione si dà per acquisita.
Qualora venga richiesta l' integrazione di elementi istruttori, dalla data di ricevimento delle integrazioni decorre un nuovo termine di 30 giorni.
Il rilascio della autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore regionale delle foreste o dal Direttore dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo le rispettive competenze, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.
Per la determinazione dell' ammontare del deposito si terrà conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e di ripristino.
In luogo del deposito, la cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria.
In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvederà ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.
Per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale e per le opere pubbliche di viabilità forestale di cui al successivo articolo 26 bis, nonché per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 e all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, nonché per le opere di cui al successivo articolo 30, l' approvazione dei relativi progetti da parte del competente organo dell' Amministrazione forestale regionale tiene luogo dell' autorizzazione di cui ai precedenti commi.
Non sono soggetti ad autorizzazione ne a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27.
Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, come previsto dal primo comma.
Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.
Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.
Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del RD 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo.
Art. 8
 Boschi protettivi
I vincoli, di cui all' art. 17 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, possono essere richiesti ed imposti, con le modalità dallo stesso art. 17 indicate, anche in funzione di difesa degli abitati, delle strade e di altre opere di pubblico interesse.
Art. 9
 Sistemazioni idraulico - forestali
La sistemazione idraulico - forestale si realizza attraverso l' esecuzione sui terreni rientranti nell' ambito delle zone, di cui al precedente articolo 4, lettere a) e b), di opere di rimboschimento, rinsaldamento e delle opere costruttive minori, anche idrauliche, immediatamente connesse.
Nelle opere di cui al precedente comma s' intendono ricomprese quelle di sistemazione, a fini di consolidamento e conservazione, dei terreni a coltura agraria e pascoliva soggetti a erosione, frana o valanga, nonché la costruzione di strade di servizio necessarie per l' esecuzione delle predette sistemazioni.
Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 10
 Opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto
intervento per la prevenzione di calamità naturali
Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 30 vengano accertate delle situazioni di dissesto idraulico - forestale, tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i relativi lavori di pronto intervento, anche a carattere definitivo, idonei a prevenire tali eventualità.
Art. 11
 Catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale
La Regione si dota del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale.
Art. 12
 Inventario regionale forestale
Al fine di acquisire idonee e precise conoscenze delle caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico - produttive dei terreni boschivi del proprio territorio, la Regione si dota dell' Inventario regionale forestale, quale strumento operativo per l' attuazione delle scelte di politica forestale e per la gestione degli interventi nel settore.
I lavori di rilevamento ed elaborazione dati dovranno svolgersi in un periodo non superiore ad un triennio.
L' Inventario regionale forestale sarà tenuto permanentemente aggiornato.
Art. 13
 Difesa dei boschi dagli incendi.
L' Amministrazione regionale esplica i propri compiti per la difesa e conservazione del patrimonio forestale dagli incendi nei modi e con gli strumenti previsti dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e dall' articolo 35 della presente legge.
Il quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è così sostituito:
<< Il piano ha la durata di tre anni ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione con le modalità previste ai commi precedenti. >>.

All' articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, il punto n) è così sostituito:
<< n) la formazione di squadre di volontari cui l' Amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all' opera di spegnimento e contributi per la loro costituzione, il funzionamento e l' addestramento >>.

Art. 14
 Difesa fitopatologica
Nell' ambito degli interventi per la difesa e conservazione del patrimonio forestale, l' Amministrazione regionale cura tutti gli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati ai boschi da parassiti e malattie e da cause avverse nei modi e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 11 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.
Gli interventi sono attuati in economia, con le modalità di cui al successivo Titolo III, articolo 30, quarto comma e seguenti.
Art. 15
 Tutela della flora e della fauna minore
e dei prodotti secondari
L' Amministrazione regionale esplica i propri compiti in materia di tutela della flora e della fauna minore nei modi e con gli strumenti di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 34.
Art. 16
 Iniziative per la protezione dell' ambiente naturale
In attesa dell' emanazione di specifiche norme, la Giunta regionale su proposta della Direzione regionale delle foreste d' intesa con la Direzione della pianificazione e del bilancio, sentite - per quanto attiene ai territori di cui al precedente articolo 4, lettera a) - le Comunità montane competenti per territorio e - per il restante territorio - le rispettive Amministrazioni provinciali, è autorizzata a promuovere e finanziare, utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, iniziative e interventi diretti alla protezione dell' ambiente naturale.
Art. 17
 Servizio rilevamento nevi e valanghe e cartografie
dei rischi
Ai fini della protezione dei luoghi dai pericoli di valanghe, l' Amministrazione regionale svolge il servizio rilevamento neve e valanghe.
Agli stessi fini, ed entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale delle foreste, d' intesa con la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio e con la Direzione regionale dei lavori pubblici, ed altresì, sentito il Servizio dell' economia montana, provvede all' identificazione delle zone del territorio regionale sottoposte al pericolo di valanghe reali e potenziali ed all' elaborazione della cartografia dei rischi, precisando, con un apposito regolamento, le norme di imposizione dei vincoli e dei divieti necessari per scongiurarli.
Art. 18
 Divieti e sanzioni
Nella parte del territorio regionale non sottoposta ai vincoli di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, è fatto divieto di riduzione della superficie forestale esistente, eccezione fatta per i casi autorizzati dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste. Tale disposizione non trova applicazione nelle aree a denominazione d'origine controllata del Carso, dei Colli orientali del Friuli e del Collio, classificate dallo strumento urbanistico quali zone omogenee E2, E3, E4, E5, E6, F2 o F3.
È fatto divieto di gettare nei boschi e lungo una fascia di 100 metri attorno ad essi, rifiuti di qualunque genere.
Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 600.000.
Nei confronti di chi reca, comunque, danno al bosco o al terreno su cui esso sorge, trovano applicazione le sanzioni previste dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avrà luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.
Sono altresì escluse dal divieto di cui al primo comma le riduzioni di formazioni boschive ubicate sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, quando comprese in interventi di regimazione idraulica, sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati dalle competenti autorità.
Art. 19
 Norme regolamentari per il taglio dei boschi
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno emanate apposite norme per regolare il taglio dei boschi sull' intero territorio regionale.
CAPO II
 Interventi di conservazione ed incremento del
patrimonio silvo - pastorale
Art. 20
 Tipologia degli interventi
Gli interventi di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera b) riguardano:
- il patrimonio silvo - pastorale indisponibile della Regione;
- i patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e degli altri enti pubblici;
- i patrimoni silvo - pastorali dei soggetti privati.

Detti interventi comprendono:
- il rimboschimento e lo sviluppo della silvi - coltura ed arboricoltura da legno;
- l' assistenza tecnica, la sperimentazione e la propaganda.

Art. 21
 Piani economici di gestione delle proprietà silvo -
pastorali degli enti pubblici
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali dei Comuni e degli altri enti pubblici, che le Comunità montane competenti per il territorio inseriscono nel proprio piano pluriennale di sviluppo, di cui all' articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e nei programmi stralcio annuali, di cui all' articolo 19 della stessa legge regionale.
In caso di mancata predisposizione nei termini previsti dai piani suindicati, alla loro redazione provvedono, in via sostitutiva, le competenti Comunità montane.
Per la redazione dei piani, in via sostitutiva, le Comunità potranno avvalersi oltre che del proprio personale tecnico, compreso quello dei Consorzi, di cui all' articolo 24 ter della predetta legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dell' opera di professionisti iscritti all' albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
I piani, una volta deliberati, sono approvati, agli effetti degli articoli 130 e seguenti del RD 23 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste, sentito il Comitato tecnico regionale, Sezione 5a.
Art. 22
 Rimboschimenti, miglioramenti e conversioni dei
patrimoni boschivi degli enti pubblici
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare - anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 - la spesa per le seguenti opere ed interventi sui patrimoni boschivi degli enti pubblici, che le Comunità montane inseriscono, su richiesta degli enti pubblici proprietari, nei piani e programmi indicati al precedente articolo 21, primo e quarto comma:
a) opere di rimboschimento;
b) opere di miglioramento dei boschi;
c) interventi diretti alla ricostruzione di boschi distrutti o deteriorati da qualunque causa;
d) interventi per la conversione di boschi cedui in fustaie;
e) impianti di colture legnose a rapida crescita;
f) tagli intercalari;
g) utilizzazione dei boschi cedui invecchiati.

Sull' ammissibilità delle opere e degli interventi, sotto l' aspetto tecnico ed ai fini dei limiti della spesa, dovrà essere previamente sentito il parere dell' Ispettorato ripartimentale competente per territorio.
L' assegnazione alle Comunità montane dei finanziamenti regionali per l' esecuzione delle opere ed interventi di cui al primo comma avrà luogo nei termini e sulla base dei criteri posti dall' articolo 25, secondo comma della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Le opere e gli interventi sono realizzati dalle Comunità in economia, ovvero possono essere affidati in concessione ai Consorzi, di cui all' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' esecuzione in economia ha luogo nelle forme e nei modi indicati ai successivi articoli 30, quarto comma, e 37 della presente legge.
Art. 23
 Rimboschimenti, miglioramenti e conversioni
delle proprietà silvo - pastorali di soggetti privati
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nei limiti del 75% - anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 - la spesa per l' esecuzione e la progettazione da parte di soggetti privati singoli ed associati a favore dei rispettivi patrimoni boschivi delle opere ed interventi indicati al precedente articolo 22, eccezione fatta per l' intervento di cui alla lettera g), per il quale il limite non potrà superare il 30% della spesa.
La concessione del contributo è ammissibile sempreché l' intervento sia inserito dalla competente Comunità montana nei propri strumenti programmatori.
Per le opere di rimboschimento effettuate con le specie arboree a rapido accrescimento, il contributo non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per l' impianto e le cure colturali relative al primo anno.
Per l' ammissibilità degli interventi e per l' assegnazione alle Comunità montane dei finanziamenti trova, altresì, applicazione il precedente articolo 22, secondo e terzo comma.
I terreni rimboschiti a norma del presente articolo dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione, approvato dall' autorità concedente il contributo e gli stessi non potranno essere oggetto di trasformazioni colturali sino alla maturità dell' impianto.
In caso di inosservanza delle prescrizioni del piano di coltura trovano applicazione le sanzioni previste dal Titolo I, Capo II, del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avrà luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.
L' inosservanza del divieto di trasformazione colturale dei terreni rimboschiti, comporta di diritto la revoca del contributo e l' obbligo del suo rimborso, con gli interessi legali, a favore dell' ente concedente.
Art. 24
 Vivai forestali
Ai vivai forestali della Regione è affidata, anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la produzione delle piante necessarie ai rimboschimenti, rinsaldamenti, conversioni e rinfoltimenti dei terreni boschivi degli enti pubblici e di soggetti privati.
L' Amministrazione regionale dovrà inoltre garantire il coordinamento tra l' attività dei vivai e le esigenze di programmazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
I semi da utilizzare nei vivai dovranno provenire da boschi iscritti nel Libro dei boschi da seme.
Le piante sono cedute gratuitamente.
L' Amministrazione regionale è autorizzata anche a costituire arboreti da seme e arboreti da specie esotiche, nonché provvedere all' acquisto delle piante di cui al primo comma, nonché all' acquisto, raccolta e preparazione di semi forestali.
Art. 25
 Interventi per l' acquisizione di attrezzature varie atte a
favorire la produzione e la commercializzazione del
legno
Al fine di promuovere nuove iniziative nel campo dello sfruttamento dei prodotti forestali e di sviluppare quelle esistenti, le Comunità montane sono autorizzate a concedere contributi in conto interesse nella misura e con le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.
Alla copertura della relativa spesa si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Possono beneficiare dei contributi le imprese del settore pubblico e privato, anche cooperative, per le operazioni di credito a medio termine e comunque di durata non superiore a cinque anni, stipulate dopo il 1 gennaio 1981 con Istituti o Enti, per provvedere:
a) all' acquisto, rinnovo, ammodernamento di attrezzature atte all' abbattimento degli alberi ed all' allestimento ed esbosco degli assortimenti legnosi;
b) all' acquisto, rinnovo, ammodernamento di attrezzature e di impianti idonei, negli stabilimenti di prima lavorazione, alla trasformazione ed allestimento degli assortimenti e dei residui ritraibili dalla biomassa forestale, onde facilitarne la commercializzazione o il successivo uso industriale e, comunque, favorirne l' utilizzo integrale.

Il limite massimo del contributo è fissato nella misura del 15% annuo dell' importo del mutuo. La quota di interessi a carico dell' impresa non può comunque essere inferiore al 5% annuo dell' importo del mutuo.
Possono beneficiare del contributo le imprese aventi sedi filiali, stabilimenti, depositi, nelle zone previste dall' articolo 4, lettere a) e b) della presente legge.
A favore di una stessa impresa può ammettersi a contributo l' importo massimo di lire 200 milioni.
La concessione dei benefici di cui ai precedenti commi, avrà luogo, in caso di imprese private, con precedenza a favore di quelle a carattere associativo.
Le Comunità montane sono, altresì, autorizzate a concedere alle cooperative e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura del 20% annuo costante quinquennale dell' importo dei mutui contratti per l' acquisto, il rinnovo, l' ammodernamento delle attrezzature di cui al precedente terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo, allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione nelle attività forestali.
A favore di una stessa cooperativa può ammettersi a contributi l' importo massimo di lire 300 milioni. Tale importo è elevato a lire 500 milioni per i Consorzi di cooperative.
I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con quelli previsti per l' abbattimento degli interessi dei mutui, di cui al precedente primo comma.
Le Comunità montane sono, infine, autorizzate a concedere alle cooperative e loro consorzi contributi annui costanti quinquennali, sino alla misura del 15%, ad abbattimento degli oneri derivanti da locazioni finanziarie assunte per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente terzo comma. L' importo massimo ammissibile a contributo è di lire 150 milioni per le cooperative e di lire 300 milioni per i consorzi di cooperative.
L' erogazione dei contributi previsti dal presente articolo è subordinata alla dimostrata persistenza della destinazione dei beni alle finalità per cui i contributi furono concessi.
Con apposito regolamento - da adottarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge - le Comunità montane determineranno le modalità di applicazione del presente articolo, secondo direttive fornite dalla Giunta regionale.
Art. 26
 Viabilità forestale
La viabilità forestale è costituita dalle strade e piste forestali.
Per strade e piste forestali si intendono:
a) le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all' interno delle aree forestali destinate preminentemente al servizio dei patrimoni silvo - pastorali;
b) le piste di esbosco;
c) le condotte permanenti per l' esbosco del legname;
d) i piazzali di prima lavorazione del legname;
e) i rifugi destinati al personale di sorveglianza e di utilizzazione del patrimonio forestale.

L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nei modi indicati al successivo Titolo III, articoli 37 e 38, le opere di esecuzione e manutenzione delle strade e piste forestali, anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 27
 Assistenza tecnica, indagini, studi, ricerca,
sperimentazione, istruzione forestale e propaganda
Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti agli interventi nel settore forestale, l' Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, ovvero nelle forme di cui al precedente articolo 5, assumendo anche a proprio carico le spese per:
a) l' assistenza e consulenza tecnica a favore delle Comunità montane, nonché studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna;
b) l' assistenza e consulenza tecnica a favore di altri enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati;
c) la definizione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione attinenti agli interventi e alle finalità della presente legge;
d) l' esecuzione di indagini, studi e osservazioni nel campo della meteorologia, della idrologia montana, della previsione, formazione e rilevamento delle valanghe;
e) il coordinamento delle attività e delle iniziative di enti o istituti di ricerca e assistenza tecnica, pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, concedendo agli stessi contributi per la realizzazione dei programmi;
f) la formazione professionale degli addetti al settore forestale e l' istituzione di borse di studio e di campi di lavoro per giovani laureati, diplomati e studenti;
g) la partecipazione a fiere e manifestazioni e l' organizzazione di convegni, feste della montagna e degli alberi.

TITOLO III
 ATTRIBUZIONI, MODULI ORGANIZZATIVI
E PROCEDIMENTALI
Art. 28
 Attribuzioni in materia di vincolo idrogeologico
Tutte le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della regione in materia forestale e di vincolo per finalità idrogeologiche o, comunque, connesse con la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo spettano, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale delle foreste.
Le funzioni relative alla determinazione, modificazione - ivi compreso il rilascio dell' autorizzazione prevista dall' articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 - ed estinzione del vincolo per finalità idrogeologiche sono esercitate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, Sezione 5.
L' autorizzazione, di cui al citato articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, è richiesta secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Il rilascio dell' autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere da autorizzare.
Per la determinazione dell' ammontare del deposito, si terrà conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere prescritte e di ripristino.
Qualora l' importo cauzionale superi la somma di lire 10 milioni, la prestazione potrà avvenire anche mediante fidejussione bancaria.
L' ammontare del deposito potrà essere aggiornato periodicamente in rapporto alle variazioni dei costi delle opere e dei ripristini da eseguire.
Analogo deposito cauzionale potrà essere richiesto per assicurare l' osservanza delle prescrizioni impartite, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20 del RD 16 maggio 1926, n. 1126.
In caso di esecuzione d' ufficio, qualora non sia stata richiesta la prestazione cauzionale ovvero la stessa risulti insufficiente, al recupero del costo delle opere eseguite si provvede ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 29
 Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e
di sistemazione idraulico - forestale
Alle sistemazioni idraulico - forestali, di cui all' articolo 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della Direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del Capo V, articoli 21 e 22 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.
La Giunta regionale di norma affida l' esecuzione dei lavori suindicati in concessione ai consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana, ai sensi dell' articolo 24 septies, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Relativamente alle opere qui considerate, il Comitato tecnico regionale, Sezione 5a, esprime il parere previsto dall' articolo 27, quarto comma, della citata legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.
Le attribuzioni demandate dagli articoli 28 e 29 della predetta legge al Direttore regionale e rispettivamente ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal Direttore regionale delle foreste e rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali.
Alla nomina del collaudatore provvede, ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, l' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.
Art. 30
 Attribuzioni in materia di opere di sistemazione
idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione
di calamità naturali
Quando la Direzione regionale delle foreste venga a conoscenza della possibile sussistenza delle situazioni, di cui al precedente articolo 10, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari, l' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi idraulico - forestali necessari.
La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per la sola fornitura di materiali, mezzi tecnici e mano d' opera.
Tale esecuzione, compresa la stipulazione degli accordi con imprese, è curata dal Direttore regionale delle foreste con possibilità di delega agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale delle foreste, senza alcun limite d' importo.
Art. 31
 Progettazione ed attrezzature per lavori
Per l' elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere previste all' articolo 10 della presente legge, nonché per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere da eseguire in economia, l' Amministrazione regionale è autorizzata anche a stipulare apposita convenzione con privati professionisti.
Per l' esecuzione delle opere previste ai precedenti articoli 9 e 10, non si applicano i limiti dell' importo di cui agli articoli 16, punto c) e 17, punto a), della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Nel corso dell' esecuzione di opere e lavori in economia, il Direttore dei lavori può apportare, previa autorizzazione dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste, ai progetti esecutivi approvati le modifiche qualitative e quantitative che si rendessero necessarie per raggiungere le finalità relative.
Per i lavori in concessione, la preventiva autorizzazione e la successiva conferma nella relazione finale saranno date dal funzionario incaricato della vigilanza.
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad acquistare le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per l' esecuzione in economia delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché ad acquisire i sedimi necessari per l' impianto dei cantieri e per il deposito e la conservazione delle attrezzature predette.
Art. 32
 Attribuzioni in materia di difesa fitopatologica dei
boschi
La Direzione regionale delle foreste, tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, provvede ad effettuare in economia nelle forme dell' amministrazione diretta o del cottimo fiduciario gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi, di cui al precedente Titolo II, Capo I, articolo 14 della presente legge.
Art. 33
 Attribuzioni in materia di interventi per la conservazione
e l' incremento del patrimonio boschivo
Alla esecuzione degli interventi ed alla concessione dei contributi previsti dal Titolo II, Capo II, nei territori di cui all' articolo 4, lettere b) e c), della presente legge, provvede la Direzione regionale delle foreste la quale si avvale, a tal fine, degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
All' esecuzione delle attività ed opere di cui all' articolo 24 dello stesso Titolo II, Capo II, la Direzione regionale delle foreste, per il tramite degli Ispettorati ripartimentali, provvede altresì nei territori di cui all' articolo 4, lettera a).
Per le modalità di esecuzione e rispettivamente di concessione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi articoli 37 e 38.
Art. 34
 Attribuzioni in materia di assistenza tecnica, studi,
istruzione forestale e propaganda
Ai compiti previsti al precedente articolo 27, provvede la Direzione regionale delle foreste, eccezione fatta per quelli previsti dalla lettera a), cui provvede il Servizio dell' economia montana.
L' organizzazione delle iniziative di cui alla lettera f) del suindicato articolo avrà luogo d' intesa con l' Istituto regionale per la formazione professionale, il quale curerà, in particolare, l' istituzione, con le modalità indicate dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, di corsi di formazione professionale nel settore forestale.
Art. 35
 Utilizzazione di personale per la difesa dei boschi
dagli incendi
Per l' espletamento dei compiti di cui all' articolo 13 della presente legge, l' Amministrazione regionale può avvalersi, altresì - oltre che del personale di cui all' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 - del personale regionale appartenente alla specializzazione ittica e della pesca.
Art. 36
 Gestione ed incremento del patrimonio indisponibile
della Regione
Nell' ambito degli interventi di conservazione ed incremento del patrimonio forestale, alla gestione, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio indisponibile della Regione provvede l' Azienda regionale delle foreste.
All' acquisto dei terreni destinati ai vivai forestali, di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 24, provvede altresì, l' Azienda suindicata.
La gestione dei vivai è, invece, affidata alla Direzione regionale delle foreste.
Art. 37
 Modalità di esecuzione delle opere da parte delle
Comunità montane
Per l' esecuzione delle opere ed interventi pubblici di cui all' articolo 22 della presente legge, le Comunità montane predispongono i relativi progetti costituiti da:
a) relazione tecnica;
b) corografia in scala idonea ai lavori da eseguire;
c) disegni;
d) computo metrico estimativo.

La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori avverranno a cura delle Comunità montane, secondo le norme vigenti per l' esecuzione dei lavori pubblici.
In caso di affidamento in concessione delle opere, le Comunità montane potranno avvalersi di personale tecnico degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Alla nomina del collaudatore provvederà ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, l' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.
Art. 38
 Modalità di concessione dei contributi da parte delle
Comunità montane
Le domande per la concessione dei benefici previsti al Titolo II, Capo II, articoli 23 e 25 della presente legge, dovranno essere presentate dagli interessati alla Comunità montana competente per territorio.
Il Presidente della Comunità montana, espletata la prescritta istruttoria, comunicherà agli interessati l' ammissione al finanziamento, indicando contestualmente i termini entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.
La concessione del contributo avrà luogo con provvedimento del Presidente della Comunità montana. Tale provvedimento dovrà contenere l' approvazione del progetto esecutivo, la determinazione della spesa, la misura del contributo, l' indicazione di eventuali anticipi all' inizio dei lavori e in corso d' opera, nonché la determinazione dei termini massimi di esecuzione dei lavori.
Gli eventuali anticipi non potranno superare la misura del 50% del contributo all' atto della concessione e del 40% del contributo al termine dei lavori. Il saldo del 10% del contributo sarà liquidato dopo la verifica.
La Comunità montana provvederà a verificare la regolarità finale dei lavori ammessi a contributo. Se i lavori eseguiti saranno sostanzialmente difformi da quelli previsti, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate. Se le differenze non altereranno sostanzialmente l' opera prevista, il contributo dovrà subire una proporzionale riduzione.
Art. 39
 Modifiche ed integrazioni al Capo VI
della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24
Le Sezioni del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, sono elevate a cinque.
La Sezione 5a è competente in materia di << bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico - forestali, protezione dell' ambiente naturale, piani economici di gestione e di assestamento >>.
A far parte della Sezione 5a sono chiamati:
- tre esperti designati dall' UNCEM, e con modalità fissate dall' articolo 26 della predetta legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:
- quattro esperti nelle materie di competenza, scelti:
- tre tra nove nominativi proposti dagli ordini professionali interessati e precisamente:
a) dall' Ordine degli agronomi e forestali;
b) dall' Ordine degli ingegneri;
c) dall' Ordine dei geologi;
- uno fra due nominativi di docenti universitari di ruolo proposti ciascuno dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine.

La Sezione si compone, altresì, dei seguenti funzionari regionali:
a) dal Direttore regionale delle foreste o da uno suo delegato;
b) dal Direttore regionale dei lavori pubblici o da un suo delegato;
c) dal Direttore regionale della pianificazione e del bilancio o da un suo delegato;
d) dal Direttore regionale dell' agricoltura o da un suo delegato;
e) dal Direttore del Servizio delle sistemazioni montane;
f) dal Direttore del Servizio della selvicoltura;
g) dal Direttore del Servizio dell' economia montana;
h) dal Direttore del Servizio tecnico dell' Azienda delle foreste.

Relativamente alle materie considerate al precedente secondo comma, il Comitato tecnico regionale, oltre ad esprimersi sui problemi attinenti alla revisione del vincolo idrogeologico e negli altri casi previsti dalla presente legge, esprime parere sul piano regionale incendi, sui piani generali e di massima per qualsiasi importo, eccezione fatta per i progetti di cui all' articolo 37, e sulle modifiche alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Relativamente a tali attribuzioni la Sezione si riunisce, di norma, a Udine, presso la sede della Direzione regionale delle foreste ed è presieduta dall' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste e allo sviluppo della montagna.
TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40
 Attribuzioni in materia di opere idrauliche nei
bacini montani
A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, all' esecuzione - nei terreni rientranti nell' ambito delle zone, di cui all' articolo 4, lettere a) e b) della presente legge - delle opere previste all' articolo 39, secondo comma, punto 2) del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, provvede il Servizio dell' idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici, previo accordo con la Direzione regionale delle foreste, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 43 del citato RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 41
 Migliorie boschive
Le somme derivate dall' applicazione degli articoli 131, 132, 133 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, anche da tagli ordinari, saranno depositate su apposito capitolo del bilancio delle Comunità montane per essere reimpiegate in opere di miglioramento boschivo per conto dei soggetti depositati.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente, confluiranno negli appositi capitoli delle Comunità montane i rimborsi e gli indennizzi statali per i danni conseguenti all' esercizio di servitù militari.
Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura della regione spetta la trattazione ad esaurimento, secondo le norme fin qui vigenti, delle istanze presso la stessa pendenti all' atto dell' entrata in vigore della presente legge.
I saldi dei fondi per migliorie boschive già versati confluiranno al fondo di cui al primo comma, in ragione della loro provenienza.
Art. 42
 Altri organi ed agenti addetti all' accertamento delle
violazioni
All' accertamento delle violazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, provvedono oltre agli organi menzionati dalla predetta legge, gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi.
Art. 43
 Premio di apporto strutturale per la messa a
disposizione di superfici boschive
Il premio di apporto strutturale di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso anche per la cessione, l' affittanza o la concessione di superfici boschive.
Per gli effetti di cui al comma precedente, gli atti di concessione, anche di superfici boschive, a favore degli imprenditori agricoli singoli od associati, finalizzati al conseguimento del livello di reddito comparabile, sono assimilati ai contratti di affitto e l' ammontare del premio è determinato sulla base dell' onere previsto dal relativo atto.
Art. 44
 Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 45
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 156 milioni per l' esercizio 1982 e lire 44 milioni per l' esercizio 1983.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 100 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 100 milioni, per l' esercizio 1982.
Art. 46
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.840 milioni, di cui lire 265 milioni per l' esercizio 1982, lire 375 milioni per l' esercizio 1983, lire 78 milioni per l' esercizio 1984, lire 522 per l' esercizio 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
L' onere di lire 718 milioni, corrisponde alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 548 milioni viene conseguentemente elevato dalla differenza, pari a lire 170 milioni, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 47
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 5 e 27, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 334 milioni, di cui lire 228 milioni per l' esercizio 1982, lire 22 milioni per l' esercizio 1983, lire 4 milioni per l' esercizio 1984 e lire 80 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 254 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 54 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 5 e 27, dalla lettera b) alla lettera g), fanno carico al capitolo 8842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 48
 
Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.128 milioni, di cui lire 1.374 milioni per l' esercizio 1982, lire 354 milioni per l' esercizio 1983, lire 104 milioni per l' esercizio 1984 e lire 296 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 1.832 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 532 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 1.300 milioni, per l' esercizio 1982.
La denominazione del precitato capitolo 8843 viene integrata aggiungendo la locuzione << nonché per la loro manutenzione >>.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Per le finalità previste dai precedenti articoli 9, primo e secondo comma, e 29 è inoltre autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, la spesa di lire 800 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8849 con la denominazione: << Spese per la realizzazione nelle zone terremotate di opere di sistemazione idraulico - forestale - ivi comprese le opere a difesa da valanghe - e di opere pubbliche di bonifica montana, nonché per la loro manutenzione >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno della quota di pari importo non utilizzata al 31 dicembre 1981 sul capitolo 8914, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 49
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 10 e 30 fanno carico al capitolo 8844 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del precitato capitolo 8844 viene così modificata: << Spese per l' esecuzione di lavori di pronto intervento idonei a prevenire calamità naturali dipendenti da situazioni di dissesto idraulico forestale nonché per gli interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale delle foreste, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 >>
Art. 50
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.914 milioni, di cui lire 378 milioni per l' esercizio 1982, lire 327 milioni per l' esercizio 1983, lire 246 milioni per l' esercizio 1984, lire 347 milioni per l' esercizio 1985, lire 295 milioni per l' esercizio 1986 e lire 321 milioni per l' esercizio 1987.
L' onere di lire 951 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8845, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 656 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 295 milioni, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 51
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 21 fanno carico al capitolo 8929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 52
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1982, lire 110 milioni per l' esercizio 1983, lire 65 milioni per l' esercizio 1984 e lire 185 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 315 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 53
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 525 milioni, di cui lire 428 milioni per l' esercizio 1982, lire 22 milioni per l' esercizio 1983, lire 19 milioni per l' esercizio 1984 e lire 56 milioni per l' esercizio 1985.
L' onere di lire 469 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 8923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 69 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 54
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 278.719.000, di cui lire 91.716.000 per l' esercizio 1982, lire 44 milioni per l' esercizio 1983, lire 31 milioni per l' esercizio 1984, lire 50 milioni per l' esercizio 1985 e lire 31 milioni per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
L' onere di lire 166.716.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 96 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 70.716.000, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 55
 
Per le finalità previste al precedente articolo 25, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1982 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
L' onere di lire 800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 600 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 200 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Per le finalità previste al precedente articolo 25, ottavo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1982 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
L' onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento pari a lire 1.200 milioni viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 400 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Per le finalità previste dal precedente articolo 25, undicesimo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1982 e lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 450 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 150 milioni, per l' esercizio 1982.
La quota autorizzata per l' esercizio 1985 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 56
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.471 milioni, di cui lire 2.285 milioni per l' esercizio 1982, lire 110 milioni per l' esercizio 1983, lire 129 milioni per l' esercizio 1984, lire 371 milioni per l' esercizio 1985, lire 800 milioni per l' esercizio 1986 e lire 776 milioni per l' esercizio 1987.
L' onere di lire 2.524 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento, pari a lire 379 milioni, viene conseguentemente elevato della differenza, pari a lire 2.145 milioni, per l' esercizio 1982.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 57
 
Il capitolo 8847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene soppresso. Conseguentemente il precitato capitolo 8847 viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 58
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 40 fanno carico al capitolo 8223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 59
 
All' onere di lire 5.430.716.000 conseguente all' aumento di spesa previsto per l' esercizio 1982 dai precedenti articoli dal 45 al 48, primo comma, 50, e dal 53 al 56, si fa fronte come segue:
- per lire 1.999 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;
- per le restanti lire 3.431.716.000 mediante storno dai sottoelencati capitoli delle quote a fianco di ciascuno specificate non utilizzate al 31 dicembre 1981, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10:
cap. 8960lire2.484 milioni
cap. 8829lire70 milioni
cap. 8830lire80 milioni
cap. 8831lire50 milioni
cap. 8917lire50 milioni
cap. 8918lire697.716.000


Alle spese autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 si fa fronte con gli stanziamenti di pari importo assegnati dallo Stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della forestazione, che affluiranno al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi corrispondenti al capitolo 655 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1982.
Art. 60
 
Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di cui agli articoli 45, 46, 47, secondo comma, 48, secondo comma, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 della presente legge potranno venire opportunamente modificati con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 per il settore della forestazione.
Art. 61
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.