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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui
all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire: 670 miliardi per l'esercizio 1978;
1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982.
È inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.
Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi è così ripartita:
lire 190 miliardi per il settore zootecnico;
lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;
lire 50 miliardi per il settore della forestazione;
lire 200 miliardi per il settore dell'irrigazione;
lire 70 miliardi per la utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;
lire 30 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;
lire 20 miliardi per il settore vitivinicolo.
Per gli esercizi dal 1979 al 1982 la somma annua di lire 1.100 miliardi è così ripartita:
lire 220 miliardi per il settore zootecnico;
lire 180 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;
lire 90 miliardi per il settore della forestazione;
lire 320 miliardi per il settore dell'irrigazione;
lire 210 miliardi per l'utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;
lire 40 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;
lire 40 miliardi per il settore vitivinicolo.
Per gli esercizi dal 1983 al 1987 la somma annua di lire 380 miliardi è così ripartita:
lire 300 miliardi per il settore dell'irrigazione;
lire 80 miliardi per il settore della forestazione.
Le somme destinate ai vari settori di cui ai precedenti commi potranno essere variate annualmente in aumento o in diminuzione nei limiti dello stanziamento complessivo di ciascun esercizio dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, in relazione alle esigenze derivanti dalle verifiche annuali e biennali di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.
In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alle lettere c) e g) del precedente articolo 3 da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.
La comunicazione dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma deve essere effettuata annualmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.
Le somme destinate alle singole regioni e province autonome in base al riparto di cui al precedente settimo comma saranno versate nei conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno è disposta e deve essere effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del piano nazionale e dei programmi regionali. L'erogazione per gli anni successivi è disposta e deve essere effettuata entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.
All'onere di lire 670 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.