LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
 Utilizzazione dei finanziamenti della Banca Europea per
gli investimenti e della Comunità Europea per il Carbone
e l' Acciaio a favore delle imprese industriali, nonché di
altri Enti ed istituzioni interessati al sisma.
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale promuove l' assunzione, da parte di istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico o di istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di mutui con la Banca Europea per gli investimenti il cui ricavo venga destinato al finanziamento di imprese industriali o di comunità montane, consorzi di bonifica integrale e montana, consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da province e comuni, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ERSA, di cooperative agricole e loro consorzi, che attuino iniziative idonee alla ripresa economica e produttiva delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpite dal sisma.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale promuove altresì l' assunzione da parte degli istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico di mutui con la Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio il cui ricavato venga destinato al finanziamento di imprese industriali del settore siderurgico, colpite dal sisma.
Art. 3
 
Gli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono designati, previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Con il medesimo decreto è altresì fissato l' importo massimo dei mutui ammissibili da ciascun istituto ed assistibili con l' intervento regionale di cui al successivo articolo 4.
Art. 4
 
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.
Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l' opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell' originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purché realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici, di cui allo articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 
I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell' articolo 3, su presentazione all' Assessorato dell' industria e del commercio o all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, secondo le rispettive competenze, di:
a) copia del contratto di mutuo con l' impresa o l' ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l' impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;
b) relazione tecnico - finanziaria relativa agli investimenti;
c) dichiarazione da parte della Banca Europea degli investimenti ovvero della Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera a) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l' istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.
La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera c) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera a) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.
Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un' unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.
Art. 6
 
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese ed agli Enti dei finanziamenti agevolati di cui all' articolo 4 sono coperti da garanzia regionale.
Ai fini di cui al comma precedente, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all' Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.
Art. 7
 
La garanzia di cui al precedente articolo 6 è estesa anche agli eventuali finanziamenti, fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi, concessi dalla Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio a favore delle imprese siderurgiche rientranti nelle condizioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per il tramite di uno degli istituti di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata - in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge - a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all' atto della loro accensione.
A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all' Assessorato regionale delle finanze - Direzione regionale dei Servizi Amministrativi - gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.
I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio.
L' Amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.
Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l' Amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell' anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell' ultimo anno, gli istituti rimborseranno all' Amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.
CAPO II
 Intervento della Regione ad integrazione del contributo
comunitario e di quello dello Stato per riparare i danni
dell' agricoltura.
Art. 9
 
Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
Art. 10
Ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dallo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni e all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) un contributo che consenta di raggiungere il 98% della spesa ammessa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70% della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.
Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell' importo dei lavori.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
CAPO III
 Intervento della Regione ad integrazione del contributo
comunitario per il ripristino delle infrastrutture.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell' articolo 1, ultimo comma del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l' ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento ( CEE ) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.
La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l' importo corrispondente al beneficio comunitario.
All' eventuale mutuo occorrente per il finanziamento da parte degli Enti beneficiari del 10% della spesa necessaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35.
La misura di cui al secondo comma sarà pari alla differenza fra l' importo corrispondente al 100% della spesa necessaria e l' ammontare globale corrispondente ai benefici comunitari quando trattasi di realizzare progetti di ricostruzione e miglioramento della viabilità provinciale e delle opere e manufatti ad essa connessi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100% i maggiori oneri derivanti dall' approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari.
Note:
1Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 66/1979
2Quinto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 8/1980
Art. 13
 
L' erogazione del contributo regionale di cui al precedente articolo ha luogo:
- nella misura del 95% dell' intero contributo concesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;
- nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell' Ente beneficiario.

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 66/1979
2Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1980
Art. 14
 
I progetti ed elaborati tecnici delle opere pubbliche di cui al presente Capo per le quali si richieda il contributo regionale ai sensi della presente legge non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedano l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione divenuta efficace di adozione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo.
I progetti medesimi devono essere corredati dal parere favorevole dell' Ufficio tecnico dell' Ente o del Consorzio costituito per detto servizio cui l' Ente interessato eventualmente aderisce e, nel caso di opere igienico - sanitarie, anche dal parere favorevole dell' ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata o del medico provinciale per opere territorialmente ricadenti in più Comuni.
Fatte salve le disposizioni per l' edilizia nelle zone sismiche, vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere pubbliche, di cui al primo comma, non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
La eseguibilità dei progetti e degli elaborati di cui al primo comma è tuttavia subordinata alla formale concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.
Art. 15
 
Ai legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi di cui al precedente articolo 12 è estesa la delega di cui all' articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per quanto inerente alla esecuzione dei rispettivi progetti previsti dal presente Capo.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 16
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, il capitolo 6642 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio ( CECA ) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l' eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 600 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6355 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture e degli impianti collettivi del settore agricolo - forestale, e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
Per gli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 375 milioni, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1976.
La spesa di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 375 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1976.
Al maggior onere di lire 375 milioni, di cui 25 milioni per l' esercizio 1976, si fa fronte per lire 175 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 << Fondo per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 e per lire 200 milioni con la maggiore entrata accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio 1976.
In relazione al disposto dei precedenti commi, la denominazione del precitato capitolo 6061 viene così modificata: << Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e sui mutui finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio (Spesa obbligatoria) >>.
Art. 19
 
Per gli oneri derivanti dall' articolo 8 è autorizzata per gli esercizi 1976-1979 la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI, il capitolo 5993 con la denominazione: << Rimborso agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico o abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento degli oneri derivanti dalla differenza di cambio sui prestiti contratti con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976. A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 814 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6356 con la denominazione: << Spese relative alla quota a carico della Regione per opere di riparazione dei danni dell' agricoltura ammesse a finanziamento della Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano >> e con lo stanziamento di lire 814 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 10 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 3.025 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6357 con la denominazione: << Contributi alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria, ad integrazione di finanziamenti concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi del DL 29 luglio 1976, n. 516, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591 >> e con lo stanziamento di lire 3.025 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.900 milioni per gli esercizi 1977-1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII, il capitolo 6400 con la denominazione: << Anticipazioni alle Comunità montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali >> e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.
A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell' articolo 11.
Di conseguenza nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI, il capitolo 906 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali >> e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.
Art. 23
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 14.290 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 6709 con la denominazione: << Spese relative alla quota a carico della Regione per la realizzazione dei progetti di acquedotti e delle reti idriche, nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell' articolo 2 e seguenti del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 >> e con lo stanziamento di lire 14.290 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.
Art. 24
 
I capitoli di spesa 6642 - 6355 - 6356 - 6357 e 6709 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 25
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.