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Document 31976R1505

Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

OJ L 168, 28.6.1976, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 173 - 174

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1505/oj

31976R1505

Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1976 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0173


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1505/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all ' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 ,

visto la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che la regione Friuli-Venezia Giulia è stata gravemente colpita da un terremoto nel maggio 1976 ; che i comuni hanno una spiccata vocazione agricola ;

considerando che i danni causati all ' agricoltura sono tanto gravi che gli agricoltori non possono porvi rimedio unicamente con i loro mezzi ;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità fornisca un aiuto rapido ed efficace per ricostituire e migliorare il potenziale agricolo della regione sinistrata ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio , la Comunità partecipa , alle condizioni previste dall ' articolo 2 ed in base alla procedura di cui all ' articolo 3 , alla ricostituzione ed al miglioramento :

- delle condizioni di produzione nell ' agricoltura o nelle aziende agricole ,

- degli impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli ,

resi necessari nella regione Friuli-Venezia Giulia dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976 .

Articolo 2

1 . Le disposizioni in appresso indicate del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 2 ) , si applicano per analogia al contributo della Comunità accordato a norma dell ' articolo 1 :

- articolo 13 ,

- articolo 14 , paragrafo 1 , lettera c ) , e paragrafo 2 , lettere a ) e c ) ,

- articolo 17 ,

- articolo 20 , paragrafi 2 , 3 , 4 , e 6 ,

- articolo 21 , paragrafo 2 ,

- articolo 22 .

2 . Inoltre , il contributo della Comunità è subordinato all ' osservanza delle seguenti condizioni particolari :

a ) il progetto deve contribuire alla ripresa economica nel settore agricolo tenendo conto della necessità di incrementare la produttività dell ' agricoltura conformemente all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , o di migliorare gli sbocchi dei prodotti agricoli ;

b ) per un determinato progetto :

- le sovvenzioni concesse dalla Comunità non possono superare il 45 % dell ' investimento realizzato ;

- il beneficiario della ricostituzione o del miglioramento realizzati deve partecipare al finanziamento ; tale partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 10 % , qualora la ricostituzione o il miglioramento riguardi impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli ;

c ) la Repubblica italiana si impegna a fare gli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento , tenendono conto del contributo della Comunità e della partecipazione del beneficiario .

Articolo 3

Per il contributo della Comunità accordato a norma dell ' articolo 1 è fissata la seguente procedura :

a ) le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione , ma non oltre il 31 ottobre 1976 ; tuttavia le domande di contributo per investimenti nelle aziende agricole possono essere presentate fino al 31 dicembre 1976 ;

b ) la Commissione prende i provvedimenti necessari affinchù una decisione di merito su ciascuno caso particolare sia adottata al più tardi sei settimane dopo che siano pervenuti i dati necessari per la decisione stessa ;

c ) la Commissione consulta , per quanto possibile , il comitato permanente per le strutture agricole - in occasione delle riunioni periodiche di quest ' ultimo - sui progetti di decisioni di merito , senza che tale consultazione possa impedirne l ' adozione entro la scadenza indicata alla lettera b ) ; in caso contrario , la Commissione informa il comitato , entro i più brevi termini , delle decisioni da essa adottate .

Articolo 4

Le seguenti disposizioni del regolamento finanziario 73/91/CECA , CEE , Euratom , del 25 aprile 1973 , applicabile al bilancio generale delle Comunità ( 3 ) si applicano per analogia agli stanziamenti iscritti in bilancio per il finanziamento delle misure previste dal presente regolamento :

- articolo 6 , paragrafo 5 ,

- articolo 40 , paragrafo 2 ,

- articolo 114 .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) Parere reso il 18 giugno 1976 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

( 3 ) GU n . L 116 del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 .

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