LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 Disposizione generale
Art. 1
 
Per favorire lo sviluppo delle attività del settore primario e migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo a quelle delle zone montane e collinari l' Amministrazione regionale attua gli interventi indicati nei sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e riguardanti l' irrigazione, la utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, la zootecnia, la produzione ortoflorofrutticola, la vitivinicoltura e le colture mediterranee nonché altri interventi collegati con la stessa legge, con le risorse finanziarie e le modalità stabilite dai successivi articoli.
CAPO II
 Interventi per l' irrigazione
Art. 2
 
Per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista e alla adduzione di acqua per l' irrigazione nonché allo scolo delle acque mediante collettori principali e relativi impianti da eseguire ai sensi dell' articolo 7 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 1.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1982, lire 1.300 milioni nell' esercizio 1983, lire 1.700 milioni nell' esercizio 1984, lire 1.500 milioni nell' esercizio 1985, lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
Art. 3
 
Per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque, da eseguire ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 2.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, lire 600 milioni nell' esercizio 1983, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1984 e lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987.
Art. 4
 
Per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi, finalizzati all' estensione della pratica irrigua, da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.771.600.000 negli esercizi dal 1981 al 1987, di cui lire 954 milioni nell' esercizio 1981, lire 446 milioni nell' esercizio 1982, lire 456.600.000 nell' esercizio 1983, lire 702 milioni nell' esercizio 1984, lire 338 milioni nell' esercizio 1985, lire 438 milioni nell' esercizio 1986 e lire 437 milioni nell' esercizio 1987.
Art. 5
 
Al fine di salvaguardare l' efficienza e la funzionalità delle opere di bonifica integrale, per gli interventi di manutenzione previsti dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 800 milioni nell' esercizio 1981, lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1982 e 1983, lire 600 milioni nell' esercizio 1984, lire 300 milioni nell' esercizio 1985 e lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
CAPO III
 Interventi per l' utilizzazione e la valorizzazione
dei terreni collinari e montani
Art. 6
 
Le disposizioni del presente Capo si applicano nelle zone omogenee determinate ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7
 
Per la realizzazione di strade vicinali e interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali da eseguire ai sensi del secondo e terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 1.600 milioni nell' esercizio 1981, lire 600 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 450 milioni nell' esercizio 1984.
Le provvidenze di cui al, comma precedente, fino alla percentuale massima del 50 per cento della spesa ammissibile, potranno essere accordate anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea in base al regolamento n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8
 
Per l' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate dall' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile a favore degli imprenditori agricoli iscritti all' Albo professionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e nella misura massima dell' 80 per cento a favore delle cooperative, dei Comuni e delle Comunità montane.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.608 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 3.609 milioni nell' esercizio 1981, lire 1.882 milioni nell' esercizio 1982, lire 98 milioni nell' esercizio 1983 e lire 1.019 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 9
 
Per promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa a favore dell' agricoltura di montagna ai sensi del punto 2 dell' articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 250 milioni nell' esercizio 1981, lire 150 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 10
 
Per gli interventi diretti al miglioramento ed al perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.750 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 5.800 milioni nell' esercizio 1981, lire 2.150 milioni nell' esercizio 1982, lire 200 milioni nell' esercizio 1983 e lire 1.600 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 11
 
Al fine di favorire la concentrazione della lavorazione del latte, per gli interventi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 350 milioni nell' esercizio 1981, lire 150 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
CAPO IV
 Interventi nel settore delle produzioni animali
e dell' acquacoltura
Art. 12
 
Per gli interventi diretti al miglioramento ed al perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici da effettuarsi ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.900 milioni ne quadriennio 1981-1984, di cui lire 3.764 milioni nell' esercizio 1981, lire 1.888 milioni nell' esercizio 1982 e lire 1.248 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 13
 
Le provvidenze di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse anche alle società di persone che gestiscono impianti di lavorazione e trasformazione del latte con il metodo turnario, nonché a quelle che gestiscono o si struttureranno per gestire centri di raccolta e di conservazione del latte e dei suoi derivati.
Nei confronti di dette società non si applica il disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni.
La società dovrà risultare iscritta al registro generale delle ditte presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, da almeno dieci anni.
Le provvidenze previste dal presente articolo saranno concesse in via temporanea entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge e non potranno superare l' importo di lire 50 milioni.
Art. 14
 
L' articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 si intende riferito a tutti i successivi rifinanziamenti dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 15
 
Al fine di concorrere al potenziamento delle strutture tecniche volte al miglioramento della qualità del latte, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1981, al Centro regionale di fecondazione artificiale una sovvenzione di lire 300 milioni da destinare all' integrale copertura della spesa necessaria per l' acquisto di attrezzature di laboratorio per l' analisi del latte vaccino.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, all' atto della presentazione della domanda, ad anticipare fino all' 80 per cento della sovvenzione.
Art. 16
 
Per lo svolgimento di programmi diretti alla selezione del bestiame ed al miglioramento della produzione zootecnica da effettuarsi ai sensi della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 1.062 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, lire 38 milioni nell' esercizio 1983 e lire 400 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 17
 
Per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull' intero territorio regionale, la Regione si avvale dell' Associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l' attuazione dei programmi di intervento, e la predetta Associazione.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente occorrenti a tale fine all' Associazione allevatori del Friuli di Udine, con l' obbligo da parte di quest' ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole anticipazioni.
Art. 18
 
I programmi di cui al precedente articolo 17 hanno principalmente per oggetto:
a) lo studio - ricerca per individuare l' entità dei fenomeni, le cause ed i rimedi;
b) il servizio di assistenza tecnica per individuare e correggere le condizioni negative ambientali e specialmente alimentari, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
c) il servizio di assistenza tecnica sanitaria per la diagnosi di gravidanze e per la diagnosi, profilassi e cura delle situazioni patologiche, utilizzando i laboratori attrezzati per analisi ed esami diagnostici occorrenti;
d) il controllo dei tori e del materiale seminale sia per i soggetti adibiti o da adibire alla fecondazione artificiale sia alla fecondazione naturale;
e) la ricerca, la sperimentazione e l' allestimento di presidi immunizzati contro le infezioni neonatali dei vitelli, e loro distribuzione gratuita.

Gli interventi previsti nei programmi saranno estesi a tutti gli allevatori, anche non aderenti alle Associazioni citate nel precedente articolo 17.
Art. 19
 
Per l' attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l' Associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l' aiuto e per il tramite del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione agrario, dell' Università di Udine, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell' Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.
Art. 20
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, al centro regionale di sperimentazione agraria e all' Istituto Zooprofilattico sperimentale delle venezie sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ammissibile per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio che, a giudizio degli Uffici della Direzione regionale dell' agricoltura, siano riconosciute necessarie per l' efficace svolgimento dei programmi di cui al precedente articolo 18.
Art. 21
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare per le finalità e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 le somme annualmente assegnate dallo Stato per l' attuazione del piano di coordinamento nazionale per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo - natale dei vitelli in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 22
 
Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura, sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per studi e ricerche e interventi tecnico - sanitari richiesti dall' Assessore regionale all' agricoltura;
b) contributi in conto capitale.

Art. 23
 
Le sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 22 saranno concesse a Enti, Istituti, Cooperative, Associazioni, per le seguenti iniziative:
a) studio, sperimentazione e ricerca e in particolare svolgimento di indagini conoscitive per l' individuazione dei corpi d' acqua (sia dolce sia salmastra) delle loro caratteristiche e della loro possibile utilizzazione, con tecniche e specie diverse;
b) organizzazione ed attuazione di un piano tecnico - sanitario, concernente tutti gli allevamenti, per il controllo sistematico dei parametri chimico - fisici e batteriologici delle acque, dei sedimenti e del pescato, nonché del materiale allevato e, in particolare, di quello destinato alle semine in acque pubbliche, alla distribuzione e all' esportazione, e relativa certificazione sanitaria; ricerca, sperimentazione e produzione di vaccini ed altri mezzi profilattici e terapeutici.

Art. 24
 
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo 22 saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di acquacoltura e di incubazione;
b) sistemazione e miglioramento degli impianti fissi e mobili di cattura, ossigenazione, depurazione e stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all' acquacoltura;
c) costruzione di impianti per la riproduzione e selezione delle specie suscettibili di allevamento in acqua dolce e salmastra.

Art. 25
 
I contributi di cui al precedente articolo 24 potranno essere corrisposti nelle seguenti percentuali:
1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile a favore di cooperative agricole, consorzi di cooperative agricole e associazioni di produttori;
2) fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammissibile a favore di imprenditori singoli od associati, ancorché non iscritti all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
3) fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile a favore di società esercenti l' agricoltura.

I contributi di cui al comma precedente sono aumentati del 10% per le zone classificate montane.
I contributi di cui al precedente comma non potranno superare l' importo di lire 200 milioni per i soggetti di cui al numero 1, lire 150 milioni per i soggetti di cui al numero 2 e lire 100 milioni per i soggetti di cui al numero 3.
I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche ad integrazione di contributi concessi dalla Comunità Economica Europea in base al regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26
 
Le domande di sovvenzione e contributo previste dai precedenti articoli 23, 24 e 25 saranno indirizzate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate della documentazione di rito.
CAPO V
 Interventi per il settore della ortoflorofrutticoltura
Art. 27
 
Per favorire la realizzazione di strutture aziendali e collettive, di attrezzature e di impianti per promuovere ogni utile iniziativa per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni ortoflorofrutticole ai sensi degli articoli 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.292 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 1.306 milioni nell' esercizio 1981, lire 573 milioni nell' esercizio 1982, lire 54 milioni nell' esercizio 1983 e lire 359 milioni nell' esercizio 1984.
CAPO VI
 Interventi per il settore vitivinicolo
Art. 28
 
Per favorire lo sviluppo e il potenziamento del settore vitivinicolo attraverso la realizzazione di impianti, di reimpianti e di strutture nonché lo svolgimento di attività didattico divulgativa, è autorizzata per gli interventi di cui all' articolo 2, ivi compresi i reimpianti, agli articoli 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa complessiva di lire 696 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 509 milioni nell' esercizio 1981, lire 157 milioni nell' esercizio 1982 e lire 30 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 29
 
Al fine di sostenere e potenziare l' attività dei Consorzi per le zone viticole a denominazione di origine controllata, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a tali organismi contributi fino al massimo del 95 per cento delle spese di funzionamento.
Art. 30
 
Per favorire l' attività promozionale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 100 milioni nell' esercizio 1982 e lire 100 milioni nell' esercizio 1984.
CAPO VII
 Interventi nel settore delle colture mediterranee
Art. 31
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad agricoltori singoli od associati contributi in conto capitale fino all' importo massimo del 70 per cento della spesa occorrente per l' impianto e la sostituzione di colture mediterranee specializzate.
Dette spese potranno comprendere anche la realizzazione di impianti di irrigazione, di sistemazione dei terreni e di terrazzamenti.
Art. 32
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per lo svolgimento di ricerche riguardanti lo sviluppo e il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture mediterranee nonché per effettuare programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica in tale settore.
CAPO VIII
 Mutui agevolati per gli impianti di valorizzazione delle
produzioni animali e di quelle vitivinicole
Art. 33
 
A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, delle Comunità montane, dei Comuni singoli o associati e degli altri enti pubblici che operano, direttamente o indirettamente, nel settore agricolo nonché delle associazioni dei produttori agricoli, ad integrazione dei contributi in conto capitale accordati per gli scopi previsti dagli articoli 12 e 28 della presente legge, è autorizzata la concessione di concorsi negli interessi su mutui ad ammortamento ventennale - di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale - contratti con Istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento per le sottoindicate finalità:
a) costruzione e potenziamento di complessi zootecnici, sia per l' allevamento degli animali che per la valorizzazione delle produzioni;
b) costituzione e potenziamento di impianti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole.

I mutui agrari agevolati di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 34
 
Il concorso negli interessi per i mutui di cui alla presente legge è stabilito in misura pari alla differenza tra il tasso massimo di riferimento - determinato periodicamente dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico negli interessi - e il tasso a carico dei beneficiati.
Quest' ultimo tasso sarà stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È consentita l' estinzione anticipata dei mutui assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui all' articolo precedente, dopo l' accertamento della esecuzione dell' opera realizzata, con le modalità previste dal penultimo e ultimo comma dell' articolo 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Il concorso negli interessi di cui al presente articolo potrà venire accordato per mutui di durata massima ventennale e oltre che per il periodo di ammortamento, potrà essere concesso anche per il periodo di preammortamento che non potrà superare i due anni.
CAPO IX
 Interventi nel settore degli impianti cooperativi
Art. 35
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative e a loro consorzi contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature di ogni specie occorrenti per assicurare la produzione, la raccolta, la conservazione, la trasformazione, la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli.
Per le iniziative da realizzarsi nelle zone classificate montane la percentuale di intervento potrà essere elevato all' 80 per cento.
Art. 36
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 35 nel settore dell' ortoflorofrutticoltura è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.236 milioni nel periodo 1981-1984 di cui lire 705 milioni nell' esercizio 1981, lire 309 milioni nell' esercizio 1982; lire 28 milioni nell' esercizio 1983 e lire 194 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 37
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 35 nel settore della vitivinicoltura è autorizzata la spesa complessiva di lire 188 milioni nel periodo 1981-1984 di cui lire 108 milioni nell' esercizio 1981, lire 47 milioni nell' esercizio 1982, lire 4 milioni nell' esercizio 1983 e 29 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 38
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 35 nel settore delle colture mediterranee è autorizzata la spesa complessiva di lire 188 milioni nel periodo 1981-1984 di cui lire 108 milioni nell' esercizio 1981, lire 47 milioni nell' esercizio 1982, lire 4 milioni nell' esercizio 1983 e lire 29 milioni nell' esercizio 1984.
Art. 39
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative e a loro consorzi contributi in conto capitale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di impianti e di attrezzature occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali e del latte.
Per le iniziative da realizzarsi nelle zone classificate montane la percentuale di intervento potrà essere elevata all' 80 per cento.
Art. 40
 
Per l' ammodernamento e il potenziamento di strutture cooperative (ivi comprese le stalle sociali) operanti nelle zone omogenee di cui al precedente articolo 6, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile.
CAPO X
 Norme finanziarie e finali
Art. 41
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7168 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa delle acque, alla provvista ed all' adduzione di acqua per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 42
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7169 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.400 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 43
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7170 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all' estensione della pratica irrigua >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.856.600.000, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 44
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7171 con la denominazione: << Spese per gli interventi di manutenzione di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 45
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7172 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di strade vicinali e interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.600 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 46
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7356 con la denominazione: << Contributi a favore degli imprenditori agricoli iscritti all' Albo professionale, alle cooperative, ai Comuni e Comunità montane, per l' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate all' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni, nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.589 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.609 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 47
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7173 con la denominazione: << Spese per promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa a favore dell' agricoltura di montagna >> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni, relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 48
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7357 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.150 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 5.800 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 49
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica 5 - Categoria XI - il capitolo 7358 con la denominazione: << Contributi per favorire la concentrazione della lavorazione del latte nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 550 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 350 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 50
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 12 e 13, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7360 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione e per la valorizzazione dei prodotti zootecnici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.652 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 3.764 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 51
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7361 con la denominazione: << Sovvenzione al Centro regionale di fecondazione artificiale per il potenziamento delle strutture tecniche volte al miglioramento della qualità del latte >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 52
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7362 con la denominazione: << Contributi per lo svolgimento di programmi diretti alla selezione del bestiame ed al miglioramento della produzione zootecnica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.062 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 53
 
Per le finalità previste ai precedenti articolo 17, 18 e 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.110 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 450 milioni nell' esercizio 1981, lire 325 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 285 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7174 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e l' attuazione dei programmi di intervento per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 825 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 450 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 54
 
Per gli interventi di cui al precedente articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 25 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 25 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7363 con la denominazione: << Sovvenzioni per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio necessarie per lo svolgimento dei programmi di intervento per la lotta contro l' infermità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 175 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 55
 
Gli stanziamenti iscritti sul capitolo 7334 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 67 del 25 febbraio 1981 - e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi, verranno utilizzati ai sensi dell' articolo 21 della presente legge.
Art. 56
 
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera a) e 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 100 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7364 con la denominazione: << Sovvenzioni a Enti, Istituti, Cooperative ed Associazione per studi, ricerche ed interventi tecnico - sanitari nel settore dell' acquacoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 57
 
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera b), 24 e 25 e autorizzata la spesa complessiva di lire 4.296 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 2.931 milioni nell' esercizio 1981, lire 968 milioni nell' esercizio 1982, lire 66 milioni nell' esercizio 1983 e lire 331 milioni nell' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7365 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.965 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.931 milioni per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 58
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata, nell' esercizio 1981, la spesa di lire 100 milioni, assegnati dallo Stato per l' attuazione del piano di coordinamento nazionale per l' acquacoltura, in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7366 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981, istitutivo, peraltro, dalla Partita medesima).
Art. 59
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7367 con la denominazione: << Contributi per gli interventi relativi al settore ortoflorofrutticolo previsti dagli articoli 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.933 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.306 milioni corrispondenti alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 60
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 28, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7368 con la denominazione: << Contributi per gli interventi relativi al settore vitivinicolo di cui all' articolo 2, ivi compresi i reimpianti e agli articoli 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 666 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 509 milioni, corrispondenti alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 61
 
Per gli interventi di cui al precedente articolo 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 50 milioni nell' esercizio 1982 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7369 con la denominazione: << Contributi per il sostegno ed il potenziamento dell' attività dei consorzi per le zone viticole a denominazione di origine controllata >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni corrispondenti alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 62
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7370 con la denominazione: << Sovvenzioni ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni per favorire l' attività promozionale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 63
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 180 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 107 milioni nell' esercizio 1981, lire 43 milioni nell' esercizio 1982, lire 3 milioni nell' esercizio 1983 e lire 27 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7371 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ad agricoltori singoli od associati per l' impianto e la sostituzione di colture mediterranee specializzate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 153 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 107 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 64
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 6 milioni nell' esercizio 1981, lire 5 milioni nell' esercizio 1982, lire 2 milioni nell' esercizio 1983 e lire 5 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7175 con la denominazione: Spese per lo svolgimento di ricerche riguardanti lo sviluppo ed il miglioramento delle colture mediterranee nonché per effettuare programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 13 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 6 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 65
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 33 sono iscritti nel bilancio regionale i seguenti due limiti di impegno:
- di lire 112 milioni per le finalità di cui alla lettera a);
- di lire 32 milioni per le finalità di cui alla lettera b).

Le annualità relative ai predetti limiti di impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nei diversi esercizi come segue:
- esercizio 1981: lire 224 milioni e, rispettivamente, lire 64 milioni, relativi alle prime due annualità;
- esercizi dal 1982 al 2001: lire 112 milioni e, rispettivamente, lire 32 milioni, relativi alle successive venti annualità.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981- 1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 7372 con la denominazione: << Contributi integrativi a titolo di concorso negli interessi sui mutui agrari di miglioramento contratti dalle Cooperative agricole e loro Consorzi, dalle Comunità montane, dai Comuni singoli od associati e dagli altri Enti pubblici che operano nel settore agricolo, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli per la costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici sia per l' allevamento degli animali che per la valorizzazione delle produzioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 448 milioni, corrispondenti alle prime quattro annualità, di cui lire 224 milioni corrispondenti alle prime due annualità;
- capitolo 7373 con la denominazione: << Contributi integrativi a titolo di concorso negli interessi sui mutui agrari di miglioramento contratti dalle Cooperative agricole e loro Consorzi, dalle Comunità montane, dai Comuni singoli od associati e dagli altri Enti pubblici che operano nel settore agricolo, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli, per la costituzione ed il potenziamento di impianti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole >> e con lo stanziamento complessivo di lire 128 milioni, corrispondente alle prime quattro annualità, di cui lire 64 milioni corrispondenti alle prime due annualità.

Le annualità dei predetti limiti, relative agli esercizi dal 1984 al 2001, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 66
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 36, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7374 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Cooperative e loro Consorzi per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento e il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore ortoflorofrutticolo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.042 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 705 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 67
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 37, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7375 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Cooperative e loro Consorzi per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore vitivinicolo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 159 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 108 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 68
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 38, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7376 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Cooperative e loro Consorzi per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee >> e con lo stanziamento complessivo di lire 159 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 108 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 69
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 948 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 540 milioni nell' esercizio 1981, lire 237 milioni nell' esercizio 1982, lire 22 milioni nell' esercizio 1983 e lire 149 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7377 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Cooperative e a loro Consorzi per la costruzione, l' ampliamento e l' acquisto di impianti e di attrezzature occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali e del latte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 799 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 540 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 70
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 284 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 162 milioni nell' esercizio 1981, lire 71 milioni nell' esercizio 1982, lire 7 milioni nell' esercizio 1983 e lire 44 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7378 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' ammortamento e il potenziamento di strutture cooperative operanti nei territori classificati montani ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 162 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 71
 
All' onere previsto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 si fa fronte:
- per lire 7.097.600.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.995 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 3.359 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7484, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alle quote di spesa autorizzata per gli esercizi dal 1954 al 1987 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell' irrigazione, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 656 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
Art. 72
 
All' onere previsto dai precedenti articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 70 si fa fronte:
- per lire 10.004 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 4.546 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) la cui denominazione, per quanto riguarda la residua disponibilità di lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 550 milioni per l' esercizio 1981, viene così modificata: << Finanziamento di interventi per l' utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani nel settore dell' agriturismo (articolo 1 legge n. 984/1977) >>;
- per le restanti lire 7.225 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7487, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l' utilizzazione dei terreni di collina e montagna, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, corrispondente al capitolo 659 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 73
 
All' onere previsto dai precedenti articoli 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 65 e 69 si fa fronte:
- per lire 10.177 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 5.634 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 3.837 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7481 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della zootecnia, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 653 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Alle annualità del limite di impegno - autorizzate per il settore citato con l' articolo 65 della presente legge - per gli esercizi dal 1985 al 2001 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo che verrà assegnato dallo Stato per gli esercizi medesimi ai sensi dell' articolo 18, secondo comma, della predetta legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 74
 
All' onere previsto dai precedenti articoli 59 e 66 si fa fronte:
- per lire 2.202 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.238 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 773 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7482, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell' ortoflorofrutticoltura, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 654 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 75
 
All' onere previsto dai precedenti articoli 60, 61, 62, 65 e 67 si fa fronte:
- per lire 882 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 460 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 421 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7486, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo svolgimento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore della vitivinicoltura, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 658 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Alle annualità del limite di impegno - autorizzate per il settore citato con l' articolo 65 della presente legge - e per gli esercizi dal 1985 al 2001 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo che verrà annualmente assegnato dallo Stato per gli esercizi medesimi ai sensi dell' articolo 18, secondo comma, della predetta legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 76
 
All' onere previsto dai precedenti articoli 63, 64 e 68 si fa fronte:
- per lire 256.170.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 152.170.000 per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 68.830.000 per l' esercizio 1981 mediante storno di pari importo dal capitolo 7485, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68.

Alla quota di spesa autorizzata per l' esercizio 1984 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore delle colture mediterranee, che affluirà al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 657 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 77
 
Gli stanziamenti iscritti sui capitoli istituiti con gli articoli dal 41 al 54, 56, 57, dal 59 al 64 e dal 66 al 70, della presente legge potranno venire opportunamente modificati, nell' ambito di ciascun settore d' intervento, con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato, per i diversi esercizi, in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 78
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.