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LEGGE 17 agosto 1974, n. 386

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1974)
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Testo in vigore dal:  18-11-1974
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: "e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni -;
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terrà conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
Gli amministratori ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso istituti bancari e verso fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.
I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti".
All'articolo 2,
nel primo comma, la parola: emerge", è sostituita dalla parola: "risulta"; la parola: "32", è sostituita dalla parola: "16", e le parole: "comitati regionali", sono sostituite con le parole: "competenti organi";
nel secondo comma, le parole: "da istituti e cliniche universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura private", sono sostituite dalle parole: "e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private";
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità, saranno stabiliti i criteri di riparto e le modalità per la erogazione delle somme stanziate".
Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - A partire dall'anno 1975 dal gettito di cui all'articolo 4 è prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi per essere destinata alla copertura, degli oneri conseguenti alle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'importo necessario per assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera che non possa essere assicurata nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.
Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2".
All'articolo 3,
al primo comma, la parola: "febbraio", è sostituita con la parola: "maggio".
All'articolo 4,
al secondo comma, la parola: "1969", è sostituita con la parola: "1963";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1974, è istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attività commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva è determinata nella misura di lire 1.650".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato:
a) istituire da parte degli enti ospedalieri nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;
b) aumentare gli organici degli enti ospedalieri e assumere, anche temporaneamente, nuovo personale salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute inderogabili esigenze di cui alla lettera a).
Il divieto di cui alla precedente lettera b) non si applica per le assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche.
Le regioni nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai commi precedenti attenendosi al principio legislativo in essi contenuto".
All'articolo 7,
nel primo comma, le parole: "degli organi", sono sostituite con le parole: "di organi"; le parole: "degli enti", sono sostituite con le parole: "di enti"; dopo le parole: "presso gli enti ospedalieri", sono aggiunte le parole: "e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione";
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Le leggi regionali dovranno, altresì, determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti di enti ospedalieri";
nel secondo comma, alla lettera a), dopo la parola:
"indennità", è aggiunta la parola: ", addizionali";
il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:
"Per i medici ospedalieri l'attività libero-professionale e per servizi convenzionati è disciplinata dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fatto salvo che la somma complessiva dei proventi dovuti per la stessa non potrà superare come tetto retributivo il 60 per cento del trattamento economico per i medici a tempo pieno ed il 40 per cento per i medici a tempo definito";
nell'ottavo comma, dopo la parola: "medesimi", sono aggiunte le parole: "salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione";
dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:
"Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 8,
nel primo comma, la parola: "banditi", è sostituita dalla parola: "indetti";
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche nel caso di copertura di posti già vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile ((1962)), n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le convenzioni e relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonché con le categorie sanitarie ausiliarie, anche se ratificate successivamente alla data del presente decreto con delibere dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre alla approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro opereranno, nei termini e nelle misure dalle stesse previsti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Le tariffe di cui al presente comma non sono suscettibili di aumento".
All'articolo 9,
nel primo comma, dopo la parola: "malattia", sono aggiunte le parole: "ferme restando le rispettive modalità di prescrizione";
dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresì ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta";
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeutico sarà riveduto con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è membro di diritto del predetto comitato";
al quarto comma, dopo le parole: "vendita al pubblico" sono aggiunte le altre: "delle specialità medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento delle disponibilità nel conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera " di cui all'articolo 5 del presente decreto.
I erediti degli enti ospedalieri nei confronti della Cassa nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.
Le somme che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed assistenziali alla Cassa saranno versate direttamente dagli enti stessi al conto corrente di cui al secondo comma".
L'articolo 11 è soppresso.
All'articolo 12,
al primo comma, le parole: "nonché alle province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse e le parole: "delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case di cura private", sono sostituite con le parole: "stipulate a norma del successivo articolo 18";
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le regioni erogano, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.
Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione";
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le regioni assicurano, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro";
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui al presente articolo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia". Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 1

"Art. 12-bis. - Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 1 luglio 1975, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro - e con il concerto dei Ministri di competenza - sono sciolti i consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP, dell'ENPALS, e delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Con il medesimo decreto sono nominati i commissari straordinari per la temporanea gestione degli enti stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.
Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del presidente della giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità e con gli altri Ministri vigilanti, da emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al successivo comma, sono individuati gli altri enti non compresi tra quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da sopprimere. Con il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e si provvede alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di detti servizi.
Al compimento del biennio dalla data del decreto di cui al primo comma, sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le cui funzioni e relative strutture sono ripartite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale".

All'articolo 13,

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale".

All'articolo 14,

al secondo comma, punto 1), al primo alinea, dopo le parole: "gestioni o casse", è aggiunta la parola "anche"; al secondo alinea, dopo la parola: "contribuzioni", sono aggiunte le parole: "escluse quelle facoltative ed integrative a qualsiasi titolo"; dopo le parole: "51 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli istituti ed enti mutuo-previdenziali a bilancio unitario, che non abbiano gestioni autonome per l'assistenza sanitaria, la quota delle contribuzioni da versare per l'anno 1975 al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera è pari alla spesa ospedaliera accertata a consuntivo per il 1973, maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il medesimo anno"; al punto 4), dopo la parola: "propri", sono aggiunte le parole: "o da altre entrate".

All'articolo 15,

al primo comma, dopo le parole: "punto 1)", è soppressa la parola: "e";
al quarto comma la parola: "ospedaliero", è sostituita dalle seguenti: "per l'assistenza ospedaliera".

All'articolo 16,

al primo comma, la parola: "febbraio", è sostituita dalla parola: "maggio";

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Il CIPE, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui al primo comma, verifica annualmente l'andamento della gestione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed i livelli qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera assicurati sull'intero territorio nazionale. Ove da detta verifica dovesse riscontrarsi l'insufficienza del fondo stesso, con apposito provvedimento legislativo si provvede alla revisione delle fonti di alimentazione di cui all'articolo 14".

All'articolo 18,

al primo comma, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le parole: "con idonei atti deliberativi", e dopo la parola: "nonché", sono aggiunte le altre: quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e";
al secondo comma le parole: "dai Ministeri della sanità," sono sostituite dalle parole: "dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri";
il terzo comma è soppresso;

dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della sanità gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo, o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente mutualistico stipulante.
Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanità entro e non oltre il primo semestre del 1975".

All'articolo 19,

al secondo comma sono soppresse le parole: "che sarà regolato con la legge per la riforma sanitaria".

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri ogni regione istituisce un comitato regionale.
Il comitato, nominato dalla regione e presieduto dall'assessore alla sanità, ha facoltà di proposta e deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della regione".

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Alla attuazione delle norme fondamentali di riforma dei principi stabiliti dalla presente legge nella regione Trentino-Alto Adige provvederanno rispettivamente la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le rispettive competenze. A tal fine le province disporranno di una somma determinata in sede di definizione della quota variabile di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione alla spesa dello Stato nello stesso settore".

All'articolo 23,

è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".
L'articolo 24 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1974

LEONE RUMOR - V. COLOMBO - BERTOLDI - E. COLOMBO - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI