Art. 43
(Sanzioni amministrative)
1.
Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei gestori ed esercenti degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, delle piste e delle aree sciabili attrezzate sono:
a) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, dell'articolo 16, comma 3;
b) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a e), h) e i);
c) da 700 euro a 2.100 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere f), g) e j);
d) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), per la mancata nomina dei soggetti necessari nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;
e) da 70 euro a 210 euro per la mancata sottoscrizione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35, redatto dal direttore o responsabile dell'esercizio nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;
f) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2.
2.
Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei direttori o dei responsabili dell'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del direttore di pista sono:
a) da 700 euro a 2.100 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
b) da 300 euro a 900 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio, nonché per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio per la trasgressione a una prima intimazione; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate;
c) da 100 euro a 300 euro per la trasgressione, a una prima intimazione, alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate; per la trasgressione a una terza intimazione le somme inziali sono decuplicate;
d)
da 140 euro a 420 euro e in caso di recidiva l'importo è quadruplicato, nell'ambito degli impianti e delle piste in esercizio pubblico, per mancata comunicazione elettronica certificata all'Autorità di sorveglianza degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, ovvero per non aver inviato nei termini stabiliti dalla normativa vigente il previsto rapporto sull'incidente completo dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare nonché quanto altro disposto dall'
articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980
; salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, l'esercente è civilmente obbligato in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio.
3.
Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge a tutela della sicurezza degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico ed degli impianti a fune in servizi privato, da parte di persone estranee al servizio o comunque sprovviste di eventuale specifica autorizzazione, ivi compresi i passeggeri, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, sono:
a) da 70 euro a 210 euro, e nel caso in tali luoghi vi siano apposti appositi cartelli di divieto da 300 euro a 1.400 euro, alle persone estranee al servizio sprovviste di specifica autorizzazione che si introducono nelle aree, recinti, locali, pertinenti a impianti a fune, ascensori o tappeti mobili e qualsiasi loro altra pertinenza o dipendenza per le quali l'esercente non ne abbia determinato l'apertura al pubblico, nonché nei veicoli in sosta;
b) da 70 euro a 210 euro, alle persone estranee al servizio è vietato attraversare i binari o le piste delle funicolari terrestri e le corsie o vie di corsa dei veicoli o altro materiale mobile presso le stazioni delle funicolari aeree; detta norma non si applica alle fermate su pubbliche vie di funicolari terrestri, nonché alle linee o tratti di linee delle funicolari terrestri in sede promiscua;
c) da 100 euro a 300 euro, ai viaggiatori che utilizzano un impianto a fune, un ascensore o un tappeto mobile, che si comportano in maniera da arrecare pericolo ad altre persone o danni e in ogni caso che non si uniformano, strettamente, agli obblighi e ai divieti resi manifesti con apposito avviso dall'esercente ai sensi dell'articolo 41, comma 2;
d)
da 70 euro a 210 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di 70 euro cui all'
articolo 7 della legge regionale 1/1984
, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute e alle eventuali spese di notifica, ai viaggiatori che prendono posto nei veicoli, negli ascensori o suoi tappeti mobili, essendo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, ove previsti, nonché nei casi di cui all'
articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980
; i titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal personale di controllo e il trasgressore è soggetto, oltre alla sanzione sopradescritta, anche alle norme vigenti per questo specifico reato;
e) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura nell'aver gettato un oggetto qualsiasi dal veicolo in movimento;
f) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nell'aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi; questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari;
g) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nel salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate;
h) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura, salvo il caso di grave e incombente pericolo, nell'aver azionato i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli, alla partenza, all'arrivo o lungo la linea, e come tale evidenziato;
i) da 70 euro a 210 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio;
j) da 150 euro a 1.500 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, ovvero quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino a esse, o quando vengano lanciati oggetti contro infrastrutture e veicoli o imitati i segnali;
l)
da 500 euro a 1.500 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 46, comma 1 e comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 753/1980
sul mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee di trasporto a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico;
m) da 300 euro a 3.000 euro ai trasgressori del divieto di taglio dei boschi laterali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l);
4.
Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza delle piste sono:
5. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate fatta salva diversa indicazione.
6.
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Amministrazione regionale con le procedure previste dalla
legge regionale 1/1984
. In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti all'accertamento delle violazioni, il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, nonché il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, deve procedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni. Per la legalità di tali verbali, il personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.
7.
In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 5, e all'articolo 94, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 753/1980
con le procedure previste dalla
legge regionale 1/1984
, i funzionari dell'Amministrazione regionale, secondo le competenze di cui all'articolo 4 della presente legge, accertano, mediante processo verbale, le infrazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
8.
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla
legge regionale 1/1984
. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.
9.
I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni di cui al comma 4 sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'
articolo 147 della legge regionale 2/2002
ovvero con formazione equipollente.
10.
Ferme restando le disposizioni di cui all'
articolo 29 del decreto legislativo 40/2021
, la violazione di cui al comma 4, lettere a), è accertata dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'
articolo 23, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6
(Legge regionale multisettoriale 2021). In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti e dal presente comma, provvede all'accertamento delle violazioni il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, che deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.