LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 1981, n. 81

Modifiche ed integrazioni di norme finanziarie riguardanti interventi nelle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/12/1981
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le spese previste dagli articoli 8, 10 e 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di L. 23.280.640.000 per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, primo comma, della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3 - dal capitolo 6029 del precitato stato di previsione.
Di conseguenza, la denominazione del capitolo 6029 del più volte citato stato di previsione viene così modificata: << Finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l' acquisizione degli immobili e per i lavori di cui all' articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 30/1977 >>.
Sul citato capitolo 6029, tuttavia, faranno carico le operazioni relative alla gestione dei residui e degli impegni conseguenti agli interventi effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 8, 10 e 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 2
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, fanno carico al capitolo 8324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
In relazione al disposto del citato articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, la denominazione del suddetto capitolo 8324 viene così modificata:
<< Sovvenzioni ai Comuni per l' espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi, e per l' acquisizione anche mediante espropriazione delle aree adibite a deposito di materiale di risulta >>.

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.