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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980

Art. 39


È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.
Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.
Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.
I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.