EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31976R1505
Council Regulation (EEC) No 1505/76 of 21 June 1976 on the Community contribution towards repairing the damage caused to agriculture by the earthquake in May 1976 in the Friuli/Venezia Giulia region
Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia
Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia
OJ L 168, 28.6.1976, p. 9–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 173 - 174
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1976 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0173
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1505/76 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1976 relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all ' agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 , visto la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che la regione Friuli-Venezia Giulia è stata gravemente colpita da un terremoto nel maggio 1976 ; che i comuni hanno una spiccata vocazione agricola ; considerando che i danni causati all ' agricoltura sono tanto gravi che gli agricoltori non possono porvi rimedio unicamente con i loro mezzi ; considerando che è pertanto opportuno che la Comunità fornisca un aiuto rapido ed efficace per ricostituire e migliorare il potenziale agricolo della regione sinistrata , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio , la Comunità partecipa , alle condizioni previste dall ' articolo 2 ed in base alla procedura di cui all ' articolo 3 , alla ricostituzione ed al miglioramento : - delle condizioni di produzione nell ' agricoltura o nelle aziende agricole , - degli impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli , resi necessari nella regione Friuli-Venezia Giulia dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976 . Articolo 2 1 . Le disposizioni in appresso indicate del regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 2 ) , si applicano per analogia al contributo della Comunità accordato a norma dell ' articolo 1 : - articolo 13 , - articolo 14 , paragrafo 1 , lettera c ) , e paragrafo 2 , lettere a ) e c ) , - articolo 17 , - articolo 20 , paragrafi 2 , 3 , 4 , e 6 , - articolo 21 , paragrafo 2 , - articolo 22 . 2 . Inoltre , il contributo della Comunità è subordinato all ' osservanza delle seguenti condizioni particolari : a ) il progetto deve contribuire alla ripresa economica nel settore agricolo tenendo conto della necessità di incrementare la produttività dell ' agricoltura conformemente all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , o di migliorare gli sbocchi dei prodotti agricoli ; b ) per un determinato progetto : - le sovvenzioni concesse dalla Comunità non possono superare il 45 % dell ' investimento realizzato ; - il beneficiario della ricostituzione o del miglioramento realizzati deve partecipare al finanziamento ; tale partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 10 % , qualora la ricostituzione o il miglioramento riguardi impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli ; c ) la Repubblica italiana si impegna a fare gli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento , tenendono conto del contributo della Comunità e della partecipazione del beneficiario . Articolo 3 Per il contributo della Comunità accordato a norma dell ' articolo 1 è fissata la seguente procedura : a ) le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione , ma non oltre il 31 ottobre 1976 ; tuttavia le domande di contributo per investimenti nelle aziende agricole possono essere presentate fino al 31 dicembre 1976 ; b ) la Commissione prende i provvedimenti necessari affinchù una decisione di merito su ciascuno caso particolare sia adottata al più tardi sei settimane dopo che siano pervenuti i dati necessari per la decisione stessa ; c ) la Commissione consulta , per quanto possibile , il comitato permanente per le strutture agricole - in occasione delle riunioni periodiche di quest ' ultimo - sui progetti di decisioni di merito , senza che tale consultazione possa impedirne l ' adozione entro la scadenza indicata alla lettera b ) ; in caso contrario , la Commissione informa il comitato , entro i più brevi termini , delle decisioni da essa adottate . Articolo 4 Le seguenti disposizioni del regolamento finanziario 73/91/CECA , CEE , Euratom , del 25 aprile 1973 , applicabile al bilancio generale delle Comunità ( 3 ) si applicano per analogia agli stanziamenti iscritti in bilancio per il finanziamento delle misure previste dal presente regolamento : - articolo 6 , paragrafo 5 , - articolo 40 , paragrafo 2 , - articolo 114 . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 . Per il Consiglio Il Presidente J . HAMILIUS ( 1 ) Parere reso il 18 giugno 1976 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 . ( 3 ) GU n . L 116 del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 .