LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 24
 (Sport della montagna in aree attrezzate)
1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate le attività sportive la cui pratica riconosciuta dal CONI, senza l'ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticate in aree appositamente preparate, attrezzate e apprestate ai fini della sicurezza.
2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), costituite da tracciati per la pratica di una specifica disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dal CONI o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe).
3. Per le piste di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto all' articolo 9 del decreto legislativo 40/2021 .
4. Nelle aree attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.
5. Nelle aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.
6. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, nelle aree attrezzate possono essere previste dal gestore, d'intesa con i Comuni, zone destinate specificamente alla pratica di una determinata attività, e in particolare:
a) sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, ed eventualmente di altri sport, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica di specifici sport;
b) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard denominate snowpark; tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente mantenute;
c) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi almeno 20 chilometri di piste di discesa, i gestori individuano o realizzano le aree o le piste di risalita con sci da alpinismo o racchette da neve.