LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 PERSONALE DEGLI ENTI MUTUALISTICI, DEGLI
ENTI OSPEDALIERI E DELL' ISTITUTO PER L' INFANZIA
DI TRIESTE DI CUI ALL' ARTICOLO 19
DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
Art. 1
 
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché il personale di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, in servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con effetto dal 1 gennaio 1981, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
 
Al personale di cui al precedente articolo 1 viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la posizione tabellare corrispondente al tratttamento economico in godimento all' Ente di provenienza alla data predetta, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, sub articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.
Al personale di cui al presente articolo sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1981, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
a) stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma; a bis) rateo determinato al 1 gennaio 1981 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 1 gennaio 1981 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 1 gennaio 1981 per effetto dell' applicazione dell' articolo 40 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero gli aumenti conseguiti per effetto dell' applicazione dell' Accordo nazionale unico di lavoro per il personale degli Enti ospedalieri;
c) la somma risultante dalla differenza dell' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo prestato presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 ed i benefici conseguiti per effetto dell' applicazione dell' art. 40, primo ocmma, quarta interlinea, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero per effetto dell' applicazione del predetto Accordo nazionale unico di lavoro.

Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 3
 
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 1 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero determinato secondo quanto disposto dal quinto comma dell' articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 4
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nel livello funzionale d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente Titolo presso l' Ente di provenienza, nella corrispondente qualifica, è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 5
 
Tra i criteri di valutazione ai fini dell' applicazione dell' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della presente legge saranno comprese anche le funzioni svolte in base alla qualifica rivestita presso l' Ente di provenienza.
TITOLO II
 PERSONALE DEI DISCIOLTI
ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO
Art. 6
 
Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo, trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successiva modificazione, è inquadrato, con effetto dal 1 gennaio 1981, nel ruolo unico regionale.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente viene effettuato nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza secondo l' equiparazione di cui alla tabella B allegata alla presente legge, conservando l' anzianità nella qualifica maturata nell' Ente stesso.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito nel livello d' inquadramento lo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 36, comma 1, L. R. 10/1991
TITOLO III
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 8
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia per il personale regionale.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, secondo quanto disposto per il personale regionale, per l' intera anzianità valutabile, è subordinata al rilascio da parte dell' interessato, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento l' inquadramento nel ruolo unico regionale, di una dichiarazione irrevocabile di rinuncia a favore della Regione dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi Enti e delle somme comunque accantonate a tale titolo, anche attraverso forme assicurative, dei rispettivi Enti, nonché di qualsiasi beneficio derivante da polizze di assicurazione stipulate dai disciolti Enti a favore dei propri dipendenti.
Le disposizioni di cui all' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano nei confronti del personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, che abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio prestato ininterrottamente presso i suddetti Enti, dalla data di assunzione a quella d' inquadramento nel ruolo unico regionale, con iscrizione previdenziale all' INPS.
Art. 9
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data d' inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
Art. 10
 
Gli oneri e gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1981, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.