CAPO IV
Interventi nel settore delle produzioni animali
e dell' acquacoltura
Art. 12
Per gli interventi diretti al miglioramento ed al perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici da effettuarsi ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.900 milioni ne quadriennio 1981-1984, di cui lire 3.764 milioni nell' esercizio 1981, lire 1.888 milioni nell' esercizio 1982 e lire 1.248 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 13
Le provvidenze di cui all'
articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse anche alle società di persone che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione del latte con il metodo turnario, nonché a quelle che gestiscono o si struttureranno per gestire centri di raccolta e di conservazione del latte e dei suoi derivati.
La società dovrà risultare iscritta al registro generale delle ditte presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, da almeno dieci anni.
Le provvidenze previste dal presente articolo saranno concesse in via temporanea entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge e non potranno superare l' importo di lire 50 milioni.
Art. 15
Al fine di concorrere al potenziamento delle strutture tecniche volte al miglioramento della qualità del latte, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1981, al Centro regionale di fecondazione artificiale una sovvenzione di lire 300 milioni da destinare all' integrale copertura della spesa necessaria per l' acquisto di attrezzature di laboratorio per l' analisi del latte vaccino.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, all' atto della presentazione della domanda, ad anticipare fino all' 80 per cento della sovvenzione.
Art. 16
Per lo svolgimento di programmi diretti alla selezione del bestiame ed al miglioramento della produzione zootecnica da effettuarsi ai sensi della
legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 1.062 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, lire 38 milioni nell' esercizio 1983 e lire 400 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 17
Per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull' intero territorio regionale, la Regione si avvale dell' Associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l' attuazione dei programmi di intervento, e la predetta Associazione.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente occorrenti a tale fine all' Associazione allevatori del Friuli di Udine, con l' obbligo da parte di quest' ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole anticipazioni.
Art. 18
I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:
a) lo studio - ricerca per individuare l' entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
c) il servizio di assistenza tecnica sanitaria per la diagnosi di gravidanze e per la diagnosi, profilassi e cura delle situazioni patologiche, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
d) il controllo dei tori e del materiale seminale sia per i soggetti adibiti o da adibire alla fecondazione artificiale sia alla fecondazione naturale;
e) la ricerca, la sperimentazione e l' allestimento di presidi immunizzati contro le infezioni neonatali dei vitelli, e loro distribuzione gratuita.
Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni citate nel precedente articolo 17.
Art. 19
Per l' attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l' Associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l' aiuto e per il tramite del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione agrario, dell' Università di Udine, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell' Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.
Art. 20
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, al centro regionale di sperimentazione agraria e all' Istituto Zooprofilattico sperimentale delle venezie sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ammissibile per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio che, a giudizio degli Uffici della Direzione regionale dell' agricoltura, siano riconosciute necessarie per l' efficace svolgimento dei programmi di cui al precedente articolo 18.
Art. 21
L' Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare per le finalità e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 le somme annualmente assegnate dallo Stato per l' attuazione del piano di coordinamento nazionale per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo - natale dei vitelli in applicazione della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 22
Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura, sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per studi e ricerche e interventi tecnico - sanitari richiesti dall' Assessore regionale all' agricoltura;
b) contributi in conto capitale.
Art. 23
Le sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 22 saranno concesse a Enti, Istituti, Cooperative, Associazioni, per le seguenti iniziative:
a) studio, sperimentazione e ricerca e in particolare svolgimento di indagini conoscitive per l' individuazione dei corpi d' acqua (sia dolce sia salmastra) delle loro caratteristiche e della loro possibile utilizzazione, con tecniche e specie diverse;
b) organizzazione ed attuazione di un piano tecnico - sanitario, concernente tutti gli allevamenti, per il controllo sistematico dei parametri chimico - fisici e batteriologici delle acque, dei sedimenti e del pescato, nonché del materiale allevato e, in particolare, di quello destinato alle semine in acque pubbliche, alla distribuzione e all' esportazione, e relativa certificazione sanitaria; ricerca, sperimentazione e produzione di vaccini ed altri mezzi profilattici e terapeutici.
Art. 24
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 22 saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura e di incubazione;
b) sistemazione e miglioramento degli impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, depurazione e stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all' acquacoltura;
c) costruzione di impianti per la riproduzione e selezione delle specie suscettibili di allevamento in acqua dolce e salmastra.
Art. 25
I contributi di cui al precedente articolo 24 potranno essere corrisposti nelle seguenti percentuali:
1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile a favore di cooperative agricole, consorzi di cooperative agricole e associazioni di produttori;
2) fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammissibile a favore di imprenditori singoli od associati, ancorché non iscritti all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
3) fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile a favore di società esercenti l' agricoltura.
I contributi di cui al comma precedente sono aumentati del 10% per le zone classificate montane.
I contributi di cui al precedente comma non potranno superare l' importo di lire 200 milioni per i soggetti di cui al numero 1, lire 150 milioni per i soggetti di cui al numero 2 e lire 100 milioni per i soggetti di cui al numero 3.
I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche ad integrazione di contributi concessi dalla Comunità Economica Europea in base al
regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26
Le domande di sovvenzione e contributo previste dai precedenti articoli 23, 24 e 25 saranno indirizzate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate della documentazione di rito.
CAPO X
Norme finanziarie e finali
Art. 41
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7168 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa delle acque, alla provvista ed all' adduzione di acqua per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 42
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7169 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.400 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 43
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7170 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all' estensione della pratica irrigua >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.856.600.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 44
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7171 con la denominazione: << Spese per gli interventi di manutenzione di cui all'
articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 45
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7172 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di strade vicinali e interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali nei territori classificati montani ai sensi della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.600 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 46
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7356 con la denominazione: << Contributi a favore degli imprenditori agricoli iscritti all' Albo professionale, alle cooperative, ai Comuni e Comunità montane, per l' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate all' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni, nei territori classificati montani ai sensi della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.589 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.609 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 47
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7173 con la denominazione: << Spese per promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa a favore dell' agricoltura di montagna >> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni, relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 48
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7357 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici nei territori classificati montani ai sensi della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.150 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 5.800 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 49
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica 5 - Categoria XI - il capitolo 7358 con la denominazione: << Contributi per favorire la concentrazione della lavorazione del latte nei territori classificati montani ai sensi della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 550 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 350 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 50
Per gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 12 e 13, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7360 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.652 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.764 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 51
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7361 con la denominazione: << Sovvenzione al Centro regionale di fecondazione artificiale per il potenziamento delle strutture tecniche volte al miglioramento della qualità del latte >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 52
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7362 con la denominazione: << Contributi per lo svolgimento di programmi diretti alla selezione del bestiame ed al miglioramento della produzione zootecnica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.062 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 53
Per le finalità previste ai precedenti articolo 17, 18 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.110 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 450 milioni nell' esercizio 1981, lire 325 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 285 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7174 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e l' attuazione dei programmi di intervento per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 825 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 450 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 54
Per gli interventi di cui al precedente articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 25 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 25 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7363 con la denominazione: << Sovvenzioni per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio necessarie per lo svolgimento dei programmi di intervento per la lotta contro l' infermità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 175 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 55
Gli stanziamenti iscritti sul capitolo 7334 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 67 del 25 febbraio 1981 - e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi, verranno utilizzati ai sensi dell' articolo 21 della presente legge.
Art. 56
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera a) e 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 100 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7364 con la denominazione: << Sovvenzioni a Enti, Istituti, Cooperative ed Associazione per studi, ricerche ed interventi tecnico - sanitari nel settore dell' acquacoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 57
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera b), 24 e 25 e autorizzata la spesa complessiva di lire 4.296 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 2.931 milioni nell' esercizio 1981, lire 968 milioni nell' esercizio 1982, lire 66 milioni nell' esercizio 1983 e lire 331 milioni nell' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7365 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.965 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.931 milioni per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 58
Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata, nell' esercizio 1981, la spesa di lire 100 milioni, assegnati dallo Stato per l' attuazione del piano di coordinamento nazionale per l' acquacoltura, in applicazione della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7366 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'
articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981, istitutivo, peraltro, dalla Partita medesima).
Art. 59
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7367 con la denominazione: << Contributi per gli interventi relativi al settore ortoflorofrutticolo previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 11 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.933 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.306 milioni corrispondenti alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 60
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 28, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7368 con la denominazione: << Contributi per gli interventi relativi al settore vitivinicolo di cui all' articolo 2, ivi compresi i reimpianti e agli articoli 7 e 11 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 666 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 509 milioni, corrispondenti alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 61
Per gli interventi di cui al precedente articolo 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 50 milioni nell' esercizio 1982 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7369 con la denominazione: << Contributi per il sostegno ed il potenziamento dell' attività dei consorzi per le zone viticole a denominazione di origine controllata >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni corrispondenti alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 62
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7370 con la denominazione: << Sovvenzioni ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni per favorire l' attività promozionale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 63
Per le finalità di cui al precedente articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 180 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 107 milioni nell' esercizio 1981, lire 43 milioni nell' esercizio 1982, lire 3 milioni nell' esercizio 1983 e lire 27 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7371 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ad agricoltori singoli od associati per l' impianto e la sostituzione di colture mediterranee specializzate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 153 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 107 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 64
Per le finalità di cui al precedente articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 6 milioni nell' esercizio 1981, lire 5 milioni nell' esercizio 1982, lire 2 milioni nell' esercizio 1983 e lire 5 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7175 con la denominazione: Spese per lo svolgimento di ricerche riguardanti lo sviluppo ed il miglioramento delle colture mediterranee nonché per effettuare programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 13 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 6 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 65
Per le finalità previste dal precedente articolo 33 sono iscritti nel bilancio regionale i seguenti due limiti di impegno:
- di lire 112 milioni per le finalità di cui alla lettera a);
- di lire 32 milioni per le finalità di cui alla lettera b).
Le annualità relative ai predetti limiti di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nei diversi esercizi come segue:
- esercizio 1981: lire 224 milioni e, rispettivamente, lire 64 milioni, relativi alle prime due annualità;
- esercizi dal 1982 al 2001: lire 112 milioni e, rispettivamente, lire 32 milioni, relativi alle successive venti annualità.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981- 1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 7372 con la denominazione: << Contributi integrativi a titolo di concorso negli interessi sui mutui agrari di miglioramento contratti dalle Cooperative agricole e loro Consorzi, dalle Comunità montane, dai Comuni singoli od associati e dagli altri Enti pubblici che operano nel settore agricolo, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli per la costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici sia per l' allevamento degli animali che per la valorizzazione delle produzioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 448 milioni, corrispondenti alle prime quattro annualità, di cui lire 224 milioni corrispondenti alle prime due annualità;
- capitolo 7373 con la denominazione: << Contributi integrativi a titolo di concorso negli interessi sui mutui agrari di miglioramento contratti dalle Cooperative agricole e loro Consorzi, dalle Comunità montane, dai Comuni singoli od associati e dagli altri Enti pubblici che operano nel settore agricolo, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli, per la costituzione ed il potenziamento di impianti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole >> e con lo stanziamento complessivo di lire 128 milioni, corrispondente alle prime quattro annualità, di cui lire 64 milioni corrispondenti alle prime due annualità.
Le annualità dei predetti limiti, relative agli esercizi dal 1984 al 2001, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 66
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 36, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7374 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Cooperative e loro Consorzi per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore ortoflorofrutticolo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.042 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 705 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 67
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 37, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7375 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Cooperative e loro Consorzi per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore vitivinicolo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 159 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 108 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 68
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 38, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7376 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Cooperative e loro Consorzi per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee >> e con lo stanziamento complessivo di lire 159 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 108 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 69
Per le finalità di cui al precedente articolo 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 948 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 540 milioni nell' esercizio 1981, lire 237 milioni nell' esercizio 1982, lire 22 milioni nell' esercizio 1983 e lire 149 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7377 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Cooperative e a loro Consorzi per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di impianti e di attrezzature occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali e del latte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 799 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 540 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 70
Per le finalità di cui al precedente articolo 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 284 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 162 milioni nell' esercizio 1981, lire 71 milioni nell' esercizio 1982, lire 7 milioni nell' esercizio 1983 e lire 44 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7378 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' ammortamento e il potenziamento di strutture cooperative operanti nei territori classificati montani ai sensi della
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 162 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 71
All' onere previsto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 si fa fronte:
- per lire 7.097.600.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.995 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 3.359 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7484, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alle quote di spesa autorizzata per gli esercizi dal 1954 al 1987 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell' irrigazione, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 656 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
Art. 72
All' onere previsto dai precedenti articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 70 si fa fronte:
- per lire 10.004 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 4.546 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) la cui denominazione, per quanto riguarda la residua disponibilità di lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1981, viene così modificata: << Finanziamento di interventi per l' utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani nel settore dell' agriturismo (articolo 1 legge n. 984/1977) >>;
- per le restanti lire 7.225 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7487, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l' utilizzazione dei terreni di collina e montagna, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, corrispondente al capitolo 659 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 73
All' onere previsto dai precedenti articoli 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 65 e 69 si fa fronte:
- per lire 10.177 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 5.634 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 3.837 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7481 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della zootecnia, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 653 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 74
All' onere previsto dai precedenti articoli 59 e 66 si fa fronte:
- per lire 2.202 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.238 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 773 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7482, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell' ortoflorofrutticoltura, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 654 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 75
All' onere previsto dai precedenti articoli 60, 61, 62, 65 e 67 si fa fronte:
- per lire 882 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 460 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 421 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7486, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo svolgimento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della vitivinicoltura, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 658 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 76
All' onere previsto dai precedenti articoli 63, 64 e 68 si fa fronte:
- per lire 256.170.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 152.170.000 per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 68.830.000 per l' esercizio 1981 mediante storno di pari importo dal capitolo 7485, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.
Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore delle colture mediterranee, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 657 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 77
Gli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti con gli articoli dal 41 al 54, 56, 57, dal 59 al 64 e dal 66 al 70, della presente legge potranno venire opportunamente modificati, nell' ambito di ciascun settore d' intervento, con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 78
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.