LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo II
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva
Art. 9
 (Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)
1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 31, L. R. 16/2021
2La rubrica del presente articolo <<(Disposizioni contabili e intersettoriali)>> va correttamente intesa: <<(Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 24/11/2021, n. 47.
Art. 10
  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1.
Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole << di conduzione aziendale >> sono aggiunte le seguenti: << e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 11
 (Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19)
1. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche:
a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo;
b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici;
c) di rafforzamento della sostenibilità dei sistemi produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall' articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall' articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti:
a) ad aumentare l'efficienza e la competitività nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario;
b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;
c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati.
4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 12
 (Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR)
1. Nel 2021 le erogazioni anticipate di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Art. 13
  (Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'anno in corso, il prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è diretto alle finalità di cui all' articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), nonché a supportare le spese sostenute da AgrifoodFVG quale titolare del marchio collettivo "Io Sono FVG" per la gestione e implementazione del marchio medesimo nelle more del suo trasferimento alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, partecipata dalla Regione quale socio fondatore ai sensi dell' articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
3. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate, del preventivo di spesa e della eventuale rendicontazione delle spese già sostenute. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 2 e relative alle voci di costo di cui all' articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2020 . Si applica quanto previsto dall' articolo 3, comma 10, della legge regionale 22/2020 .
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5.
Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2020 è sostituito dal seguente:
<<7. Considerate la valenza di carattere pubblico delle iniziative di cui al comma 6 e la ricaduta generale a vantaggio di tutte le imprese del settore e dei consumatori, la Regione è autorizzata altresì a collaborare con AgrifoodFVG nella realizzazione del sistema di tracciabilità, in particolare attraverso la partecipazione al Comitato di controllo del marchio. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.>>.

Art. 14
 (Modifica della destinazione dell'immobile finanziato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna in Comune di San Pietro al Natisone)
1. L'immobile, finanziato con decreto n. 23/SPM del 29 giugno 2010 del Servizio coordinamento politiche per la montagna e destinato al completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone, viene adibito a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione di prodotti agroalimentari del territorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di contributi per i sistemi di biosicurezza negli allevamenti)
1. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 62 la parola << cinquanta >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;

b)
al comma 63 le parole << fra 15.000 euro e 25.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << fra 5.000 euro e 20.000 euro >>.

Art. 16
  (Presentazione delle domande di contributo di cui articolo 3 della legge regionale 24/2019)
1. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di presentazione delle domande dei contributi per attrezzature e impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti di cui all' articolo 3, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è stabilito al 31 maggio, in deroga a quanto previsto dal comma 21 dell'articolo medesimo.
Art. 17
 (Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche)
1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, ai soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli Venezia Giulia, la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione realizzate mediante delegazione amministrativa intersoggettiva qualora poste in contiguità con le reti gestite dai soggetti medesimi. Con l’atto di delega, le opere sono consegnate ai titolari di concessione del servizio idrico integrato ai fini della relativa gestione, manutenzione ed esercizio. A ristoro dei relativi costi il concessionario delegato applica alle utenze le tariffe allo scopo previste. Ogni rapporto tra le parti deve essere disciplinato nell’atto di delega, la cui durata in nessun caso può eccedere la scadenza della concessione rilasciata dal Servizio Idrico Integrato.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 41, L. R. 13/2023
Art. 18
 (Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per le finalità istituzionali delle autorità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Gli interventi di manutenzione evolutiva sono principalmente realizzati da ERSA attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali nonché risorse del proprio bilancio.
2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 19
 (Disposizioni transitorie per la vendita diretta del legname nelle aree colpite dal bostrico)
1. Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di propagazione degli incendi boschivi e favorire il recupero del legname, nei Comuni che presentano aree boschive colpite dall'agente patogeno e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, IVA esclusa.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 20
 (Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio)
1. Preliminarmente alla sottoscrizione del "Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 949 (Protocollo di intesa tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia - vicinie agrarie), al fine di conservare gli elementi tradizionali, garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sua biodiversità e attuare uno sfruttamento ecocompatibile delle risorse naturali per valorizzarne e migliorare l'ambiente e il paesaggio, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rinuncia ad esigere il canone di affitto relativo al periodo 12 giugno 2020 - 11 giugno 2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprietà regionale a ridosso del confine con l'Austria, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 , della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani e austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione è autorizzata ad assicurare la disponibilità dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalità di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranità territoriale sulla medesima zona.
3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) -Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 21
  (Modifiche alla legge regionale 10/2010)
1. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole << con particolare riferimento alle attività zootecniche, >> sono aggiunte le seguenti: << all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane >>;

b) al comma 1 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) le parole: << , quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, >> sono soppresse;

2)
alla lettera b) le parole: << , quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, >> sono soppresse;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole << a prato o pascolo o prato-pascolo >> sono inserite le seguenti: << , ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 , come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 22
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007)
1. All' articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 bis dopo le parole << può avvalersi >> sono inserite le seguenti: << delle sedi di allocamento o deposito, >>;

b)
al comma 3 ter dopo le parole << per la gestione >> sono inserite le seguenti: << delle sedi di allocamento o deposito, >>;

c)
al comma 3 quater dopo le parole << le modalità e i termini di utilizzo >> sono inserite le seguenti: << delle sedi di allocamento o deposito, >>.

Art. 23
 (Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.
2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge.
3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 24
 (Revisioni e collaudi dei mezzi del Corpo Forestale Regionale)
1. Per le operazioni di revisione annuale o periodica e per i collaudi, nonché per le relative pratiche amministrative dei mezzi in dotazione al Corpo Forestale Regionale, ci si può avvalere anche degli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità).
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 25
  (Modifica all'articolo 61 della legge regionale 9/2007)
1.
Al comma 1, dell'articolo 61, della legge regionale 9/2007 le parole << didattici e officinali >> sono sostituite dalle seguenti: << didattici, officinali e commerciali >>.

Art. 26
  (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005)
1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all' articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 4 della legge medesima.
Art. 27
  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019)
1.
Alla lettera b) del comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole << anche mediante delega alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche >> sono sostituite dalle seguenti: << anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 33, lettera b), della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
Art. 28
 (Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi)
1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres. , presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della medesima legge regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 78, L. R. 13/2021
Art. 29
  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991)
1.
Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:
<<d quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge regionale 25/2017 .>>.

Art. 30
  (Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017)
1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all' articolo 2 della legge regionale 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all' articolo 6 della legge regionale 25/2017 , gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalità concordate con la medesima;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017 , la raccolta dei funghi è consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all' articolo 2 della legge regionale 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge medesima;
c) per consentire il tempestivo avvio dell'attività di raccolta alla luce dell'elevato numero di domande per lo svolgimento della prova orale accumulatesi presso gli Ispettorati micologici a causa delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, coloro che hanno svolto la prova entro il 31 dicembre 2021 possono svolgere l'attività di raccolta per centoventi giorni decorrenti dalla data della prova medesima anche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all' articolo 2 della legge regionale 25/2017 e, comunque, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021; a tal fine, durante la raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, della copia del certificato di superamento della prova e della ricevuta del versamento del contributo annuale; non si applica la sanzione di cui all' articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 25/2017 .
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017 , come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3, L.R. 25/2017, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 31
 (Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia)
1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).
Art. 32
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020 in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica)
1. All' articolo 4 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:
<<a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008 ), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;>>;

b)
alla fine del comma 38 dopo le parole << superiore a 150 euro >> sono aggiunte le seguenti: << e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario >>;

c)
al comma 39 le parole << per l'anno 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'anno 2020 >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 33
 (Disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei)
1. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), possono non realizzare le mostre dei trofei dei capi ungulati.
Art. 34
 (Determinazione di termini per la rendicontazione)
1.
Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), dopo le parole << rendicontazione della spesa >> sono aggiunte le seguenti: << da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022 >>.

2. Il termine finale per la rendicontazione della spesa finanziata con il contributo previsto dall' articolo 1, comma 101, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è fissato al 31 dicembre 2023.
Art. 35
 (Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan)
1. In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall' articolo 1 della legge regionale 42/1996 , l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 36
  (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
1. All' articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<nell'intero anno solare>> sono sostitute dalle seguenti: <<tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.>>;

c)
al comma 5 le parole << nell'intero anno solare >> sono sostituite dalle seguenti: << tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno >>;

d)
alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: << In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori. >>;

e)
alla lettera c) del comma 11 dopo le parole << licenza di pesca sportiva >> sono aggiunte le seguenti: << di cui ai commi 4 e 5 >>;

f)   ( ABROGATA )
(1)
2. All' articolo 29 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.>>;

b)
alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: << In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori. >>.

3. All' articolo 44 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;>>;

b)
il numero 1) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:
<<1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);>>;

c)
all'alinea del comma 3 le parole << La sanzioni di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << Le sanzioni di cui al comma 2 >>.

4.
Al numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 42/2017 , le parole << omessa esibizione dei documenti per >> sono sostituite dalle seguenti: << violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti >>.

5. All' articolo 46 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole << comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 3 >>;

b)
al numero 3 della lettera d) del comma 1 le parole << dal lavori >> sono sostituite dalle seguenti: << dai lavori >>.

Note:
1Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, c. 14 bis, L.R. 42/2017.